Registro dei titolari effettivi a fini antiriciclaggio: lo stato dell’arte e i primi problemi “applicativi”

3 Aprile 2023

Il 25 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 55/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che istituisce il Registro dei Titolari Effettivi. 

Questo nuovo strumento nasce con l’obiettivo di raccogliere i dati relativi ai titolari delle imprese, al fine ultimo di contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Chi sarà obbligato a comunicare il Titolare Effettivo? 

Quali dati dovranno essere comunicati? 

Chi potrà avere accesso al Registro? 

In attesa che il Registro dei Titolari Effettivi divenga operativo, con questo Focus Giuseppe Fornari, Pasquale Grella e Francesca Procopio rispondono a questi e ad altri quesiti sul tema. 

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1.Premessa

Come disposto dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 (c.d. quarta Direttiva Antriciclaggio), recepita in Italia, per quanto di interesse, dall’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007, il 25 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 11 marzo 2022, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) recante “Disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai trust“.

Con l’obiettivo di contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il citato Decreto Ministeriale ha introdotto nuove misure che riguardano la raccolta dei dati relativi ai titolari di impresa, tramite il registro dei titolari effettivi (“Registro”).

In particolare, il D.M. n. 55/2022detta disposizioni da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche in ordine ai seguenti aspetti:

  • comunicazione all’Ufficio del Registro delle Imprese dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di: (a) imprese dotate di personalità giuridica, (b) persone giuridiche private, (c) trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e (d) istituti giuridici affini al trust, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle Imprese (sul punto, si tornerà infra);
  • accesso ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità e dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007;
  • l’individuazione e la quantificazione dei diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;
  • la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni.

I dati e le informazioni relative alla titolarità effettiva sono iscritti in apposite sezioni del Registro delle Imprese:

  • una sezione autonoma per le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private;
  • una sezione speciale per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e per gli “istituti giuridici affini”.

2. Chi è il Titolare Effettivo?

L’art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. n. 231/2007 definisce quale Titolare Effettivo: “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita” (“Titolare Effettivo”).

  • Ai fini della corretta individuazione del Titolare Effettivonel caso in cui il cliente sia una società di capitali, l’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007 fornisce tre criteri, ai sensi dei quali il Titolare Effettivo deve essere identificato: nella persona fisica che sia titolare, direttamente ovvero indirettamente, di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale dell’ente; ovvero
  • nella persona fisica cui, in ultima istanza, sia attribuibile – direttamente ovvero indirettamente (i.e. posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona), singolarmente ovvero insieme ad altre persone fisiche a mezzo di accordi contrattuali – il controllo della maggioranza (o di un numero sufficiente ad esercitare un’influenza dominante) dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; ovvero
  • in via residuale rispetto ai criteri sopramenzionati, nel titolare dei più alti poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. 

Infine, nell’ipotesi dei trust, secondo quanto disposto dall’art. 22, comma 5 del D.Lgs. n. 231/2007, il Titolare Effettivo coincide con: il/i costituente/i, il/i fiduciario/i, il/i guardiano/i, ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, i beneficiari o classe di beneficiari e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o su altro istituto giuridico affine e qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

3. Chi è obbligato a comunicare il Titolare Effettivo?

I soggetti che devono comunicare il Titolare Effettivo al Registro delle Imprese sono:

  • le imprese dotate di personalità giuridica, quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc.), le SPA e le altre società di capitali;
  • le persone giuridiche private, ossia le fondazioni e le associazioni riconosciute;
  • i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

Le informazioni andranno confermate ogni 12 mesi, e le eventuali variazioni intervenute andranno comunicate entro 30 giorni.

Gli incaricati ad effettuare la comunicazione specifica sono, rispettivamente, per le società di capitali, gli amministratori; per le persone giuridiche private, i fondatori, i rappresentanti o gli amministratori; per i trust, i fiduciari.

4. Quali dati dovranno essere comunicati?

Si tratta di diverse informazioni che riguardano gli aventi diritto alla titolarità dell’impresa o dell’ente specifico. Nello specifico, i dati che ciascun soggetto dovrà comunicare sono i seguenti:

  • Imprese con personalità giuridica: entità della partecipazione al capitale, modalità di esercizio del controllo, poteri di rappresentanza legale, amministrazione e direzione;
  • Persone giuridiche private: dati anagrafici, codice fiscale, denominazione dell’ente, sede legale o amministrativa, indirizzo PEC;
  • Trust e istituti giuridici affini: codice fiscale, denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine, data, luogo e dati sull’atto di costituzione del trust o altro istituto giuridico.

In questo modo, il Registro conterrà tutte le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese, con l’obiettivo di contrastare le attività illecite compiute intorno a fenomeni di riciclaggio nel circuito imprenditoriale.

La comunicazione da effettuarsi al Registro, inoltre, dovrà essere accompagnata da specifica dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art.48 ex D.P.R. n. 445/2000.

Sul punto, si evidenzia, infatti, che eventuali false dichiarazioni inserite nella comunicazione del Titolare Effettivo potrebbero configurare la fattispecie di cui all’art. 483 c.p. (“Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico“), stante la natura di ente pubblico riconosciuta alle Camere di Commercio e la qualifica di pubblici ufficiali a norma dell’art. 357 c.p. attribuita ai relativi funzionari.

Infine, si osserva che in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sul Titolare Effettivo, la Camera di Commercio potrà irrogare una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 2630 codice civile (compresa tra euro 103 ed euro 1.032).

5. Chi avrà accesso al Registro?

Il diritto di accesso al Registro, secondo quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7 del D.M. 55/2022 sarà consentito alle Autorità, ai soggetti obbligati ex art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 e al pubblico, con diverse modalità.

  • Autorità (art. 5)

Le Autorità che potranno avere accesso al registro sono:

  1. Ministero dell’economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria per l’Italia, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal Decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
  2. Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
  3. Autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
  4. Autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale.
  • Soggetti obbligati ex art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 (art. 6)

I soggetti obbligati possono accedere, previo accreditamento, alla sezione autonoma e alla sezione speciale del Registro delle Imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla Titolarità Effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l’adeguata verifica della clientela.

La richiesta è presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene:

  1. l’appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dal D.Lgs. n. 231/2007;
  2. i propri dati identificativi e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
  3. l’indicazione dell’Autorità di vigilanza competente o dell’organismo di autoregolamentazione e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati;
  4. la finalità dell’utilizzo dei dati e delle informazioni.

L’accreditamento è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l’accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso.

Le Autorità e i soggetti obbligati hanno accesso ai seguenti dati (consultazione completa):

  1. Codice fiscale;
  2. Nome e cognome;
  3. Giorno, mese e anno di nascita;
  4. Luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
  5. Condizione da cui deriva lo status di Titolare Effettivo (partecipazione diretta, indiretta, controllo maggioranza voti, influenza dominante, etc.).
  • Pubblico (art. 7)

Con riferimento all’accesso da parte del pubblico, sono previste delle distinzioni per i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private da un lato, e dei trust e istituti giuridici affini ai trust dall’altro. Nel primo caso, il pubblico potrà fare accesso senza limitazioni; con riferimento ai trust e agli istituti giuridici affini, invece, dovrà essere presentata una richiesta motivata di accesso, su cui la Camera di Commercio si pronuncia entro il termine di venti giorni consentendo l’accesso o comunicando il diniego motivato. Nel caso in cui la Camera di Commercio non si pronunci entro il suindicato termine, l’accesso si intende respinto (art. 7).

Nel caso di consultazione della sezione autonoma, e solo se non sono presenti controinteressati, per ogni Titolare Effettivo (del soggetto richiesto) sono consultabili i dati ridotti (consultazione ridotta), quali:

  1. nome e cognome;
  2. mese e anno di nascita;
  3. Paese di residenza e cittadinanza;
  4. condizione da cui deriva lo status di Titolare Effettivo (partecipazione diretta, indiretta, controllo maggioranza voti, influenza dominante, etc.).

Proprio con riferimento all’accesso da parte del pubblico il 22 novembre 2022 nelle cause riunite C‑37/20 e C‑601/20, la Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) ha ritenuto che la previsione secondo la quale le informazioni relative ai Titolari Effettivi inserite nei Registri debbano essere accessibili al pubblico (art. 30, paragrafo 5, della V Direttiva Antiriciclaggio) violi i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali dei cittadini, sanciti dagli artt. 7 e 8 della Carta europea.

Con tale decisione la Corte, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato l’invalidità, alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della disposizione della direttiva antiriciclaggio ai sensi della quale gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico. Infatti, nel ragionamento della Corte, le informazioni divulgate consentono a un numero potenzialmente illimitato di persone di informarsi sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo, così violando i diritti fondamentali summenzionati. Inoltre, le potenziali conseguenze per le persone interessate derivanti da un eventuale uso abusivo dei loro dati personali sono aggravate dalla circostanza che, una volta messi a disposizione del pubblico, tali dati possono essere non solo liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi.

Pur riconoscendo che il legislatore dell’Unione mira a perseguire un obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare ingerenze, anche gravi, nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, e che l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva è atto a contribuire alla realizzazione di tale obiettivo, la Corte giudica che l’ingerenza risultante dalla misura in oggetto non è né limitata allo stretto necessario né proporzionata all’obiettivo perseguito.

Tale provvedimento ha causato la sospensione all’accesso pubblico al Registro in alcuni Paesi (e.g. Lussemburgo, Paesi Bassi. Malta).

6. Cosa succede per l’accesso al pubblico in presenza di controinteressati?

In presenza di controinteressati, la Camera di commercio trasmette la richiesta di accesso al controinteressato, mediante PEC.

Entro dieci giorni dalla ricezione, il controinteressato può trasmettere, sempre a mezzo PEC, una motivata opposizione.

La Camera di commercio valuta caso per caso le circostanze eccezionali (di cui al D.Lgs. n. 231/2007), rappresentate dal controinteressato, che giustificano in tutto o in parte il diniego dell’accesso, anche alla luce del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l’interesse all’accesso.

L’accesso ai dati può essere escluso in tutto o in parte all’esito della valutazione.

Il diniego motivato dell’accesso è comunicato al richiedente, a mezzo PEC, entro venti giorni dalla richiesta di accesso. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l’accesso si intende respinto.

7. Quando entrerà in vigore il Registro dei Titolari Effettivi?

Il D.M. n. 55/2022 è entrato in vigore il 9 giugno 2022, ma la effettiva operatività del Registro ed i conseguenti obblighi di comunicazione scatteranno solo entro sessanta giorni dalla pubblicazione in G.U. di ulteriore provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) attestante l’operatività del Sistema di comunicazione, successivo, a sua volta, all’esecuzione di ulteriori attività da parte del gestore, del MISE e del MEF.

Nel frattempo, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha dato parere favorevole allo schema del disciplinare tecnico predisposto da Infocamere S.C.p.A., ai sensi dell’art. 11, comma 3, con provvedimento del 6 ottobre 2022.

8. Quali sono gli adempimenti da svolgere da parte dei soggetti che devo effettuare la comunicazione?

Considerando i profili di responsabilità (anche di natura personale) dei soggetti che devono comunicare il Titolare Effettivo al Registro delle Imprese, risulterebbe utile:

  • individuare correttamente il proprio Titolare Effettivo con il supporto dei propri soci (ed eventualmente con l’ausilio di un professionista esterno);
  • istituzionalizzare dei flussi informativi interni volti ad intercettare quegli eventi societari che possano modificare l’individuazione del Titolare Effettivo e che, quindi, determinano gli obblighi di comunicazione al Registro delle Imprese delle relative variazioni;
  • laddove dovesse essere presente un controinteressato, predisporre una procedura per la gestione delle opposizioni alle richieste motivate di accesso da parte del pubblico.

9. Il Titolare Effettivo dev’essere indicato anche nella dichiarazione dei redditi?

Nel Modello Redditi 2023 delle società di capitali, e segnatamente nel quadro dedicato ai crediti d’imposta concessi alle imprese, l’Agenzia delle Entrate richiede anche l’indicazione dei dati del titolare effettivo persona fisica in relazione agli ultimi tre anni (i.e. periodi di imposta 2020, 2021, 2022).

Come si legge dalle istruzioni dei modelli dichiarativi, “nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nei righi RU150 e RU151 sono richieste informazioni volte ad accertare rispettivamente la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento“.

Tale novità, che si colloca nel solco del previsto obbligo di comunicazione di tali informazioni al Registro delle Imprese, è contenuta nel prospetto di cui al rigo RU150 del quadro sopra citato.

Sul piano pratico, la richiesta del Fisco desta alcune perplessità.

In proposito, basti pensare che le società di capitali che abbiano beneficiato di crediti di imposta, qualora il loro titolare effettivo sia mutato nel triennio di riferimento, sarebbero chiamate a compilare più quadri RU e più righi RU150. Ciò costituisce evidentemente un elemento di complicazione per i professionisti deputati alla predisposizione della Dichiarazione dei Redditi, il quale potrebbero non avere a disposizione tutte le informazioni sugli avvicendamenti nella titolarità effettiva della società cliente.

Nello specifico, per ogni titolare effettivo persona fisica, devono essere indicati:

  • se residente in Italia, il codice fiscale;
  • se non residente in Italia (e quindi privo di codice fiscale), nome, cognome, data di nascita, codice dello Stato estero di nascita.

Inoltre, dovranno essere indicati:

  • il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato, se diverso dalla residenza anagrafica;
  • i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero (quest’ultimo solo se diverso dalla residenza anagrafica all’estero).

Foriera di altrettante perplessità operative è la circostanza che tale richiesta dell’Agenzia delle Entrate, nel precedere l’effettiva operatività del Registro dei titolari effettivi e i relativi obblighi di comunicazione – non essendo stato ad oggi emanato il disciplinare tecnico a cura del MISE previsto dall’art. 3, comma 5 del D.M. 55/2022 – di fatto realizzerà, allorché il Registro dei Titolari Effettivi diverrà operativo, una duplicazione di informazioni a disposizione della Pubblica Amministrazione, atteso che i dati comunicati alle Camere di Commercio in forza dell’obbligo previsto dal D.M. n. 55/2022 saranno archiviati in apposite banche dati accessibili – anche – all’Autorità fiscale.

Occorre segnalare, tuttavia, che l’indicazione dei titolari effettivi nel rigo RU150 in Dichiarazione dei redditi ha un perimetro applicativo più ampio rispetto alla comunicazione prevista al Registro delle Imprese.

Segnatamente, l’Agenzia delle Entrate esige che tali informazioni vengano rese (i) anche rispetto alle società di persone, escluse dal Registro dei Titolari Effettivi, e (ii) in relazione all’intero triennio 2020-2022, laddove nel Registro non sembrerebbero essere richieste informazioni sul pregresso.