Una pronuncia della Corte di Cassazione sulla bancarotta impropria ex art. 223, secondo comma, l.fall.: alcune precisazioni sulla responsabilità degli amministratori

10 Aprile 2018

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha annullato con rinvio alla Corte di Appello di Milano la sentenza impugnata dai ricorrenti, relativamente al reato di bancarotta per operazioni dolose ex art. 223, secondo comma, n. 2), l.fall..

In particolare, con riferimento ad una prima tematica, i giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di fallimento di società di capitali derivato anche da operazioni dolose, protrattesi nel tempo, in danno di soggetto diverso da una pubblica amministrazione ovvero di un ente pubblico, determinanti nel breve periodo un arricchimento del patrimonio sociale, il delitto di bancarotta fraudolenta impropria è configurabile, sotto il profilo soggettivo, quando il dissesto della società come effetto di tali condotte illecite divenga astrattamente prevedibile da parte degli amministratori per effetto della loro concreta previsione dell’accertamento delle pregresse attività illecite da parte del soggetto immediatamente danneggiato da tali attività”.

La Suprema Corte, conformemente ad una consolidata interpretazione della norma incriminatrice, ha dunque ribadito la sussistenza di un necessario rapporto causale tra dissesto della società e condotte illecite poste in essere dagli amministratori, senza omettere che, per dirsi integrato l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta impropria, deve esserci in concreto un’astratta prevedibilità dell’evento del reato.

In secondo luogo, con riguardo alla responsabilità concorrente degli amministratori privi di deleghe, la Corte di Cassazione ha enunciato un secondo principio di diritto: “Ai fini della affermazione della responsabilità, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, cod. pen., degli amministratori senza deleghe gestorie a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione commesso dal presidente del consiglio di amministrazione delegato è necessaria, previa specifica ricostruzione delle relazioni tra fatti distrattivi e concreto funzionamento del consiglio di amministrazione della società, alla luce delle clausole di organizzazione delle funzioni gestorie rispettivamente recate dallo statuto sociale (…) la prova: che gli stessi amministratori siano stati informati delle distrazioni ovvero che delle stesse abbiano avuto conoscenza; oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari di distrazione aventi carattere di anormalità di questi sintomi per tali amministratori”.

Significativo, sul punto, il riferimento all’organizzazione della struttura societaria, poiché proprio quest’ultima potrebbe rappresentare il discrimine della responsabilità tra amministratori esecutivi e non esecutivi. L’articolo 2392, primo comma, c.c., infatti, prescrive la responsabilità solidale degli amministratori verso la società, salvo che si tratti di attribuzioni proprie di un comitato esecutivo o di uno specifico amministratore. Più genericamente, dunque, gli amministratori devono adempiere agli obblighi stabiliti per legge e dallo statuto societario con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e con riguardo alle loro specifiche competenze, con ciò rinviando al canone della diligenza professionale sancito dall’art. 1176, secondo comma, c.c..

Ad ogni modo – e qui si giunge al principio di diritto esplicitato in sentenza – la medesima norma, al secondo comma, sancisce la responsabilità per tutti quegli amministratori che, pur a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto nulla per impedirne il compimento o per attenuarne le conseguenze dannose. In altre parole, anche gli amministratori privi di deleghe, sulla base della posizione di garanzia da loro ricoperta, possono essere ritenuti responsabili, in concorso con l’amministratore delegato, per una condotta omissiva ai sensi dell’art. 40, secondo comma, c.p..

Soltanto dalla conoscenza o dalla concreta conoscibilità dei c.d. segnali di allarme potrebbe discendere un profilo di responsabilità per quegli amministratori che, seppur a conoscenza dei predetti segnali, non hanno fatto nulla per evitarne la loro traduzione in evento lesivo per la società.

In tale contesto, il c.d. segnale di allarme altro non è che l’indicazione di un pericolo, di un segnale “perspicuo e peculiare” che dovrebbe far sorgere in capo a ciascun amministratore diligente (secondo i canoni dell’art. 1176 c.c.) il sospetto che possa profilarsi un potenziale pregiudizio per la società e, dunque, dovrebbe indurlo ad intervenire.

Ne consegue un vivido legame intercorrente tra i segnali di allarme, i flussi informativi societari e le competenze specifiche di ciascun amministratore. Soltanto un diligente esercizio dei poteri-doveri dell’amministratore, secondo i canoni sanciti dal combinato disposto degli artt. 2381, sesto comma, c.c. e 2392, primo comma e, al contempo, un efficiente funzionamento delle strutture organizzative dedite all’informazione societaria potranno garantire la percezione degli elementi di pericolo.