Anche il socio seppur non amministratore può concorrere nel reato dichiarativo contestato agli amministratori
Un breve commento di Enrico Di Fiorino sulla Rivista di Diritto Tributario in tema di concorso del socio nel reato dichiarativo commesso dagli amministratori.
La sentenza esaminata si lascia apprezzare nella misura in cui, facendo una corretta applicazione dei principi in materia di concorso di persone nel reato, ha ritenuto censurabile la precedente decisione del Tribunale del Riesame, la quale ricollegava alla sola qualità di socio la responsabilità per il reato di omessa dichiarazione. La Corte di Cassazione riconosce, dunque, la possibilità che il socio, pur non ricoprendo alcuna carica amministrativa (nemmeno di fatto), possa concorrere nel reato altrui, ma richiede che il suo contributo si manifesti sotto forma di impulso psicologico al reato materialmente ascrivibile ad altri soggetti.
La sentenza è da segnalare, in quanto rappresenta un superamento di un precedente (ed invero preoccupante) arresto della Suprema Corte, il quale pretendeva di attribuire rilevanza, ai fini del concorso, alla mera qualifica di socio.
Sul tempus commissi delicti del reato di avvelenamento acque
Un breve commento di Enrico Di Fiorino in materia di avvelenamento di acque: un reato riscoperto relativamente di recente, ora impiegato per reprimere macro-fenomeni di durata, ottenuti per accumulo di numerose micro-condotte.
Convegno “Il modello organizzativo e le società calcistiche: la prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e giustizia sportiva
Save the date – In data 14 giugno presso Spazio Chiossetto, Fornari e Associati – insieme a Grassani e Associati e PwC TLS – organizza un pomeriggio di incontro su “Il modello organizzativo e le società calcistiche: la prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e giustizia sportiva”.
Insieme a relatori di spessore del mondo dello sport e del diritto, parleremo dell’efficacia del Modello 231 in sede penale e federale.
Un tema di grande rilevanza, considerata la sempre maggiore attenzione nei confronti del modello organizzativo da parte degli organi federali e all’espresso riconoscimento dell’efficacia esimente da parte del Codice di Giustizia Sportiva.
E di assoluta attualità, vista la recentissima estensione della responsabilità degli enti al reato di frode in competizioni sportive, che ora si aggiunge alle numerose aree già da mappare (dai reati societari e finanziari, al riciclaggio, fino alla materia della salute e sicurezza).
Il calcio è diventato sempre più un’industria, e anche sotto il profilo della prevenzione e della regulatory compliance è ora chiamato ad un salto di qualità, ponendo al centro del proprio sistema di controllo uno strumento fondamentale per la tutela della società calcistica.
I posti sono limitati. Si prega di confermare la presenza all’indirizzo info@fornarieassociati.com
Il canone del “ne bis in idem” nel rapporto tra i reati di truffa e bancarotta fraudolenta distrattiva
Con la pronuncia in commento, la n. 13399/2019 emessa dalla quinta sezione penale, la Corte di Cassazione torna nuovamente ad esprimersi in merito all’applicazione del principio del “ne bis in idem”, che, come noto, vieta che un soggetto venga perseguito più di una volta per un identico fatto.
In particolare, con la sentenza in esame, la Suprema Corte interviene per correggere la pronuncia del Tribunale di Venezia – Sezione del Riesame, fondata su una interpretazione generalizzante ed estensiva del principio del “ne bis in idem”.
Sono ben note le due diverse accezioni che la giurisprudenza ha attribuito nel tempo al concetto di “medesimo fatto”, ovvero quella giuridica (idem legale) o storica (idem factum).
La lettura costituzionalmente conforme offerta dalla Consulta con la sentenza n. 200 del 2016 aderisce all’orientamento interpretativo dell’idem factum, condiviso anche a livello comunitario (ex multis Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia; 23 settembre 2015, Butnaru e Bejan-Piser contro Romania), stabilendo che il fatto vada valutato nella sua accezione naturalistica, comprensiva dei diversi elementi che contribuiscono a costituirlo – ossia la condotta, l’evento ed il loro nesso causale – avendo riguardo alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.
Non si fa riferimento, pertanto, alla qualificazione giuridica dei fatti, né all’eventuale possibilità di riconoscere il concorso formale tra le fattispecie da esaminare, ma si tiene presente la modificazione della realtà che origina dal comportamento del soggetto agente.
Con la sentenza in oggetto, quindi, la Corte di Cassazione affronta la questione concernente l’operatività del precitato canone di ne bis in idem nel rapporto tra il delitto di truffa e quello di bancarotta per distrazione, discostandosi da quanto stabilito dalla precedente pronuncia avente ad oggetto, invece, il rapporto tra lo stesso reato fallimentare e quello di appropriazione indebita (Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2018, n. 25651).
Nel caso di specie, il delitto di truffa veniva perpetrato dall’amministratore di fatto di alcune società attraverso la falsificazione delle condizioni patrimoniali e finanziarie delle stesse, al fine di ottenere l’erogazione di finanziamenti in danno ad istituti bancari.
Una volta acquisite illecitamente le somme, l’indagato le sottraeva dal patrimonio sociale, così ledendo l’interesse dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale.
Alla luce di tale ricostruzione fattuale, la Suprema Corte stabilisce che la contestazione relativa ai fatti di truffa – che, secondo il giudice cautelare, avrebbe assorbito quella fallimentare – non impedisce, in ragione del divieto di bis in idem, di giudicare l’imputato per il delitto di bancarotta per distrazione, contestato nel medesimo procedimento, in quanto la condotta complessivamente dolosa si compone di fatti illeciti tra di loro naturalisticamente differenziati.
Mentre con la sentenza n. 25651/2018 sopra citata la stessa Corte aveva stabilito come il giudizio irrevocabile di assoluzione per il delitto di appropriazione indebita di beni aziendali determinasse l’impossibilità di sottoporre l’imputato ad ulteriore processo per il delitto di bancarotta per distrazione, in quanto concernente la stessa condotta ed i medesimi beni già oggetto di accertamento nell’ambito del primo giudizio; il ragionamento non è ugualmente applicabile al caso di specie, e, dunque, nel rapporto tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di truffa, la cui condotta risulta logicamente e temporalmente distinta da quella distrattiva.
Se nel caso analizzato con la sentenza n. 25651/2018 i fatti naturalisticamente intesi di appropriazione indebita e bancarotta distrattiva risultavano coincidere, non essendo la dichiarazione di fallimento idonea a differenziarli, in quanto inquadrabile come attività indipendente dalla volontà dell’agente (poiché determinata dall’iniziativa dei creditori o del Pubblico Ministero e sottoposta alla valutazione del Tribunale Fallimentare), non ostativa quindi all’instaurazione di due procedimenti penali differenti; al contrario, le condotte riferibili al caso di specie – consistite nell’utilizzo di documentazione mendace per l’ottenimento di finanziamenti bancari e nella successiva distrazione delle somme così ottenute per fini extrasociali – non sono unitariamente riconducibili al medesimo factum, collocandosi su piani cronologicamente progressivi e logicamente consequenziali, dove l’evento di una costituisce il prius logico e antecedente dell’altra.
Malgrado l’apparente unicità dell’oggetto materiale della condotta, dal momento che il profitto generato dalle condotte frodatorie risulta esattamente corrispondente a quanto sottratto dal patrimonio sociale attraverso le condotte distrattive, a questa non corrisponde l’unicità del fatto.
Come correttamente fa notare la Corte di Cassazione, il giudice cautelare ha, inoltre, omesso di considerare come nella sentenza n. 25651 fosse stata riconosciuta la preclusione di un secondo giudizio (a seguito dell’emissione della dichiarazione di fallimento), in considerazione di una sentenza già emessa per la stessa condotta distrattiva, qualificata però come appropriazione indebita; nel caso che ci occupa, invece, i due fatti di reato vengono contestati nel medesimo procedimento penale, attraverso un’imputazione provvisoria che già ne evidenzia la progressione logica e consequenziale.
Si conclude, quindi, chiarendo che il rapporto strutturale della bancarotta per distrazione con il reato di appropriazione indebita si costruisce diversamente rispetto al rapporto tra il reato ex art. 216 R.d. n. 267/1942 e quello di truffa ex art. 640 c.p. e, pertanto, diverse debbono essere anche le conseguenze processuali che derivano da tale raffronto: solo nel primo caso, infatti, ci si trova dinanzi ad una identità del fatto (composto da condotta, nesso di causalità ed evento) che comporta l’applicazione del divieto di “bis in idem” finalizzato ad evitare una ingiustificata persecuzione.
Global Law Experts 2019
Sull’edizione 2019 di Global Law Experts, Fornari e Associati è indicato, per l’Italia, come “White Collar Crime Law Firm of the Year”.
Un importante riconoscimento per lo studio e tutti i suoi professionisti.
Workshop Keiron
Un ringraziamento agli studenti dell’Università commerciale Luigi Bocconi di Keiron – Casa dei Penalisti, che ieri hanno partecipato con grande entusiasmo al nostro Workshop “Il disastro ambientale tra criticità applicative e prospettive future. Analisi di casi pratici”.
I nostri auguri ai ragazzi per un grande avvenire.
Sole 24 ore – Studio legale dell’anno 2019
Sul Sole 24 Ore, nel Dossier dedicato agli studi legali dell’anno, Fornari e Associati è stato segnalato tra gli studi legali dell’anno 2019 nel settore “Diritto Penale”.
Leggi l’intera ricerca su https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-05-10/studi-legali-dell-anno-2019-ricerca-sole-24-ore-statista-120602.shtml?uuid=AB442yuB&refresh_ce=1
Un ringraziamento ai colleghi e alla società che ci hanno segnalato.
Le Fonti Awards 2019
Una grande conferma per Fornari e Associati, che ha ricevuto il premio come Studio dell’Anno nel campo del Diritto Penale Ambientale “per aver assistito con successo manager e gruppi industriali italiani in procedimenti di primo piano nell’ambito del penale ambientale, della PA, del lavoro e della sicurezza, tra i più importanti mandati in assoluto degli ultimi mesi”.
TopLegal Industry Awards 2019
Grande soddisfazione per il nostro founding partner Giuseppe Fornari, che è stato selezionato tra i finalisti come professionista dell’anno nel settore Banche.
La serata celebrativa si terrà giovedì 16 maggio a Milano, presso Palazzo Mezzanotte.
Accesso abusivo ad un sistema informatico: la rilevanza penale dell’eccesso di potere del pubblico ufficiale
CASS. PEN., SEZ. V, 9 NOVEMBRE 2018, DEP. 27 FEBBRAIO 2019, n. 8541.
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, nell’ambito di una vicenda concernente il reato di accesso abusivo a sistema informatico di cui all’art. 615-ter c.p., si è soffermata sull’interpretazione del concetto di abusività, elemento espressamente tipizzato dalla norma, in assenza del quale non potrebbe configurarsi l’illecito penale.
In particolare, i giudici di legittimità hanno analizzato la configurabilità del delitto in relazione al c.d. sviamento di potere, da intendersi come quella condotta posta in essere dal pubblico ufficiale che persegua, in luogo dell’interesse pubblico, un suo interesse privato.
La pronuncia in oggetto si inserisce nel recente solco esegetico tracciato dalle Sezioni Unite, che, in un caso dai contorni fattuali analoghi, avevano affermato il seguente principio di diritto: “(…) integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1 c.p. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico (…) acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita” (così Cass. Pen., SS.UU., 18 maggio 2017, n. 41210).
Già la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, superando un precedente orientamento, sempre delle Sezioni Unite (c.d. sentenza Casani del 2011), aveva dunque ampliato il perimetro applicativo del concetto di abusività, dando rilevanza alle finalità perseguite dal pubblico ufficiale che accede o permane nel sistema informatico.
Venendo al caso trattato dalla sentenza qui in commento, l’imputato, in qualità di pubblico ufficiale, era stato condannato dalla Corte di Appello di Ancona per essersi abusivamente introdotto in un sistema informatico, al fine di acquisire informazioni sulla situazione reddituale della moglie, con la quale aveva in corso una causa di separazione.
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta condanna, articolando tre diversi motivi. In particolare, con il terzo motivo il difensore lamentava l’erroneità della sentenza in punto di accertamento della responsabilità, laddove, secondo le sue considerazioni, non si sarebbe raggiunta la prova che ad aver commesso il fatto illecito fosse il suo assistito e che, in particolare, l’accesso al sistema informatico fosse effettivamente abusivo.
Nella decisione, i giudici di legittimità si sono dunque profusi nell’argomentare in merito al tema dell’ingresso abusivo, concetto quest’ultimo che segna il discrimine, in punto di elemento oggettivo, tra ciò che può essere penalmente rilevante e ciò che non può esserlo.
A tal proposito, la Corte di Cassazione, sposando l’orientamento tracciato dalle Sezioni Unite del 2017, ha affermato la rilevanza penale del perseguimento di finalità ontologicamente diverse da quelle per cui il titolare del sistema informatico ha conferito formale autorizzazione di accesso al pubblico ufficiale. In ciò si coglie la declinazione, in chiave penalistica, dell’eccesso o sviamento di potere, che, secondo tale dettato giurisprudenziale, si configura ogniqualvolta il soggetto agente, in qualità di pubblico ufficiale, ecceda il perimetro dei poteri individuato dal conferimento dell’autorizzazione.
In conclusione, con la pronuncia in oggetto i giudici di legittimità hanno ampliato l’ambito applicativo della norma in questione, slegandone l’operatività dalla rigorosa interpretazione letterale della locuzione “abusivamente”.
Avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione: tra scientificità della prova e cedimenti precauzionali
Enrico Di Fiorino commenta su Rifiuti, la rivista diretta da Paola Ficco, una recente sentenza dalla Corte di Cassazione in materia di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.).
La necessità di colmare le lacune della legislazione penale, nell’ambito di un fenomeno di accentuato “interventismo giudiziario” a difesa della salute della collettività, ha portato ad una valorizzazione politico-criminale dei delitti conto l’incolumità pubblica.
Da una parte, il provvedimento riafferma l’interpretazione del delitto de quo alla stregua di reato istantaneo a effetti permanenti, facendo coincidere il momento ultimo di possibile consumazione con la data dal sequestro del sito inquinante.
Dall’altra, la sentenza, dopo una condivisibile ricostruzione dei principi in materia di prova c.d. scientifica (come declinati dalla nota sentenza Cozzini in materia di esposizione a sostanza tossiche), dilata oltremodo il delitto di avvelenamento e, dietro il paravento della scientificità, finisce per plasmare il pericolo penale secondo pericolose logiche precauzionali, non condivisibili neppure in ragione delle innegabili esigenze di tutela collettiva.
In tema di concorso del sindaco nel fatto di bancarotta dell’amministratore: la Cassazione precisa il contenuto dell’attività di vigilanza dell’organo di controllo
Cass. Pen., Sez. V, 11 maggio 2018 (dep. 4 ottobre 2018), n. 44107.
Nel maggio 2018, con sentenza depositata il successivo 4 ottobre, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della responsabilità dei sindaci di una società di capitali per fatti di bancarotta fraudolenta impropria posti in essere dagli amministratori, puniti dell’art. 223, R.D. 16 marzo 1942, n.267 (c.d. legge fallimentare) (1).
La norma, secondo l’opinione assolutamente prevalente in Dottrina e Giurisprudenza, si differenzia dalla bancarotta fraudolenta propria sotto almeno due diversi punti di vista: i soggetti attivi e l’oggetto materiale della condotta; quest’ultimo, infatti, è costituito non più dai beni dell’imprenditore ma, diversamente, da quelli della società, su cui l’agente esercita – o quantomeno dovrebbe esercitare – poteri di amministrazione o controllo.
La Sentenza in commento origina da un ricorso, avanzato dal sindaco di una s.r.l., condannato per aver concorso, con la propria condotta omissiva, ad integrare “fatti di bancarotta fraudolenta” posti in essere dagli amministratori, poiché “omettendo i dovuti controlli sull’operato degli amministratori – doverosi nella sua qualità di sindaco della società – aveva favorito i propositi distrattivi di questi ultimi”. Il ricorrente, in particolare, lamentava l’erronea applicazione dell’art. 40 cpv. c.p. (2) e due differenti vizi di motivazione (3).
Per questo motivo, nelle motivazioni della Sentenza, i Giudici della Suprema Corte hanno affrontato, partitamente, due diverse questioni giuridiche: in primis, l’estensione dei doveri-poteri previsti dalla legge in capo ai sindaci, nonché la sussistenza della correlazione eziologica tra omissione dell’Organo di controllo ed evento; in secondo luogo, i criteri di accertamento dell’elemento psicologico del reato omissivo.
La Suprema Corte – prima di affrontare il tema dei doveri-poteri spettanti ai sindaci, analizza la funzione assegnata dalla legge all’organo di controllo. Norma di riferimento, sul punto, non può che essere l’art. 2403 del Codice Civile: questo, invero, statuisce espressamente che “il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento”. Obbligo, quest’ultimo, che si deve ritenere funzionale, tra l’altro, alla preservazione del patrimonio sociale rispetto a comportamenti distrattivi e dissipativi degli amministratori.
A tale stregua, sui sindaci graverebbe un quid pluris rispetto ad un mero onere di controllo, ovverosia un vero e proprio dovere di vigilanza che, come tale, si estenderebbe ben oltre gli aspetti formali o contabili, arrivando ad abbracciare anche il contenuto della gestione, atteso che la previsione di cui all’art. 2403 comma primo c.c., va letta in combinato disposto con l’art. 2403 bis, nella parte in cui conferisce al Collegio Sindacale – o al singolo sindaco – il dovere-potere di chiedere agli amministratori notizie in merito al generale andamento della gestione, così come con riferimento ad affari puntualmente identificati.
Per adempiere efficacemente al compito assegnato loro, i sindaci dispongono pertanto di diverse tipologie di poteri, sinteticamente riassumibili in poteri strumentali, reattivi, propositivi nonché sostitutivi. Tra questi, la Corte richiama:
• in primo luogo – qualora si venga a conoscenza di operazioni che destino perplessità nel merito o nella dinamica esecutiva – il potere di procedere in qualsivoglia momento ad atti di ispezione e controllo;
• in secondo luogo, il potere di chiedere agli amministratori informazioni sull’andamento della gestione ovvero su determinati affari (previsti espressamente dall’art. 2403 bis c.c.);
• in terzo luogo, il potere di convocare l’assemblea societaria quando ravvisi fatti pregiudizievoli per la compagine sociale (art. 2406 c.c.);
• infine, la Cassazione – sulla base di un’interpretazione analogica dell’art. 2477 c.c., e nonostante alcune pronunce a contenuto contrario (Cass. Civ., sez. I, sentenza del 13 gennaio 2010, n. 403) – ritiene che il Collegio Sindacale di una s.r.l. disponga altresì del potere di denunciare al Tribunale le gravi irregolarità riscontrate nella gestione (art. 2409 c.c.).
Sulla base di quanto rappresentato, quindi, i Giudici hanno confermato la ricostruzione del Giudice territoriale, il quale – valutando la condotta del sindaco alla luce delle particolarità del caso concreto – aveva ritenuto sussistente il collegamento eziologico tra condotta del sindaco e fatto di bancarotta, poiché, a prescindere dal fatto che la composizione della proprietà della società, nella vicenda de qua, corrispondesse a quella dell’Organo gestorio, “la semplice segnalazione delle irregolarità all’assemblea avrebbe – secondo ogni logica – messo in moto un circuito informativo idoneo a influenzare le scelte dell’amministratore e costringerlo a comportamenti più rispettosi degli interessi della società e dei creditori, evidenziando scorrettezze e illiceità suscettibili di determinare responsabilità civili e penali”, lasciando “ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l’ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quantomeno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria”.
Trattato nello specifico questo primo aspetto, la Corte affronta quindi il tema dell’elemento soggettivo proprio dell’agente. Sul punto, la Sentenza individua la necessità di un quid pluris rispetto alla grave negligenza o imperizia, stante la punibilità delle condotte sussunte nel reato di bancarotta fraudolenta solo a titolo doloso.
Muovendo da questo assunto, e ritenendo altresì non necessaria la sussistenza di un previo accordo collusivo tra controllore e controllato (4), la Suprema Corte ha statuito che “per affermarsi la responsabilità penale del sindaco […] occorre la prova – che può essere data, come di regola, anche in via indiziaria – del fatto che la sua condotta abbia determinato o favorito, consapevolmente, la commissione dei fatti di bancarotta da parte dell’amministratore”. Pertanto, è assolutamente indispensabile provare – anche mediante un ragionamento induttivo, basato su massime di esperienza – un contributo rilevante – cosciente e volontario – del sindaco nella condotta deviante dell’amministratore.
Calando queste argomentazioni nella vicenda in commento, detti indici sono stati ravvisati, dalla Suprema Corte, nella durata, nel numero e nella gravità delle omissioni del Collegio Sindacale, nonché nella pervicacia delle condotte manipolative, appropriative e distrattive degli amministratori che – calate nel contesto “caratterizzato da diffusa e profonda illegalità” in cui la società operava – non avrebbero potuto che ingenerare nel sindaco la consapevolezza dell’agire fraudolento dell’amministratore, e – conseguentemente – avrebbero dovuto spingerlo a reagire a tale devianza, per evitare ogni addebito di responsabilità a titolo di omessa vigilanza.
(1) Preme precisare che la citata norma, dal 15 agosto 2020, verrà trasfusa nell’art. 329, D. Lgs. 14/2019.
(2) Infatti, secondo la ricostruzione operata dal ricorrente, la Corte territoriale aveva omesso di fornire la prova secondo cui, in caso di attivazione da parte dell’Organo di controllo, le condotte distrattive non si sarebbero sicuramente realizzate.
(3) In primo luogo, il Giudice di merito non avrebbe individuato – in concreto – i reali poteri impeditivi sussistenti in capo ai sindaci; altresì, non avrebbe tenuto conto, con riferimento all’elemento psicologico del singolo ricorrente, delle particolari condizioni personali e familiari di quest’ultimo nel periodo compendiato nei capi d’accusa, nonché avrebbe errato nell’equiparare il conoscibile al conosciuto.
(4) Giacché, come statuito dagli Ermellini, “l’inerzia è sinonimo di omissione e questa, così come può essere l’effetto di una negligenza, può anche essere animata dal dolo”.
Il contrasto alle forme di accattonaggio nel Decreto Sicurezza: una prima analisi
Enrico Di Fiorino, commenta su Giurisprudenza Penale le nuove forme di contrasto all’accattonaggio molesto o effettuato attraverso minori.
Limiti all’utilizzo del PVC in sede penale: la Cassazione conferma la necessità di rispettare le garanzie difensive
Enrico Di Fiorino, insieme ad Angelo Loiacono, commenta su Diritto Bancario un’interessante pronuncia della Cassazione sulla possibilità di utilizzo del processo verbale di constatazione nel procedimento penale.
Secondo la Corte, l’emersione di indizi di reato segna il passaggio dall’attività amministrativa a quella penale e, sotto il profilo soggettivo, l’assunzione da parte del contribuente della qualifica di indagato, con la conseguente necessità di rispettare le formalità e le garanzie previste. Per tale motivo, “la parte di documento, compilata prima dell’insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito”.
Global Awards CorporateLiveWire
Ai Global Awards CorporateLiveWire 2018 Enrico Di Fiorino ha ricevuto il premio come “Criminal Lawyer of the Year”, per l’Italia.
I penalisti si strutturano: verso una stagione di cambiamenti
Su Legalcommunity gli avvocati Massimo Dinoia, Giuseppe Iannaccone e Giuseppe Fornari parlano del futuro della professione e pensano a nuove forme di collaborazione.
Tutela del patrimonio e trasferimento dei capitali all’estero
In data 13 dicembre 2018, presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, dalle ore 9:00 si terrà il convegno sulla tematica del trasferimento di capitali all’estero. Sarà un’occasione di confronto per approfondire la questione delle tecniche di protezione dei capitali privati.
Nel pomeriggio, l’avv. Giuseppe Fornari parteciperà alla tavola rotonda con il dott. Carlo Manzato, Head of Advisory & Sales di Credit Suisse e con il dott. Nicola Benini di IFA Consulting, approfondendo i profili di interesse penalistico nell’ambito di trasferimenti di capitali oltre confine.
http://www.dirittobancario.it/convegni-formazione/tutela-del-patrimonio-e-trasferimento-dei-capitali-all-estero-capital-flight
Top Legal Awards 2018
Giuseppe Fornari ha ricevuto il premio come miglior Professionista dell’anno Penale Societario ai Top Legal Awards 2018.
TopLegal Awards 2018
Anche quest’anno Giuseppe Fornari, founding partner dello Studio, è tra i finalisti nella XII edizione dei TopLegal Awards come miglior professionista nelle categorie “Penale Finanziario”, “Penale Societario” e “Penale Pubblica Amministrazione”.
Lo Studio Fornari e Associati è tra i finalisti nella categoria “Penale Ambientale”.
Le premiazioni si terranno il prossimo 19 novembre a Milano, presso gli East End Studios.
Global Law Experts 2018
Agli Annual Awards “Global Law Experts 2018” lo studio Fornari e Associati si è aggiudicato il premio come “White Collar Crime Law Firm of the Year” per l’Italia.
Bancarotta fraudolenta patrimoniale: è distrattiva la condotta dell’amministratore che attinga dalle casse della società fallita per liquidare la propria retribuzione
CASS. PEN. SEZ. V, 5 GIUGNO 2018 (DEP. 4 LUGLIO 2018), SENT. N. 30105
Con la sentenza in commento, la quinta sezione della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tuttora dibattuto tema della natura della condotta dell’amministratore di una società fallita che abbia prelevato del denaro dalle casse sociali per pagare un proprio credito vantato nei confronti dell’ente.
Come è noto, il panorama giurisprudenziale è frazionato in due diversi orientamenti. Secondo un primo filone interpretativo, l’azione dell’amministratore integra i connotati fraudolenti della condotta distrattiva. Tale impostazione si fonda sulla preminenza del ruolo di amministratore rispetto a quello di creditore della società e, dunque, sulla prevalenza degli obblighi di fedeltà che legano il gestore all’ente, a scapito del diritto di credito vantato dal soggetto agente.
Il secondo orientamento, invece, individua nell’amministratore il ruolo di creditore e, in quanto tale, la natura preferenziale della sua condotta illecita. Il bene giuridico offeso, difatti, non sarebbe tanto la garanzia patrimoniale dei creditori, bensì quello della par condicio creditorum, dato che, al soddisfacimento del credito dell’amministratore, corrisponde la relativa eliminazione di un debito della società fallita, il cui patrimonio, da preservare in funzione delle pretese creditizie, rimarrebbe nella sostanza inalterato.
Nella vicenda che ci occupa, come si dirà meglio nel seguito, i Giudici di Legittimità hanno sostenuto il primo dei due orientamenti. Prima di scendere nel merito delle argomentazioni in punto di diritto, è opportuno effettuare una breve ricognizione fattuale del caso in questione.
L’amministratore della società fallita era stato condannato dalla Corte di Appello per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale. Avverso tale provvedimento, i difensori dell’imputato proponevano ricorso in Cassazione.
Meritano di essere qui rappresentati due dei quattro motivi proposti dal ricorrente. Con il primo, veniva eccepita la non configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, poiché l’amministratore si sarebbe appropriato delle somme della società per pagare il compenso previsto dalla statuto in suo favore. Con il secondo motivo, poi, il ricorrente lamentava il mancato accertamento del nesso di causalità tra le condotte distrattive e il dissesto della fallita.
Entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati e, pertanto, sono stati rigettati dalla Corte di Cassazione.
Quanto al primo motivo, i Giudici di Legittimità, stante l’assenza di una specifica delibera assembleare finalizzata ad individuare il quantum della retribuzione, hanno sostenuto la natura illiquida del credito vantato dall’amministratore e, dunque, l’impossibilità per quest’ultimo di disporre il pagamento in suo favore. Più precisamente, la Corte di Cassazione, facendo appello all’art. 2389 c.c., ha affermato che “la retribuzione dell’amministratore deve essere certa non solo nell’an, ma altresì nel quantum, mentre la liquidazione della sua entità non è rimessa allo stesso precettore, bensì, per l’appunto, o allo statuto o all’organo assembleare”.
A nulla può valere quanto sostenuto dal ricorrente neppure per la qualificazione del fatto storico come bancarotta preferenziale, anziché bancarotta fraudolenta distrattiva. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, “l’amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società (…) commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale”.
Nella vicenda de quo, poi, la prevalenza della natura distrattiva della bancarotta è oltretutto avvalorata dalle modalità della condotta dell’amministratore, che ha liquidato il proprio compenso in maniera astratta ed arbitraria, senza riferimento alcuno a canoni valutativi predeterminati (per riprendere le partole della Corte “ (…) quali ad esempio gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti”).
Con riferimento al secondo motivo di gravame, è solo il caso di evidenziare, infine, che la Corte di Cassazione ha richiamato un pressoché inalterato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui non v’è necessità del nesso causale tra i fatti di distrazione e il dissesto dell’impresa, “ (…) in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi (…) ”.
La nuova mafia tra corruzione ed illeciti tributari: cause culturali e sociali e strumenti di contrasto al tempo della crisi economica
Il prossimo 14 Settembre si terrà presso il Salone della Camera di Commercio di Siracusa un dibattito su “La nuova mafia tra corruzione ed illeciti tributari: cause culturali e sociali e strumenti di contrasto al tempo della crisi economica”.
La prima sessione sarà presieduta e moderata da Giuseppe Fornari.
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: la Cassazione impone un rigoroso accertamento della natura fraudolenta degli atti
Su Diritto Bancario è stato pubblicato un commento, a cura di Enrico Di Fiorino e Francesca Procopio, ad una recente sentenza della Corte di Cassazione.
L’articolo ha ad oggetto il delitto di cui all’art. 11 D. lgs. n. 74/2000 e i problemi interpretativi ed applicativi che lo stesso pone, con riferimento all’accertamento dell’elemento oggettivo del reato.
In particolare, la sentenza commentata interviene sul concetto di “atti fraudolenti”, nozione generica che rischia di lasciare il campo a potenziali interpretazioni tali da porre più di un dubbio di compatibilità della norma con i principi di tassatività e determinatezza.
I rapporti tra processo tributario e processo penale
Il prossimo 14 settembre si terrà presso la Camera di Commercio di Siracusa un convegno su “I rapporti tra processo tributario e processo penale”, organizzato dall’Associazione Italiana Professionisti della Giustizia Tributaria.
Tra gli speakers, ci saranno Giuseppe Fornari, con una relazione in tema di “Rilevanza del giudicato penale nel processo tributario”, ed Enrico Di Fiorino, con una relazione sulla “Utilizzabilità degli atti raccolti in ambito tributario nel processo penale”.
Disastro ambientale: anche l’evento di offesa alla pubblica incolumità presuppone un’incidenza sull’ambiente
Su Giurisprudenza penale è stato pubblicato un commento, a cura di Giuseppe Fornari ed Enrico Di Fiorino, ad una recente sentenza della Corte di Cassazione.
Con la pronuncia in commento, che interviene a chiusura di una vicenda cautelare reale riguardante il sequestro preventivo di un immobile abusivo e ad elevato rischio di crollo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di delineare il perimetro applicativo della nuova fattispecie di disastro ambientale prevista all’art. 452 quater c.p., chiarendo – almeno in parte – i rapporti con il delitto di disastro innominato previsto dall’art. 434 c.p., oggetto della clausola di riserva del reato di nuova introduzione.
Mentre sul delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452 bis c.p. la Suprema Corte ha avuto più occasioni di pronunciarsi, colmando in via interpretativa la scarsa determinatezza che caratterizza tale fattispecie, non si registrano pronunce – precedenti a quella in commento – che abbiano realizzato la medesima opera di definizione e delimitazione sulla fattispecie di disastro ambientale. Al più, fin dalla prima pronuncia emessa a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 68/2015, la Corte di Cassazione si era limitata a rilevare come un’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante non potesse assumer alcun rilievo nell’escludere l’illiceità penale della condotta, ravvisando piuttosto in tale circostanza un elemento di differenziazione tra il delitto di inquinamento e quello, più severamente punito, di disastro ambientale.
Corporate Report 2018
Sul report Corporate 2018 di Legalcommunity, è stata pubblicata una ricerca che ha determinato il ranking degli studi e dei singoli avvocati, come individuati dai maggiori esponenti dei mercati aziendali.
Tra questi lo studio Fornari e Associati che ha ricevuto un rating A
Concorso in (auto)riciclaggio: per la Corte di Cassazione l’extraneus risponde del reato più grave
La sentenza in commento offre interessanti spunti per soffermarsi ad analizzare il perimetro della fattispecie di autoriciclaggio, con particolare riferimento alla sua applicabilità al concorrente che non sia in possesso della qualifica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice.
Con la pronuncia n. 17235 del 17 gennaio 2018, le cui motivazioni sono state depositate lo scorso 18 aprile, la seconda sezione della Corte di Cassazione è infatti stata chiamata a decidere sulla qualificazione giuridica attribuibile alla condotta di colui il quale, non avendo concorso nella realizzazione del delitto presupposto, abbia realizzato un fatto di riciclaggio nell’interesse dell’autore del medesimo e, in particolare, se potesse trovare applicazione la disciplina, più mite, introdotta dall’art. 648 ter 1 c.p.
Nello specifico, la ricorrente era accusata di essersi adoperata, attraverso lo strumento dello “scudo fiscale”, per far rientrare in Italia ingenti capitali – frutto di una precedente condotta illecita – detenuti all’estero da un soggetto terzo al quale, attraverso plurime ed articolate operazioni di investimento, aveva infine trasferito la proprietà del complesso immobiliare acquistato con i fondi rimpatriati.
La Corte di Cassazione, ritenendo di non dover devolvere la questione alle Sezioni Unite stante l’assenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione sottopostale, si è soffermata ad analizzare gli orientamenti dottrinali espressi sul punto.
Secondo un primo filone interpretativo, richiamato dalla sentenza in commento, il soggetto che non abbia realizzato, o contribuito a realizzare, il reato presupposto e tenga una condotta causalmente orientata alla commissione del delitto di autoriciclaggio, dovrebbe essere chiamato a rispondere di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sulla base di un’articolata argomentazione, che si riassume brevemente.
Facendo leva sui principi ermeneutici chiamati a dirimere i casi di interferenza tra fattispecie astratte, i sostenitori di questo primo orientamento rilevano, anzitutto, che le condotte contemplate dal reato di autoriciclaggio si inscrivono nell’insieme dei comportamenti enucleati dal combinato disposto degli artt. 648 bis e 648 ter c.p. Viceversa, l’elemento specializzante sarebbe costituito dalla qualificazione soggettiva dell’autore del reato che, nel caso dell’autoriciclaggio, coincide con l’autore del reato presupposto, mentre in quello di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita la punibilità dell’autore del reato presupposto è esclusa ab origine dalle stesse fattispecie. In considerazione, dunque, del reciproco atteggiarsi nelle norme incriminatrici richiamate, gli autori concludono che “la condotta di colui che, non avendo concorso alla commissione del delitto-presupposto, fornisce un contributo causale all’autoriciclatore non integrerà una fattispecie di concorso ex art. 117 c.p. dando bensì luogo – sussistendone i requisiti – a un’ipotesi di riciclaggio (ovvero di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita)”.
Il secondo orientamento preso in esame dalla Corte di Cassazione ritiene, invece, che la fattispecie di autoriciclaggio sia inquadrabile nella categoria dei “reati di mano propria”, il cui elemento caratterizzante è costituito dalla materiale esecuzione della condotta tipica da parte dell’intraneus, circostanza che determina un minor disvalore della fattispecie astratta. Per tale ragione, colui il quale realizzi un fatto di riciclaggio o reimpiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, messigli a disposizione dall’autore o dal concorrente nel reato presupposto, non potrà essere chiamato a rispondere del meno grave reato di autoriciclaggio, ma dei delitti di cui agli artt. 648 bis o 648 ter c.p.
Inoltre, la sentenza in commento richiama un ulteriore filone interpretativo, qualificato come minoritario e che perviene alle medesime conclusioni di cui a quello precedente, che ammette il concorso dell’extraneus nel reato di autoriciclaggio ai sensi dell’articolo 110 o 117 c.p., rispettivamente nel caso in cui abbia o non abbia consapevolezza della qualifica soggettiva posseduta dall’intraneus.
In ultimo, gli ermellini prendono in considerazione un orientamento dottrinale che affronta il tema facendo ricorso alle disposizioni in tema di concorso apparente di norme. Difatti, nell’ipotesi in cui la condotta integri, in astratto, entrambe le fattispecie di riciclaggio e di autoriciclaggio, fornendo un contributo causale alla realizzazione del reato di cui all’art. 648 ter 1 c.p. ad opera dell’autore del delitto presupposto, nonostante l’assenza di un rapporto di specialità e di clausole di sussidiarietà che regolino l’interferenza tra le norme, si ritiene che il reato di riciclaggio, in quanto fattispecie più grave, incorpori la fattispecie di autoriciclaggio e ne assorba così il disvalore sul versante del terzo extraneus. Per quanto concerne, invece, l’autore del reato presupposto, poiché la sua condotta non potrebbe in ogni caso integrare il delitto di riciclaggio, sarà chiamato a rispondere di autoriciclaggio indipendentemente dal fatto che abbia realizzato una condotta tipica ovvero si sia limitato a fornire un contributo atipico alla realizzazione del reato di riciclaggio ad opera dell’extraneus.
Così conclusa la ricostruzione dei contributi dottrinali intervenuti sul tema, e richiamata la ratio che ha ispirato l’introduzione del reato di autoriciclaggio, rinvenibile non solo nella necessità di adeguarsi agli obblighi di fonte pattizia gravanti sull’Italia ma, principalmente, nell’esigenza di colmare una lacuna del sistema, la Corte di Cassazione rileva come la fattispecie di recente conio non potrebbe, in ogni caso, determinare un trattamento sanzionatorio più mite nei confronti nel soggetto che non ha realizzato, o concorso a realizzare, il reato presupposto, poiché tale interpretazione si risolverebbe in una sostanziale abrogazione del reato di riciclaggio. La sentenza in commento prosegue affermando che, data l’assenza di clausole di sussidiarietà ed in ragione della mancanza di un rapporto di specialità tra le fattispecie in gioco, la questione non può essere affrontata facendo ricorso alle disposizioni in materia di concorso apparente tra norme.
Ammettendo, inoltre, la possibilità di diversificare il titolo di reato in relazione alla differente qualifica soggettiva ricoperta dai concorrenti, così come avviene per altre fattispecie, la Cassazione conclude nel senso di ritenere che, mentre l’autore del reato presupposto che realizzi una condotta causalmente orientata ad ostacolare la provenienza delittuosa di somme di denaro o altri beni debba essere chiamato a rispondere del reato di autoriciclaggio, la speculare condotta tenuta dal terzo che non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto integrerà il più grave delitto di riciclaggio (ovvero di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
Responsabilità amministrativa dell’ente e reati tributari: tra soluzioni interne e pressioni eurounitarie
Enrico Di Fiorino e Francesca Procopio hanno pubblicato su Diritto Bancario l’articolo dal titolo “Responsabilità amministrativa dell’ente e reati tributari: tra soluzioni interne e pressioni eurounitarie”.
Il contributo esamina i rapporti tra reati tributari e responsabilità degli enti collettivi, soffermandosi su alcune fattispecie di reato per il tramite delle quali la giurisprudenza ha tradizionalmente affermato la responsabilità dell’ente – soprattutto a fini cautelari reali e, dunque, di ablazione del profitto – per i reati fiscali.
In considerazione delle previsioni della cd. Direttiva PIF sul tema, gli autori analizzano poi l’impatto che il recepimento della Direttiva potrà avere sull’ordinamento interno.
Nella specie, nell’ottica di dare attuazione alle disposizioni di matrice euro-unitaria, entro il 6 luglio 2019 il legislatore nazionale dovrà attivarsi per introdurre le frodi IVA – e, ragionevolmente, gli altri illeciti penal-tributari – nel catalogo dei reati-presupposto che determinano la responsabilità da reato degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
Un intervento legislativo di questa natura, oltre a porre fine al lungo dibattito sull’opportunità di includere i reati tributari nel catalogo ex d.lgs. n. 231/2001, avrebbe certamente il pregio di porre un freno ai tentativi della giurisprudenza di veicolare la responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio per il tramite di altre fattispecie comprese nel novero dei reati-presupposto, secondo un meccanismo di affermazione della responsabilità che stride senz’altro con il principio di legalità.
Nessuna confisca urbanistica in assenza di condanna. La Corte EDU ribadisce il proprio orientamento
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la tanto attesa sentenza G.I.E.M. S.r.l. ed altri c. Italia (ricorsi nn. 1828/06, 34163/07 e 19029/11) depositata il 28 giugno 2018, ha confermato l’orientamento già espresso nella sentenza Varvara c. Italia (ricorso n. 17475/09), del 29 ottobre 2013, ossia che la confisca urbanistica obbligatoria non può trovare applicazione in assenza di previa condanna dei titolari del bene.
Con la nuova pronuncia della Grande Camera in tema di abusivismo edilizio, concernente Punta Perotti (Bari), Golfo Aranci (Olbia), Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro (Reggio Calabria), si riapre dunque il dibattito in materia di confisca obbligatoria che aveva trovato una prima composizione, nel diritto interno, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 14 gennaio 2015, con cui la Consulta aveva confermato l’orientamento – di senso opposto – del diritto nazionale che consentiva la confisca anche in assenza di condanna dei titolari del bene, in ragione della ritenuta natura amministrativa della stessa.
Secondo la Grande Camera, invece, la confisca urbanistica ex art. 44, co. 2 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di edilizia) è assimilabile ad una sanzione penale e, in ragione di ciò, essa è da considerarsi necessariamente subordinata al rispetto delle garanzie proprie delle sanzioni di questa natura, prima fra tutte quella della loro illegittimità in assenza di un giudizio di colpevolezza.
Nel caso di specie, la Corte EDU ha ravvisato la violazione del principio di legalità (art. 7 CEDU) e del diritto al rispetto della proprietà privata (art. 1 del Protocollo addizionale CEDU), con riferimento alle posizioni delle quattro società ricorrenti, mai imputate in alcun processo sulla vicenda in questione; mentre, con riferimento alla posizione della persona fisica, la cui responsabilità era stata sostanzialmente affermata dalla Corte di Cassazione, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato, è stata ravvisata la violazione non già dell’art. 7 CEDU bensì del diritto alla presunzione d’innocenza sancito dall’art. 6 § 2 CEDU, oltre, ovviamente, alla violazione del diritto di proprietà, ravvisata anche in danno di quest’ultima.
Infine la Corte EDU, oltre a ritenere “sproporzionata” la misura della confisca, ne contesta la relativa automatica applicazione prevista dall’ordinamento interno nei casi che in questa sede interessano, giudicandola “chiaramente inadatta” per il fatto di non consentire al giudice alcuna valutazione nel caso concreto in merito all’applicazione della stessa.
I giudici di Strasburgo si sono riservati di decidere in un successivo momento sull’ammontare del risarcimento, dando così la possibilità al Governo italiano e ai ricorrenti di raggiungere un accordo prima di quel momento.
La vicenda sembra destinata a tornare, in tempi brevi, all’attenzione della Corte Costituzionale italiana, verosimilmente già al momento in cui il giudice dell’esecuzione sarà chiamato dai proprietari a decidere sulla restituzione dei beni; questa volta, però, il Giudice delle Leggi dovrà confrontarsi con il mutato quadro giurisprudenziale di matrice europea che, alla luce di quest’ultima pronuncia, sembrerebbe essersi consolidato sull’orientamento già espresso con la sentenza Varvara.
Legalcommunity Corporate Awards 2018 – Avvocato dell’Anno
Giuseppe Fornari ha ricevuto il premio Legalcommunity Corporate Awards 2018 nella categoria Avvocato dell’Anno – Penale Societario: “E’ una boutique di riferimento nel settore. Sono una vera eccellenza nella scena del foro italiano e profondi conoscitori delle tematiche penali e processuali aziendali”.