Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito a due diverse tematiche, entrambe afferenti alla mancata consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare ed alla conseguente eventuale integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
In primo luogo, il Collegio si è interrogato circa la possibilità di ritenere sussistente l’obbligo di consegna delle scritture contabili in capo ad un amministratore delegato che non ricoprisse tale carica al momento della dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie, in particolare, la Pubblica Accusa contestava il reato di bancarotta fraudolenta documentale ad un amministratore delegato cessato dall’incarico ben un anno prima della declaratoria di insolvenza.
In linea con la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Pen. n. 21818/2017), il Tribunale ha sottolineato come debba ritenersi rilevante la violazione dell’obbligo in parola solamente in relazione a colui che ricopre la carica al momento della dichiarazione di fallimento. Invero, “non è ravvisabile alcun obbligo di consegna al curatore delle scritture contabili in capo all’ex amministratore della società”, a meno che, si noti, non sia “contestato e provato che lo stesso fosse anche amministratore di fatto nell’ultima fase di vita della società, o che abbia concorso in qualità di extraneus, nel fatto dell’intraneus (amministratore della società al momento del fallimento) con la consapevolezza di determinare un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori”.
In secondo luogo, il Tribunale ha compiuto un passo ulteriore, specificando che per l’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, è richiesto non solo che al tempo della dichiarazione di fallimento il soggetto avesse poteri di rappresentanza e amministrazione, ma altresì che avesse agito con lo specifico intento di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, o di recare un pregiudizio ai creditori. In altre parole, dal punto di vista soggettivo è necessario che sussista il dolo specifico.
È sulla base di tale principio che i giudici milanesi, a fronte della mancata dimostrazione dello specifico scopo dell’agente di avvantaggiare sé o altri o di recare pregiudizio a creditori, non hanno ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, l. fall. da parte del liquidatore della società che, pur avendone la disponibilità, non abbia consegnato le scritture contabili.
Nel caso in esame, pertanto, alla luce della mancata prova del dolo specifico, il Tribunale milanese ha assolto il liquidatore perché il fatto non costituisce reato. In particolare, da un lato non risultava che lo stesso avesse mai intrattenuto rapporti con la società fallita o con i suoi soci, dall’altro era stato provato che egli fosse intervenuto in qualità di liquidatore ad operazioni liquidatorie sostanzialmente completate.
Non può che desumersi, concludendo, che la mancata consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare può integrare la fattispecie prevista dall’art. 216, comma 1, n. 2, l. fall. solamente quando tale obbligo sia disatteso da un soggetto, gravato di poteri di amministrazione e rappresentanza al momento della dichiarazione di fallimento, che abbia agito con lo specifico intento di procurare a sé od altri un profitto ingiusto, o di recare un pregiudizio ai creditori.