Il canone del “ne bis in idem” nel rapporto tra i reati di truffa e bancarotta fraudolenta distrattiva

24 Maggio 2019

Con la pronuncia in commento, la n. 13399/2019 emessa dalla quinta sezione penale, la Corte di Cassazione torna nuovamente ad esprimersi in merito all’applicazione del principio del “ne bis in idem”, che, come noto, vieta che un soggetto venga perseguito più di una volta per un identico fatto.

In particolare, con la sentenza in esame, la Suprema Corte interviene per correggere la pronuncia del Tribunale di Venezia – Sezione del Riesame, fondata su una interpretazione generalizzante ed estensiva del principio del “ne bis in idem”.

Sono ben note le due diverse accezioni che la giurisprudenza ha attribuito nel tempo al concetto di “medesimo fatto”, ovvero quella giuridica (idem legale) o storica (idem factum).

La lettura costituzionalmente conforme offerta dalla Consulta con la sentenza n. 200 del 2016 aderisce all’orientamento interpretativo dell’idem factum, condiviso anche a livello comunitario (ex multis Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia; 23 settembre 2015, Butnaru e Bejan-Piser contro Romania), stabilendo che il fatto vada valutato nella sua accezione naturalistica, comprensiva dei diversi elementi che contribuiscono a costituirlo – ossia la condotta, l’evento ed il loro nesso causale – avendo riguardo alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.
Non si fa riferimento, pertanto, alla qualificazione giuridica dei fatti, né all’eventuale possibilità di riconoscere il concorso formale tra le fattispecie da esaminare, ma si tiene presente la modificazione della realtà che origina dal comportamento del soggetto agente.

Con la sentenza in oggetto, quindi, la Corte di Cassazione affronta la questione concernente l’operatività del precitato canone di ne bis in idem nel rapporto tra il delitto di truffa e quello di bancarotta per distrazione, discostandosi da quanto stabilito dalla precedente pronuncia avente ad oggetto, invece, il rapporto tra lo stesso reato fallimentare e quello di appropriazione indebita (Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2018, n. 25651).

Nel caso di specie, il delitto di truffa veniva perpetrato dall’amministratore di fatto di alcune società attraverso la falsificazione delle condizioni patrimoniali e finanziarie delle stesse, al fine di ottenere l’erogazione di finanziamenti in danno ad istituti bancari.

Una volta acquisite illecitamente le somme, l’indagato le sottraeva dal patrimonio sociale, così ledendo l’interesse dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale.

Alla luce di tale ricostruzione fattuale, la Suprema Corte stabilisce che la contestazione relativa ai fatti di truffa – che, secondo il giudice cautelare, avrebbe assorbito quella fallimentare – non impedisce, in ragione del divieto di bis in idem, di giudicare l’imputato per il delitto di bancarotta per distrazione, contestato nel medesimo procedimento, in quanto la condotta complessivamente dolosa si compone di fatti illeciti tra di loro naturalisticamente differenziati.

Mentre con la sentenza n. 25651/2018 sopra citata la stessa Corte aveva stabilito come il giudizio irrevocabile di assoluzione per il delitto di appropriazione indebita di beni aziendali determinasse l’impossibilità di sottoporre l’imputato ad ulteriore processo per il delitto di bancarotta per distrazione, in quanto concernente la stessa condotta ed i medesimi beni già oggetto di accertamento nell’ambito del primo giudizio; il ragionamento non è ugualmente applicabile al caso di specie, e, dunque, nel rapporto tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di truffa, la cui condotta risulta logicamente e temporalmente distinta da quella distrattiva.

Se nel caso analizzato con la sentenza n. 25651/2018 i fatti naturalisticamente intesi di appropriazione indebita e bancarotta distrattiva risultavano coincidere, non essendo la dichiarazione di fallimento idonea a differenziarli, in quanto inquadrabile come attività indipendente dalla volontà dell’agente (poiché determinata dall’iniziativa dei creditori o del Pubblico Ministero e sottoposta alla valutazione del Tribunale Fallimentare), non ostativa quindi all’instaurazione di due procedimenti penali differenti; al contrario, le condotte riferibili al caso di specie – consistite nell’utilizzo di documentazione mendace per l’ottenimento di finanziamenti bancari e nella successiva distrazione delle somme così ottenute per fini extrasociali – non sono unitariamente riconducibili al medesimo factum, collocandosi su piani cronologicamente progressivi e logicamente consequenziali, dove l’evento di una costituisce il prius logico e antecedente dell’altra.

Malgrado l’apparente unicità dell’oggetto materiale della condotta, dal momento che il profitto generato dalle condotte frodatorie risulta esattamente corrispondente a quanto sottratto dal patrimonio sociale attraverso le condotte distrattive, a questa non corrisponde l’unicità del fatto.

Come correttamente fa notare la Corte di Cassazione, il giudice cautelare ha, inoltre, omesso di considerare come nella sentenza n. 25651 fosse stata riconosciuta la preclusione di un secondo giudizio (a seguito dell’emissione della dichiarazione di fallimento), in considerazione di una sentenza già emessa per la stessa condotta distrattiva, qualificata però come appropriazione indebita; nel caso che ci occupa, invece, i due fatti di reato vengono contestati nel medesimo procedimento penale, attraverso un’imputazione provvisoria che già ne evidenzia la progressione logica e consequenziale.

Si conclude, quindi, chiarendo che il rapporto strutturale della bancarotta per distrazione con il reato di appropriazione indebita si costruisce diversamente rispetto al rapporto tra il reato ex art. 216 R.d. n. 267/1942 e quello di truffa ex art. 640 c.p. e, pertanto, diverse debbono essere anche le conseguenze processuali che derivano da tale raffronto: solo nel primo caso, infatti, ci si trova dinanzi ad una identità del fatto (composto da condotta, nesso di causalità ed evento) che comporta l’applicazione del divieto di “bis in idem” finalizzato ad evitare una ingiustificata persecuzione.