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Ne bis in idem: la Cassazione sul rapporto tra i reati di appropriazione indebita e di bancarotta fraudolenta per distrazione

2018

All’indomani della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, la giurisprudenza si trova ancora alle prese con l’indagine sull’effettiva portata del principio del ne bis in idem di cui art. 649 c.p.p.

Con un recente sentenza, la n. 25651 del 2018, la Corte di Cassazione è intervenuta in modo esemplare a fare ordine in un panorama giurisprudenziale ancora caotico, talvolta incerto nel fare buon uso del principio in parola, come arricchito nel suo significato dagli insegnamenti del Giudice delle Leggi e dalla giurisprudenza europea.

In particolare, il caso sottoposto all’attenzione dei supremi giudici afferisce la legittimità di un procedimento penale per il reato di bancarotta a carico di un medesimo soggetto già giudicato (e assolto) per il reato di appropriazione indebita.

A tal riguardo, si ritiene opportuna una breve premessa sul tema del ne bis in idem per poter meglio seguire i passaggi argomentativi della sentenza in commento.

E’, oramai, noto ai più l’annoso dibattito che ha lungamente interessato gli interpreti in ordine alla seguente questione: se il “medesimo fatto”, per cui l’art. 649 c.p.p. preclude la possibilità dell’instaurarsi di un secondo procedimento a carico dello stesso soggetto, vada inteso come idem legale, e quindi stesso fatto giuridico, ovvero idem factum, ossia stesso fatto storico.

Sul punto è bene evidenziare che l’adesione all’una o all’altra interpretazione reca con se conseguenze giuridiche ben precise. Invero, ritenere che il medesimo fatto sia l’idem legale consente di celebrare un ulteriore giudizio per il medesimo fatto storico, che sia, tuttavia, diversamente qualificato da un punto di vista giuridico. Viceversa, la seconda lettura, sicuramente, più garantista, impone, di superare le categorie giuridiche e di guardare al mero fatto inteso nel senso naturalistico, impedendo, dunque, l’instaurarsi di un medesimo procedimento per un fatto che, seppur diversamente qualificato, risulta identico in tutte le sue componenti a quello che è già stato oggetto di un precedente procedimento.

Ebbene, quella dell’idem factum è l’opzione ermeneutica a cui la giurisprudenza costituzionale, confortata da quella europea, ha scelto di aderire. La Consulta, invero, con la su menzionata sentenza n. 200 del 2016, ha stabilito che per “medesimezza del fatto” va inteso il reato nella sua dimensione naturalistica, comprensiva di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, quali la condotta, il nesso causale e l’evento naturalistico.

Proprio alla luce di tale assunto, la Corte di Cassazione ha risolto la questione sottopostale con la sentenza n. 25651 del 2018, il cui caso riguardava quello di un imprenditore, già giudicato per il reato di appropriazione indebita di beni societari per € 35.000, nei cui confronti era stato celebrato un secondo procedimento penale per il reato di bancarotta commessa con distrazione degli stessi beni.

La Suprema Corte, prima di arrivare al cuore della questione, ripercorre quelli che sono gli orientamenti delineatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità proprio in ordine alla mancata operatività del limite del ne bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. nel rapporto tra giudizi aventi ad oggetto i reati di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. e di bancarotta per distrazione di cui all’art. 216 l.f..

Due in particolare sono gli indirizzi annoverati nella sentenza.

Il primo considera che, poiché è ben possibile che da una sola azione od omissione scaturiscano una pluralità di eventi giuridici, come accade nel concorso formale di reati, il formarsi del giudicato su uno di tali eventi non può impedire l’esercizio dell’azione penale in relazione ad un altro evento scaturito dalla medesima condotta. Sicché, ritenuto astrattamente configurabile un concorso formale tra il reato di appropriazione indebita e il reato di bancarotta, il giudicato formatosi con riguardo ad uno di tali eventi, non impedisce l’esercizio dell’azione penale in relazione ad un altro evento, inteso in senso giuridico.

Il secondo, invece, si sofferma sull’aspetto strutturale delle due fattispecie e, mettendole a confronto, afferma che l’appropriazione indebita e la bancarotta per distrazione sono in rapporto di contenuto a contenitore, costituendo il secondo un’ipotesi di reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p. che racchiude, oltre alla condotta appropriativa, l’ulteriore elemento del fallimento. Di talché, secondo tale orientamento, solo l’avvio del procedimento per il reato di cui all’art. 216 l.f. osta alla possibilità di un secondo giudizio per il reato di cui all’art. 646 c.p., e non viceversa.

Ebbene, i giudici di Cassazione, nella pronuncia in commento, arrivano a confutare entrambi gli assunti evidenziandone l’erroneità.

Quanto al primo, viene rilevato come l’argomento del concorso formale dei reati, automaticamente, non regga di fronte al principio sancito dalla Corte Costituzionale per cui il “medesimo fatto” va inteso come fatto naturalistico e non giuridico. Pertanto, l’insussistenza di un diverso evento storico, seppure sia al contempo ravvisabile un diverso evento giuridico, impedisce l’instaurazione di un secondo giudizio per un fatto che quindi, dal punto di vista storico, è il medesimo.

Con riguardo al secondo orientamento, invece, osservano i giudici che, riconoscere nel fallimento un elemento strutturale del reato di bancarotta – ulteriore rispetto a quello di appropriazione indebita – significa pretendere che lo stesso fallimento, in quanto elemento costitutivo, sia conseguenza causale della condotta dell’autore del reato e in quanto tale sia anche attinto da un rimprovero di colpevolezza. Una simile conclusione, tuttavia, si pone, affermano i giudici, in aperto contrasto sia con la giurisprudenza costante, che qualifica il fallimento come un elemento del reato che sfugge agli ordinari criteri di accertamento della responsabilità penale, sia con la dottrina, che considera il fallimento una condizione obiettiva di punibilità, anch’essa, in quanto tale, estranea alla logica della causalità e della colpevolezza. Sulla scorta, allora, dell’opinione generale, essendo la dichiarazione di fallimento indipendente dalla volontà dell’agente, essa va esclusa senz’altro dagli elementi che concorrono ad identificare il fatto di reato e, come tale, è inidonea rappresentare un elemento ulteriore.

Pertanto, nella bancarotta per distrazione, concludono i giudici, si deve ritenere che la condotta si perfezioni con l’appropriazione, mentre il fallimento diviene rilevante solo ai fini della punibilità. In questo senso essendo le condotte coincidenti, nel caso in cui l’autore del reato sia già stato giudicato per appropriazione indebita, egli non potrà subire un giudizio per la bancarotta distrattiva.
In definitiva, la Suprema Corte, facendo propri i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza più volte citata, giunge alla conclusione, rompendo i tradizionali orientamenti sul punto, che non vi sono ragioni per ritenere la bancarotta distrattiva un fatto diverso dal reato di appropriazione indebita. Pertanto, la celebrazione di un secondo giudizio per il reato di cui all’art. 216 l.f., comporterebbe una violazione dell’art. 649 c.p.p., secondo i confini tracciati dalla giurisprudenza costituzionale, quando l’autore del reato sia già stato giudicato per il fatto di cui all’art. 646 c.p..

Alle Sezioni Unite la questione dell’individuazione del tempus commissi delicti nei reati ad evento differito

2018

Con l’ordinanza in commento, la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: “se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta, ovvero quello vigente al momento dell’evento”.

Trattasi di una questione di primaria importanza, poiché implicante lo scioglimento del nodo esegetico inerente alla corretta definizione di tempus commissi delicti ai fini delle disposizioni di cui all’art. 2 c. 1 e 4 c.p., le quali, in ossequio alle garanzie costituzionali (art. 25 c. 2 Cost.) e sovranazionali (art. 7 C.e.d.u.), sanciscono il principio di irretroattività della legge penale di sfavore, declinandolo rispettivamente nei seguenti termini: da un lato, “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”; dall’altro lato, “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.

Necessario chiedersi, ai fini dell’applicazione delle predette norme, che cosa s’intenda per “tempo in cui fu commesso il reato”; proprio sul punto, tuttavia, la Suprema Corte ravvisa il contrasto giurisprudenziale la cui composizione è stata rimessa alle Sezioni Unite.

Secondo un primo orientamento – maggioritario – il tempus commissi delicti coinciderebbe con l’istante il cui reato giunge a consumazione, ossia, con l’istante in cui tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risultano integrati, nonché con l’istante in cui la portata offensiva dell’illecito nei confronti del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice raggiunge la massima estensione; ciò a dire che – in un caso di omicidio, come quello sottoposto all’esame delle Sezioni Unite – il reato risulterebbe commesso al momento dell’evento morte della persona offesa, non al momento della condotta posta in relazione eziologica con tale evento.

Alla stregua del c.d. criterio dell’evento, quindi, la legge applicabile ratione temporis ad un omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale coinciderebbe con l’art. 589-bis c.p., entrato in vigore in data 25 marzo 2016, non con la più favorevole disposizione di cui al parzialmente soppresso art. 589 c. 2 c.p., quantomeno ogniqualvolta il decesso della persona offesa si collochi a valle di tale data.

Un secondo orientamento – minoritario, ma avallato da unanime dottrina – individua invece il criterio per l’individuazione della legge penale applicabile ratione temporis nella condotta materiale del reato, non nell’evento dello stesso; solo l’applicazione del c.d. criterio della condotta sarebbe invero in grado di condurre l’art. 2 commi 1 e 4 c.p. ad unità con i principi costituzionali che ispirano la materia penalistica – quali la garanzia della libertà di autodeterminazione dell’individuo (artt. 25 c. 2 e 27 c. 1 Cost., così come interpretati dalla celeberrima Corte Cost. Sent. n. 364/1988) e l’inerente funzione general-preventiva della pena – nonché, in ultima analisi, con la stessa matrice gius-utilitarista da cui il diritto penale trae ispirazione.

Tutto ciò, tra l’altro, è tanto più vero in relazione ad un reato come quello contestato nel caso di specie, ossia, un reato a forma libera e causalmente orientato, nell’ambito del quale, esaurita la condotta materiale, a quest’ultima ben potrebbe accedere un evento cronologicamente differito; uno scarto temporale, quest’ultimo, del tutto imprevedibile da parte del reo e perciò avulso dall’elemento psicologico di fattispecie, eppure in grado, secondo l’orientamento tradizionale della Suprema Corte, di porre il consociato alla mercé di una serie di interventi normativi peggiorativi, idonei ad incidere sul trattamento sanzionatorio del fatto-reato a quest’ultimo addebitato.

È sulla scorta di tale considerazione, dunque, che l’ordinanza in commento rimette alle Sezioni Unite il quesito già più sopra riportato, ritenendo evidentemente opportuna la riaffermazione del principio per cui il tempus commissi delicti debba essere individuato nell’istante dell’esaurimento della condotta materiale del reato, non della realizzazione dell’evento di fattispecie, quantomeno in relazione a reati a condotta svincolata e sorretti dall’elemento psicologico di matrice colposa.

Le Fonti Awards 2018 – Studio dell’Anno

2018

Nella serata di gala di Palazzo Mezzanotte, lo studio ha ricevuto il premio Le Fonti Awards 2018 nella categoria Studio Legale dell’Anno – Diritto Penale Finanziario “Per la consolidata esperienza nell’assistenza di istituti di credito, nazionali ed esteri, e di società quotate sulle tematiche del diritto penale bancario e dei mercati finanziari.
Per aver difeso i clienti in alcuni dei procedimenti penali di maggiore rilevanza mediatica in Italia, ottenendo importanti risultati.”

Le Fonti Awards 2018 – Avvocato dell’Anno

2018

Giuseppe Fornari ha ricevuto il premio Le Fonti Awards 2018 come Avvocato dell’Anno – Diritto Penale Ambientale: “Per essere un professionista carismatico in grado di rappresentare società, e sue figure apicali, nei principali procedimenti penali collegati alla normativa sull’inquinamento, anche su scala internazionale.
Per l’importante contributo alla cultura legale italiana in tale materia grazie a convegni dedicati di alto valore aggiunto.”

La responsabilità concorsuale del professionista nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale

2018

Sulla rivista Diritto Penale Contemporaneo è stato pubblicato un commento, a cura di Davide Attanasio, ad una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass., Sez. III, sent. 14 novembre 2017 (dep. 18 gennaio 2018) n. 1999, Pres. Rosi, Rel. Scarcella, imp. Addonizio). La Suprema Corte si è pronunciata sulla nuova circostanza ex art. 13-bis, terzo comma, d.lgs. n. 74/00, relativa alla responsabilità del consulente fiscale quale concorrente nel reato commesso dal contribuente.

Sul punto, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità dell’aggravante nel caso in cui il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale (d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13 bis, comma 3), è richiesta una particolare modalità della condotta, ovverosia la serialità che, se pur non prevista espressamente nell’articolo, è desumibile dalla locuzione …elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione..., rappresentativa di una certa abitualità e ripetitività della condotta incriminata”.


Confisca ex art. 187 sexies, la questione è ancora aperta

2018

È la Corte di Cassazione Civile questa volta, con la sentenza n. 8590 del 12 gennaio 2018, a confrontarsi con il dibattuto tema della confisca ex art. 187 sexies del d.lgs. n. 58/1998 (anche “tuf”), giungendo ad una pronuncia rilevante anche sul versante penalistico, atteso che l’art. 187 tuf prescrive una disciplina in buona sostanza equivalente al suo corrispondente in ambito amministrativo.

Secondo il dettato normativo “L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie […] importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo”.

Con la sentenza in commento, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione respingeva il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, la quale a sua volta rigettava l’opposizione alla delibera Consob n. 17118 del 30 dicembre 2009 che ingiungeva a Mario Scanferlin e a Cofito (Compagnia Finanziaria Torinese) il pagamento di una sanzione pari ad euro 1.800.000,00 e confiscava titoli sequestrati per un controvalore di euro 20.723.328,41.

La condanna della Consob – come detto confermata in appello – si riferiva ad un’operazione di acquisto di azioni di Mediobanca da parte di Cofito S.p.A. (società controllante Banca Intermobiliare) per mezzo di un suo consigliere di amministrazione, Mario Scanferlin, che nel compiere tale operazione utilizzava informazioni privilegiate, ottenute grazie alla sua posizione di vice presidente del consiglio di amministrazione di Banca Intermobiliare.

I ricorrenti lamentavano una errata applicazione della confisca ex art. 187 sexies tuf, nella misura in cui la stessa era stata disposta per un controvalore equivalente non al solo profitto del reato, ma all’intero valore dei titoli acquistati.

La Suprema Corte, nel rigettare le doglianze, afferma che i “titoli utilizzati per realizzare l’illecito accertato non costituiscono semplicemente lo strumento operativo utilizzato dal trasgressore per commettere l’illecito”, ma, diventando oggetto della condotta, si trasformano nel profitto stesso dell’illecito “senza che sia più possibile distinguere il loro valore legittimo iniziale da quello artificioso finale per effetto dell’illecita negoziazione”.

Nel caso di specie, inoltre, i titoli negoziati sono quotati in un mercato regolamentato e per ciò stesso il loro valore è dato istantaneamente dal valore di quotazione, sicché non sarebbe possibile distinguere un valore iniziale, precedente all’illecito, ed un valore finale successivo, consistente nella somma fra il valore iniziale ed il profitto ottenuto con l’operazione.

Pertanto “il prodotto della condotta illecita si identifica proprio con lo strumento stesso che, per effetto della violazione, ha mutato artificialmente il proprio valore, divenendo non già solo un profitto, ma proprio il prodotto dell’illecito commesso”.

Vale sicuramente evidenziare che, quasi contestualmente, la II Sezione di Cassazione Civile assumeva una posizione di senso totalmente opposto a quella assunta dalla sentenza in commento con l’ordinanza n. 3831 del 24 gennaio 2018, con la quale sollevava una questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 187 sexies tuf “nella parte in cui esso assoggetta a confisca per equivalente non soltanto il profitto dell’illecito ma anche i mezzi impiegati per commetterlo, ossia l’intero prodotto dell’illecito”.

Non resterà che attendere la pronuncia della Consulta, a meno che, in alternativa, non si ottenga prima del 21 maggio p.v. l’attuazione della legge n. 163/2017 (legge di delegazione europea 2016/2017), che pure potrebbe sciogliere questo nodo, grazie alle innovative indicazioni legislative sul tema. L’art. 8 comma 3, lett. g) ed h), invero, delega il Governo a rivedere la disciplina prevista dall’art. 187 sexies tuf, al fine di renderla in linea con la legge UE.

Prescrizione delle frodi IVA. La Cassazione sui confini di operatività dei principi enunciati dalla sentenza Taricco bis

2018

Ancora una volta, la nota sentenza Taricco torna a far parlare di sé e riporta l’attenzione sul costante dialogo tra diritto nazionale e diritto europeo.

Nel caso in commento, la Corte di Cassazione si è nuovamente trovata a confrontarsi con l’effettiva portata del principio sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, relativo alla disapplicazione delle norme interne in tema di prescrizione breve delle frodi IVA.

Un breve resoconto è opportuno.

Nell’ottobre 2015, con la sentenza Taricco, la Corte lussemburghese, offrendo una interpretazione dell’art 325 TFUE volta a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione Europea, ha imposto al Giudice italiano l’obbligo di disapplicare le norme del codice penale che, pur in presenza di atti interruttivi, fissano un limite massimo all’aumento del termine di prescrizione (pari di regola al termine prescrizionale ordinario più un quarto), qualora ciò impedisca l’effettiva repressione di tali reati fiscali.

Tale principio, recepito dai giudici nazionali, impone dunque la condanna dell’autore delle frodi in materia di IVA, pur quando sia spirato il termine di prescrizione del reato.

La statuizione della Corte europea e gli effetti da essa derivanti hanno, fin da subito, suscitato dubbi e critiche, in considerazione del contrasto con il principio di determinatezza e prevedibilità della legge penale.

Dette perplessità hanno ben presto condotto la Corte Costituzionale a chiedere una nuova pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affinché questa precisasse i termini di applicazione del principio precedentemente stabilito. Sul punto, con la sentenza del 15 dicembre 2017, la Corte lussemburghese ha precisato che la propria interpretazione dell’art 325 del TFUE non può comportare la violazione del principio di legalità dei reati e delle pene e che, pertanto, la disapplicazione delle disposizioni italiane in tema di prescrizione del reato non possono estendersi ai fatti commessi anteriormente alla sentenza Taricco, ossia all’8 ottobre 2015.

Su questo quadro giurisprudenziale si è innestata la pronuncia in commento, nella quale, la Corte di Cassazione, ha trattato due temi specifici: il primo, relativo all’operatività del principio espresso nella sentenza Taricco, in relazione a fatti di frode fiscale commessi i tra il 2006 e il 2008, alla luce della recente pronuncia della CGUE; il secondo, attinente alla resistenza del giudicato di fronte a tale mutamento interpretativo.

Su quella che è la prima delle questioni trattate nella sentenza in oggetto, la Corte ha preso atto dello stato dell’arte sotto il profilo della giurisprudenza costituzionale ed europea, precisando che la disapplicazione delle norme interne non deve operarsi né con riferimento ai reati commessi prima dell’8 settembre 2015, prescritti prima di tale data, sia per quelli commessi antecedentemente, ma non ancora prescritti.

Di primario rilievo è, poi, la decisione dei giudici di legittimità in ordine alla resistenza del giudicato progressivo (ossia già intervenuto sull’accertamento della responsabilità, con pendenza dei soli profili attinenti alla determinazione della pena) dinanzi al sopravvenuto orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Sul punto, la Cassazione ha ribadito gli arresti giurisprudenziali secondo cui le sentenze della Corte di Lussemburgo, da un lato, hanno una efficacia vincolante ultra partes nei procedimenti davanti alle autorità giurisdizionali degli stati membri (Cass. Sez III, n. 13810/2008) e, dall’altro lato, sono assimilate ad una forma di abolitio criminis (Giustizia delle Comunità Europee dell’8 novembre 2007 in causa Schwibert).

Prendendo le mosse da tali principi, la Suprema Corte ha, dunque, concluso per il travolgimento del giudicato.

In particolare, la Cassazione ha statuito che il recente dictum della Corte europea non può che riverberare i propri effetti anche su statuizioni sulle quali sta formandosi un giudicato progressivo ex art. 627 c.p.p., “non dissimilmente da quanto avverrebbe nel caso di pronunzia della stessa Corte di Lussemburgo che si presentasse incompatibile con una norma incriminatrice nazionale”.

Secondo la sentenza in commento, dunque, ci si trova dinnanzi ad una particolare forma di ius superveniens, in relazione al quale il giudice italiano deve constatare, anche d’ufficio, ex articolo 609, comma 2, c.p.p., l’incompatibilità delle preesistenti statuizioni della giurisprudenza interna che avevano disapplicato le disposizioni del Codice penale in materia di prescrizione dei reati di frode fiscale commessi prima dell’8 settembre 2015.

Il Falso in bilancio. Dottrina e Giurisprudenza a confronto

2018

In data 18 aprile 2018 alle ore 18, presso l’università Bocconi, aula 21 si terrà il seminario, organizzato dall’associazione studentesca Keiron, “Il falso in bilancio. Dottrina e Giurisprudenza a confronto“.

Relatori dell’incontro saranno il Prof. Francesco Mucciarelli, dell’Università Bocconi, il Dott. Gaetano Ruta, Pubblico Ministero presso la Procura di Milano e l’Avv. Giuseppe Fornari di Fornari e Associati, con una relazione su “Il dibattito della giurisprudenza, i problemi applicativi dal punto di vista della difesa“.

Una pronuncia della Corte di Cassazione sulla bancarotta impropria ex art. 223, secondo comma, l.fall.: alcune precisazioni sulla responsabilità degli amministratori

2018

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha annullato con rinvio alla Corte di Appello di Milano la sentenza impugnata dai ricorrenti, relativamente al reato di bancarotta per operazioni dolose ex art. 223, secondo comma, n. 2), l.fall..

In particolare, con riferimento ad una prima tematica, i giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di fallimento di società di capitali derivato anche da operazioni dolose, protrattesi nel tempo, in danno di soggetto diverso da una pubblica amministrazione ovvero di un ente pubblico, determinanti nel breve periodo un arricchimento del patrimonio sociale, il delitto di bancarotta fraudolenta impropria è configurabile, sotto il profilo soggettivo, quando il dissesto della società come effetto di tali condotte illecite divenga astrattamente prevedibile da parte degli amministratori per effetto della loro concreta previsione dell’accertamento delle pregresse attività illecite da parte del soggetto immediatamente danneggiato da tali attività”.

La Suprema Corte, conformemente ad una consolidata interpretazione della norma incriminatrice, ha dunque ribadito la sussistenza di un necessario rapporto causale tra dissesto della società e condotte illecite poste in essere dagli amministratori, senza omettere che, per dirsi integrato l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta impropria, deve esserci in concreto un’astratta prevedibilità dell’evento del reato.

In secondo luogo, con riguardo alla responsabilità concorrente degli amministratori privi di deleghe, la Corte di Cassazione ha enunciato un secondo principio di diritto: “Ai fini della affermazione della responsabilità, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, cod. pen., degli amministratori senza deleghe gestorie a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione commesso dal presidente del consiglio di amministrazione delegato è necessaria, previa specifica ricostruzione delle relazioni tra fatti distrattivi e concreto funzionamento del consiglio di amministrazione della società, alla luce delle clausole di organizzazione delle funzioni gestorie rispettivamente recate dallo statuto sociale (…) la prova: che gli stessi amministratori siano stati informati delle distrazioni ovvero che delle stesse abbiano avuto conoscenza; oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari di distrazione aventi carattere di anormalità di questi sintomi per tali amministratori”.

Significativo, sul punto, il riferimento all’organizzazione della struttura societaria, poiché proprio quest’ultima potrebbe rappresentare il discrimine della responsabilità tra amministratori esecutivi e non esecutivi. L’articolo 2392, primo comma, c.c., infatti, prescrive la responsabilità solidale degli amministratori verso la società, salvo che si tratti di attribuzioni proprie di un comitato esecutivo o di uno specifico amministratore. Più genericamente, dunque, gli amministratori devono adempiere agli obblighi stabiliti per legge e dallo statuto societario con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e con riguardo alle loro specifiche competenze, con ciò rinviando al canone della diligenza professionale sancito dall’art. 1176, secondo comma, c.c..

Ad ogni modo – e qui si giunge al principio di diritto esplicitato in sentenza – la medesima norma, al secondo comma, sancisce la responsabilità per tutti quegli amministratori che, pur a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto nulla per impedirne il compimento o per attenuarne le conseguenze dannose. In altre parole, anche gli amministratori privi di deleghe, sulla base della posizione di garanzia da loro ricoperta, possono essere ritenuti responsabili, in concorso con l’amministratore delegato, per una condotta omissiva ai sensi dell’art. 40, secondo comma, c.p..

Soltanto dalla conoscenza o dalla concreta conoscibilità dei c.d. segnali di allarme potrebbe discendere un profilo di responsabilità per quegli amministratori che, seppur a conoscenza dei predetti segnali, non hanno fatto nulla per evitarne la loro traduzione in evento lesivo per la società.

In tale contesto, il c.d. segnale di allarme altro non è che l’indicazione di un pericolo, di un segnale “perspicuo e peculiare” che dovrebbe far sorgere in capo a ciascun amministratore diligente (secondo i canoni dell’art. 1176 c.c.) il sospetto che possa profilarsi un potenziale pregiudizio per la società e, dunque, dovrebbe indurlo ad intervenire.

Ne consegue un vivido legame intercorrente tra i segnali di allarme, i flussi informativi societari e le competenze specifiche di ciascun amministratore. Soltanto un diligente esercizio dei poteri-doveri dell’amministratore, secondo i canoni sanciti dal combinato disposto degli artt. 2381, sesto comma, c.c. e 2392, primo comma e, al contempo, un efficiente funzionamento delle strutture organizzative dedite all’informazione societaria potranno garantire la percezione degli elementi di pericolo.

Reati tributari e applicazione del sequestro preventivo: irrilevanza del giudicato tributario e onere di specifica motivazione

2018

Sulla rivista Diritto Bancario è stato pubblicato un commento, a cura di Enrico Di Fiorino e Francesca Procopio, ad una recente sentenza della Corte di Cassazione.

A fronte di un provvedimento di sequestro preventivo per un’ipotesi di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) connessa all’esistenza di una stabile organizzazione occulta, il ricorrente contestava il mancato superamento della soglia di punibilità, individuata in euro 50.000, in quanto la stessa Agenzia delle Entrate avrebbe emesso un avviso di accertamento, determinando la maggiore imposta IRES in euro 16.701, e dunque ben al di sotto della predetta soglia. Il ricorrente osservava che è facoltà del giudice penale discostarsi dalla determinazione dell’imposta evasa operata dall’Erario, ma soltanto a fronte dell’assolvimento dell’onere di adeguata motivazione, che difetterebbe nel caso di specie.

La sentenza commentata, pur partendo correttamente dall’affermazione del principio di autonomia ed indipendenza tra procedimento penale e procedimento tributario, non è condivisibile nella parte in cui reputa sottratta ad un obbligo di specifica e congrua motivazione la decisione del Giudice del riesame che ritenga di non accogliere la quantificazione – con riferimento alla soglia di punibilità – dell’ufficio tributario, recependo acriticamente i dati prospettatigli dal Pubblico Ministero. Considerato che, nelle fattispecie incriminatrici di natura tributaria, le soglie di punibilità rappresentano elementi del fatto tipico, non sembra potersi omettere una verifica di quei (seppur non gravi, ma comunque) precisi indizi di reato in ordine al concreto superamento delle soglie, al fine di scongiurare il rischio che la misura reale possa trasformarsi in abuso.

L’emerso contrasto tra l’accertamento tributario e la prospettazione della Pubblica Accusa rappresenta certamente un dato con cui anche il giudice della cautela deve confrontarsi, chiarendo il percorso logico che lo ha condotto a ritenere più corretta l’una o l’altra risultanza. In caso contrario, verrebbe meno la verifica della sussistenza dei “precisi indizi di reato”, con l’effetto di rendere il controllo giurisdizionale non già una garanzia per il diritto di difesa, bensì la sua manifesta mortificazione, nella misura in cui gli elementi addotti dalla parte privata – quali, in questo caso, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – appaiono soccombere a priori di fronte alla ricostruzione accusatoria.

Emissioni nocive dalla centrale di Porto Tolle: la Cassazione mette la parola fine

2018

Sulla rivista Giurisprudenza Penale, è stato pubblicato un commento, a cura di Giuseppe Fornari ed Enrico Di Fiorino, alla sentenza con cui la Corte di Cassazione ha posto fine alla vicenda della centrale termoelettrica Enel S.p.A. di Porto Tolle (Rovigo).

Con tale provvedimento, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia, convalidando l’esito della sentenza di secondo grado. L’epilogo processuale del caso della centrale termoelettrica di Porto Tolle rappresenta il frutto del ricorso disinvolto ai delitti contro l’incolumità pubblica, recentemente riscoperti come strumento – improprio e assolutamente inefficace – per fronteggiare i fenomeni di inquinamento lungo-latente.

Certamente pregevole appare la scelta di considerare singolarmente le posizioni dei vari imputati:, asseverando il principio di responsabilità personale nella sua primigenia declinazione di ‘responsabilità per fatto proprio’.
Allo stesso modo, appare condivisibile la conclusione in base alla quale l’aumento delle patologie respiratorie fra i pazienti d’età pediatrica – aumento, peraltro, calcolato sulla base di dati limitati e incerti – non può integrare l’evento disastroso di cui all’art. 434 co. 2 c.p., rimanendo le eventuali, ulteriori conseguenze lesive estranee all’ambito di fattispecie.
Al contrario, certamente non accogliibile la riconduzione della protratta dispersione di polveri tossiche entro lo spettro del ‘disastro innominato’, neanche nella forma base di cui al comma 1: il disastro lungo-latente (ambientale o sanitario), a ben guardare, presenta caratteristiche incompatibili con l’‘altro disastro’ così come concepito nel codice; la sua inclusione nell’art. 434 c.p., originariamente dettata dall’esigenza di fronteggiare le macroscopiche lacune di tutela dell’ambiente pre-2015, finisce dunque per comportare, al contempo, una vistosa lacerazione del principio di tassatività e un’inaccettabile strumentalizzazione processuale.

Obblighi di consegna delle scritture contabili al curatore: l’amministratore cessato in epoca antecedente alla declaratoria di insolvenza ed il liquidatore

2018

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito a due diverse tematiche, entrambe afferenti alla mancata consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare ed alla conseguente eventuale integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

In primo luogo, il Collegio si è interrogato circa la possibilità di ritenere sussistente l’obbligo di consegna delle scritture contabili in capo ad un amministratore delegato che non ricoprisse tale carica al momento della dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie, in particolare, la Pubblica Accusa contestava il reato di  bancarotta fraudolenta documentale ad un amministratore delegato cessato dall’incarico ben un anno prima della declaratoria di insolvenza.

In linea con la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Pen. n. 21818/2017), il Tribunale ha sottolineato come debba ritenersi rilevante la violazione dell’obbligo in parola solamente in relazione a colui che ricopre la carica al momento della dichiarazione di fallimento. Invero, “non è ravvisabile alcun obbligo di consegna al curatore delle scritture contabili in capo all’ex amministratore della società”, a meno che, si noti, non sia “contestato e provato che lo stesso fosse anche amministratore di fatto nell’ultima fase di vita della società, o che abbia concorso in qualità di extraneus, nel fatto dell’intraneus (amministratore della società al momento del fallimento) con la consapevolezza di determinare un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori”.

In secondo luogo, il Tribunale ha compiuto un passo ulteriore, specificando che per l’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, è richiesto non solo che al tempo della dichiarazione di fallimento il soggetto avesse poteri di rappresentanza e amministrazione, ma altresì che avesse agito con lo specifico intento di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, o di recare un pregiudizio ai creditori. In altre parole, dal punto di vista soggettivo è necessario che sussista il dolo specifico.

È sulla base di tale principio che i giudici milanesi, a fronte della mancata dimostrazione dello specifico scopo dell’agente di avvantaggiare sé o altri o di recare pregiudizio a creditori, non hanno ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, l. fall. da parte del liquidatore della società che, pur avendone la disponibilità, non abbia consegnato le scritture contabili.

Nel caso in esame, pertanto, alla luce della mancata prova del dolo specifico, il Tribunale milanese ha assolto il liquidatore perché il fatto non costituisce reato. In particolare, da un lato non risultava che lo stesso avesse mai intrattenuto rapporti con la società fallita o con i suoi soci, dall’altro era stato provato che egli fosse intervenuto in qualità di liquidatore ad operazioni liquidatorie sostanzialmente completate.

Non può che desumersi, concludendo, che la mancata consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare può integrare la fattispecie prevista dall’art. 216, comma 1, n. 2, l. fall. solamente quando tale obbligo sia disatteso da un soggetto, gravato di poteri di amministrazione e rappresentanza al momento della dichiarazione di fallimento, che abbia agito con lo specifico intento di procurare a sé od altri un profitto ingiusto, o di recare un pregiudizio ai creditori.

Le Sezioni Unite sull’art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000: il modello 770 non prova le certificazioni

2018

Con l’informazione provvisoria n. 6/2018, la Suprema Corte ha reso noto che, alla pubblica udienza del 22 marzo 2018, le Sezioni Unite hanno risolto in senso negativo la controversa questione relativa alla sufficienza della allegazione del cd. modello 770 ai fini della prova dell’avvenuta certificazione delle ritenute effettuate dal sostituto d’imposta, rilevante per l’integrazione del reato di omesso versamento delle ritenute certificate previsto dall’art. 10 bis, d.lgs. n. 74/2000 (per i fatti commessi sotto la vigenza del testo precedente alla riforma intervenuta con il d.lgs. n. 158/2015).

Il quesito era stato rimesso alle Sezioni Unite dalla Sezione Terza Penale, con ordinanza n. 55486/2017, con la quale la Corte prendeva atto del contrasto insorto in seno alle Sezioni Semplici e della conseguente necessità di fare chiarezza sul contenuto dell’onere probatorio gravante sulla Pubblica Accusa ai fini dell’accertamento del reato di cui all’art. 10 bis, nel testo anteriore alla riforma del 2015.

Come noto, la citata riforma ha modificato la fattispecie incriminatrice rideterminandone l’ambito di applicabilità, in particolare estendendo la rilevanza penale alle ritenute “dovute” sulla base della dichiarazione, oltre che a quelle “certificate”. È dunque pacifico che, per gli illeciti commessi dopo l’entrata in vigore della novella, la produzione del solo modello 770 sia sufficiente a provare l’integrazione del fatto di reato.

Analoghe considerazioni non possono invece valere per i fatti cui trovi applicazione il testo previgente: la soluzione adottata dalle Sezioni Unite, in linea con il più recente orientamento della giurisprudenza in materia, è infatti di segno negativo.

La tesi interpretativa condivisa dalle Sezioni Unite assume che la produzione del solo modello 770 non possa valere quale piena prova dell’elemento materiale della fattispecie, essendo necessaria l’allegazione delle certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti, attestanti l’ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate. Come condivisibilmente osservato in precedenza dalla Suprema Corte, “la prova dell’elemento costitutivo rappresentato dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti, il cui onere incombe sull’accusa, non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro”, che ha una valenza meramente indiziaria, a pena di ammettere che tutto quanto oggetto di dichiarazione sia, per ciò solo, necessariamente anche oggetto di certificazione – presunzione evidentemente errata, atteso che il modello 770 non contiene anche la dichiarazione di avere tempestivamente emesso le certificazioni (Cass. pen., sez. III, n. 7884/2016; conformi, ex multis, Cass. pen. sez. III, n. 1439/2017; Cass. pen., sez. III, n. 10104/2016).

L’indirizzo giurisprudenziale contrapposto, e disatteso dalle Sezioni Unite, postulava invece la sufficienza dell’allegazione del modello 770 ai fini della piena prova dell’avvenuta certificazione e, dunque, dell’elemento materiale del reato (in tal senso, Cass. pen., sez. III, n. 33187/2013; Cass. pen., sez. III, n. 19454/2014; Cass. pen., sez. III, n. 27479/2014).

Non resta che attendere le motivazioni delle Sezioni Unite, la cui decisione, lo si può affermare fin d’ora, si mostra senz’altro maggiormente rispettosa del dato normativo.

Finance Report 2018

2018

Sul report Finance 2018 di Legalcommunity, è stata pubblicata una ricerca che ha determinato il ranking degli studi e dei singoli avvocati, come individuati dai maggiori esponenti del mercato finanziario.
Tra questi lo studio Fornari e Associati che ha ricevuto un rating A.

Premio Loy – Avvocato rising star dell’anno

2018

Presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, si è svolta il 20 marzo la cerimonia del Premio LOY, il riconoscimento d’eccellenza del settore bancario e finanziario italiano, patrocinato dalla Commissione europea e da Radio24.

Enrico Di Fiorino ha ricevuto il premio come Avvocato rising star dell’anno, con la seguente motivazione: “Per essere diventato nel 2017 partner dello Studio legale Fornari e Associati prendendo da subito parte ad alcuni dei principali procedimenti penali sul panorama nazionale, dimostrando, a detta del mercato, abilità negoziale e capacità di trovare soluzioni efficaci, caratteristiche che lo rendono una giovane promessa del settore penale economico italiano”.

Costituzione di parte civile nel processo penale: il difensore munito di procura speciale non può costituirsi mediante sostituto processuale.

2018

Con la Sentenza in commento, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ricomposto un contrasto giurisprudenziale precedentemente sorto in seno alla giurisprudenza di legittimità, ossia, la sussistenza del potere costitutivo in capo al sostituto processuale del difensore munito di procura speciale, appositamente rilasciata dalla parte danneggiata ai fini dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale.

La Suprema Corte, nel suo massimo consesso, ha dunque affermato il seguente principio di diritto: “il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione”.

Significativa, sul punto, la netta distinzione concettuale operata tra la procura rilasciata al difensore ai fini della rappresentanza tecnica nel processo penale (art. 100 c.p.p.) e la procura rilasciata al difensore ai fini dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale (artt. 122 e 76 c.p.p.): la prima, sostiene la Suprema Corte, idonea a conferire la sola legitimatio ad processum; la seconda, invece, passibile di attribuire al difensore altresì la legitimatio ad causam, ossia, il potere di chiedere all’organo giudicante le restituzioni ed il risarcimento spettanti alla parte danneggiata dall’illecito penale.

In questo contesto, la facoltà del difensore nominato di eleggere un sostituto processuale, espressamente prevista dall’art. 102 c.p.p., attiene alla sfera della sola legitimatio ad processum e, come tale, non può ritenersi idonea a trasmettere al sostituto del difensore il potere costitutivo, di cui il legale nominato è invero titolare in ragione della propria legitimatio ad causam, a lui trasmessa per il tramite di un atto di procura speciale distinto ed avulso dal mero mandato difensivo, nell’ambito del quale la disposizione di cui all’art. 102 c.p.p. esaurisce tuttavia la propria efficacia.

Non resta dunque che da disattendere l’orientamento giurisprudenziale, pure sostenuto da alcune pronunce delle Sezioni Semplici della Corte di Cassazione, per cui sarebbe “legittima la possibilità per il difensore di nominare un sostituto ai fini del deposito dell’atto di costituzione senza possibili delimitazioni di sorta tratte dalla natura della procura ad litem” (si veda, ad esempio, da ultimo, Cass. pen. Sent. n. 35486/2013).

A sostegno di quest’ultima impostazione, infatti, a nulla può valere la considerazione che il sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. non si occupi in realtà del concreto esercizio del potere costitutivo, bensì della sola esecuzione materiale del deposito dell’atto di costituzione nel fascicolo del procedimento penale, essendo tale ultima azione, a detta della Corte, non un mera condotta esecutiva, bensì la vera e propria modalità intrinseca di perfezionamento della costituzione di parte civile nel processo penale.

D’altro canto, sostengono le Sezioni Unite, la procura speciale di cui al combinato disposto degli artt. 122 e 76 c.p.p., seppur distinta ed ultronea rispetto alla procura speciale di cui all’art. 100 c.p.p., permane un negozio giuridico, ossia, un atto la cui efficacia si produce in conformità alla volontà manifestata dal proprio autore: ne consegue, pertanto, che alcun limite alla legitimatio ad causam del sostituto processuale del difensore munito di procura speciale potrà essere ravvisato ove la parte danneggiata sia presente all’udienza di costituzione o, in alternativa, abbia espressamente conferito al difensore nominato la facoltà di esercitare l’azione civile nel processo penale per interposta persona

Non punibilità per particolare tenuità del fatto: accertamento autonomo della responsabilità dell’ente?

2018

“In tema di responsabilità dell’ente in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso”.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte, ancora una volta, compie uno sforzo interpretativo al fine di colmare una lacuna normativa in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D.lgs. n. 231/01.

Punto di partenza dell’analisi è certamente l’art. 8 del d.lgs. 231/2001, norma che consente l’accertamento della responsabilità dell’ente in via autonoma rispetto a quella della persona fisica in presenza di due circostanze: i) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; ii) il reato si è estinto per una causa diversa dall’amnistia.   

Manca, dunque, qualunque riferimento nella disposizione alla causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., introdotto solamente successivamente, con l’entrata in vigore del d.lgs. 28/2015, in seguito al quale il legislatore non ha previsto un intervento di coordinamento con l’art. 8 suddetto. Scelta politico-criminale o semplice dimenticanza?

La Corte vaglia le due possibili interpretazioni: l’una abbracciata dalla sentenza impugnata, sulla scorta di una interpretazione letterale della disposizione, ritiene che l’ipotesi di cui all’art. 131-bis c.p. non integri alcun caso di autonoma sussistenza della responsabilità dell’ente, in quanto non espressamente prevista dalla norma; l’altra, sostenuta dalla Pubblica Accusa, ritiene incompatibile con il canone costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.) la sussistenza della responsabilità dell’ente nelle ipotesi di estinzione del reato e non, invece, nelle ipotesi di non punibilità.

Ebbene, questa seconda ricostruzione è quella abbracciata dalla Cassazione, che, sulla scorta di pronunce precedenti in tema di prescrizione (la responsabilità dell’ente non viene meno a causa della prescrizione del reato e deve, quindi, essere accertata in via autonoma – Sez. VI, n. 21192, del 25 gennaio 2001), individua il fil rouge delle ipotesi previste dall’art. 8 d.lgs. 231/2001 nel fatto che si tratti di situazioni nelle quali, sebbene non sia possibile accertare responsabilità in capo alla persona fisica, o perché non individuata o non imputabile, o per l’intervento di cause che ne escludono la punibilità, nondimeno il reato sussiste e l’ente potrebbe risponderne.

D’altro canto, la presenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. non rappresenta un’assoluzione, ma pur sempre “un’affermazione di responsabilità, pur senza condanna”.

Tale assenza di condanna, tra l’altro, implica che una siffatta decisione non potrà in alcun caso produrre effetti di giudicato nell’ambito del procedimento per l’accertamento della responsabilità dell’ente, con conseguente necessità di un vaglio autonomo di responsabilità in capo all’ente.

Crisi di liquidità e omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto ex art. 10-ter D.lgs. n. 74/00: le molteplici declinazioni di un’esimente.

2018

Sulla rivista Giurisprudenza Penale 3.2018, è stato pubblicato un articolo a cura del dottor Nicolò Biligotti dal titolo “Crisi di liquidità e omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto ex art. 10-ter D. lgs. n. 74/00: le molteplici declinazioni di un’esimente“.

Il beneficio dell’anonimato per il whistleblower non opera nel processo penale

2018

A pochi mesi dall’introduzione della disciplina caratterizzante il fenomeno del whistleblowing (L. n. 179/2017, modificativa dell’art. 54-bis del testo unico sul pubblico impiego), la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla riservatezza dell’identità del whistleblower all’interno del processo penale.

In una più ampia vicenda riguardante fatti di corruzione e truffa aggravata, il ricorrente lamentava la totale genericità della denuncia effettuata nei suoi confronti da parte del funzionario e, più in particolare, segnalava la sua inutilizzabilità come elemento accusatorio in virtù della sua natura evidentemente anonima. Nello specifico, proponendo ricorso in Cassazione, il ricorrente sosteneva che la segnalazione, in ottica processuale, dovesse assumere la valenza di mero spunto per un’attività investigativa, senza assurgere a ruolo di vera e propria notitia criminis.

A tal proposito, la Corte di Legittimità ha rigettato le doglianze del ricorrente, asserendo che la denuncia del whistleblower “non costituisce mero spunto investigativo, bensì assurge a rango di vera e propria dichiarazione accusatoria”.

Più in generale, i giudici di legittimità, in linea con la normativa di riferimento, hanno confermato che la riservatezza dell’identità del whistleblower rileva esclusivamente sul piano disciplinare, ovverosia sul piano interno dell’azienda di appartenenza. Ne consegue che, nell’ambito di un procedimento penale, “non vi è alcuno spazio per l’utilizzo dell’anonimato”, ovvero per il riserbo sulle generalità del funzionario denunciante.

In questo senso, la Corte di Cassazione non ha fatto altro che applicare i principi previsti dal nuovo art. 54-bis del testo unico sul pubblico impiego, secondo cui “nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale”, dunque sino a quando l’indagato non possa averne conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

La segretezza sull’identità del segnalante è di certo garantita all’interno dell’azienda durante il procedimento disciplinare avente ad oggetto la segnalazione stessa, mentre, con riguardo al procedimento penale, è disciplinata nei modi e nei limiti sanciti dall’art. 329 c.p.p., dunque, alla chiusura delle indagini preliminari, il diritto alla riservatezza abdica in favore del diritto alla difesa dell’indagato.

In altre parole, all’interno del processo penale si instaura un bilanciamento tra i due diritti sopra richiamati, all’esito del quale non può che prevalere il diritto di difesa dell’indagato, a maggior ragione se la segnalazione del whistleblower dovesse integrare i requisiti della calunnia o della diffamazione.

Doppio binario sanzionatorio in materia tributaria: la contemporaneità dei procedimenti esclude la violazione del ne bis in idem

2018

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ancora una volta salvato il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria, muovendo dal principio di matrice convenzionale secondo cui la sostanziale contemporaneità del procedimento amministrativo e di quello penale vale ad escludere la violazione del principio di ne bis in idem.

Il caso posto all’attenzione della Suprema Corte riguarda un imprenditore individuale, condannato con una doppia conforme per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000) ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del medesimo decreto).

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver comunicato la notizia di reato alla Procura della Repubblica, aveva altresì notificato l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione con cui veniva irrogata una sanzione amministrativa di oltre 4 milioni di euro, atti che, non essendo stati contestati, erano divenuti definitivi.

Avverso la sentenza di condanna, confermata dalla Corte di Appello, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione deducendo, tra gli altri, la violazione del canone convenzionale del ne bis in idem, di cui all’art. 4, prot. 7 CEDU.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza convenzionale che pone un divieto di doppia incriminazione, ed in particolare la nota pronuncia della Grande Camera Grande Stevens c/Italia e la successiva Nykanen c/Finlandia, il ricorrente censurava la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in sede penale, in quanto avente ad oggetto il medesimo fatto illecito per il quale era stata precedentemente applicata una sanzione che, secondo i cd. criteri Engel della CEDU, era formalmente amministrativa ma – data la sua natura fortemente afflittiva – sostanzialmente penale.

Ad avviso dell’imputato ricorrente, egli non avrebbe potuto essere sottoposto al procedimento penale per il medesimo fatto per il quale era già stato sanzionato, in via definitiva, in sede amministrativa, a pena di incorrere in un’inammissibile violazione del ne bis in idem sostanziale.

La Suprema Corte, sulla scia dei più recenti arresti giurisprudenziali della Corte di Strasburgo in materia, ha rigettato il ricorso dell’imputato ravvisando nel caso di specie “quella stretta connessione temporale tra i due procedimenti che costituisce l’elemento per ritenere che le due sanzioni irrogate possano essere considerate quali parti di un unico sistema sanzionatorio adottato da uno Stato per sanzionare la commissione di un fatto illecito”.

Come noto, con la sentenza della Grande Camera A e B c/Norvegia del novembre 2016, la Corte europea aveva operato un revirement dell’orientamento affermatosi all’indomani della sentenza Grande Stevens, affermando che i procedimenti amministrativo e penale possono coesistere a condizione che tra essi vi sia una “sufficiently close connection in substance and time”. 

In quell’occasione, la Corte europea aveva evidenziato come l’art. 4, prot. 7 CEDU non escludesse di per sé la possibilità che uno Stato approntasse una pluralità di risposte sanzionatorie nei confronti di talune condotte, a condizione però che ciò non determinasse un sacrificio eccessivo e che le sanzioni risultassero come “il prodotto di un sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell’illecito in maniera prevedibile e proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria”. 

Nel caso di specie, l’irrogazione delle sanzioni amministrative e di quelle penali era avvenuta a pochi mesi di distanza. Ciò rilevato, la Corte di Cassazione ha affermato che la sostanziale contemporaneità dei due procedimenti sanzionatori consentirebbe di ravvisare la “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta” che la Corte di Strasburgo ha posto come condizione perché possa escludersi la violazione del ne bis in idem in caso di doppio binario sanzionatorio, così rigettando le doglianze del ricorrente. 

Con la pronuncia in commento, dunque, la terza sezione penale della Corte di legittimità si è posta nel solco del nuovo orientamento della Corte di Strasburgo, aprendo ad una valutazione di conformità del doppio binario punitivo in materia tributaria ai principi cardine dell’ordinamento giuridico.

L’esposizione ad amianto e “il fatale errore di prospettiva” nell’accertamento del nesso causale. Il punto del Tribunale di Milano sul cd. effetto acceleratore nel caso Ansaldo – Breda

2017

Su Giurisprudenza Penale, è stato pubblicato un articolo, a firma di Enrico Di Fiorino, su “L’esposizione ad amianto e il “fatale errore di prospettiva” nell’accertamento del nesso causale. Il punto del Tribunale di Milano sul cd. effetto acceleratore nel caso Ansaldo-Breda”. L’articolo commenta una recente sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Milano, la quale si fa apprezzare per il rigore nella ricostruzione e per la coerenza dell’approdo.

http://www.giurisprudenzapenale.com/2017/12/03/lesposizione-ad-amianto-fatale-errore-prospettiva-nellaccertamento-del-nesso-causale-punto-del-tribunale-milano-sul-cd-effetto-acceleratore-nel-caso-ansaldo-breda/

Ambiente e salute: strumenti di prevenzione e di difesa della responsabilità d’impresa

2017

Si terrà il giorno 15 dicembre, alle ore 15, presso Spazio Chiossetto, in via Chiossetto 20 a Milano, il convegno dal titolo “Ambiente e salute: strumenti di prevenzione e di difesa della responsabilità d’impresa”.

Il convegno è organizzato con il patrocinio del Dipartimento di biomedicina e prevenzione dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”.

Top Legal Awards

2017

Presso gli East End Studios a Milano, si terranno il 20 novembre i TopLegal Awards, giunti alla XI edizione. 

Giuseppe Fornari è tra i finalisti nelle categorie “Miglior Professionista – Penale Finanziario” e “Miglior Professionista – Penale Societario”.

White Collar Crime – has the european union affected White Collar Crime?

2017

Sulla rivista britannica Finance Monthly, un intervista ad Enrico Di Fiorino: “White Collar Crime – Has The European Union Affected White-Collar Crime?”

I rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente nella verifica e nell’accertamento tributario

2017

In data 19 ottobre 2017 si terrà presso “Arezzo Etrusco Hotel”, via Fleming 39, Arezzo il convegno “I rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente nella verifica e nell’accertamento tributario”, organizzato dall’Associazione Italiana Professionisti della Giustizia Tributaria con il patrocinio del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Tra i relatori, interviene l’avvocato Enrico Di Fiorino, con una relazione su “Le perquisizioni in materia tributaria”.

La tutela dell’ambiente attraverso gli obblighi di ripristino e bonifica

2017

Sulla rivista Legal di settembre 2017, è stato pubblicato un articolo a cura dell’avvocato Giuseppe Fornari dal titolo “La tutela dell’ambiente attraverso gli obblighi di ripristino e bonifica“.

Giuseppe Fornari - Fondatore Studio legale Fornari e Associati

Gli Ecoreati entrano nel codice penale

2017

Sulla rivista Legal di settembre 2017, è stato pubblicato un contributo dell’avvocato Giuseppe Fornari nel dossier dal titolo “Gli ecoreati entrano nel codice penale“.

Future Challenges in the EU: Minimum Standards for Trials

2017

In data 6-7 ottobre 2017 si terrà il convegno “Future Challenges in the EU: Minimum Standards for Trials”, organizzato per il ventennale della European Criminal Bar Association a Palma de Mallorca.

Tra i relatori, interviene l’avvocato Enrico Di Fiorino, con una relazione su “Recent developments in national Jurisdictions: Italy”.

La disciplina dell’autoriciclaggio a seguito del decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio

2017

Su Diritto Bancario, è stato pubblicato un articolo, a firma di Enrico Di Fiorino e di Pasquale Grella, senior associate di Clifford Chance, su “La disciplina dell’autoriciclaggio a seguito del decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio”. 

ISO 37001: i nuovi sistemi di gestione del rischio corruzione

2017

Su Diritto Bancario, è stato pubblicato un articolo, a firma di Enrico Di Fiorino e di Pasquale Grella, senior associate di Clifford Chance, su “ISO 37001: i nuovi sistemi di gestione del rischio corruzione”.

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