- PREMESSA
Il 15 aprile 2026 si è concluso l’iter legislativo teso a riorganizzare la disciplina sanzionatoria a tutela del settore agroalimentare.
Il Legislatore ha infatti portato a compimento un percorso di riforma avviato nel 2015:
– introducendo nuove ipotesi di reato
– ampliando il catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità degli enti ex D.L.gs. 231/01
– prevedendo un inedito sistema di controllo su alcune delle più delicate filiere produttive del settore
L’impatto e la complessità delle nuove disposizioni ne impongono una attenta analisi, al fine di:
– comprenderne il campo di applicazione;
– individuare gli strumenti più idonei a mitigare il rischio di commissione dei relativi reati presupposto nell’ambito dell’attività d’impresa.
2. PERCHÉ ERA NECESSARIA UNA RIFORMA DEL SETTORE?
Le motivazioni che hanno ispirato l’azione del Legislatore sono da individuarsi nella sostanziale inadeguatezza del sistema sanzionatorio previgente rispetto alle minacce che insidiano il “patrimonio agroalimentare” del Paese.
Se infatti qualità e riconoscibilità dei prodotti agroalimentari nazionali rappresentano una indiscussa eccellenza a livello mondiale e un asset strategico nel panorama internazionale, le frodi e le contraffazioni che diluiscono tale percezione di qualità risultano attività criminali estremamente proficue e fortemente nocive per la collettività.
Dinnanzi a tali elementi criminogeni, l’armamentario penalistico disponibile appariva frammentato sotto il profilo delle fonti e caratterizzato da vuoti di tutela che, nonostante gli sforzi espansivi degli interpreti, complicavano la repressione dei fenomeni criminali più gravi.
Gli scopi perseguiti dal Legislatore sono, quindi, chiaramente enunciati nella relazione introduttiva.
Proteggere la fiducia degli acquirenti finali e garantire trasparenza e correttezza del mercato agroalimentare dalle frodi più gravi, spesso architettate e realizzate da soggetti altamente organizzati, come imprese e associazioni criminali.
3. COME CAMBIA IL CODICE PENALE?
La prima modifica attiene alla collocazione sistematica dei reati contro il patrimonio agroalimentare in un autonomo capo, battezzato, appunto, “Dei reati contro il patrimonio agroalimentare”.
Da tale scelta traspare nitidamente l’intenzione di superare il precedente approccio, basato su interventi normativi extra codicem spesso riferiti a specifiche categorie merceologiche (vedasi ad esempio la Legge n. 238 del 2016 in materia di vini). Ulteriore indice della cesura con il passato si rinviene nella abrogazione degli artt. 516 e 517-bis c.p., che punivano la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e aggravavano la pena qualora la frode avesse ad oggetto alimenti o bevande caratterizzati da denominazione di origine protetta.
Al posto di tali disposizioni:
– entrano in vigore gli artt. 517-sexies c.p. (frode alimentare), 517-septies c.p. (commercio di alimenti con segni mendaci) e 517-octies c.p. (pene accessorie e circostanze aggravanti);
– viene modificato l’art. 517-quater (contraffazione di alimenti a denominazione protetta).
4. COSA DIFFERENZIA LA NUOVA FRODE ALIMENTARE RISPETTO ALLA VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE?
L’abrogato art. 516 c.p. puniva con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 1.032 chiunque ponesse in vendita o mettesse in commercio sostanze alimentari non genuine spacciandole come genuine.
Trattasi con ogni evidenza di una disposizione limitata sotto vari profili:
– la cornice edittale estremamente mite non offriva un serio disincentivo per le forme di manifestazione più gravi (circa l’impatto delle circostanze aggravanti e delle sanzioni accessorie vedasi § 6);
– gli elementi oggettivi della fattispecie, strutturata come una ipotesi di reato di pericolo astratto e a forma vincolata, incentrata sulla vendita o l’immissione in commercio, rendevano arduo perseguire, anche a titolo di tentativo, condotte prodromiche alla vendita, ma già cariche di disvalore;
– il dolo generico e la qualifica di reato comune equiparavano ipotesi di frodi su larga scala, realizzate nell’ambito di attività d’impresa organizzate, con episodi occasionali, magari perpetrarti da singoli privati.
La nuova fattispecie risulta invece formulata come segue:
– sotto il profilo dei soggetti attivi, possono essere punite solo le condotte di chi esercita una attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione;
– oltre alla vendita e alla messa in commercio, risultano oggi sanzionate anche: l’importazione, l’esportazione, la spedizione, la custodia temporanea, il deposito doganale, il trasporto, la distribuzione e la messa in circolazione;
– l’agente deve ora essere animato dalla duplice finalità di indurre il compratore in errore e di trarre profitto dalla frode;
– la “non genuinità” penalmente rilevante viene definita come una sostanziale difformità tra origine, provenienza, qualità o quantità dichiarate o pattuite rispetto a quelle effettive;
– le pene sono aumentate. La cornice edittale si attesta oggi da un minimo di mesi due di reclusione e euro 1.000 di multa ad un anno di reclusione ed euro 4.000 di multa;
– sono espressamente previste due ipotesi, anche alternative, di esclusione della punibilità, che attengono sia ai profili “quantitativi” della frode (quantità e valore economico), che all’impatto effettivo della stessa sui beni giuridici tutelati (consumatori e mercato).
La nuova norma mantiene, dunque, il medesimo nucleo della disposizione abrogata, ma risulta arricchita da svariati elementi oggettivi e soggettivi.
In attesa che la concreta applicazione riveli l’effettiva utilità della nuova disposizione, è possibile svolgere alcune considerazioni preliminari.
In principalità, si nota una perfetta sovrapponibilità tra i fini dichiarati e il dato testuale della norma.
Il dolo specifico di profitto e l’inserimento delle condotte prodromiche alla messa in commercio (addirittura l’importazione!), in uno all’esclusione della punibilità per le ipotesi di “lieve entità”, appaiono tutti elementi sinergici al contrasto delle grandi frodi.
Ciò posto, la complessità della nuova fattispecie, “appesantita” da multipli elementi aggiuntivi, presenta alcune peculiarità.
In particolare, la formulazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’ultimo comma, nella parte in cui, indipendentemente dalla quantità del prodotto, esclude la rilevanza penale di condotte “prive di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato”, sembra suggerire che la nuova fattispecie non debba più essere considerata un reato di pericolo astratto, ma bensì di pericolo concreto (o, addirittura, di danno).
Tale disposizione stride con l’anticipazione della tutela a condotte prodromiche all’immissione sul mercato.
Si fatica, infatti, ad immaginare come l’importazione o il trasporto di un prodotto alimentare non genuino possa arrecare “effettivo pregiudizio” a consumatori e mercato.
5. QUALI SONO LE NUOVE SANZIONI PER IL COMMERCIO DI ALIMENTI CON SEGNI MENDACI O CONTRAFFATTI?
Il neo introdotto art. 517-septies c.p. si presenta come una ipotesi di reato sussidiaria rispetto alla frode alimentare.
Punisce infatti con una pena più severa (reclusione da tre a diciotto mesi e multa fino ad euro 20.000) gli stessi soggetti a cui si rivolge l’art. 517-sexies qualora questi, sempre al fine di indurre in errore il consumatore e di trarne profitto, utilizzino consapevolmente segni distintivi o indicazioni, anche figurative, falsi o ingannevoli, circa l’origine, la provenienza, la qualità o la quantità di alimenti o ingredienti.
Tale disposizione si affianca al previgente art. 517-quater c.p., riformato solo con riferimento al trattamento sanzionatorio, fortemente inasprito (ora reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 10.000 a 50.000, mentre prima reclusione fino a due anni e multa fino a euro 20.000), e all’armonizzazione con il resto della nuova disciplina, nel presidio della fiducia dei consumatori rispetto alle indicazioni riportate sui prodotti.
Segnatamente, il rinnovato comma secondo della norma in commento sanziona penalmente anche le condotte di import/export e trasporto di prodotti agroalimentari contraffatti, mentre la precedente formulazione ne puniva solamente la detenzione per la vendita e la messa in circolazione.
6. IN QUALI CASI TROVANO APPLICAZIONE LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI EX ART. 517-OCTIES C.P.
Come anticipato in premessa, il Legislatore ha abrogato l’art. 517-bis c.p., ossia la norma che disciplinava le aggravanti specifiche e le pene accessorie relative alla vendita di sostanze alimentari non genuine.
Al suo posto, il nuovo art. 517-octies c.p. ridisegna un microsistema di circostanze aggravanti, la cui importanza non deve essere sottovalutata.
È, infatti, attraverso tali norme che il Legislatore mira ad aumentare l’efficacia general-preventiva della disciplina, colpendo con pene principali e accessorie più afflittive le frodi realizzate su scala industriale.
Viene, dunque, colmato quel vuoto di tutela in cui rientravano le frodi realizzate al di fuori di associazioni a delinquere vere e proprie, già aspramente sanzionate dall’art. 416 c.p. e s.s., ma realizzate da soggetti dotati di mezzi e strutture estremamente significative.
La norma in esame si apre con una previsione che si pone in continuità con la normativa previgente.
Se i fatti di cui agli artt. 517-sexies e septies c.p. risultano particolarmente gravi o sono commessi da un recidivo specifico, il Giudice può disporre la chiusura da cinque giorni a tre mesi dello stabilimento o dell’esercizio in cui è stato commesso il fatto, come prevedeva l’abrogato art. 517-bis c.p.
Sempre in perfetta continuità con la detta disposizione il n. 1 del secondo comma dell’art. 517-octies c.p. prevede un aumento di pena fino ad un terzo qualora le condotte delittuose abbiano ad oggetto prodotti DOP/IGP.
I seguenti tre numeri del medesimo comma, invece, appaiono innovativi e prevedono il medesimo aumento di pena in caso di:
– fatti commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza;
– fatti gravi in ragione della quantità dell’alimento interessato;
– fatti commessi tramite l’indicazione di alimenti come biologici in assenza delle certificazioni appropriate.
Tali nuove aggravanti risultano perfettamente allineate con gli scopi perseguiti dal Legislatore, considerato che: 1) attengono alla fase prodromica rispetto alla vendita; 2) stigmatizzano le forme di manifestazione del reato che più comunemente si realizzano nell’attività di impresa.
Qualora plurime delle aggravanti fin qui esaminate dovessero risultare applicabili al medesimo fatto, ai sensi del comma 3 la pena sarà aumentata da un terzo fino alla metà.
Un medesimo aumento di pena è previsto poi dall’ultimo comma per i casi di c.d. agropirateria.
Trattasi di tutte quelle ipotesi di frode commesse al di fuori delle c.d. agromafie, ma comunque realizzate in forma stabile e organizzata.
7. SONO PREVISTE NUOVE PENE ACCESSORIE?
Sì. Oltre alla sospensione temporanea prevista dal primo comma dell’art. 517-octies c.p., il nuovo art. 518.1. impone:
– in caso di condanna per associazione a delinquere, anche di stampo mafioso, finalizzata a commettere uno dei reati di cui agli artt. 517-quater, sexies o septies c.p.;
– in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 517-quater, sexies o septies c.p., aggravati dal comma 4 dell’art. 517-octies c.p.;
l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dalla professione o dall’arte da un mese a cinque anni e, per lo stesso periodo, i divieti di ottenere:
– iscrizioni o provvedimenti autorizzativi di ogni genere per lo svolgimento di attività d’impresa;
– l’accesso a contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di enti pubblici o dell’Unione Europea per lo svolgimento di attività di impresa.
Sempre alle medesime condizioni, se il fatto risulta particolarmente grave o commesso con recidiva specifica, il giudice potrà disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, di stabilimenti o esercizi coinvolti.
Se invece dovessero ricorrere entrambe i presupposti simultaneamente, il giudice potrebbe revocare licenze e autorizzazioni che consentono l’esercizio dell’attività e chiudere definitivamente stabilimenti ed esercizi.
8. CI SONO NOVITÀ IN MATERIA DI CONFISCA?
Sì. Tramite l’art. 518.2. c.p. il Legislatore ha introdotto una ipotesi di confisca obbligatoria.
In caso di condanna per i reati di cui agli artt. 517-quater, sexies o septies c.p. dovrà sempre essere ordinata la confisca:
– delle cose che servirono a commettere il reato;
– dell’oggetto del reato;
– del prodotto;
– del prezzo;
– del profitto.
9. A QUALI RISICHI SONO ESPOSTI GLI ENTI?
La novità forse più significativa introdotta dalla riforma in esame attiene all’ampliamento dei reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
Come già ampiamente articolato, infatti, i principali destinatari di questa riforma sono proprio le realtà imprenditoriali, spesso organizzate in forma societaria, che operano nel settore agroalimentare.
L’intera opera di riforma trova, dunque, il suo culmine nell’inserimento dell’art. 517-octies, comma quarto, c.p. nel catalogo dei reati presupposto.
Tale soluzione normativa contiene la sintesi dello sforzo del Legislatore, considerando che solo le frodi alimentari più gravi e realizzate con ingente dispiego di mezzi potranno far scattare la responsabilità degli enti.
Ne consegue, dunque, un regime di compliance differenziato tra i soggetti imprenditoriali di dimensioni più contenute, e che strutturalmente non potranno mai vedersi contestare atti di agropirateria, e quelli di maggiori dimensioni.
Mentre, infatti, poco cambia per il piccolo imprenditore agricolo, tutti i grandi operatori del settore agroalimentare sono ora chiamati a dotarsi di strumenti organizzativi che prevengano non solo la vendita di prodotti contraffatti o non genuini, ma che ne impediscano addirittura l’acquisto, la movimentazione e lo stoccaggio.
10. CONCLUSIONI
In attesa che la prassi metta alla prova gli sforzi del Legislatore è possibile trarre alcune conclusioni
L’intervento legislativo risulta in gran parte coerente con gli obbiettivi dichiarati e appare innervato da una apprezzabile continenza nell’uso dello strumento penalistico.
Le sanzioni più afflittive sono, infatti, riservate alle ipotesi oggettivamente più gravi e gli oneri organizzativi per prevenire tali eventi risultano allocati sui soggetti più attrezzati per sostenerli.
Ciò posto, l’introduzione di norme incriminatrici complesse e che, a ben vedere, si distinguono dal plesso sanzionatorio di natura amministrativa quasi solo in punto di elemento soggettivo, presenta rischi intrinsechi.
Certamente l’implementazione e l’aggiornamento di robusti presidi organizzativi risulta oggi più che mai necessario per evitare di esporsi a rischi significativi.