I. Premessa.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti, nota anche come patteggiamento, è un rito alternativo al procedimento ordinario che consiste nel raggiungimento di un accordo tra l’imputato (ovvero l’indagato) e il Pubblico Ministero per l’applicazione, da parte del Giudice, di una pena concordata tra le parti.
L’istituto, disciplinato dagli artt. 444 e ss c.p.p., è definito procedimento speciale, in quanto omette la fase del dibattimento. Di conseguenza, ai fini della decisione il Giudice sarà autorizzato ad usare i verbali degli atti di indagine.
Dal momento cui il diritto al dibattimento è un aspetto centrale del diritto di difesa, il sacrificio patito dall’imputato è compensato dalla diminuzione fino a un terzo della pena che dovrebbe essere scontata in caso di condanna.
Inoltre, una volta pronunciata la sentenza, questa, di regola, non è appellabile e può essere sottoposta a ricorso per Cassazione per motivi estremamente limitati.
Infine, si sottolinea come il provvedimento emesso dal Giudice, seppur paragonato sotto alcuni aspetti ad una sentenza di condanna, in nessun modo corrisponde ad un’ammissione di colpevolezza.
II. Quali pene possono essere patteggiate?
Il nostro codice prevede due configurazioni di patteggiamento che hanno normative differenti quanto a requisiti e benefici: il patteggiamento “tradizionale” (così definito perché introdotto nell’ordinamento sin dal 1981) e il patteggiamento “allargato” introdotto dalla Legge n. 134/2003.
Il patteggiamento tradizionale permette all’imputato e al Pubblico Ministero di accordarsi su una pena detentiva o pecuniaria che, effettuata la riduzione fino a un terzo, non supera due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria.
Il patteggiamento allargato, diversamente, consente alle parti di raggiungere un accordo su di una sanzione da due anni e un giorno fino a cinque anni di pena detentiva in concreto, sempre al netto della riduzione fino a un terzo.
In nessuno dei casi è prevista una soglia massima in caso di sola pena pecuniaria.
III. Esistono dei limiti di natura oggettiva e soggettiva al patteggiamento?
Per quanto concerne il patteggiamento tradizionale, il legislatore non prevede limiti oggettivi e soggettivi. L’unico vero requisito di questo rito è il tetto massimo di pena detentiva.
Questo comporta che, in linea teorica, il patteggiamento tradizionale si possa applicare sia a reati indubbiamente “gravi”, sia ai delinquenti abituali, professionali, per tendenza e recidivi reiterati.
Di contro, il patteggiamento allargato prevede delle cause di esclusione di natura oggettiva e soggettiva.
Sotto un profilo oggettivo, sono escluse alcune categorie di delitti:
-Associazione mafiosa e terrorismo (artt. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.);
-Delitti di prostituzione minorile, commercio e detenzione di materiale pedopornografico (artt. 600-bis e ss);
-Delitti di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.).
Sotto un profilo soggettivo, sono esclusi gli imputati dichiarati:
-Abituali (art. 102 c.p.);
-Professionali (art. 105 c.p.);
-Per tendenza (art. 108 c.p.);
-Recidivi reiterati (art. 99, comma 4, c.p.).
Nonostante i menzionati limiti, i reati che possono diventare oggetto di pena concordata sono numerosi; si tratta, infatti, di tutti quei reati per i quali la pena da concordare, prima della riduzione prevista dal rito, si colloca fino a sette anni e sei mesi.
IV. Come si calcola la riduzione della pena?
Per giungere alla corretta individuazione della pena su richiesta è necessario operare il seguente calcolo:
-Individuazione della c.d. “pena base”, ossia un valore compreso tra il massimo e il minimo edittale previsto per il reato ipotizzato;
-Aumento o diminuzione nella misura prevista da eventuali circostanze aggravanti o attenuanti applicabili;
-Aumento per l’eventuale recidiva;
-Aumento per l’eventuale continuazione;
-Diminuzione di un terzo in ragione del rito.
Indubbiamente il passaggio più delicato sotto il profilo della negoziazione con il Pubblico Ministero è il primo, ossia l’individuazione della “pena base”.
Mentre infatti gli altri snodi prevedono aumenti o diminuzioni per lo più strettamente vincolati dalla legge sia circa l’an che il quantum, la determinazione della “pena base” è non solo fondamentale ai fini del risultato finale del calcolo, ma anche fortemente discrezionale.
È infatti parametrata alla gravità del fatto di reato descritto al capo di incolpazione/imputazione, sulla base dei criteri previsti dall’art. 133 c.p. che, come noto, non offrono all’interprete un appiglio certo, essendo formulati in modo assai generico.
È dunque fondamentale valorizzare al meglio ogni elemento utile a “smorzare” la gravità del reato ipotizzato al fine di ridurre al massimo il punto di partenza del calcolo.
V. Quali sono i benefici previsti dal patteggiamento?
In aggiunta alla già menzionata riduzione della pena detentiva fino a un terzo, questo rito alternativo riconosce all’imputato ulteriori benefici.
Anche in relazione a questo punto, è però necessario fare una distinzione tra patteggiamento tradizionale e allargato.
Tra i benefici che si applicano all’imputato che stipuli il patteggiamento tradizionale vi sono:
-La possibilità di subordinare l’efficacia dell’accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena (si tenga però a mente quanto anticipato in premessa);
-La mancata condanna al pagamento delle spese del procedimento penale (salvo l’eventuale pagamento delle spese di mantenimento in custodia cautelare e al pagamento delle spese c.d. di giustizia, ad esempio di conservazione dei beni sequestrati);
-La mancata applicazione di misure di sicurezza, ad eccezione della confisca obbligatoria;
-L’estinzione del reato se l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque anni (se si tratta di delitto) ovvero di due anni (in caso di patteggiamento per contravvenzioni);
-La mancata indicazione nel certificato del casellario giudiziale del provvedimento ove richiesto dall’interessato;
-La mancata irrogazione, come regola generale, delle pene accessorie disciplinate dall’art. 19 c.p., salvo l’eccezione di cui si dirà a breve, introdotta dalla Legge n. 3/2019 (nota anche come Legge Spazzacorrotti), nei casi in cui si proceda per determinati reati contro la Pubblica Amministrazione.
Al contrario, il legislatore non ha previsto benefici ulteriori nell’ipotesi di patteggiamento allargato.
In questo caso, pertanto, si applicheranno di regola anche le pene accessorie.
VI. Quando si applicano le pene accessorie? Possono essere oggetto dell’accordo?
Come brevemente anticipato, di norma, ai reati oggetto di patteggiamento tradizionale non è possibile applicare le pene accessorie di cui all’art. 19 c.p., quali – a titolo non esaustivo – (i) l’interdizione legale (ii) l’interdizione da una professione (iii) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Tuttavia, il nuovo art. 445, comma 1-ter,c.p.p., introdotto con la Legge anticorruzione n. 3/2019 ha reso possibile applicare le pene accessorie di cui all’art. 317-bis c.p., e quindi (i) l’interdizione dai pubblici uffici e (ii) l’’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione sia nel caso di patteggiamento tradizionale, sia nell’ambito di quello allargato, quando l’addebito riguarda determinati gravi reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis c.p.).
L’applicazione della sanzione de quo, però, non è automatica ed indefettibile, essendo rimessa alla valutazione del Giudice.
Il mancato automatismo vige anche nelle ipotesi di patteggiamento allargato, come da ultimo ricordato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 22 aprile 2022, n. 18510).
In entrambi i casi, la Legge anticorruzione ha permesso all’imputato che formuli la richiesta di patteggiamento di subordinarla all’esenzione delle pene accessorie di cui sopra.
Secondo la disposizione normativa, allora, si riconosce all’imputato la possibilità di “patteggiare” queste specifiche pene accessorie, fermo restando il potere del Giudice di rigettare in blocco la richiesta di patteggiamento.
Al di fuori di questa unica ipotesi, quando la pena irrogata è inferiore ai due anni è preclusa l’applicazione di qualunque pena accessoria. Questo vale, ad esempio, anche in tema di bancarotta fraudolenta, non rientrando l’art. 216 Legge Fallimentare tra le deroghe previste dall’art. 445, comma 1-ter, c.p.p. (ex multis, Cass. Pen., Sez. V, 26 novembre 2021, n. 383; Cass. Pen., Sez. V, 28 novembre 2019, n. 10988).
VII. Quali sono i principali interventi posti in essere dalla Riforma Cartabia?
Premesso che la finalità dell’intervento normativo è prevalentemente deflattiva, il legislatore ha voluto incentivare il ricorso ai riti alternativi rispetto a quello ordinario.
Con particolare riguardo all’applicazione della pena su richiesta delle parti, l’intento legislativo è stato quello di rendere più attrattivo il ricorso a questo strumento, eliminando – ovvero attenuando –alcuni effetti negativi che non agevolano la scelta del rito.
Indubbiamente, la principale novità attiene all’ampliamento della materia negoziabile nei casi di patteggiamento allargato estesa – a partire dal 30 dicembre 2022 – alle pene accessorie e alla confisca facoltativa del prezzo o profitto del reato.
Ad esempio, in caso di contestazione del reato di bancarotta, l’imputato avrà la possibilità di “patteggiare”, oltre che la pena principale, anche la pena accessoria dell’interdizione, tutte le volte in cui la pena, al netto della riduzione fino a un terzo, superi i due anni.
Questa nuova negoziabilità, tuttavia, non è ammessa, per espressa previsione normativa, quando si procede per quei gravi reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui al § VI.
Il D.lgs. n. 150/2022 non ha esteso la portata della negoziabilità alle sanzioni amministrative accessorie, le quali, pertanto, non possono essere oggetto dell’accordo tra le parti.
Invece, la novella legislativa ha previsto la possibilità di includere nell’oggetto dell’accordo tra l’imputato e il Pubblico Ministero sia la confisca facoltativa sia la determinazione del suo oggetto o ammontare (art. 444 c.p.p.).
Quest’ultima facoltà si estende anche alle forme di patteggiamento tradizionale, come chiarito nella Relazione di accompagnamento al D.lgs. 150/2022.
VIII. È previsto un termine perentorio entro cui l’imputato o il Pubblico Ministero deve essere presentata la richiesta?
Sì.
La richiesta può essere formulata fino alla presentazione delle conclusioni in udienza preliminare e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento in caso di rito direttissimo.
In caso di giudizio immediato, l’imputato può fare richiesta entro 15 giorni dalla notifica, depositando la richiesta alla cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari.
Nell’ipotesi, invece, di decreto penale di condanna, la richiesta deve essere effettuata entro 15 giorni dalla notifica del decreto, nell’atto di opposizione.
Una richiesta unilaterale, che provenga nel corso delle indagini preliminari, obbliga il Giudice a fissare un termine perché la controparte possa esprimere un eventuale consenso, ma prima della scadenza di tale termine la richiesta non è revocabile.
Infine, con riferimento ai casi di citazione diretta a giudizio, la sede tipica di richiesta del rito speciale de quo, con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia è l’udienza predibattimentale.
IX. Anche il consenso dell’altra parte deve essere espresso entro lo stesso termine?
Sì.
Il consenso deve essere espresso entro lo stesso termine, perciò l’eventuale negazione del consenso, da chiunque provenga, non ha effetto preclusivo in relazione ad un futuro possibile ripensamento, purché l’accordo si formi entro i termini previsti.
X. L’imputato può presentare autonomamente l’istanza?
Il codice riconosce all’imputato due modi attraverso cui esprimere la propria volontà: personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.
Come modificato dalla Riforma Cartabia, la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da una persona autorizzata o dallo stesso difensore.
XI. Quali sono i poteri del Giudice?
Il Giudice al quale è presentata la proposta di patteggiamento può esclusivamente accogliere o rigettare – integralmente – la richiesta. È, invero, preclusa ogni possibilità di modifica o integrazione dell’accordo. A tal proposito, infatti, si segnala il terzo comma dell’art. 444 c.p.p. il quale prevede che quando il richiedente, nel formulare l’istanza ne subordini l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena, ma il Giudice non ritiene di concederla, questi sarà tenuto a rigettare l’intera richiesta.
Di conseguenza, il controllo del Giudice si limita esclusivamente alla valutazione circa la legittimità e fondatezza dell’accordo.
XII. Il provvedimento che accoglie l’istanza di patteggiamento ha valore probatorio nei procedimenti dinnanzi ad altre Autorità Giudiziarie?
No.
Sul tema è stata risolutiva la recente novella che ha posto fine ad un lungo contrasto, sia dottrinale che giurisprudenziale, sull’effettivo valore probatorio del provvedimento de quo. È stata sancita – a livello normativo – l’assoluta irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale. Si fa riferimento, quindi, ai procedimenti dinnanzi al giudice civile, amministrativo, tributario o disciplinare, in tutti i casi in cui il fatto storico oggetto del predetto provvedimento possa avere una qualche rilevanza in quelle sedi.
Viene in questo modo notevolmente ridotta l’incisività degli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento.
Oltre all’irrilevanza da un punto di vista probatorio, al provvedimento in questione continua a non essere riconosciuta l’efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento.
XIII. In caso di patteggiamento, la parte civile è tutelata?
No.
La parte civile è il soggetto maggiormente sacrificato dal patteggiamento.
Difatti, il Giudice quando accoglie la concorde richiesta dell’imputato e del Pubblico Ministero, non può decidere sulla richiesta di risarcimento del danno derivante da reato.
La parte civile, di conseguenza, sarà tenuta ad instaurare il processo civile per ottenere il proprio ristoro.
Ad ogni modo, come detto nel paragrafo che precede, la sentenza irrevocabile che applica la pena “patteggiata” non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile.
Il legislatore ha comunque previsto una – limitata – tutela della parte civile, poiché il Giudice deve condannare l’imputato a risarcire le spese processuali sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi di compensazione totale o parziale.
XIV. È possibile subordinare il patteggiamento alla restituzione del profitto del reato?
Sì.
Difatti, in alcuni specifici casi il patteggiamento è ammesso soltanto quando l’imputato ha restituito il prezzo o profitto del reato.
Ciò accade, ad esempio, nei procedimenti per alcuni reati tributari concernenti la dichiarazione dei redditi (per un maggior approfondimento, si segnala il Focus giugno 2021) e nei procedimenti per i più gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione, previsti, a titolo esemplificativo, dagli artt. 314, 317, 318, 319 c.p.