Ne bis in idem: la Cassazione sul rapporto tra i reati di appropriazione indebita e di bancarotta fraudolenta per distrazione

15 Giugno 2018

All’indomani della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, la giurisprudenza si trova ancora alle prese con l’indagine sull’effettiva portata del principio del ne bis in idem di cui art. 649 c.p.p.

Con un recente sentenza, la n. 25651 del 2018, la Corte di Cassazione è intervenuta in modo esemplare a fare ordine in un panorama giurisprudenziale ancora caotico, talvolta incerto nel fare buon uso del principio in parola, come arricchito nel suo significato dagli insegnamenti del Giudice delle Leggi e dalla giurisprudenza europea.

In particolare, il caso sottoposto all’attenzione dei supremi giudici afferisce la legittimità di un procedimento penale per il reato di bancarotta a carico di un medesimo soggetto già giudicato (e assolto) per il reato di appropriazione indebita.

A tal riguardo, si ritiene opportuna una breve premessa sul tema del ne bis in idem per poter meglio seguire i passaggi argomentativi della sentenza in commento.

E’, oramai, noto ai più l’annoso dibattito che ha lungamente interessato gli interpreti in ordine alla seguente questione: se il “medesimo fatto”, per cui l’art. 649 c.p.p. preclude la possibilità dell’instaurarsi di un secondo procedimento a carico dello stesso soggetto, vada inteso come idem legale, e quindi stesso fatto giuridico, ovvero idem factum, ossia stesso fatto storico.

Sul punto è bene evidenziare che l’adesione all’una o all’altra interpretazione reca con se conseguenze giuridiche ben precise. Invero, ritenere che il medesimo fatto sia l’idem legale consente di celebrare un ulteriore giudizio per il medesimo fatto storico, che sia, tuttavia, diversamente qualificato da un punto di vista giuridico. Viceversa, la seconda lettura, sicuramente, più garantista, impone, di superare le categorie giuridiche e di guardare al mero fatto inteso nel senso naturalistico, impedendo, dunque, l’instaurarsi di un medesimo procedimento per un fatto che, seppur diversamente qualificato, risulta identico in tutte le sue componenti a quello che è già stato oggetto di un precedente procedimento.

Ebbene, quella dell’idem factum è l’opzione ermeneutica a cui la giurisprudenza costituzionale, confortata da quella europea, ha scelto di aderire. La Consulta, invero, con la su menzionata sentenza n. 200 del 2016, ha stabilito che per “medesimezza del fatto” va inteso il reato nella sua dimensione naturalistica, comprensiva di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, quali la condotta, il nesso causale e l’evento naturalistico.

Proprio alla luce di tale assunto, la Corte di Cassazione ha risolto la questione sottopostale con la sentenza n. 25651 del 2018, il cui caso riguardava quello di un imprenditore, già giudicato per il reato di appropriazione indebita di beni societari per € 35.000, nei cui confronti era stato celebrato un secondo procedimento penale per il reato di bancarotta commessa con distrazione degli stessi beni.

La Suprema Corte, prima di arrivare al cuore della questione, ripercorre quelli che sono gli orientamenti delineatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità proprio in ordine alla mancata operatività del limite del ne bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. nel rapporto tra giudizi aventi ad oggetto i reati di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. e di bancarotta per distrazione di cui all’art. 216 l.f..

Due in particolare sono gli indirizzi annoverati nella sentenza.

Il primo considera che, poiché è ben possibile che da una sola azione od omissione scaturiscano una pluralità di eventi giuridici, come accade nel concorso formale di reati, il formarsi del giudicato su uno di tali eventi non può impedire l’esercizio dell’azione penale in relazione ad un altro evento scaturito dalla medesima condotta. Sicché, ritenuto astrattamente configurabile un concorso formale tra il reato di appropriazione indebita e il reato di bancarotta, il giudicato formatosi con riguardo ad uno di tali eventi, non impedisce l’esercizio dell’azione penale in relazione ad un altro evento, inteso in senso giuridico.

Il secondo, invece, si sofferma sull’aspetto strutturale delle due fattispecie e, mettendole a confronto, afferma che l’appropriazione indebita e la bancarotta per distrazione sono in rapporto di contenuto a contenitore, costituendo il secondo un’ipotesi di reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p. che racchiude, oltre alla condotta appropriativa, l’ulteriore elemento del fallimento. Di talché, secondo tale orientamento, solo l’avvio del procedimento per il reato di cui all’art. 216 l.f. osta alla possibilità di un secondo giudizio per il reato di cui all’art. 646 c.p., e non viceversa.

Ebbene, i giudici di Cassazione, nella pronuncia in commento, arrivano a confutare entrambi gli assunti evidenziandone l’erroneità.

Quanto al primo, viene rilevato come l’argomento del concorso formale dei reati, automaticamente, non regga di fronte al principio sancito dalla Corte Costituzionale per cui il “medesimo fatto” va inteso come fatto naturalistico e non giuridico. Pertanto, l’insussistenza di un diverso evento storico, seppure sia al contempo ravvisabile un diverso evento giuridico, impedisce l’instaurazione di un secondo giudizio per un fatto che quindi, dal punto di vista storico, è il medesimo.

Con riguardo al secondo orientamento, invece, osservano i giudici che, riconoscere nel fallimento un elemento strutturale del reato di bancarotta – ulteriore rispetto a quello di appropriazione indebita – significa pretendere che lo stesso fallimento, in quanto elemento costitutivo, sia conseguenza causale della condotta dell’autore del reato e in quanto tale sia anche attinto da un rimprovero di colpevolezza. Una simile conclusione, tuttavia, si pone, affermano i giudici, in aperto contrasto sia con la giurisprudenza costante, che qualifica il fallimento come un elemento del reato che sfugge agli ordinari criteri di accertamento della responsabilità penale, sia con la dottrina, che considera il fallimento una condizione obiettiva di punibilità, anch’essa, in quanto tale, estranea alla logica della causalità e della colpevolezza. Sulla scorta, allora, dell’opinione generale, essendo la dichiarazione di fallimento indipendente dalla volontà dell’agente, essa va esclusa senz’altro dagli elementi che concorrono ad identificare il fatto di reato e, come tale, è inidonea rappresentare un elemento ulteriore.

Pertanto, nella bancarotta per distrazione, concludono i giudici, si deve ritenere che la condotta si perfezioni con l’appropriazione, mentre il fallimento diviene rilevante solo ai fini della punibilità. In questo senso essendo le condotte coincidenti, nel caso in cui l’autore del reato sia già stato giudicato per appropriazione indebita, egli non potrà subire un giudizio per la bancarotta distrattiva.
In definitiva, la Suprema Corte, facendo propri i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza più volte citata, giunge alla conclusione, rompendo i tradizionali orientamenti sul punto, che non vi sono ragioni per ritenere la bancarotta distrattiva un fatto diverso dal reato di appropriazione indebita. Pertanto, la celebrazione di un secondo giudizio per il reato di cui all’art. 216 l.f., comporterebbe una violazione dell’art. 649 c.p.p., secondo i confini tracciati dalla giurisprudenza costituzionale, quando l’autore del reato sia già stato giudicato per il fatto di cui all’art. 646 c.p..