TopLegal Review

5 Febbraio 2020

Su TopLegal Review, il nostro name partner Giuseppe Fornari ci racconta del ruolo del difensore nell’era digitale, che ha determinato cambiamenti rivoluzionari anche nel campo del diritto penale.

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L’era digitale ha dettato cambiamenti rivoluzionari persino nel diritto penale: con l’evoluzione tecnologica sono apparsi reati “nuovi” (per tutti, l’accesso abusivo a sistema informatico o telematico) e sono mutate le forme di manifestazione di illeciti “classici” (si pensi al phishing). Il web è ormai indispensabile, e quindi tutti gli operatori economici sono molto più vulnerabili rispetto al passato, poiché esposti in qualsiasi momento ad attacchi − al patrimonio, alla proprietà industriale, ai dati personali − provenienti da qualsiasi punto del globo e da chiunque abbia sufficienti competenze informatiche. Di conseguenza, la cybersecurity si è imposta come connotato imprescindibile dell’economia contemporanea. Ma quando la prevenzione non basta, diviene allora fondamentale ricorrere alle autorità. In questo scenario, a sostegno della Procura e dalla Polizia Postale, può essere determinante il ruolo proattivo dell’avvocato penalista. Il codice di procedura penale attribuisce infatti al difensore la possibilità di eseguire indagini difensive, anche prima del processo, conferendogli poteri e facoltà ampi ed incisivi: eseguire rilievi ed accertamenti tecnici, assumere informazioni, effettuare sopralluoghi, richiedere documentazione alle pubbliche amministrazioni con speculare dovere di esibizione. L’operato del difensore e dei propri ausiliari (consulenti tecnici, investigatori) assicura un elevato grado di tutela per l’assistito: gli elementi acquisiti in indagini difensive sono caratterizzati da un peculiare valore probatorio, oltre che da segretezza rafforzata. In particolare, l’individuazione e raccolta di digital evidence, se non correttamente eseguita secondo gli standard ISO/IEC, può portare all’alterazione dei dati informatici, con perdita irrimediabile di elementi di prova potenzialmente decisivi; rischio evitabile, ad esempio, mediante la clonazione della “memoria elettronica” dei supporti informatici (c.d. “copia forense”). Ebbene, se realizzata in indagini difensive come accertamento tecnico irripetibile, quindi su incarico del difensore e nel contraddittorio con il Pubblico Ministero, la copia forense avrà anche ingresso preferenziale nell’eventuale procedimento penale. Infine, bisogna ricordare che se la acquisition di dati informatici presenta natura squisitamente tecnica, l’apprezzamento del peso probatorio degli stessi (e dunque la relativa examination) costituisce invece attività tipicamente legale.