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Bundle Focus 2023

2024

Nel corso del 2023, nei nostri focus mensili, abbiamo parlato di: riforma Cartabia, nuovo Codice dei contratti pubblici, whistleblowing, privacy, antiriciclaggio, sanzioni internazionali, ransomware e molto altro ancora.

Cogliamo l’occasione per rinnovare a tutti i nostri auguri per un felice anno nuovo

Effetti extra-penali del patteggiamento: prime applicazioni della riforma.

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I. Premessa

Nel focus pubblicato lo scorso febbraio – “Pena negoziata post riforma Cartabia: opportunità e insidie” – abbiamo parlato di patteggiamento e delle novità introdotte in materia con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2022.

L’intento del presente contributo è quello di entrare nel merito delle modifiche apportate in punto di effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento.

Il riferimento è al novellato comma 1 bis dell’art. 445 del Codice di rito, disposizione la quale – a parere di chi scrive – rende finalmente giustizia allo strumento del ricorso alla pena concordata, sancendo, anche in ambito extra penale, che lo stesso non equivale ad un’ammissione di colpevolezza.

In quest’ottica, la novella ha restituito la dovuta attrattività al rito speciale di cui si ragiona, collocandosi indubbiamente tra le disposizioni che meglio raggiungono le finalità deflattive del carico processuale aspirate dalla riforma.

II. Il nuovo comma 1 bis dell’art. 445 del Codice di Procedura Penale

Come da ultimo riformato dal Legislatore, l’art. 445, comma 1 bis, c.p.p., dispone che: “La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

In altri termini, l’articolo:

1) sancisce la definitiva irrilevanza della sentenza di patteggiamento nell’ambito di ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale;

2) sancisce la – altrettanto definitiva – inefficacia di ogni disposizione di legge extra-penale che equipari la sentenza di patteggiamento (che non abbia comportato l’applicazione di pene accessorie) ad una sentenza di condanna.

III. L’efficacia del patteggiamento nei giudizi diversi da quello penale

L’inefficacia del patteggiamento nell’ambito dei giudizi civili e amministrativi era già prevista dalla precedente formulazione dell’art. 445 c.p.p.

La disposizione, dunque, teneva già conto del fatto che la parte che abbia patteggiato non abbia avuto l’occasione di misurarsi in contraddittorio in sede penale.

Ebbene, la novella legislativa ha esteso la portata del beneficio ad ogni giudizio diverso da quello penale, rendendo la sentenza di patteggiamento irrilevante ai fini probatori dinanzi ad ogni organo giurisdizionale, incluse le autorità (quali gli ordini professionali) competenti ad accertare la responsabilità disciplinare in relazione al fatto oggetto di patteggiamento.

Proprio con riferimento ai procedimenti disciplinari, l’impatto della riforma è rilevantissimo.

Basti pensare che la medesima giurisprudenza di legittimità aveva affermato che il patteggiamento presupponesse “pur sempre” una ammissione di colpevolezza, e che dunque lo stesso esonerasse il giudice disciplinare dall’onere di accertare il fatto e la responsabilità dell’incolpato.

Per l’incolpato nell’ambito di un procedimento disciplinare si apre oggi uno scenario diametralmente opposto (ed estremamente favorevole).

Di fatto, il soggetto che abbia rinunciato alla garanzia del dibattimento e non abbia, quindi, introdotto alcun tema di prova a sua difesa nell’ambito del procedimento penale, potrà difendersi in modo penetrante dinanzi all’autorità disciplinare, offrendo alla stessa una lettura alternativa del fatto oggetto di contestazione.

IV. Patteggiamento e cariche elettive

Al fine di comprendere al meglio la portata della novella legislativa, prendiamo subito in considerazione gli effetti che la stessa ha avuto – e continua ad avere – sulla possibilità, per il soggetto destinatario di una sentenza di patteggiamento, di candidarsi al Parlamento italiano.

Come noto, il Decreto Severino – nell’intento di prevenire e reprimere la corruzione e di promuovere la legalità all’interno delle assemblee elettive – ha sanzionato con l’incandidabilità ogni soggetto che sia destinatario di una sentenza penale di condanna per taluni delitti specificamente indicati.

Come altrettanto noto, la Legge Severino non ha lasciato impuniti i soggetti che abbiano ritenuto di patteggiare, soggetti i quali – giusta il disposto dell’art. 15 del citato Decreto – erano da ritenersi incandidabili al pari del soggetto raggiunto da sentenza di condanna irrevocabile.

Oggi non è più così.

Come sopra accennato, l’entrata in vigore del nuovo art. 445 c.p.p. ha infatti reso inapplicabili tutte le disposizioni, non qualificabili come penali, che – al pari del menzionato art. 15 – equiparino il patteggiamento ad una sentenza di condanna (rendendolo causa ostativa al raggiungimento di qualche obiettivo).

Ebbene, come osservato tanto dalla giurisprudenza comunitaria quanto da quella nazionale (inclusa la Corte Costituzionale), le misure contenute nel Decreto Severino non hanno natura penale.

Conseguentemente, deve ritenersi inefficace la disposizione che prevede l’incandidabilità alle assemblee elettive per il soggetto che sia stato destinatario di una sentenza di patteggiamento.

In altri termini, coloro nei confronti dei quali è stata emessa una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non si trovano più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezioni.

Sul punto, il Ministero dell’Interno ha diffuso un parere (avallando quanto, a sua volta, rappresentato dalla Avvocatura di Stato) nel quale afferma che la riforma Cartabia avrebbe comportato una abrogazione tacita dell’art. 15 della Legge Severino (e di ogni altra disposizione a quest’ultima equiparabile).

D’altro canto, si deve ricordare come il Legislatore della riforma – nell’ampliare gli effetti premiali del patteggiamento, riducendo l’impatto degli effetti extra-penali che il ricorso a questo rito comporta – si sia premurato di prevedere una espressa clausola di salvaguardia che fa salva l’ipotesi in cui il giudice penale abbia ritenuto di applicare anche le pene accessorie.

Sono, dunque, le pene accessorie (a titolo esemplificativo, l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione da uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione) il discrimen tra l’efficacia o l’inefficacia delle disposizioni extra-penali di cui si ragiona.

In tutti i casi in cui la pena concordata tra l’indagato e/o l’imputato e il Pubblico Ministero, ordinata dal Giudice, non includa l’applicazione di una pena accessoria, non si produrranno – nei confronti del destinatario della sentenza – gli effetti che derivano dall’equiparazione di detta sentenza ad una pronuncia di condanna (quali l’incandidabilità sancita dalla Legge Severino).

Questa ricostruzione varrà dunque in ogni ipotesi di patteggiamento “tradizionale” – il quale non comporta l’applicazione di pene accessorie (fatta eccezione per i reati contro la Pubblica Amministrazione) – nonché in caso di patteggiamento “allargato” nell’ambito del quale si sia concordato di non applicare pene accessorie.

D’altro canto, qualora tali pene siano effettivamente ordinate con la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., si dovranno ritenere perfettamente efficaci le disposizioni che – ancora, equiparando il patteggiamento ad una sentenza di condanna – comportino l’incandidabilità del soggetto o altri effetti extra-penali.

In tal senso, si ritiene sia più opportuno parlare di parziale inefficacia delle disposizioni normative in parola, piuttosto che di una loro (definitiva) abrogazione tacita. Si tratta, invero, di previsioni che continueranno a produrre i propri effetti, pur in misura ridotta rispetto al passato e limitata ad un ambito soggettivamente definito.

V. Patteggiamento e gare pubbliche

Nonostante le incertezze generate dall’allora schema definitivo del nuovo Codice degli Appalti, il D. Lgs. n. 36/2023, entrato in vigore lo scorso luglio, ha recepito l’insegnamento Cartabia ed ha escluso la sentenza di patteggiamento dal novero delle cause di esclusione dalle procedure di gara.

L’art. 94 del Codice, invero, indica quali cause di esclusione automatica dalle procedure di gara esclusivamente la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili.

Il patteggiamento non è, tantomeno, menzionato tra le cause di esclusione non automatica elencate dall’art. 95 del nuovo Codice.

Ne deriva che un operatore economico, il quale sia stato destinatario di una sentenza di patteggiamento, non potrà per ciò stesso essere escluso dalla procedura di gara da parte della stazione appaltante, ancorché con la medesima sentenza siano state applicate nei confronti dell’operatore pene accessorie e ancorché la sentenza sia ormai divenuta irrevocabile.

In tal senso, l’operatore che rinunci a difendersi nell’ambito del contraddittorio dibattimentale sarà premiato – altresì – con la garanzia che la sentenza pronunciata nei suoi confronti non gli sarà di ostacolo qualora egli voglia partecipare ad una gara d’appalto.

Vi è un “però”.

L’ art. 98 del medesimo Codice – tutt’oggi – attribuisce uno specifico valore alla sentenza pronunciata ex art. 444, comma 2, del Codice di rito.

Si prevede infatti che la pronuncia in parola – perfino quella ancora soggetta ad impugnazione – emessa con riferimento a taluni gravi reati (es. riciclaggio, corruzione, turbativa d’asta e gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione) assuma rilievo quale “mezzo di prova” dell’avvenuta commissione da parte dell’operatore economico di un illecito professionale grave.

Ebbene, l’illecito professionale grave è annoverato tra le cause di esclusione non automatica (dunque soggette alla discrezionalità della stazione appaltante) dalle procedure di gara.

Stando al dato testuale della normativa vigente, dunque, persiste in capo alla stazione appaltante il potere di valutare l’esistenza di una sentenza di patteggiamento, pronunciata in relazione ai reati di cui all’art.  94, comma 1, del Codice degli Appalti, quale prova della commissione da parte dell’offerente di un illecito professionale grave, tale da comportare l’esclusione del medesimo dalla procedura di gara.

VI. Il patteggiamento dell’Ente

Il Legislatore della riforma non è intervenuto sul Sistema 231, generando numerose incertezze tra gli operatori del diritto. Anche in punto di patteggiamento dell’Ente imputato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, la novella legislativa è silente.

Ci si chiede, dunque, se l’ente che abbia patteggiato una sanzione amministrativa possa giovare dei benefici ora previsti dal codice di rito.

In modo particolare, deve essere chiarito se e in quale misura persistano per l’Ente quegli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento che il Legislatore si è impegnato a ridurre nei confronti dell’imputato persona fisica.

L’argomento merita una riflessione approfondita, non effettuabile in questa sede.

Nondimeno, si ritiene di poter sostenere che la risposta ai quesiti sopra indicati debba essere affermativa: l’ente può beneficiare dei benefici introdotti dalla riforma, inclusa la riduzione degli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento.

Militano in tal senso più ordini di ragioni.

In primo luogo, come noto, gli artt. 34 e 35 D. Lgs. n. 231/2001 rendono applicabili – in quanto compatibili – le disposizioni del codice di procedura penale nel processo all’ente e quelle relative all’imputato persona fisica all’imputato persona giuridica.

Al riguardo, tuttavia, non ci si può esimere dal rilevare come il D. Lgs. 231/2001 non distingua tra pene principali e pene accessorie.

Anzi, come sottolineato dalla medesima giurisprudenza di legittimità, le sanzioni pecuniarie e interdittive previste nei confronti dell’ente sono da ritenersi entrambe “pene principali”.

Rimane, dunque, il dubbio su come vada interpretata la clausola prevista dall’art. 445 c.p.p., il quale – nel privare di efficacia le disposizioni non penali che rendono ostativa la sentenza di patteggiamento – fa salva l’ipotesi in cui il Giudice abbia applicato “pene accessorie”.

In secondo luogo, deve rilevarsi come sarebbe del tutto irragionevole che il patteggiamento possa produrre effetti extra-penali diversi nei confronti della persona fisica ed alla persona giuridica imputate in relazione al medesimo fatto.

Si tratta, invero, di una interpretazione normativa che apre a scenari paradossali, potendo il patteggiamento avere conseguenze ostative per l’Ente e non per gli apicali o i dipendenti a cui è contestato di avere commesso un reato a suo interesse o vantaggio.

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