Ancora una volta, la nota sentenza Taricco torna a far parlare di sé e riporta l’attenzione sul costante dialogo tra diritto nazionale e diritto europeo.
Nel caso in commento, la Corte di Cassazione si è nuovamente trovata a confrontarsi con l’effettiva portata del principio sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, relativo alla disapplicazione delle norme interne in tema di prescrizione breve delle frodi IVA.
Un breve resoconto è opportuno.
Nell’ottobre 2015, con la sentenza Taricco, la Corte lussemburghese, offrendo una interpretazione dell’art 325 TFUE volta a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione Europea, ha imposto al Giudice italiano l’obbligo di disapplicare le norme del codice penale che, pur in presenza di atti interruttivi, fissano un limite massimo all’aumento del termine di prescrizione (pari di regola al termine prescrizionale ordinario più un quarto), qualora ciò impedisca l’effettiva repressione di tali reati fiscali.
Tale principio, recepito dai giudici nazionali, impone dunque la condanna dell’autore delle frodi in materia di IVA, pur quando sia spirato il termine di prescrizione del reato.
La statuizione della Corte europea e gli effetti da essa derivanti hanno, fin da subito, suscitato dubbi e critiche, in considerazione del contrasto con il principio di determinatezza e prevedibilità della legge penale.
Dette perplessità hanno ben presto condotto la Corte Costituzionale a chiedere una nuova pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affinché questa precisasse i termini di applicazione del principio precedentemente stabilito. Sul punto, con la sentenza del 15 dicembre 2017, la Corte lussemburghese ha precisato che la propria interpretazione dell’art 325 del TFUE non può comportare la violazione del principio di legalità dei reati e delle pene e che, pertanto, la disapplicazione delle disposizioni italiane in tema di prescrizione del reato non possono estendersi ai fatti commessi anteriormente alla sentenza Taricco, ossia all’8 ottobre 2015.
Su questo quadro giurisprudenziale si è innestata la pronuncia in commento, nella quale, la Corte di Cassazione, ha trattato due temi specifici: il primo, relativo all’operatività del principio espresso nella sentenza Taricco, in relazione a fatti di frode fiscale commessi i tra il 2006 e il 2008, alla luce della recente pronuncia della CGUE; il secondo, attinente alla resistenza del giudicato di fronte a tale mutamento interpretativo.
Su quella che è la prima delle questioni trattate nella sentenza in oggetto, la Corte ha preso atto dello stato dell’arte sotto il profilo della giurisprudenza costituzionale ed europea, precisando che la disapplicazione delle norme interne non deve operarsi né con riferimento ai reati commessi prima dell’8 settembre 2015, prescritti prima di tale data, sia per quelli commessi antecedentemente, ma non ancora prescritti.
Di primario rilievo è, poi, la decisione dei giudici di legittimità in ordine alla resistenza del giudicato progressivo (ossia già intervenuto sull’accertamento della responsabilità, con pendenza dei soli profili attinenti alla determinazione della pena) dinanzi al sopravvenuto orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Sul punto, la Cassazione ha ribadito gli arresti giurisprudenziali secondo cui le sentenze della Corte di Lussemburgo, da un lato, hanno una efficacia vincolante ultra partes nei procedimenti davanti alle autorità giurisdizionali degli stati membri (Cass. Sez III, n. 13810/2008) e, dall’altro lato, sono assimilate ad una forma di abolitio criminis (Giustizia delle Comunità Europee dell’8 novembre 2007 in causa Schwibert).
Prendendo le mosse da tali principi, la Suprema Corte ha, dunque, concluso per il travolgimento del giudicato.
In particolare, la Cassazione ha statuito che il recente dictum della Corte europea non può che riverberare i propri effetti anche su statuizioni sulle quali sta formandosi un giudicato progressivo ex art. 627 c.p.p., “non dissimilmente da quanto avverrebbe nel caso di pronunzia della stessa Corte di Lussemburgo che si presentasse incompatibile con una norma incriminatrice nazionale”.
Secondo la sentenza in commento, dunque, ci si trova dinnanzi ad una particolare forma di ius superveniens, in relazione al quale il giudice italiano deve constatare, anche d’ufficio, ex articolo 609, comma 2, c.p.p., l’incompatibilità delle preesistenti statuizioni della giurisprudenza interna che avevano disapplicato le disposizioni del Codice penale in materia di prescrizione dei reati di frode fiscale commessi prima dell’8 settembre 2015.