Repressione e diritti fondamentali: le due facce della crisi carceraria

4 Gennaio 2026

Premessa

La trasformazione del sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione europea ha trovato nel mandato d’arresto europeo (MAE) il suo snodo più significativo. Introdotto per superare i limiti dell’estradizione “classica” – lenta, fortemente condizionata dalla discrezionalità politica e da procedure formali complesse – il MAE si fonda su un principio chiave: la fiducia reciproca tra Stati membri. In tale assetto, ogni Stato è chiamato a riconoscere, in via tendenzialmente automatica, le decisioni giudiziarie degli altri, assumendo che tutti gli ordinamenti coinvolti garantiscano, in misura equivalente, i diritti fondamentali della persona sottoposta a procedimento penale o a esecuzione di pena.

La cooperazione giudiziaria è concepita come un vero e proprio meccanismo interno all’Unione europea, piuttosto che come una forma di collaborazione tra Stati sovrani posti su un piano di reciproca estraneità: la consegna in esecuzione di un MAE non è concepita come una concessione, bensì come un obbligo. La logica sottesa è chiara: quanto più forte è la fiducia, tanto più rapido e fluido è il circuito della giustizia penale europea.

A sorreggere tale impianto concorre il divieto assoluto di sottoporre chiunque a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti, sancito dall’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU) e dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, disposizioni che fissano una soglia minima e inderogabile di tutela, al di sotto della quale nessuno Stato può scendere nel trattamento delle persone private della libertà personale.

Su questo scenario, apparentemente lineare, si è innestato però un elemento di rottura, che agisce come un vero e proprio “asterisco” ai vincoli che regolano le relazioni tra Stati: le condizioni delle carceri del Paese di destinazione. A mano a mano che la giurisprudenza europea – sia della Corte EDU sia della Corte di giustizia dell’Unione – ha affinato i parametri per valutare le condizioni di detenzione (spazio vitale, igiene, accesso alle cure, tutela dei soggetti vulnerabili), è emerso che la fiducia reciproca non può restare cieca rispetto a situazioni in cui la privazione della libertà rischia di tradursi in un trattamento inumano o degradante.

In questo contesto, l’Italia occupa, suo malgrado, una posizione centrale.

Gli istituti penitenziari italiani presentano infatti da tempo condizioni “al limite dell’umano”: sovraffollamento cronico, strutture inadeguate, servizi essenziali spesso insufficienti, difficoltà nel garantire standard minimi di vita dignitosa ai detenuti e, non ultimo, un numero elevato di suicidi. Non si tratta solo di un giudizio politico o mediatico: ripetute pronunce della Corte EDU hanno accertato sistematiche violazioni degli obblighi derivanti dall’art. 3 CEDU a causa delle condizioni detentive nel nostro Paese. La dottrina, di conseguenza, ha sempre più frequentemente parlato di un vero e proprio “collasso strutturale” del sistema penitenziario italiano.

Questi rilievi hanno contribuito a consolidare l’idea che la situazione carceraria in Italia non costituisca solo un problema rilevante di per sé, ma assuma significativa importanza nel contesto della cooperazione giudiziaria europea e internazionale.

È proprio in questo punto di contatto tra emergenza penitenziaria e cooperazione giudiziaria che il MAE rivela la sua maggiore fragilità. Un meccanismo concepito per funzionare in base a una fiducia ampia e tendenzialmente automatica si trova oggi a fare i conti con il rischio concreto che la consegna di una persona a un determinato Stato membro – tra cui, sempre più spesso, l’Italia – comporti la violazione dei diritti fondamentali della persona detenuta.

Da ciò derivano tensioni crescenti: alcuni giudici di altri Stati membri hanno iniziato a sospendere l’esecuzione dei mandati d’arresto o a subordinare la consegna alla prestazione di garanzie specifiche sul carcere di destinazione e sul trattamento che sarà riservato al consegnando.

Un caso emblematico, che ha rappresentato il punto di partenza per l’approfondimento proposto in questo Focus, è il recente provvedimento dell’Oberlandesgericht München del 12 settembre 2025. Con questa decisione, il giudice tedesco ha sospeso la consegna verso l’Italia in esecuzione di un MAE, ritenendo necessario acquisire informazioni puntuali sulle condizioni dell’istituto penitenziario in cui il condannato avrebbe scontato la pena e sulla concreta possibilità che la detenzione si svolgesse nel rispetto dei diritti fondamentali allo stesso garantiti.

Si badi che il caso di Monaco non costituisce un episodio isolato, ma si inserisce in una scia di pronunce provenienti da Autorità Giudiziarie di altri Stati membri – come i Paesi Bassi – i quali hanno espresso analoghe preoccupazioni rispetto alla destinazione carceraria italiana.

Questo Focus nasce dall’esigenza di comprendere, a partire da questi – allarmanti – segnali, quale sia oggi il quadro effettivo entro il quale si collocano tanto il MAE quanto l’estradizione da Paesi extra-UE verso l’Italia.

Da un lato, verranno individuate le condizioni – fattuali e giuridiche – che possono legittimare le Autorità Giudiziarie degli altri Stati a disporre un controllo, una sospensione della procedura o persino un rifiuto della consegna per il rischio di trattamenti inumani o degradanti; dall’altro, ci si interrogherà sulle conseguenze che tale evoluzione comporta per il futuro della repressione dei reati e, in particolare, per la consegna di persone condannate o sottoposte a misura cautelare verso il nostro Paese.

In questa prospettiva, il citato caso dell’Oberlandesgericht München costituisce il punto di partenza di un’analisi più ampia, volta a misurare quanto la condizione – oggi, per l’appunto, “al limite dell’umano” – delle carceri italiane sia destinata a condizionare, in profondità, il funzionamento della cooperazione giudiziaria europea e internazionale.

  1. Il quadro fattuale: la situazione carceraria in Italia

I diritti dei detenuti in Italia sono stati violati più di 30mila volte in sette anni.

Questo dicono i numeri: tra il 2018 e il 2024 gli Uffici di sorveglianza hanno accolto oltre 30mila reclami per “detenzione in condizioni inumane o degradanti”, di cui 5.837 solo nel 2024, con un incremento del 23 per cento rispetto all’anno precedente.

Dietro questa cifra, che da sola basterebbe a descrivere un sistema ben al di fuori dalla legalità costituzionale, si colloca un quadro fattuale che restituisce l’immagine di un carcere italiano strutturalmente incapace di garantire standard minimi di dignità ai soggetti detenuti.

Sul piano strettamente quantitativo, il sovraffollamento ha raggiunto livelli stabilmente definiti “intollerabili”.

Pare significativo, a tal proposito, citare il dato fornito dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale al 30 maggio 2025: 62.722 detenuti a fronte di 46.706 posti realmente disponibili, con un indice medio di sovraffollamento del 134,29 per cento, 157 istituti sovraffollati (pari all’83 per cento) e 63 istituti con un tasso pari o superiore al 150 per cento, e contesti come il carcere di Milano San Vittore che vedono lo stesso indice sfiorare la “patologica” soglia del 208,9 per cento.

La pressione numerica si riflette in condizioni materiali che molte testimonianze descrivono, come citato in premessa, “al limite dell’umano”.

Dalle lettere dei detenuti raccolte da Antigone (associazione notoriamente impegnata nella promozione e nella tutela dei diritti e delle garanzie fondamentali in ambito penale) emergono dati allarmanti: celle concepite per quattro persone risultano occupate da sette; “per andare in bagno devo prendere il numeretto”; “la puzza del sovraffollamento macchia la dignità dell’essere umano”; e ancora, a Reggio Calabria si denuncia un’invasione di ratti e spazi inferiori ai tre metri quadrati, a Frosinone “celle senza vetri, cibo immangiabile e medicinali negati”. Nelle 75 carceri visitate dall’Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone negli ultimi dodici mesi, in 31 erano presenti celle che non rispettavano il parametro minimo dei tre metri quadrati a persona, spesso con l’assenza di acqua calda e servizi igienici inadeguati.

Il sovraffollamento si intreccia con un altro indicatore drammatico, quello dei suicidi, che nel 2024 hanno raggiunto un record, con 91 detenuti che si sono tolti la vita; com’è intuibile, il Garante ha evidenziato una forte correlazione tra l’affollamento degli istituti e questo insostenibile aumento dei suicidi (che, peraltro, hanno interessato anche gli operatori penitenziari). Il combinato di questi dati ha indotto autorevoli osservatori a parlare esplicitamente – e a buon diritto – di “collasso del sistema penitenziario”. Nel settembre 2025 Emilio Dolcini descrive il nostro come un sistema “contrassegnato da una grave – e ormai insostenibile – condizione di sovraffollamento, nonché dalle condizioni strutturali inadeguate di molti istituti”, richiamando le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo cui il numero di suicidi costituisce “una vera e propria emergenza sociale” che impone una riflessione finalizzata a “porvi fine immediatamente”. Analogamente, Gatta, Parodi e Petrelli affermano che “il sovraffollamento delle carceri ha raggiunto livelli intollerabili”, ricordando che il ricorso crescente alla pena detentiva e l’introduzione di nuovi reati e dell’ostatività hanno reso cronica una situazione in cui “vanno tutelati senza distinzione alcuna” i diritti fondamentali dei detenuti.

Alla luce di questa breve – ma preoccupante – ricognizione, emerge chiaramente come il nostro sistema penitenziario sia caratterizzato da numeri strutturalmente fuori scala, condizioni materiali spesso indegne, livelli allarmanti di suicidi e un sistematico contenzioso davanti ai giudici di sorveglianza. Nel paragrafo successivo, tali dati verranno “tradotti” in termini giuridici, assumendo come parametro di riferimento i principi fissati dalla Costituzione, dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, al fine di comprendere in che modo una situazione “al limite dell’umano” possa incidere sulla cooperazione giudiziaria.

2. Dal fatto al diritto

Il quadro fattuale fin qui ricostruito non si limita a descrivere un sistema inefficiente o in crisi, ma integra – sul piano giuridico – violazioni di obblighi fondamentali che vincolano l’Italia sul versante interno e sovranazionale. Le migliaia di decisioni degli uffici di sorveglianza per detenzione in condizioni inumane o degradanti non sono episodi sparsi: sono il modo in cui il sistema giuridico traduce il sovraffollamento e l’inadeguatezza delle cure e delle strutture.

In altri termini, il collasso penitenziario fotografato dai dati costituisce – e viene riconosciuto come – una violazione strutturale di divieti che, per la Costituzione e per la CEDU, sono teoricamente “invalicabili”.

La prima stella polare da seguire è l’art. 3 CEDU che, oltre a vietare in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, è stato esteso dalla giurisprudenza di Strasburgo anche a situazioni detentive che comportano sofferenze ulteriori rispetto a quelle inevitabili connesse alla privazione della libertà personale, dovendosi in particolare evitare di “sottoporre la persona a uno stato di angoscia o di difficoltà di un’intensità superiore al livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e garantire, tenuto conto delle esigenze pratiche della vita carceraria, che la sua salute e il suo benessere siano adeguatamente tutelati” (Corte EDU, Sez. II, 14 novembre 2023, Vukušić c. Croatia, 37522/16).

A questo si affianca, sul piano del diritto dell’Unione, l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali, che riproduce il medesimo divieto e impone agli Stati membri – anche quando operano nell’ambito della cooperazione giudiziaria – di non esporre nessuno al rischio di trattamenti inumani o degradanti. Sul versante interno, invece, vengono in rilievo l’art. 27 comma 3 della Carta costituzionale, che vieta pene contrarie al senso di umanità e ne impone la funzione rieducativa, e l’art. 13, che qualifica la libertà personale come “inviolabile” e ne consente restrizioni solo nei casi e modi previsti dalla legge, a condizione che siano rispettate le relative garanzie procedurali e sostanziali.

A ciò si aggiunge la disciplina dell’ordinamento penitenziario (L. n. 354/1975), che, all’art. 1, stabilisce che il trattamento “deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”, principio che viene poi tradotto, nelle disposizioni successive, in prescrizioni relative alle condizioni di vita in istituto, ai locali di soggiorno e pernottamento, nonché all’igiene e all’assistenza sanitaria.

Ebbene, se si confrontano questi parametri con i dati di fatto sopra esaminati, la distanza tra il diritto “sulla carta” e la realtà detentiva accende un faro sulla violazione sistematica sia degli standard europei che degli stessi principi su cui si regge la nostra Costituzione.

Il sistema giudiziario non è rimasto indifferente di fronte a tali violazioni: il punto di svolta è arrivato nel 2013, con la nota sentenza Torreggiani (Torreggiani e altri c. Italia – Corte EDU, 8 gennaio 2013), con cui la Corte EDU ha accertato la responsabilità dell’Italia per lo stato delle carceri, stigmatizzando l’”inumanità” delle condizioni detentive e invitando lo Stato italiano a porre rimedio alla mancanza di spazio vitale, alle carenze igieniche e alla sovrappopolazione carceraria. In un messaggio alle Camere, l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano defintì la decisione “una mortificante conferma della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi”, censurando duramente una situazione che ci rende “tutti corresponsabili delle violazioni contestate all’Italia dalla Corte di Strasburgo”.

A distanza di anni, la casistica giurisprudenziale si è ulteriormente ampliata: spazi inferiori ai tre metri quadrati, condizioni igieniche gravi, mancanza di cure e sovraffollamento cronico configurano violazioni dirette dell’art. 3 CEDU. Considerando anche l’azione costante della magistratura di sorveglianza italiana, è evidente che la “stagione Torreggiani” è tutt’altro che conclusa.

Tirando le fila, il nostro Paese si trova in una condizione di violazione strutturale di obblighi derivanti dalla CEDU, dalla Carta dei diritti fondamentali, dalla nostra Costituzione nonché dai principi fondanti l’ordinamento penitenziario; constatazione che non può certamente rimanere confinata al piano delle responsabilità “interne”, ma che si proietta necessariamente sulle relazioni con gli altri ordinamenti: d’altra parte, uno Stato che, sul piano fattuale, non riesce a garantire condizioni di detenzione conformi ai parametri minimi, non può pretendere che i partner europei chiudano gli occhi, poiché la fiducia reciproca – principio cardine su cui si fonda il meccanismo del MAE – presuppone il rispetto effettivo dei diritti fondamentali nei confronti delle persone consegnate. In questo senso, come si vedrà nel prosieguo, il sistema carcerario italiano mette in seria discussione l’automatismo della consegna – posto alla base del meccanismo del MAE e, pur con i dovuti distinguo, dell’estradizione – e solleva interrogativi sulla tutela effettiva dei diritti fondamentali.

3. MAE, fiducia reciproca e il “modello in due fasi” della Corte di Giustizia

Il mandato d’arresto europeo nasce come strumento-simbolo della nuova cooperazione giudiziaria penale interna all’Unione.

Concepito per sostituire la tradizionale estradizione – percepita come lenta, formalistica e troppo esposta alla discrezionalità politica – il MAE fa del principio di fiducia reciproca il proprio presupposto strutturale: ogni Stato membro è chiamato a riconoscere ed eseguire, in via tendenzialmente automatica, le decisioni giudiziarie degli altri, presupponendo che tutti rispettino, in modo equivalente, i diritti fondamentali dei cittadini.

In questo schema, la parola chiave è “automatismo”: niente più valutazioni politico-diplomatiche sull’opportunità di consegnare o meno una persona a un altro Stato membro, ma un obbligo di cooperazione che rende il rifiuto eccezione e non regola, in nome della rapidità, della semplificazione procedurale e del superamento della “politicità” dell’estradizione.

Alla luce della grave crisi carceraria sopra descritta, la Corte di Giustizia è stata chiamata a chiarire fino a che punto tale fiducia possa spingersi quando emergono, all’interno di uno Stato membro, carenze gravi e persistenti nella tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.

In altri termini, se l’esecuzione di un MAE comporta il rischio concreto che la persona venga sottoposta a trattamenti inumani o degradanti, l’automatismo cooperativo non può restare indifferente; altrimenti, il diritto dell’Unione si renderebbe complice di una violazione che esso stesso dichiara, con orgoglio, “assoluta”.

La risposta decisiva è arrivata con la celebre sentenza Aranyosi e Căldăraru (Grande Sezione, cause riunite C‑404/15 e C‑659/15 PPU, 5 aprile 2016), nella quale la Corte di giustizia ha delineato il cosiddetto “modello in due fasi”.

Nella prima fase, l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione deve verificare, alla luce di elementi oggettivi, attendibili, aggiornati e precisi, se nello Stato richiedente esistano carenze sistemiche legate alle condizioni di detenzione, tali da far sorgere un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti per i detenuti in generale. L’accertamento di tale rischio “generale” non è però sufficiente, da solo, a interrompere automaticamente la cooperazione: si passa dunque alla seconda fase, centrata sulla situazione individuale della persona oggetto del mandato. In particolare, la Corte impone al giudice dell’esecuzione un obbligo positivo di interazione tra le Autorità: lo Stato richiesto deve acquisire “informazioni complementari” sulle condizioni concrete in cui il consegnando sarà detenuto, come l’istituto di destinazione, lo spazio vitale, le condizioni igieniche, l’accesso alle cure, la durata della detenzione. Solo nel caso in cui, alla luce di tali chiarimenti, permanga un rischio reale che la persona subisca un trattamento vietato dall’art. 4 della Carta, l’autorità di esecuzione è tenuta a rinviare la decisionee, se il rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole, a rifiutare l’esecuzione del MAE.

La Corte afferma dunque in modo espresso che non si può procedere alla consegna qualora persistano “motivi seri e comprovati” per ritenere che l’interessato correrà tale rischio.

La portata della sentenza è duplice.

Sul piano sistemico, essa segna il superamento del dogma dell’automatismo assoluto: la fiducia reciproca resta il pilastro, ma diventa “fiducia condizionata” al rispetto di un nucleo incomprimibile di diritti fondamentali.

Sul piano operativo, il giudice dell’esecuzione assume un ruolo attivo, non più ridotto a esecutore di una decisione altrui, ma chiamato a svolgere un vaglio concreto, sorretto da informazioni aggiornate e verificabili, sulle condizioni di detenzione nello Stato richiedente.

La Corte chiarisce che l’obiettivo non è bloccare la cooperazione, ma preservare la compatibilità del sistema del MAE con il divieto assoluto di trattamenti inumani o degradanti, che non ammette eccezioni nemmeno in presenza di gravi reati o di rafforzate esigenze di sicurezza. 

Tale pronuncia rappresenta la cerniera tra il quadro fattuale ricostruito finora –sovraffollamento, condizioni detentive gravemente inadeguate e violazioni strutturali di rilevanti norme sovranazionali – e i casi concreti in cui la cooperazione giudiziaria verso l’Italia è stata recentemente messa in discussione.

Il “modello in due fasi” offre infatti ai giudici degli altri Stati membri lo schema logico per trasformare i dati sull’emergenza penitenziaria italiana in una verifica, prima sistemica e poi individualizzata, della compatibilità della consegna con il rispetto dei diritti fondamentali.

È all’interno di questo quadro che si collocano, tra gli altri, il già citato provvedimento dell’Oberlandesgericht München del 12 settembre 2025 e le altre decisioni dei giudici olandesi, applicazioni paradigmatiche di un principio che ha ormai ridisegnato, dall’interno, il rapporto tra fiducia reciproca e rispetto delle condizioni di detenzione negli strumenti di cooperazione europea.

4. Quando il riflettoresi sposta sull’Italia: il caso di Monaco e oltre

È ora il momento di guardare a come questa evoluzione abbia inciso direttamente sul nostro Paese.

Il punto di partenza è, come anticipato, il provvedimento emesso il 12 settembre 2025 dall’Oberlandesgericht München, alta corte regionale tedesca, pronuncia che rappresenta un banco di prova paradigmatico dell’impatto dell’emergenza carceraria italiana sulla cooperazione giudiziaria. Il caso ruota attorno a un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana per l’esecuzione di una pena detentiva, in cui il giudice tedesco, muovendosi espressamente nel solco di Aranyosi e Căldăraru, ha anzitutto fatto riferimento alle informazioni ricevute circa la situazione delle carceri italiane, richiamando in particolare i rapporti dell’autorità nazionale di controllo attestanti un sovraffollamento stabile e condizioni igienico-sanitarie precarie. In particolare, la Corte ha osservato come vi fosse il concreto rischio che il detenuto potesse essere ristretto in un istituto penitenziario in cui le condizioni materiali di detenzione sarebbero state tali da integrare, ove specificamente accertate, un trattamento contrario all’art. 4 della Carta.

Sulla base di queste premesse e in linea con il modello costruito dalla CGUE, il giudice tedesco non ha eseguito il MAE in modo automatico, disponendo piuttosto la sospensione della consegna e rivolgendo all’autorità italiana una richiesta articolata di informazioni, su: caratteristiche della cella e del reparto, regime di permanenza all’aperto, accesso alle attività trattamentali e alle cure sanitarie, ossia l’insieme delle misure volte a scongiurare un trattamento  intollerabile sul piano della dignità umana.

In un passaggio significativo poi, il provvedimento precisa che, in assenza di garanzie sufficienti e verificabili circa il rispetto di tali standard, l’esecuzione del MAE dovrà essere definitivamente rifiutata per evitare una violazione dell’art. 4 della Carta.

Questo caso ha indubbiamente attirato particolare attenzione, ma non è né il primo né tantomeno rappresenta un episodio isolato. In una recente vicenda che ha coinvolto Washi Laroo, cittadino olandese di 26 anni accusato di omicidio volontario, incendio e tentata estorsione dalla Procura della Repubblica di Milano, le autorità giudiziarie olandesi hanno bloccato la consegna dell’imputato richiamando le condizioni delle carceri italiane e chiedendo garanzie che la carcerazione sia rispettosa della dignità umana, salvo poi dichiarare di acconsentire al trasferimento solamente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia eseguita nei Paesi Bassi.

La portata sistemica di questi casi è evidente: l’Italia non fa più parte di un sistema caratterizzato da una cooperazione “cieca”, venendo percepita come una realtà in cui il rischio di trattamenti inumani o degradanti è talmente concreto da giustificare sospensioni, condizioni e, in prospettiva, possibili rifiuti della consegna.

Ciò pone il nostro Paese in una posizione delicata: da un lato, questo è chiamato a fornire in tempi brevi informazioni dettagliate e rassicurazioni credibili; dall’altro, deve fare i conti con il fatto che i dati ufficiali sul sovraffollamento e sulle condizioni detentive rendono sempre più difficile convincere i partner europei che il rischio ex art. 3 CEDU e ex art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sia solo teorico.

Merita di essere sottolineato, a onor del vero, come non si tratti di una dinamica subita in modo passivo. Anche la giurisprudenza italiana ha progressivamente recepito i principi sottesi al modello in due fasi, e questo è avvenuto tanto in materia di MAE quanto di estradizione. In particolare, la Cassazione (Sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 9680), con riferimento a una domanda della Repubblica di Moldavia, ha sottolineato che, ai fini della condizione ostativa di cui all’art. 698 c.p.p. (norma che sancisce, tra le altre cose, il divieto di estradizione in caso di rischio di  violazione di uno dei diritti fondamentali della persona), il giudice deve anzitutto verificare, sulla base di elementi “oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati” – inclusi i rapporti del Comitato per la prevenzione della tortura – l’esistenza di un rischio generale di trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiedente, per poi svolgere un’indagine mirata, anche mediante richieste di informazioni complementari, sulle concrete condizioni dell’istituto penitenziario di destinazione dell’estradando.

Su un piano analogo, in ambito MAE, la Cassazione (Sez. VI, 17 novembre 2025, n. 37388), con riferimento in questo caso a una richiesta di consegna verso la Romania, ha ribadito che il giudice dell’esecuzione italiano non può limitarsi a una formale verifica dei motivi di rifiuto, ma deve sospendere o negare la consegna svolgendo un’indagine mirata sulle concrete condizioni di detenzione cui il consegnando sarà sottoposto.

Si va così a delineare un quadro in cui l’Italia è, al contempo, soggetto che invoca la tutela dei diritti fondamentali quando deve dare esecuzione a richieste di consegna verso altri ordinamenti, e oggetto di sospetti, condizioni e rifiuti quando la consegna viene richiesta verso il proprio territorio. È proprio in questa tensione che bisogna volgere lo sguardo ai profili operativi: le modalità con cui le autorità devono impostare le richieste di MAE, le strategie difensive nei procedimenti che coinvolgono soggetti sottoposti a misure cautelari o condannati destinati alle carceri italiane e, soprattutto, le conseguenze che l’emergenza penitenziaria produce sull’effettività dell’azione penale sono i temi che meritano, in conclusione, di essere trattati.

5. Riflessi operativi e considerazioni conclusive

Tirando le fila di quanto sinora detto, si coglie, da un lato, un sistema penitenziario segnato da sovraffollamento cronico, condizioni di detenzione “al limite dell’umano” e migliaia di decisioni di sorveglianza che riconoscono condizioni di detenzione inumane o degradanti; dall’altro, la progressiva qualificazione di questo quadro come violazione strutturale degli obblighi derivanti dall’art. 3 CEDU, dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali e dagli artt. 13 e 27 Cost.

La giurisprudenza di Strasburgo, la stagione aperta da Torreggiani e, più di recente, le migliaia di reclami accolti ex art. 35-ter ord. pen. hanno consolidato la rappresentazione di un rischio sistemico di trattamenti lesivi della dignità della persona detenuta nelle carceri italiane.

Le decisioni dell’Oberlandesgericht München e dei giudici olandesi, figlie del modello in due fasi elaborato dalla Corte di giustizia, mostrano come la crisi delle carceri italiane incida ormai in modo immediato sulla capacità dello Stato di far valere la propria giurisdizione penale attraverso gli strumenti della cooperazione giudiziaria.  Pare quasi superfluo sottolineare come le ricadute investano qualsiasi comparto del diritto penale, ivi compreso quello d’impresa. I procedimenti per corruzione, reati finanziari e tributari sono spesso connotati da una dimensione fortemente transnazionale, che rende indispensabile il ricorso a MAE e richieste di estradizione per assicurare alla giustizia i soggetti coinvolti.

Se gli Stati membri iniziano a sospendere la consegna, a imporre condizioni stringenti o a rifiutarla per il rischio di trattamenti inumani nelle carceri italiane, l’effettività della risposta penale in questi settori non può che essere inevitabilmente compromessa: indagini che si basano sulla possibilità di celebrare il processo in Italia o di eseguire in Italia la pena rischiano di rimanere monche, con un impatto palpabile tanto sulla strategia accusatoria quanto sulle opzioni difensive.

In questo contesto, per la difesa si aprono spazi operativi specifici. Nella gestione di un MAE o di una richiesta di estradizione che coinvolga imputati o condannati, diventa, ad esempio, essenziale valutare se esistano elementi aggiornati sulle condizioni dell’istituto di destinazione tali da integrare un “rischio individualizzato” ai sensi dell’art. 4 della Carta e dell’art. 3 CEDU; quali informazioni e garanzie l’autorità emittente italiana sia in grado di fornire allo Stato di esecuzione; o ancora come articolare, nelle interlocuzioni con le autorità straniere, l’argomento “condizioni carcerarie”, sia per valorizzarlo (quando si intenda contrastare una consegna ritenuta potenzialmente lesiva dei diritti dell’imputato) sia, al contrario, per neutralizzarlo mediante impegni specifici in termini di allocazione del detenuto e di trattamento. La prospettiva che emerge è quella di una cooperazione giudiziaria in cui la dimensione penitenziaria non è più uno sfondo, ma una componente strutturale dell’analisi di rischio nei procedimenti penali transnazionali, anche in materia di reati d’impresa. Ne discende così l’esigenza, difficilmente eludibile, di intervenire in modo strutturale sulle carceri italiane, e questo non solo per riportare il sistema entro i confini della legalità, ma anche per salvaguardare la credibilità dell’Italia come partner affidabile nella cooperazione in materia penale. Su questo sfondo, il dibattito dottrinale e istituzionale sui “minimi comuni” europei in tema di condizioni di detenzione – già alimentato da Corti e organismi sovranazionali – offre il terreno su cui potrebbe svilupparsi una risposta condivisa, nella quale la tutela effettiva dei diritti dei detenuti e l’efficienza della repressione dei reati non siano più vissute come esigenze in conflitto, ma come dimensioni complementari di uno stesso spazio di giustizia.