D.lgs. n. 81/2026: cosa cambia nella tutela penale dell’ambiente

2 Luglio 2026

PREMESSA.

Entrato in vigore il 2 giugno, il D.lgs. 21 aprile 2026, n. 81 ha introdotto rilevanti modifiche al sistema penale di tutela dell’ambiente, dando attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024.


Il recente intervento normativo si inserisce in un contesto caratterizzato da una crescente attenzione del legislatore nazionale ed europeo verso l’ambiente, bene giuridico riconosciuto quale principio fondamentale anche dalla nostra Costituzione.


I numerosi interventi in materia che si sono susseguiti negli ultimi anni testimoniano, da un lato, il ruolo propulsivo svolto dall’Unione europea nell’innalzamento dei livelli di protezione ambientale e nel progressivo ravvicinamento delle legislazioni nazionali e, dall’altro, la crescente consapevolezza della particolare offensività della criminalità ambientale, fenomeno sempre più complesso e strettamente connesso alle dinamiche economiche e produttive.


In quest’ottica, la Direttiva del 2024 ha stabilito “norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all’applicazione efficace del diritto ambientale dell’Unione”.


Attuando tale provvedimento, il legislatore italiano ha cercato di rafforzare il sistema di contrasto agli illeciti ambientali, sia mediante l’ampliamento delle fattispecie penali rilevanti, sia attraverso l’aggiornamento della disciplina della responsabilità degli enti di cui all’art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001.


Le novità introdotte non riguardano, tuttavia, soltanto i nuovi reati. L’intervento interessa infatti molteplici aspetti della disciplina ambientale, incidendo sulle fattispecie già esistenti, sul regime sanzionatorio, nonché sui presìdi organizzativi richiesti alle imprese ai fini della prevenzione dei rischi di illecito.

  1. L’INQUADRAMENTO GENERALE.

    Il D.lgs. n. 81/2026 si colloca nel solco di una progressiva espansione del diritto penale ambientale.
    Negli ultimi anni, infatti, l’ambiente ha assunto un ruolo sempre più centrale, non solo quale bene giuridico strumentale alla tutela di beni ulteriori, come la salute, ma anche come bene giuridico meritevole di una tutela più autonoma e rafforzata.

    In questa prospettiva, la recente riforma conferma la tendenza ad anticipare la soglia di intervento penale e a presidiare non soltanto le condotte che producono ‘direttamente’ un danno ambientale, ma anche quelle che, inserendosi nelle filiere produttive e distributive, possono determinare effetti pregiudizievoli sulle matrici ambientali.

    La scelta del legislatore appare particolarmente evidente nell’introduzione del nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti, che sposta il baricentro della tutela anche verso la fase della circolazione del prodotto.

    Come si dirà meglio nel prosieguo, si tratta di una novità di notevole impatto sistemico: la responsabilità penale può oggi venire in rilievo non soltanto rispetto all’autore materiale dell’inquinamento, ma anche nei confronti di chi immetta sul mercato o metta comunque in circolazione prodotti il cui impiego determini una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente.

    Questo nuovo reato rappresenta solo una delle novità introdotte dal D.lgs. n. 81/2026. Nelle pagine che seguono, dunque, verranno ripercorse le principali modifiche che il legislatore ha apportato sia al codice penale, sia al D.lgs. n. 231/2001, per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione europea.
  1. LA NUOVA FORMULAZIONE DEL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE.

    Tra le novità che hanno interessato il codice penale vi è la riformulazione del delitto di inquinamento ambientale, previsto dall’art. 452-bis c.p.
    Prima della riforma, la norma incriminatrice puniva la condotta di colui che abusivamente cagionava una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

    1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

    2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

    La recente modifica legislativa non ha inciso sulla struttura della fattispecie, che rimane ancora oggi imperniata su tre elementi centrali:

    • l’abusività della condotta;

    • la compromissione o il deterioramento di una matrice ambientale;

    • il carattere significativo e misurabile dell’offesa.

    La riforma, tuttavia, interviene su alcuni profili di particolare rilievo.

    In primo luogo, viene ampliato l’oggetto materiale della tutela.

    La nuova formulazione include, infatti, espressamente l’habitat tra i beni che possono essere compromessi o deteriorati.

    Prima della riforma, l’habitat veniva in rilievo solo quale circostanza aggravante: il comma 3 dell’art. 452-bis c.p. prevedeva infatti un aumento della pena, nel caso in cui l’inquinamento avesse deteriorato o compromesso un habitat, che si trovava all’interno di un’area protetta o sottoposta a particolari vincoli.

    Nella formulazione attuale, invece, l’habitat viene valorizzato anche nella fattispecie base del reato.

    Questo significa che oggi il delitto di inquinamento ambientale si configura anche quando viene abusivamente deteriorato o compromesso, in modo significativo e misurabile, un habitat, ancorché questo non si trovi in un’area protetta o vincolata.

    Si tratta di una scelta certamente coerente con la Direttiva europea. L’habitat, infatti, può rappresentare una componente ambientale più circoscritta e specifica rispetto all’ecosistema, ma non per questo meno meritevole di tutela.

    Il legislatore non è intervenuto solo sulla struttura della fattispecie incriminatrice, ma ne ha ridisegnato altresì il trattamento sanzionatorio.

    Le nuove circostanze aggravanti valorizzano sia il luogo in cui l’inquinamento si realizza, sia la qualità dei beni colpiti, nonché la durata e l’estensione degli effetti lesivi.

    In particolare, è previsto un aumento di pena:

    • quando l’inquinamento è prodotto in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli o quando questo abbia effetti durevoli (comma 2). Tali circostanze si aggiungono a quelle già previste prima della riforma (inquinamento prodotto in un’area protetta o vincolata; inquinamento prodotto in danno di specie protette).

    • quando l’inquinamento di un habitat all’interno di aree protette o vincolate ne causi la distruzione (comma 3).

    • quando dai fatti previsti dai commi precedenti del medesimo articolo derivi pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone; previsione quest’ultima che conferma il legame, ormai sempre più marcato, tra tutela dell’ambiente e tutela della salute umana (comma 4).

    Una prima analisi del nuovo delitto di inquinamento ambientale consente di formulare sin da ora alcune possibili criticità interpretative.

    In particolare, l’ampliamento dell’oggetto della tutela e l’introduzione di nuove aggravanti rendono ancora più centrale il ruolo degli accertamenti tecnici, chiamati a stabilire quando la compromissione o il deterioramento siano effettivamente significativi e misurabili e quando l’offesa abbia inciso su un habitat, su un ecosistema di dimensioni notevoli o su un ecosistema con effetti durevoli.

    In altri termini, è ben possibile che la concreta efficacia della riforma possa dipendere, in larga misura, dalla capacità della prassi applicativa di tradurre concetti di matrice tecnico-scientifica in categorie penalisticamente determinate.
  1. IL NUOVO DELITTO DI COMMERCIO DI PRODOTTI INQUINANTI EX ART. 452-BIS.1 C.P.

    La novità forse più significativa introdotta dalla riforma è rappresentata dal nuovo art. 452-bis.1 c.p., rubricato “Commercio di prodotti inquinanti”.

    La disposizione punisce – con le medesime pene previste per l’inquinamento ambientale – “chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

    1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

    2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.

    La fattispecie si presenta come una delle innovazioni più rilevanti del nuovo assetto normativo, che recepisce gli obiettivi fissati dal legislatore europeo.

    Il disvalore penale non è, infatti, ancorato all’attività materiale di impiego, scarico, emissione o immissione, ma alla precedente fase di immissione sul mercato o messa in circolazione del prodotto.

    Tuttavia, è opportuno precisare che l’ipotesi criminosa ex art. 452-bis.1 c.p. non si consuma per il sol fatto che un prodotto potenzialmente inquinante venga commercializzato.

    Perché possa configurarsi il reato, infatti, la norma incriminatrice richiede che si realizzi un evento: l’impiego del prodotto deve cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili.

    Proprio tale profilo costituisce uno degli aspetti più delicati della nuova disposizione.

    • Da un lato, il legislatore mira ad anticipare la tutela alla fase della circolazione del prodotto, intercettando condotte imprenditoriali che possono generare fenomeni inquinanti;

    • Dall’altro lato, la necessità di accertare un nesso tra l’immissione in circolazione del prodotto, il suo impiego e il successivo deterioramento ambientale potrebbe rendere complessa l’applicazione concreta della fattispecie.

    Quanto al profilo soggettivo, la disposizione si rivolge a “chiunque”, ma è evidente che i principali destinatari saranno gli operatori economici inseriti nelle filiere di produzione, importazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti potenzialmente inquinanti. Proprio per tale ragione, come si vedrà nel prosieguo, questa ipotesi criminosa è stata inserita anche tra i reati presupposto, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

    Il legislatore non si è tuttavia limitato a prevedere la fattispecie base di questo nuovo reato: i commi 2, 3 e 4 della nuova disposizione sono, infatti, dedicati alle circostanze aggravanti specifiche per questa nuova fattispecie criminosa.

    In particolare, è previsto un aumento della pena:

    a) fino a un terzo, se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero un pericolo rilevante per la qualità dell’aria, del suolo o delle acque, per un ecosistema, per un habitat, per la fauna o per la flora (comma 2).

    b) da un terzo alla metà quando l’inquinamento sia prodotto in un’area protetta o vincolata, in danno di specie (animali o vegetali) protette, in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli o con effetti durevoli (comma 3).

    c) da un terzo a due terzi nel caso in cui l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area protetta o vincolata ne causi la distruzione (comma 4).

    La norma, dunque, estende al commercio di prodotti inquinanti un apparato di circostanze aggravanti sulla falsariga di quello previsto per l’inquinamento ambientale, con l’evidente intento di presidiare l’intera ‘catena causale’ che conduce al danno ambientale.
  1. LE ULTERIORI NOVITÀ.

    Accanto alle modifiche sin qui esaminate, il D.lgs. n. 81/2026 introduce ulteriori novità di rilievo, che meritano di essere ripercorse.
    In primo luogo, è stato modificato l’art. 452-ter c.p., che puniva il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale. Nell’ambito della riforma ambientale, il legislatore ha da un lato inasprito il trattamento sanzionatorio di tale delitto; dall’altro, ha esteso la disciplina della morte o delle lesioni come conseguenza non voluta anche al nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti.

    In secondo luogo, è stato introdotto l’art. 452-quinquiesdecies c.p., dedicato alla nozione di abusività.

    La disposizione chiarisce che, agli effetti della legge penale, il termine “abusivamente” ricomprende anche le condotte poste in essere:

    1) in violazione di disposizioni legislative dell’Unione europea in materia ambientale;

    2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni europee;

    3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, ovvero con violenza, minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

    Tale previsione assume notevole importanza pratica.

    La nozione di abusività, infatti, rappresenta uno degli elementi centrali dei delitti ambientali.

    La sua definizione normativa è destinata a ridurre alcune incertezze interpretative e a chiarire che la conformità meramente formale a un titolo autorizzativo non esclude la rilevanza penale della condotta, quando l’autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o illecito.

    Un’ulteriore modifica al codice penale riguarda poi il nuovo art. 452-sexiesdecies c.p., che introduce alcune circostanze aggravanti comuni ai reati ambientali.

    Questa disposizione stabilisce che la pena è aumentata:

    • se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;

    • se il fatto è commesso mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere.

    Anche tale previsione appare chiaramente orientata al contrasto della criminalità ambientale d’impresa.

    Il riferimento al profitto di rilevante entità e alla falsificazione documentale intercetta, infatti, alcune delle modalità tipiche attraverso cui le violazioni ambientali possono essere realizzate nell’ambito di attività economiche organizzate.

    Per completezza, è opportuno segnalare un’ultima novità introdotta dal D.lgs. n. 81/2026. La Direttiva europea ha, infatti, individuato una pluralità di condotte che, ove illecitamente commesse, gli Stati membri avrebbero dovuto incriminare e sanzionare in modo effettivo e proporzionato. Al fine di recepire la normativa europea, il Decreto ha introdotto due nuove fattispecie:

    • il reato di “produzione e commercio di sostanze ozono lesive”, nonché di prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipenda dalle medesime (art. 4 del Decreto).

    • il reato di “produzione e commercio di gas a effetto serra”, nonché di prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipenda dalle medesime (art. 5 del Decreto).

    Tali ipotesi criminose testimoniano ancora una volta l’intenzione del legislatore – sia europeo, sia italiano – di prevenire la criminalità ambientale, anche attraverso una serie di fattispecie speciali, volte a presidiare settori ad alto impatto ambientale.
  2. LE MODIFICHE AL D.LGS. N. 231/2001.

    Come si è accennato in premessa, la riforma incide in modo significativo anche sul D.lgs. n. 231/2001.

    In particolare, l’art. 8 del D.lgs. n. 81/2026 modifica l’art. 25-undecies, dedicato ai reati ambientali, aggiornando il catalogo dei reati presupposto e il relativo trattamento sanzionatorio.

    Accanto ai reati di “produzione e commercio di sostanze ozono lesive” e “produzione e commercio di gas a effetto serra”, il legislatore ha inserito tra i reati presupposto il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti, punito dall’art. 452-bis.1 c.p., che rappresenta senza dubbio la novità più rilevante.

    Per la violazione di questa norma, così come per la commissione del reato di inquinamento ambientale, la normativa prevede oggi una sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

    La scelta legislativa di inserire questo nuovo reato anche nel D.lgs. n. 231/2001 appare coerente con la fisionomia della nuova fattispecie.

    Il commercio di prodotti inquinanti, infatti, è un reato che si presta in astratto a essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, soprattutto nell’ambito di attività industriali, commerciali, distributive o di importazione.

    La riforma prevede, inoltre, un aggravamento del trattamento sanzionatorio per alcune ipotesi particolarmente gravi.

    Ad esempio, si prevede l’aumento di un terzo delle sanzioni pecuniarie:

    • sia per i delitti aggravati ai sensi degli artt. 452-bis, 452-bis.1 e 452-quater c.p.;
    • sia per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 452-sexiesdecies, comma 1, n. 1, c.p., ossia quando dal reato derivi un profitto di rilevante entità.

    Il messaggio rivolto alle imprese è piuttosto chiaro: la compliance ambientale non può più essere confinata alla verifica formale del rispetto delle autorizzazioni o alla gestione documentale degli adempimenti.

    Al contrario, gli enti sono chiamati a verificare l’effettiva adeguatezza dei propri modelli organizzativi rispetto:

    • alla gestione dei processi produttivi potenzialmente inquinanti;

    • alla selezione e al controllo dei fornitori;

    • all’immissione sul mercato di prodotti, apparecchiature e sostanze;

    • alla tracciabilità delle informazioni ambientali;

    • alla correttezza delle dichiarazioni rese alle autorità;

    • al monitoraggio delle autorizzazioni e della loro legittima acquisizione;

    • alla prevenzione di condotte idonee a generare un profitto illecito tramite risparmi di spesa ambientale.

    Da questo punto di vista, il D.lgs. n. 81/2026 impone, dunque, agli enti una revisione dei propri modelli organizzativi, che non potrà limitarsi a un mero aggiornamento normativo.

    A seguito della riforma, si renderà quindi necessaria un’attenta analisi delle procedure e dei protocolli aziendali, non solo di quelli ambientali, ma anche di quelli inerenti alla gestione di altre attività sensibili che potrebbero assumere rilievo, come la gestione degli approvvigionamenti e dell’attività commerciale.

    Particolare attenzione a tali profili dovrà essere riservata dalle società che producono, distribuiscono, importano o commercializzano prodotti, sostanze o apparecchiature potenzialmente idonee a generare effetti inquinanti in fase di utilizzo.

    Per tali operatori, il rischio 231 non si esaurisce più nella gestione interna degli scarichi, delle emissioni o dei rifiuti, ma può estendersi alla conformità ambientale dei prodotti immessi sul mercato e alla capacità di presidiare l’intera filiera.
  3. CONCLUSIONI.

    Il D.lgs. n. 81/2026 segna un passaggio significativo nell’evoluzione del diritto penale ambientale.

    L’intervento legislativo appare animato dalla volontà di rendere più effettiva la tutela dell’ambiente, adeguando l’ordinamento interno agli standard europei e rafforzando la risposta sanzionatoria rispetto alle forme più gravi di aggressione agli ecosistemi.

    In questa prospettiva, la riforma – come si è detto – amplia l’ambito della tutela penale, mediante la riformulazione dell’art. 452-bis c.p. e l’inserimento dell’habitat tra i beni protetti.

    Alla stessa finalità risponde anche il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti, che estende il presidio penalistico alla fase della circolazione del prodotto e, dunque, a un segmento particolarmente rilevante dell’attività d’impresa.

    La centralità della dimensione imprenditoriale delle condotte spiega anche l’intervento legislativo sul versante della responsabilità degli enti, mediante l’aggiornamento dell’art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 e l’estensione del catalogo dei reati presupposto.

    In attesa che la prassi applicativa metta alla prova la tenuta delle nuove disposizioni, è possibile formulare alcune prime considerazioni.

    L’intervento appare coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela ambientale e di contrasto alla criminalità ambientale d’impresa.

    Nondimeno, la complessità tecnica delle nuove fattispecie e la centralità di concetti quali habitat, ecosistema, effetti durevoli, compromissione significativa e misurabile, prodotto inquinante e abusività renderanno indispensabile un accurato lavoro interpretativo.

    Per le imprese, la riforma rappresenta un chiaro segnale di attenzione.

    L’aggiornamento dei modelli organizzativi, la revisione dei presìdi ambientali, il controllo delle filiere e la tracciabilità dei processi decisionali non costituiscono più soltanto buone prassi di governance, ma strumenti essenziali per mitigare il rischio di responsabilità ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

    In conclusione, il D.lgs. n. 81/2026 conferma che la tutela dell’ambiente è ormai stabilmente collocata al centro del sistema penale dell’economia.

    La sfida, per gli operatori, sarà quella di tradurre le nuove prescrizioni in presìdi organizzativi effettivi, capaci di prevenire non solo il danno ambientale in senso stretto, ma anche quelle condotte prodromiche che, attraverso la produzione e la circolazione di prodotti inquinanti, possono generare responsabilità dell’ente.