Le Sezioni Unite sull’art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000: il modello 770 non prova le certificazioni

29 Marzo 2018

Con l’informazione provvisoria n. 6/2018, la Suprema Corte ha reso noto che, alla pubblica udienza del 22 marzo 2018, le Sezioni Unite hanno risolto in senso negativo la controversa questione relativa alla sufficienza della allegazione del cd. modello 770 ai fini della prova dell’avvenuta certificazione delle ritenute effettuate dal sostituto d’imposta, rilevante per l’integrazione del reato di omesso versamento delle ritenute certificate previsto dall’art. 10 bis, d.lgs. n. 74/2000 (per i fatti commessi sotto la vigenza del testo precedente alla riforma intervenuta con il d.lgs. n. 158/2015).

Il quesito era stato rimesso alle Sezioni Unite dalla Sezione Terza Penale, con ordinanza n. 55486/2017, con la quale la Corte prendeva atto del contrasto insorto in seno alle Sezioni Semplici e della conseguente necessità di fare chiarezza sul contenuto dell’onere probatorio gravante sulla Pubblica Accusa ai fini dell’accertamento del reato di cui all’art. 10 bis, nel testo anteriore alla riforma del 2015.

Come noto, la citata riforma ha modificato la fattispecie incriminatrice rideterminandone l’ambito di applicabilità, in particolare estendendo la rilevanza penale alle ritenute “dovute” sulla base della dichiarazione, oltre che a quelle “certificate”. È dunque pacifico che, per gli illeciti commessi dopo l’entrata in vigore della novella, la produzione del solo modello 770 sia sufficiente a provare l’integrazione del fatto di reato.

Analoghe considerazioni non possono invece valere per i fatti cui trovi applicazione il testo previgente: la soluzione adottata dalle Sezioni Unite, in linea con il più recente orientamento della giurisprudenza in materia, è infatti di segno negativo.

La tesi interpretativa condivisa dalle Sezioni Unite assume che la produzione del solo modello 770 non possa valere quale piena prova dell’elemento materiale della fattispecie, essendo necessaria l’allegazione delle certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti, attestanti l’ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate. Come condivisibilmente osservato in precedenza dalla Suprema Corte, “la prova dell’elemento costitutivo rappresentato dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti, il cui onere incombe sull’accusa, non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro”, che ha una valenza meramente indiziaria, a pena di ammettere che tutto quanto oggetto di dichiarazione sia, per ciò solo, necessariamente anche oggetto di certificazione – presunzione evidentemente errata, atteso che il modello 770 non contiene anche la dichiarazione di avere tempestivamente emesso le certificazioni (Cass. pen., sez. III, n. 7884/2016; conformi, ex multis, Cass. pen. sez. III, n. 1439/2017; Cass. pen., sez. III, n. 10104/2016).

L’indirizzo giurisprudenziale contrapposto, e disatteso dalle Sezioni Unite, postulava invece la sufficienza dell’allegazione del modello 770 ai fini della piena prova dell’avvenuta certificazione e, dunque, dell’elemento materiale del reato (in tal senso, Cass. pen., sez. III, n. 33187/2013; Cass. pen., sez. III, n. 19454/2014; Cass. pen., sez. III, n. 27479/2014).

Non resta che attendere le motivazioni delle Sezioni Unite, la cui decisione, lo si può affermare fin d’ora, si mostra senz’altro maggiormente rispettosa del dato normativo.