Nessuna confisca urbanistica in assenza di condanna. La Corte EDU ribadisce il proprio orientamento

2 Luglio 2018

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la tanto attesa sentenza G.I.E.M. S.r.l. ed altri c. Italia (ricorsi nn. 1828/06, 34163/07 e 19029/11) depositata il 28 giugno 2018, ha confermato l’orientamento già espresso nella sentenza Varvara c. Italia (ricorso n. 17475/09), del 29 ottobre 2013, ossia che la confisca urbanistica obbligatoria non può trovare applicazione in assenza di previa condanna dei titolari del bene.

Con la nuova pronuncia della Grande Camera in tema di abusivismo edilizio, concernente Punta Perotti (Bari), Golfo Aranci (Olbia), Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro (Reggio Calabria), si riapre dunque il dibattito in materia di confisca obbligatoria che aveva trovato una prima composizione, nel diritto interno, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 14 gennaio 2015, con cui la Consulta aveva confermato l’orientamento – di senso opposto – del diritto nazionale che consentiva la confisca anche in assenza di condanna dei titolari del bene, in ragione della ritenuta natura amministrativa della stessa.

Secondo la Grande Camera, invece, la confisca urbanistica ex art. 44, co. 2 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di edilizia) è assimilabile ad una sanzione penale e, in ragione di ciò, essa è da considerarsi necessariamente subordinata al rispetto delle garanzie proprie delle sanzioni di questa natura, prima fra tutte quella della loro illegittimità in assenza di un giudizio di colpevolezza.

Nel caso di specie, la Corte EDU ha ravvisato la violazione del principio di legalità (art. 7 CEDU) e del diritto al rispetto della proprietà privata (art. 1 del Protocollo addizionale CEDU), con riferimento alle posizioni delle quattro società ricorrenti, mai imputate in alcun processo sulla vicenda in questione; mentre, con riferimento alla posizione della persona fisica, la cui responsabilità era stata sostanzialmente affermata dalla Corte di Cassazione, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato, è stata ravvisata la violazione non già dell’art. 7 CEDU bensì del diritto alla presunzione d’innocenza sancito dall’art. 6 § 2 CEDU, oltre, ovviamente, alla violazione del diritto di proprietà, ravvisata anche in danno di quest’ultima.

Infine la Corte EDU, oltre a ritenere “sproporzionata” la misura della confisca, ne contesta la relativa automatica applicazione prevista dall’ordinamento interno nei casi che in questa sede interessano, giudicandola “chiaramente inadatta” per il fatto di non consentire al giudice alcuna valutazione nel caso concreto in merito all’applicazione della stessa.

I giudici di Strasburgo si sono riservati di decidere in un successivo momento sull’ammontare del risarcimento, dando così la possibilità al Governo italiano e ai ricorrenti di raggiungere un accordo prima di quel momento.

La vicenda sembra destinata a tornare, in tempi brevi, all’attenzione della Corte Costituzionale italiana, verosimilmente già al momento in cui il giudice dell’esecuzione sarà chiamato dai proprietari a decidere sulla restituzione dei beni; questa volta, però, il Giudice delle Leggi dovrà confrontarsi con il mutato quadro giurisprudenziale di matrice europea che, alla luce di quest’ultima pronuncia, sembrerebbe essersi consolidato sull’orientamento già espresso con la sentenza Varvara.