La tutela dell’ambiente è oggi al centro del dibattito internazionale.
Nel tentativo di garantirne la miglior protezione, si confrontano due differenti approcci: quello rimediale, che valorizza il tempestivo ripristino dello status quo ante, assicurato dall’impresa senza gravare sullo Stato e sulla collettività tutta, e quello punitivo, che invece ritiene preminente garantire la repressione di condotte penalmente rilevanti.
La giustizia riparativa ha certamente ispirato le ultime modifiche nel settore penale ambientale: nel focus di questo mese, ne discutono Giuseppe Fornari, Enrico Di Fiorino, Lorena Morrone e Giulio Casilli, analizzando i possibili benefici che possono derivare per il contravventore da una sua condotta riparatoria.
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Il ripristino ambientale può assumere molteplici forme nel nostro sistema penale: da mera sanzione, irrogata in caso di condanna o di patteggiamento (art. 452-duodecies c.p.), a causa di non punibilità, in un’ottica prevalentemente premiale (art. 257, co. 4, d.lgs. 152/2006, T.U.A.).
In prospettiva favorevole al reo, il ripristino può operare anche come circostanza attenuante a effetto speciale e come causa di esclusione della confisca, oltre che come elemento che può condurre all’estinzione del reato ambientale di tipo contravvenzionale.
Sembra, invero, che un approccio cooperativo, anziché strettamente punitivo, possa rappresentare una soluzione più efficace per alcune tipologie di reato – le cui conseguenze negative richiedono, talvolta, per il loro ripristino o contenimento, costi insostenibili per lo Stato e la collettività – nella ricerca di un equilibrio più efficace fra l’effettività della tutela penale e l’ottimizzazione della gestione delle risorse pubbliche.
In quest’ottica la legge n. 68/2015 ha introdotto nel T.U.A. la parte sesta-bis, dall’art. 318-bis all’art. 318-octies, che (a dispetto del titolo “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”) prevede una nuova forma di estinzione delle contravvenzioni ambientali.
La riforma pone numerosi interrogativi, in larga parte risolti mediante il ricorso alla giurisprudenza e alla dottrina formatasi in materia di salute sul lavoro, in particolare con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 758/1994, le cui ragioni ispiratrici – da un lato, assicurare l’effettività dell’osservanza delle misure di prevenzione e di protezione; dall’altro, conseguire una considerevole deflazione processuale – sono le medesime sottese alla parte sesta-bis del T.U.A.
1. In caso di contravvenzione ambientale, cosa può essere fatto per la sua eliminazione?
L’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ex art. 55 c.p., o la polizia giudiziaria, impartiscono al contravventore una prescrizione (art. 318-bis T.U.A.), comunicando contestualmente la relativa notizia di reato al Pubblico Ministero. Se quest’ultimo ha notizia di una contravvenzione di propria iniziativa o da terzi, invece, ne informa l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria affinché si provveda di conseguenza (art. 318-quinquies T.U.A.).
La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie tempestivamente alle prescrizioni che gli sono state impartite e provvede al pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (art. 318-quater, co. 2. T.U.A.).
Se l’organo di vigilanza ed il Pubblico Ministero concordano sull’estinzione della contravvenzione, quest’ultimo richiede l’archiviazione.
Se, invece, al Pubblico Ministero perviene comunicazione negativa sull’ottemperanza alle prescrizioni o sul pagamento della sanzione, potrà procedere con l’esercizio dell’azione penale.
2. Questa procedura estintiva si può applicare a tutte le obbligazioni?
No, la procedura è applicabile solo alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal T.U.A. che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (art. 318-bis T.U.A.).
Sono da considerarsi quindi esclusi gli illeciti amministrativi previsti pure nel T.U.A e le contravvenzioni previste da altre norme in materia ambientale: la limitazione alle sole contravvenzioni previste dal T.U.A. genera disparità di trattamento – talvolta paradossali – rispetto ad altre norme ambientali (e.g., il meccanismo risulta applicabile al reato di discarica abusiva ex art. 256, co. 3, T.U.A., mentre sono esclusi i reati di gestione di una discarica autorizzata previsti dal d.lgs. n. 36/2003). Si auspica, dunque, in un intervento legislativo che estenda la procedura anche alle contravvenzioni ambientali previste al di fuori del T.U.A.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 257, co. 4, T.U.A., come modificato dalla legge n. 68/2015, configura già la bonifica quale condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate al comma 1 dello stesso articolo – ossia l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio – ovvero da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento, salvo che la condotta non costituisca più grave reato.
3. Sotto il profilo temporale, la procedura sopra descritta è applicabile ad ogni procedimento?
No, la procedura non si applica ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della parte sesta-bis del T.U.A. (art. 318-octies T.U.A.). Pertanto, la procedura non si applica alle contravvenzioni per le quali era già avvenuta l’iscrizione nel registro delle notizie di reato alla data del 29 maggio 2015.
4. In cosa consiste la prescrizione impartita dall’organo di vigilanza?
La prescrizione è un atto scritto con il quale si indicano – nel modo più completo e specifico possibile – le operazioni da eseguire: per la prescrizione ambientale è richiesta l’asseverazione tecnica da parte dell’ente specializzato competente nella materia trattata (spesso individuato nelle Agenzie ambientali regionali). Detta asseverazione non sembrerebbe necessaria per le prescrizioni relative a contravvenzioni formali (come impartire al trasgressore di cessare l’attività in caso di titolo abilitativo mancante o di effettuare la comunicazione/iscrizione mancante), che non richiedono una valutazione tecnica.
5. E’ previsto un termine per l’osservanza della prescrizione tecnica?
Ai sensi dell’art. 318-ter, co. 1, T.U.A., il termine concesso dall’organo di vigilanza deve essere commisurato al tempo tecnicamente necessario per la regolarizzazione, a nulla rilevando le ulteriori possibili valutazioni (e.g., i costi economici dell’intervento).
Il termine può essere prorogato, su richiesta dell’interessato, in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato dell’organo di vigilanza, che viene immediatamente comunicato al Pubblico Ministero.
Se la richiesta è avanzata tempestivamente, ma la proroga interviene dopo la scadenza del termine originariamente previsto, il nuovo termine decorre dal giorno successivo a quello dell’originaria scadenza (e non dalla data del provvedimento di proroga: così Cass. pen., sez. III, n. 13753/2007).
Il termine per la regolarizzazione è perentorio ed il mancato rispetto impedisce di accedere all’oblazione in forma agevolata.
6. E per il pagamento della somma di denaro?
Dopo che l’organo accertatore – nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra – ha verificato la tempestiva ottemperanza alle prescrizioni, il contravventore viene ammesso al pagamento in sede amministrativa, entro il termine di trenta giorni, di una somma di denaro pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (art. 318-quater, co. 2. T.U.A.).
7. Le contravvenzioni del T.U.A. cui è applicabile la procedura sono solo quelle per le quali è prevista la pena dell’ammenda (sola, alternativa o congiunta all’arresto)?
Il T.U.A. non dice nulla a proposito, mentre parte della dottrina risponde positivamente alla domanda: le ipotesi contravvenzionali del T.U.A., per le quali sarebbe ammesso il ricorso alla speciale procedura estintiva, sarebbero solo quelle punite con la pena dell’ammenda, in via esclusiva o come pena alternativa o concorrente con quella dell’arresto (e.g., violazione del divieto di miscelazione ex art. 256, co. 3; violazione delle regole del deposito temporaneo per i rifiuti sanitari pericolosi ex art. 256, co. 6; omessa bonifica dei siti contaminati ex art. 257).
Sarebbero escluse, invece, le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, come – ad esempio – l’inottemperanza all’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati ex art. 255, co. 3, T.U.A.
Tuttavia, non si comprende a pieno la ratio di tale impostazione, essendo astrattamente possibile il pagamento previsto dal T.U.A. anche nel caso di contravvenzione punita con il solo arresto (facendo riferimento, per determinare la somma in concreto, al ragguaglio previsto dal codice penale, all’art. 135 c.p.).
In aggiunta, è opportuno rilevare come gli artt. 19 d. lgs. 758/94, 301 d. lgs. 81/08 e 162/162-bis c.p. si riferiscano alle sole contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda o alternativa dell’ammenda e dell’arresto: proprio sulla base di queste ultime considerazioni, la maggior parte della dottrina e dei protocolli elaborati dalle Procure per il momento hanno ritenuto che la procedura sia applicabile solo alle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pene alternative.
Questa interpretazione, però, ha l’evidente conseguenza di ridimensionare drasticamente la portata della disciplina estintiva, perché molte contravvenzioni del T.U.A. sono punite congiuntamente (per lo più perché riguardano rifiuti pericolosi).
A tal proposito, si ricorda che in ogni caso la procedura in oggetto si fonda sul criterio selettivo dell’offensività in concreto (se, quindi, è stato cagionato o meno un danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette), mentre il tipo di sanzione prevista costituisce un parametro di offensività o gravità in astratto.
Ad ogni modo, se si volesse consentire un’applicabilità maggiore e certa della procedura di regolarizzazione in analisi, ritenendo che la stessa consegua risultati positivi in termini di effettività di tutela del bene giuridico leso, sarebbe auspicabile un intervento riequilibratore del legislatore che consenta espressamente l’estinzione anche delle contravvenzioni punite con pena congiunta o con il solo arresto.
8. Quali sono i limiti concreti all’accesso alla procedura speciale?
L’organo accertatore e il Pubblico Ministero sono tenuti a verificare, caso per caso, se la condotta ha cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (art. 318-bis T.U.A.), operando una valutazione discrezionale che sarebbe invece preclusa al giudice, se si giungesse a giudizio (trattandosi di reati di pericolo presunto, invero, all’organo giudicante è preclusa ogni valutazione sulla gravità della condotta e l’entità del danno, in quanto è la stessa legge a presumere che vi sia stata un’offesa al bene giuridico tutelato dalle fattispecie).
Sarà necessario, dunque, istituire una gradazione del pericolo – non agevolmente operabile sul piano pratico, in assenza di chiari indici normativi – da parte degli organi accertatori dotati di competenze specifiche, con la supervisione del Pubblico Ministero, possibilmente specializzato in materia ambientale.
Tale criticità espone al rischio di divergenze interpretative circa la sussistenza delle condizioni richieste per l’accesso alla speciale procedura estintiva fra l’organo di vigilanza e il Pubblico Ministero, non essendo predeterminati i casi in cui può operare la procedura de qua (come previsto, invece, nella procedura ex d.lgs. n. 758/1994, con il ricorso al solo parametro della tipo di sanzione).
9. Cosa succede se il Pubblico Ministero, discostandosi dalle valutazioni dell’organo accertatore, ritenga non applicabile la procedura estintiva?
L’interessato può decidere di eseguire comunque le prescrizioni – se già impartite dall’organo di vigilanza e dallo stesso non formalmente revocate. A seguito dell’eventuale esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero, l’imputato potrà poi chiedere in giudizio l’applicazione della speciale causa estintiva.
10. Cosa succede se il Pubblico Ministero, discostandosi dalle valutazioni dell’organo accertatore, ritenga invece applicabile la procedura estintiva o, addirittura, che la contravvenzione non sussista?
In questa ipotesi, si potrebbe ricorrere, in via analogica, alle previsioni dell’art. 318-quinquies T.U.A., ai sensi del quale, quando il Pubblico Ministero riceve la notizia di reato da un ente diverso da quello abilitato a emettere la prescrizione, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda ad avviare e concludere il meccanismo prescrizionale.
In definitiva, il Pubblico Ministero potrà quindi imporre all’organo accertatore di emettere le prescrizioni al fine di consentire all’indagato di estinguere il reato.
Qualora il Pubblico Ministero ritenga, invece, che la contravvenzione rilevata dall’organo accertatore neppure sussista può ovviamente disporre l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
11. Se la procedura di regolarizzazione è ritenuta applicabile e viene attivata, chi ha poi l’onere di valutare l’esatto adempimento delle prescrizioni conferite?
L’organo accertatore ha l’onere di verificare. Tuttavia, il PM può dissentire e, quindi, chiedere ulteriori verifiche o esercitare l’azione penale.
In tal caso, l’interessato potrà sostenere in giudizio di aver adempiuto correttamente (mentre, nel caso in cui lo avesse fatto con modalità diverse da quelle prescritte dall’organo accertatore, potrà invocare l’applicazione dell’oblazione di cui all’art. 162-bis c.p.).
12. In quale misura il Pubblico Ministero è vincolato alle valutazioni dell’organo di vigilanza?
Il Pubblico Ministero, dominus delle indagini e titolare dell’azione penale ai sensi dell’art. 112 Cost., può discostarsi dalle valutazioni dell’organo accertatore, sia in positivo che in negativo.
Sarebbe dunque auspicabile un’interlocuzione preventiva, in cui l’organo di vigilanza abbia la possibilità di motivare precisamente le proprie valutazioni (e consentire alla Procura di determinarsi consapevolmente).
13. Qual è il rapporto tra le prescrizioni e le indagini?
A seguito della comunicazione della notizia di reato, ai sensi dell’art. 318-quater, ultimo comma, T.U.A., prende avvio il procedimento penale che, ex art. 318-sexies, co. 1, è sospeso dal momento dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato fino al momento in cui il Pubblico Ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’art. 318-quater, co. 2 e 3: la comunicazione successiva alla verifica dell’adempimento della prescrizione e all’ammissione al pagamento del quarto dell’ammenda oppure la comunicazione successiva alla verifica dell’inadempimento della prescrizione.
Analoga sospensione si applica nel caso di notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore, ma apprese direttamente dal Pubblico Ministero o da privati, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (ex art. 318-quinquies), poiché il Pubblico Ministero dovrà poi darne comunicazione all’organo di vigilanza che lo informerà “senza ritardo” sull’attività espletata.
La sospensione del procedimento penale ex art. 318-sexies T.U.A. ha una duplice finalità: stimolare il contravventore all’eliminazione dell’illecito e deflazionare il carico degli uffici giudiziari attraverso la possibilità di estinzione in via amministrativa della contravvenzione.
Inoltre, la sospensione non è assoluta, dal momento che non esclude la richiesta di archiviazione né impedisce l’assunzione delle prove con incidente probatorio, il compimento di atti urgenti di indagine e il sequestro preventivo.
Il Pubblico Ministero può compiere, dunque, al fine di acquisire elementi probatori, atti tipici di ricerca della prova, purché urgenti: sequestro probatorio, ispezione di luoghi o cose, perquisizione negli uffici amministrativi dell’azienda.
Parimenti, è consentito all’organo di vigilanza procedere, contestualmente alla definizione delle prescrizioni, di propria iniziativa e per particolari esigenze di prova o cautelari, al sequestro probatorio o preventivo, sul quale interverrà successivamente il Pubblico Ministero.
14. Qual è la ripartizione degli oneri probatori, in sede giudiziale, tra il contravventore e l’organo di vigilanza?
È onere del Pubblico Ministero fornire la prova della notifica del verbale di prescrizioni al contravventore; è, invece, onere dell’indagato provare di aver eliminato, entro il tempo concessogli, ogni irregolarità, trattandosi di una precondizione per accedere alla causa estintiva del reato. L’indagato deve fornire altresì la prova di aver pagato la somma di denaro indicata dall’organo accertatore.
15. Quali sono i rimedi in caso di prescrizioni ritenute ingiuste?
La prescrizione può essere modificata o revocata dallo stesso organo di vigilanza, su richiesta dell’interessato, ovvero sentito il Pubblico Ministero. Trattandosi di un mero atto di polizia giudiziaria, non è invece possibile impugnarlo dinanzi al giudice amministrativo.
Nell’ipotesi di prescrizione dell’organo di vigilanza non corretta, è applicabile il rimedio offerto dall’art. 318-septies, co. 3, T.U.A.: sono valutati, ai fini dell’applicazione dell’art. 162-bis c.p., l’adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque congruo, ovvero la regolarizzazione con modalità diverse da quelle indicate.
In tal caso, la somma da versare è maggiore, essendo prevista una riduzione alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
16. Nel corso dell’eventuale giudizio – conseguente all’esito negativo della procedura estintiva – sarà possibile invocare la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p. (riparazione del danno prima del giudizio) per aver ottemperato alle prescrizioni dell’organo di vigilanza?
No, la circostanza attenuante de qua, essendo di natura soggettiva, trova fondamento nella minore capacità a delinquere del colpevole il quale, dopo la consumazione del reato e prima del giudizio, si ravveda e si adoperi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
L’adempimento alle prescrizioni difetta invece del requisito della spontaneità, essendo imposto dalla legge.
17. Se vi sono più contravventori, l’adempimento di uno giova anche agli altri?
Nel caso di pluralità di contravventori, vale il principio per cui tutti i contravventori beneficiano del puntuale adempimento da parte di uno dei soggetti obbligati, così come il versamento della somma a titolo di sanzioni, effettuato da un contravventore, estenderà i suoi effetti favorevoli su tutti gli altri (in tal senso Cass. pen., sez. III, n. 30169/2002).
18. Chi è il destinatario della prescrizione?
Il destinatario della prescrizione è il contravventore, che – di regola – si identifica nell’imprenditore o nel legale rappresentante della società.
Se il contravventore è una persona diversa, ai sensi dell’art. 318-ter, co. 2, “copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore”, il quale non potrà invocare la delega di funzioni per escludere la propria responsabilità, essendo stato sollecitato personalmente a intervenire per predisporre le misure di prevenzione lasciate eventualmente inattuate dal delegato.
Come nel caso di concorso, il pagamento della sanzione amministrativa effettuato dal legale rappresentante produce l’effetto estintivo anche a favore dell’effettivo contravventore che abbia operato come persona fisica all’interno dell’azienda.
Le esigenze di immediata attivazione del meccanismo e di urgenza dell’intervento devono ritenersi prevalenti rispetto all’esatta individuazione dei profili soggettivi di responsabilità in seno alla società. Il Pubblico Ministero potrà poi sollecitare verifiche più approfondite con eventuale modifica dei destinatari rispetto a quelli individuati, nell’immediatezza, dall’organo di vigilanza.
19. Cosa avviene nei casi di impossibilità materiale o giuridica di emanare la prescrizione?
L’organo di vigilanza, se ritiene sussistenti le condizioni previste dall’art. 318-bis T.U.A., deve impartire, obbligatoriamente (ex art. 318-ter), le necessarie prescrizioni.
Nell’ipotesi in cui il contravventore abbia già provveduto alla spontanea e autonoma eliminazione dell’illecito (impossibilità materiale), ovvero nell’ipotesi di contravvenzioni istantanee i cui effetti dell’offesa al bene giuridico protetto non possano essere rimossi, o nell’ipotesi in cui il contravventore non ricopra più, all’atto dell’accertamento, una posizione che lo metta nella condizione di poter eliminare l’illecito (impossibilità giuridica), vale quanto precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 27 febbraio 1996, n. 25 con riguardo al d.lgs. n. 758/1994: la prescrizione deve essere omessa, in quanto improduttiva degli effetti voluti, quando sussiste l’impossibilità per il contravvenuto di eseguire la regolarizzazione o difettino, in capo a questo, il potere o i mezzi per provvedere.
20. E’ comunque possibile per il trasgressore accedere alla procedura estintiva quando le conseguenze della contravvenzione siano venute meno?
Quando le conseguenze della contravvenzione siano venute meno, e, quindi, sia impossibile impartire la prescrizione, il contravventore può essere comunque ammesso al procedimento, previo pagamento della somma dovuta.
Secondo la giurisprudenza, tali disposizioni trovano applicazione tanto rispetto alle condotte “esaurite”, tanto con riferimento alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l’illecito commesso (Cass. pen, sez. III, n. 36405/2019).
Pertanto, come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale, con riferimento alla procedura ex d.lgs. n. 758/1994, “ove risultasse che le conseguenze dannose o pericolose sono venute meno grazie ad un comportamento volontario dell’autore dell’infrazione, o che il medesimo vi ha posto comunque rimedio, anche successivamente al momento di consumazione del reato, il contravventore – previa valutazione da parte dell’autorità giudiziaria della natura e delle concrete modalità di realizzazione della violazione contestata – potrebbe comunque essere ammesso, dopo avere provveduto al pagamento della somma dovuta, al procedimento di definizione in via amministrativa” (Corte Cost., ord. n. 205/1999).
21. Cosa succede se prima della scadenza per adempiere alla prescrizione muta il legale rappresentante?
In tal caso, bisogna distinguere le posizioni del precedente e del nuovo responsabile. Quest’ultimo subentra automaticamente nella posizione del primo, senza necessità di nuova notifica da parte dell’organo di vigilanza.
Al precedente legale rappresentante, invece, non sarà più possibile attribuire la mancata osservanza delle prescrizioni, ma lo stesso – in assenza di regolarizzazione – non potrà neanche accedere all’estinzione del reato attraverso il pagamento dell’oblazione amministrativa.
La regolarizzazione da parte del nuovo responsabile, invece, gioverebbe anche al precedente, che potrebbe di conseguenza provvedere al pagamento. Sarà invece possibile ammettere il contravventore all’oblazione ex art. 162-bis c.p., nonostante la mancata regolarizzazione, in quanto a lui non più addebitabile.
La sopravvenuta dichiarazione di fallimento del contravventore ammesso alla procedura di estinzione o il sopravvenuto stato di liquidazione finanziaria non costituiscono causa di forza maggiore idonea a giustificare l’inadempimento alle prescrizioni impartite nell’ambito della procedura di estinzione.
22. Qual è il rapporto con la responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d. lgs. n. 231/2001?
L’art. 25-undecies d.lgs. n. 231/2001, che individua i reati ambientali presupposto della responsabilità degli enti, indica – fra questi – numerose contravvenzioni previste dal T.U.A.
La legge n. 68/2015 non prevede, tuttavia, che il meccanismo estintivo operi anche in favore dell’ente, né tale soluzione è consentita dall’art. 8, co. 1, lett. b), d.lgs. 231/2001: la responsabilità dell’ente è autonoma e sussiste anche quando il reato “si estingue per una causa diversa dall’amnistia”, come nel caso dell’oblazione (ordinaria o speciale).
Nello stesso senso, con riferimento all’istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., si è recentemente espressa la Suprema Corte, ricordando che la responsabilità da reato dell’ente è volta a sanzionare la “colpa di organizzazione” della persona giuridica, che trova nella realizzazione di un reato solo il proprio presupposto storico, motivo per cui non può rilevare l’esclusione della sua punibilità (Cass. pen., sez. III, n. 1420/19).
Conseguentemente, anche la sospensione del procedimento ex art. 318-sexies T.U.A. riguarda solo il procedimento nei confronti dell’autore del reato presupposto, non anche quello nei confronti dell’ente.
23. E se la contravvenzione venisse riqualificata in delitto, ci sarebbe comunque la possibilità di estinguere il reato?
No, dal momento che la procedura descritta si applica esclusivamente ai reati contravvenzionali.
Tuttavia, l’art. 452-decies c.p., introdotto sempre dalla legge n. 68/2015, prevede due circostanze attenuanti ad effetto speciale di tipo premiale volte a stimolare attività di ravvedimento operoso o di collaborazione processuale, ovvero condotte riparatorie.
È, infatti, stabilito che, per i delitti previsti dal titolo VI-bis del codice, per il delitto di cui all’art. 416 c.p., aggravato ai sensi dell’art. 452-octies c.p., e per il delitto di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152/2006 (ora art. 452-quaterdecies c.p.), le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Per quanto riguarda i concetti di “messa in sicurezza”, “bonifica” e “ripristino dello stato dei luoghi”, occorre fare riferimento alle operazioni tecniche già definite nel d.lgs. n. 152/2006.
Le pene sono, invece, diminuite da un terzo alla metà per colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
24. Entro quale termine è possibile “ravvedersi operosamente”?
Per consentire lo svolgimento delle suddette attività, il giudice, su richiesta dell’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dopo aver verificato che sussiste una concreta volontà dell’imputato di procedere alla messa in sicurezza, alla bonifica e/o al ripristino, può disporre la sospensione del procedimento (con sospensione anche del decorso del termine di prescrizione) per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno.
25. Quali sono le conseguenze del ravvedimento operoso sulla confisca obbligatoria ex art. 452-undecies c.p.?
L’istituto della confisca ex art. 452-undecies c.p. prevede che, in caso di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 452-bis (“Inquinamento ambientale”), 452-quater (“Disastro ambientale”), 452-sexies (“Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”), 452-septies (“Impedimento del controllo”) e 452-octies (reati associativi finalizzati alla commissione dei reati ambientali previsti dal titolo VI-bis del codice penale) c.p., il giudice debba ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo (ovvero di beni di valore equivalente, se la confisca diretta non sia possibile), salvo che i beni appartengano a terzi estranei al reato.
Ai sensi dell’art. 452-undecies, co. 4, c.p., l’istituto in parola non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.
Coerentemente con la ratio sopra richiamata, le risorse – beni e proventi – confiscate sono messe nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolate all’uso per la bonifica dei luoghi.
Il legislatore ha subordinato la disapplicazione della confisca allo svolgimento dell’attività di bonifica per i delitti in grado di produrre sull’ambiente effetti particolarmente dannosi e potenzialmente irreversibili, non prevedendo tuttavia analoga possibilità per le ipotesi colpose, generalmente meno nocive.
26. Perchè, in caso di ripristino, la confisca per i reati di cui all’art. 452-undecies c.p. è esclusa e quella per le contravvenzioni ex art. 260-ter T.U.A., invece, non lo è?
Secondo la recente giurisprudenza (Cass. pen., sez. III, n. 15965/20), la diversità di trattamento risulta pienamente legittima in considerazione della diversa funzione risarcitoria-ripristinatoria riconducibile alla confisca di cui all’art. 452-undecies c.p. – che prevede che i beni confiscati siano messi nella disponibilità della pubblica amministrazione, vincolandone la destinazione esclusivamente alla bonifica dei luoghi, particolarmente onerosa nel caso dei delitti in grado di produrre sull’ambiente effetti disastrosi e irreversibili – rispetto a quella eminentemente repressiva ex art. 260-ter d.lgs. n. 152/2006 – applicabile a quelle contravvenzioni per le quali, a controbilanciare l’esclusione della confisca, vi è il particolare meccanismo di estinzione del reato oggetto del presente approfondimento.