Con il precedente contributo sono state analizzate due tra le principali novità introdotte dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e ss.mm.ii., attuativo della c.d. Riforma Cartabia per il processo penale: la procedibilità per determinati reati e la giustizia riparativa, entrambe riguardanti il rapporto tra vittima e colpevole.
In particolare, dell’inedito istituto della giustizia riparativa sono stati tratteggiati i lineamenti essenziali, mediante una disamina della disciplina di nuova introduzione.
Già da un primo sguardo alle norme di riferimento, contenute nel Titolo IV (rubricato “Disciplina organica della giustizia riparativa”), emerge come si tratti di una vera e propria rivoluzione culturale, il cui impatto va ben oltre i confini del processo: andando a incidere sulla tradizionale concezione della giustizia penale, il nuovo paradigma risponde all’esigenza che i modelli sanzionatori – anche tenuto conto della ormai radicale crisi della pena carceraria – non si fondino più sulla ritorsione punitiva, bensì sulla potenzialità ricostruttiva dell’incontro tra vittima e colpevole.
Come evocato dalla copertina del presente contributo, la giustizia tradizionale – che con una mano brandisce la spada per punire, con l’altra regge la bilancia per pesare i comportamenti umani e dosare la pena, bendata a simboleggiare la sua imparzialità – assiste al sorgere di un nuovo modello di giustizia, incentrato sul dialogo tra la vittima e il colpevole e finalizzato a riparare la ferita cagionata dal reato alla vittima e alla comunità, riportando armonia nel tessuto relazionale e sociale.
L’implementazione della giustizia riparativa, già sperimentata con successo in altri ordinamenti (e in parte testata in alcuni micro-settori del nostro sistema penale) può, ad avviso di chi scrive, essere senz’altro accolta con favore.
Ma quali potranno essere le sue concrete declinazioni nell’ambito della criminalità d’impresa?
Vi è lo spazio per contemperare la tutela di interessi diversi e tra loro confliggenti, quali quelli delle persone offese, dell’impresa, del mercato e – non ultimo – del reo?
A questo e ad altri interrogativi si proverà a rispondere tramite le riflessioni che seguono, muovendo da una rassegna degli esperimenti di restorative justice che hanno fatto da preludio alla Riforma Cartabia, passando per una disamina del fenomeno della corporate violence e, infine, indagando i possibili orizzonti applicativi della nuova disciplina in rapporto al diritto penale dell’economia.
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I. Premessa.
Dalla retribuzione alla riconciliazione: così potrebbe essere definita l’essenza della giustizia riparativa, che – nell’ottica di un pieno, efficace ed effettivo rispetto dell’imperativo costituzionale della rieducazione – mira alla ricucitura dei legami che il reato ha lacerato e al recupero sociale del reo.
Riconoscere nella sanzione penale un contributo riparativo significa infatti rispondere al male commesso con il bene proposto – in prima battuta alla vittima e poi anche alla collettività – dallo stesso autore del reato, così incentivando la sua responsabilizzazione e, quindi, la sua rieducazione.
Il riconoscimento, da parte del reo, della propria responsabilità, costituisce il primo fondamentale passo per intraprendere un cammino di giustizia riparativa: in questo senso, appaiono legittime alcune perplessità rispetto al concreto spazio che il nuovo paradigma di giustizia potrà avere nella criminalità economica, ambito nel quale il reo è solito manifestare una tendenza a negare, piuttosto che ad ammettere, la propria responsabilità.
Ciò nonostante, come si vedrà nel prosieguo, alcuni degli esperimenti di riparazione ante litteram hanno trovato terreno fertile – tra gli altri – proprio nella dimensione d’impresa, segnatamente con la disciplina della responsabilità da reato degli enti di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Ciò lascia presagire che, pur fronteggiando iniziali ostacoli, ci possano essere in futuro margini per una declinazione concreta di percorsi di giustizia riparativa strutturati per coinvolgere, accanto alle persone fisiche, anche le organizzazioni complesse.
II. Esperimenti di riparazione prima della Riforma Cartabia
Volgendo uno sguardo generale allo status quo ante, possono essere individuati nel nostro ordinamento alcuni sparsi e frammentati istituti ispirati a logiche di giustizia riparativa.
Tra i settori in cui si sono registrati interventi del legislatore in questa direzione vi sono:
- il processo penale minorile;
- il processo penale dinnanzi al Giudice di Pace;
- il processo penale ordinario, rispetto al quale occorre distinguere istituti di carattere generale e settoriale;
- il processo penale agli enti.
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- Il processo penale minorile, disciplinato dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, rappresenta uno dei micro-sistemi che ha dimostrato maggiore apertura verso la restorative justice. La ragione di questa vocazione trova fondamento nella natura stessa del processo al minore, che mira a soddisfare, in primo luogo, le esigenze di educare e riparare.
La tutela di personalità ancora in via di formazione, in uno alla necessità di trasmettere ai minori la percezione del senso della regola e il suo valore in un sistema che tende al recupero della convivenza sociale, ha indotto il legislatore a prevedere una serie di strumenti educativi e riparativi, cui è informato l’intero sistema processuale.
Tra gli istituti che sono espressione di una logica riparativa nel processo minorile, spiccano:
-l’irrilevanza del fatto ex art. 27 D.P.R. 448/1988, che può essere pronunciata allorché il fatto sia ritenuto tenue, il comportamento sia occasionale e il procedimento sia suscettibile di arrecare un pregiudizio alle esigenze educative del minore. Tale istituto può trovare applicazione anche all’esito di un percorso conciliativo tra le parti in fase pre-processuale: la riconciliazione tra il minore e la vittima del reato, infatti, consente di considerare il fatto reato “attenuato”, così legittimando il Giudice a dichiararne la (ir)rilevanza sociale. L’istituto contempla altresì un obbligatorio momento di confronto ai fini del decidere: è previsto infatti che il Giudice senta il minore, l’esercente la potestà genitoriale e la persona offesa;
–la sospensione del processo con messa alla prova ex art. 28 del decreto, che consente al Giudice, sentite le parti, di sospendere il processo con ordinanza “quando ritiene di valutare la personalità del minorenne” all’esito di una prova; nell’ordinanza, il Giudice può anche “impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze pregiudizievoli del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato”. La minaccia della pena, dunque, rimane sullo sfondo, fungendo da incentivo alla riparazione degli effetti lesivi e alla risocializzazione del minore mediante la probation.
Le finalità rieducative e riparative che contrassegnano tali istituti, a ben vedere, non sono circoscritte alla responsabilizzazione del minore autore del reato rispetto alla vittima; esse sono piuttosto tese a stimolare un cambio di rotta nel comportamento del minore rispetto alla comunità nel suo complesso, nella direzione dell’osservanza delle regole della convivenza civile.
- Un altro settore nel quale si rinvengono spazi normativi ispirati alla giustizia riparativa è quello del processo penale dinnanzi al Giudice di Pace, regolato dal D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Nel novero delle disposizioni che in tale sede assolvono ad una funzione riparatoria, possono essere richiamati i seguenti istituti:
–ex art. 29 D.lgs. n. 274/2000, che il Giudice è tenuto a promuovere nei casi in cui il reato sia perseguibile a querela, rinviando, se occorre, l’udienza per consentire alle parti di trovare un punto di incontro, eventualmente servendosi della mediazione di centri specializzati;
–l’esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto ex art. 34 del decreto, che può essere riconosciuta – sia dal Pubblico Ministero in fase di indagini che dal Giudice dopo l’esercizio dell’azione penale – allorché ci siano i presupposti per approntare una tutela risarcitoria e/o restitutoria in luogo dell’applicazione della pena;
–l’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie ex art. 35 del decreto, che consente al Giudice, sentite le parti e la persona offesa, di dichiarare l’estinzione del reato quando l’imputato dimostra di aver proceduto – prima dell’udienza di comparizione – alla riparazione del danno o alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose. A tal fine, il Giudice non valuta la riparazione esclusivamente sotto il profilo oggettivo, ma accerta altresì che, dall’esperienza riparativa, l’imputato abbia tratto una forte motivazione a non reiterare la condotta illecita.
- Attingendo dallo strumentario già previsto nel processo penale minorile e nel processo penale dinnanzi al Giudice di Pace, sono stati introdotti anche nel processo penale ordinario alcuni istituti anticipatori dell’ideologia sottostante alla Riforma Cartabia
Tra le forme di sperimentazione ravvisabili nelle trame del codice penale si possono menzionare, a titolo esemplificativo:
–l’estinzione del reato per condotte riparatorie, regolata dall’art. 162 ter c.p., che stimola la riparazione integrale del danno da reato per le ipotesi procedibili a querela. Sebbene l’obiettivo del legislatore fosse più quello di ridurre il carico giudiziario per i reati privi di particolare allarme sociale che non di favorire logiche di riconciliazione tra la vittima e l’autore, è indubbio che tale istituto salvaguardi gli interessi delle persone offese e, nei fatti, realizzi una forma di ricomposizione del conflitto;
-la sospensione del procedimento con messa alla prova, disciplinata dall’art. 168 bis c.p. (e, quanto ai profili processuali, dagli artt. 464 bis ss. c.p.p.) che, analogamente all’omonimo istituto previsto per il processo minorile, consente all’imputato di evitare il processo svolgendo lavori di pubblica utilità e, se possibile, un’attività di mediazione con la vittima, oltre al risarcimento del danno e all’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal reato.
Iniziative legislative di carattere riparatorio trovano altresì conferma in talune discipline specifiche, quali la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale.
Volgendo lo sguardo al diritto penale ambientale, senza pretese di esaustività, possono individuarsi alcune norme che riflettono un’apertura verso il nuovo paradigma di giustizia, discostandosi dal tradizionale modello sanzionatorio; apertura che si estrinseca nella valorizzazione delle condotte riparatorie poste in essere dall’autore del reato. Tra le disposizioni più rilevanti:
-il ravvedimento operoso di cui l’art. 452 decies c.p. consente, secondo un’ottica premiale, una riduzione di pena, qualora l’autore del reato adotti – prima dell’apertura della fase dibattimentale – determinati comportamenti, quali la bonifica, la messa in sicurezza, il ripristino dello stato dei luoghi, idonei a ridurre le conseguenze pregiudizievoli del reato;
-le norme incriminatrici della omessa bonifica, di cui all’art. 452 terdecies c.p. e art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che consentono entrambe di apprezzare, valorizzandola, la funzione marcatamente riparatoria e ripristinatoria cui è preposto il diritto penale dell’ambiente; il legislatore utilizza infatti la minaccia della sanzione penale non solo per prevenire l’offesa ma anche per incentivare il ripristino dello status quo ante delictum e, cioè, la rimozione del danno ambientale.
- In ultimo, alcuni istituti di matrice riparativa possono rinvenirsi nella disciplina della responsabilità da reato degli enti di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Segnatamente:
-gli artt. 12 e 17 del decreto, nell’individuare i casi di riduzione della sanzione pecuniaria e di disapplicazione delle sanzioni interdittive, richiedono all’ente di risarcire integralmente il danno ed eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero di adoperarsi efficacemente in tal senso.
Da questa sintetica analisi si evince, dunque, come il legislatore italiano avesse già da tempo iniziato ad acquisire consapevolezza circa l’esigenza di aprirsi ad un modello sanzionatorio alternativo a quello retributivo. Al contempo, è evidente che, prima della Riforma Cartabia, nonostante le sperimentazioni sopra brevemente passate in rassegna, si fosse ancora lontani dall’accogliere pienamente il paradigma della restorative justice, che va ben oltre la riparazione oggettiva delle conseguenze del reato puntando anche – e soprattutto – a riparare i legami soggettivi che questo ha lacerato, mediante il ricorso a forme di mediazione tra reo e vittima, con il coinvolgimento della comunità interessata.
III. La vittima nel contesto dei reati d’impresa
Prima di sviluppare qualsivoglia considerazione in merito al possibile spazio applicativo della giustizia riparativa nel microcosmo del diritto penale d’impresa all’indomani della Riforma Cartabia, occorre delineare sinteticamente i tratti delle vittime di corporate violence.
Con tale locuzione si fa riferimento a quei reati commessi dalle società commerciali nell’ambito della loro – legittima – attività d’impresa, che comportano una lesione dei beni vita, integrità fisica o salute. La casistica in materia di violenza nelle corporations è estremamente ampia e variegata, spaziando dagli illeciti in materia della salute e sicurezza sul lavoro, a quelli in materia ambientale e, ancora, a quelli riguardanti la commercializzazione di farmaci difettosi.
Il concetto di corporate violence va inteso secondo una accezione più ampia rispetto a quella attribuita alla violenza c.d. convenzionale. Esso presenta infatti tratti peculiari, in quanto non richiede né profili di intenzionalità delle condotte lesive né tantomeno una interazione diretta tra la vittima e l’autore del reato al momento dell’offesa.
Al contrario, spesso la vittima di corporate violence si scontra con la difficoltà di individuare precisamente il responsabile della condotta illecita tenuta (anche) ai suoi danni, perché l’azienda viene percepita come un’entità complessa, quasi astratta.
Tutto ciò colloca le vittime di corporate crimes in una condizione di particolare vulnerabilità rispetto a quelle di altri reati che, nella coscienza collettiva, appaiono meritevoli di maggiore e più immediata tutela.
Tale condizione di fragilità è ulteriormente acuita dall’asimmetria che le vittime dei reati di impresa avvertono rispetto all’impresa, in termini informativi, di potere economico e di ventaglio di strumenti di tutela di cui avvalersi.
Ne derivano, dunque, particolari esigenze di assistenza e protezione, che non hanno quasi mai trovato adeguata soddisfazione nel processo penale.
Da questo punto di vista, un siffatto contesto potrebbe rivelarsi il terreno più adatto per il nuovo paradigma di giustizia che, nel tendere alla ricomposizione dei rapporti tra la vittima e l’autore del reato lacerati dalla condotta criminosa, mostrerebbe i propri benefici in termini di maggior e più efficace tutela della vittima rispetto al modello sanzionatorio tradizionale.
IV. Quale futuro per la giustizia riparativa nella criminalità d’impresa?
Pur dovendo rimandare a un secondo momento ogni valutazione sui concreti effetti della giustizia riparativa nella criminalità d’impresa, dovendosi necessariamente attendere la sua effettiva applicazione che – in assenza di rinvii – inizierà a far data dal 30 giugno 2023, possono essere svolte sin d’ora alcune riflessioni sulle potenzialità del nuovo istituto.
Il neo-introdotto modello di giustizia appare un efficace incentivo alla responsabilizzazione dei cd. colletti bianchi, generalmente restii a indossare le vesti dell’autore del reato e, piuttosto, propensi a trovare giustificazioni alle proprie condotte (a titolo esemplificativo, addossando la responsabilità dell’illecito a una impersonale necessità dettata da una congiuntura economica sfavorevole).
In questo senso, l’incontro con la vittima (rectius, le vittime) e con la comunità che ha subìto gli effetti pregiudizievoli dell’illecito potrebbe favorire una presa di consapevolezza da parte dei rappresentanti delle imprese, prodromica all’individuazione – in un contesto di volontario confronto e dialogo – delle misure riparatorie più adatte al caso concreto.
Come si è visto, l’ambito della criminalità d’impresa è già stato un banco di prova di logiche punitive alternative a quella tradizionale: il D.lgs. n. 231/2001 ha a suo tempo adottato un approccio non più soltanto retributivo, ma caratterizzato da tratti significativamente riparativi, con ciò anticipando parzialmente le logiche sottostanti alla Riforma Cartabia.
L’auspicio è che, in prospettiva, ciò apra la strada all’attivazione di programmi che vedano l’impesa, le vittime e gli altri soggetti o membri della comunità direttamente o indirettamente colpiti da un reato confrontarsi e partecipare insieme, attivamente, alla risoluzione del conflitto determinato dalla commissione dell’illecito.