Confisca e concorso di persone nel reato: parola alle sezioni unite

1 Agosto 2025

Premessa

Lo scorso 8 aprile sono state depositate le motivazioni di un’attesa sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, destinata ad avere rilevanti riflessi – anche pratici – in materia di misure ablatorie patrimoniali.

Chiamata a pronunciarsi in ordine al delicato e controverso tema della confisca in caso di concorso di persone nel reato, la Suprema Corte, con la sentenza n. 13783 del 2025, ha affermato i seguenti principi di diritto:

La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale.

In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali.

I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti”.

1. Il caso concreto e la questione sottoposta alla Suprema Corte.

Prima di analizzare l’iter logico-argomentativo seguito dalle Sezioni Unite per affermare i citati principi di diritto, è utile ripercorrere sinteticamente il caso concreto da cui prende le mosse l’intervento dei Giudici di legittimità.

La pronuncia trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di corruzione e corruzione tra privati.

Sulla scorta di quanto si legge nella sentenza, l’accordo corruttivo avrebbe previsto la retrocessione di una parte degli utili illecitamente conseguiti tramite appalti pubblici. Tuttavia, in sede di merito, non era stato possibile accertare né il diretto conseguimento del profitto, né tantomeno la ripartizione dello stesso tra i correi. Sulla base del c.d. principio di solidarietà – di cui si dirà meglio nel prosieguo – il Giudice per le Indagini Preliminari aveva disposto la confisca dell’intero profitto nei confronti di ciascun imputato, senza distinzione alcuna.

A seguito dell’impugnazione, la Sezione VI della Corte di Cassazione – rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in punto di confisca nel concorso di persone nel reato – rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, investite della seguente questione:

Se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l’intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest’ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base ai grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali”.

2. Il percorso argomentativo seguito dalle SS.UU.

Al fine di chiarire i presupposti della propria decisione, la Corte di Cassazione sviluppa una serie di considerazioni preliminari, che, come si legge nella pronuncia, assumono rilievo rispetto alla questione devoluta e alla valutazione dei motivi di ricorso.

Muovendo dalla definizione di prezzo e profitto del reato e “ridefinita” la natura della confisca diretta e della confisca per equivalente, le Sezioni Unite si soffermano sulla natura della confisca del denaro, escludendo che la sua fungibilità consenta automaticamente di qualificarne l’apprensione come “diretta”.

Sintetizzando l’articolato ragionamento della Suprema Corte, la sentenza – superando l’orientamento sino ad allora maggioritario – stabilisce che, anche per il denaro, perché la confisca possa considerarsi diretta occorre che “sia provato il nesso di derivazione causale tra il bene e il reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene”.

Sancito tale criterio, dunque, con un evidente intento chiarificatore, i Giudici di legittimità precisano che la confisca:

  • è  diretta quando: (i) la somma confiscata è esattamente quella conseguita dal reato; (ii)  “si sia in presenza di una utilità economica mediata ed indiretta acquisita successivamente al reato (surrogato, reimpiego), ma, in ogni caso, collegata eziologicamente all’illecito e, soprattutto, all’uso del profitto o del prezzo derivante dal reato”; (iii)  vi sia la prova, sulla base delle concrete circostanze di tempo e di luogo, che il denaro costituente il prezzo o il profitto del reato – versato su un conto corrente – sia poi stato prelevato e usato per acquistare un altro bene;
  • è per equivalente, laddove abbia ad oggetto “somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato ovvero, comunque, a questo certamente non riconducibili”.

Ripercorrendo gli esempi forniti dalla Corte sul punto, è indiretta la confisca di:

  1. somme giacenti sul conto corrente, allorché, mediante il “tracciamento” degli accrescimenti patrimoniali in denaro, non sussista la prova che tale denaro derivi da reato;
  2. somme relative a stipendi o emolumenti assimilabili;
  3. somme inerenti a pagamenti da parte di soggetti terzi, costituenti adempimento di prestazioni non riconnesse al fatto illecito;
  4. somme provento dell’alienazione di beni, acquistati prima della commissione del reato;
  5. somme confluite su un conto corrente cointestato, ma relative a proventi di uno dei correntisti estraneo al reato”.

3. I tre orientamenti giurisprudenziali precedenti.

Delineata la cornice sistematica in cui si colloca la decisione, la Suprema Corte affronta la specifica questione rimessa alla stessa, ripercorrendo i diversi indirizzi interpretativi emersi sul tema.

  1. Secondo un primo orientamento (prima di questa pronuncia maggioritario), in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente potrebbe essere disposta per l’intero nei confronti di ciascun compartecipe, anche laddove la somma sia stata conseguita in tutto o in parte da altri correi, con l’unico limite dell’ammontare complessivo del profitto stesso e fatto salvo l’eventuale riparto tra i concorrenti che, privo di qualsivoglia rilievo penale, costituisce un mero fatto interno ai rapporti tra gli stessi.

Sarebbero, dunque, irrilevanti, ad avviso di questo indirizzo ermeneutico, tanto la quota concretamente conseguita dal singolo, tanto la possibilità stessa che egli abbia ricavato un vantaggio economico.

In favore di questa tesi – come precisa la sentenza – deporrebbero:

  1. la “teoria monistica” della compartecipazione concorsuale di cui all’art. 110 c.p., secondo la quale ciascun concorre risponde del fatto nella sua globalità e soggiace alla medesima pena prevista per quel reato;
  2. la natura e la funzione sostanzialmente sanzionatoria della confisca di valore;
  3. il rispetto del principio di proporzionalità, da valutarsi tra l’intervento ablatorio e il quantum dell’indebito vantaggio realizzato dal reato e non di quello conseguito dal singolo mediante la sua partecipazione.
  • Ad avviso di un diverso filone giurisprudenziale, invece, la confisca per equivalente per l’intero, nei confronti di ciascuno dei concorrenti nel reato, sarebbe subordinata all’impossibilità di individuare, in relazione al caso concreto, il quantum conseguito da ciascun correo.
  • Accanto a questi primi due orientamenti si colloca una terza opzione ermeneutica, sostenitrice della necessaria ripartizione della confisca per equivalente, anche laddove non sia possibile individuare le singole quote di profitto ricavate da ciascun correo. Come illustrato nell’ordinanza di rimessione, quest’ultimo orientamento si è articolato in due ‘sotto-varianti’:
    • secondo alcune sentenze, sulla scorta della disciplina civilistica prevista per le obbligazioni solidali e per la responsabilità da fatto illecito, la suddivisione tra i correi dovrebbe avvenire in parti uguali;
    • secondo altre pronunce, l’entità della misura andrebbe parametrata “al grado di partecipazione del singolo concorrente alla formazione e acquisizione del profitto o del prezzo”; solo in assenza di un attendibile criterio di riparto, si dovrebbe procedere con una suddivisione della confisca in parti uguali.

4. Gli argomenti delle Sezioni Unite per superare la tesi solidaristica.

Nel superare l’orientamento prevalente, la Corte analizza analiticamente le ragioni per cui nessuno degli argomenti dallo stesso valorizzati può essere condiviso.

  1. In relazione al carattere sanzionatorio della confisca per equivalente, le Sezioni Unite precisano che, “pur avendo una componente sanzionatoria, essa assolve fisiologicamente ad una funzione di riequilibrio”.

Ad avviso dei Giudici di legittimità, la confisca per equivalente tende a ripristinare la sfera patrimoniale del reo nella medesima situazione che in cui il soggetto si sarebbe trovato se il reato non fosse stato posto in essere. Al contrario, non avrebbe carattere strettamente punitivo, in quanto tale misura, tendenzialmente, non mira a sottrarre al reo più di quanto abbia indebitamente ottenuto dalla commissione del reato.

  • Con riguardo al modello unitario del reato concorsuale, viene precisato come l’art. 110 c.p. consente di dare rilievo a comportamenti di per sé atipici ai sensi delle singole fattispecie di reato, estendendo la responsabilità a chi non abbia realizzato in prima persona l’intero reato, ma vi abbia causalmente contribuito.

Nondimeno, tale disposizione, che permette di attrarre i singoli contributi concorsuali nella medesima cornice edittale astratta, “non giustifica la fissità della risposta punitiva e, soprattutto, non consente a taluno dei correi di farsi carico della pena da infliggere all’altro compartecipe”.

Del resto – ricorda la Corte – l’ordinamento stesso riconosce di una pluralità di istituti, che consentono di graduare – nel rispetto dei principi di colpevolezza e di uguaglianza – la pena concretamente applicabile a ciascun concorrente.

  • Rispetto al riferimento all’istituto civilistico della solidarietà passiva dell’obbligazione, la Suprema Corte sinteticamente precisa che “non è chiara […] la ragione che ‘lega’ il tema dell’obbligazione solidale civile con quello del concorso del reato e con la confisca per equivalente”.

Da ultimo, i Giudici di legittimità superano la tesi maggioritaria della c.d. solidarietà passiva, che mal si concilierebbe con il principio di proporzionalità, come variamente valorizzato e tutelato tanto dall’ordinamento interno, quanto dall’ordinamento dell’Unione europea, sino alla Convenzione EDU.

Richiamando la funzione ripristinatoria della confisca, la Corte afferma infatti che “l’ablazione indistinta, fissa e totalizzante”, nei confronti di colui che non abbia ottenuto alcun vantaggio economico o che abbia conseguito una quota di profitto minore di quella oggetto della confisca, non risulta proporzionata; ciò in quanto una siffatta impostazione realizza una rottura “dell’intervento ablatorio – fisso ed automatico – rispetto al rapporto tra gli obiettivi da raggiungere – il ripristino – e  i diritti ‘da sacrificare’, che vengono senza ragione compressi in modo immediato ed eccessivo”.

5. L’accertamento del profitto: criteri e modalità.

Sancita dunque l’illegittimità di ogni forma di solidarietà passiva tra i concorrenti del reato, le motivazioni della sentenza dedicano un paragrafo all’aspetto processuale della questione: l’accertamento probatorio del conseguimento del prezzo o del profitto da parte di ciascun compartecipe al reato.

Sul punto, la Suprema Corte individua una possibile massima di esperienza da cui partire: colui che partecipa alla commissione di un reato lo fa, nella maggior parte dei casi, per conseguire un vantaggio suscettibile di una valutazione economica.

Al contempo, si chiarisce come, trattandosi di una generalizzazione empirica, questa necessita di essere “compensata” da una ancor più rigorosa verifica in ordine alla sua affidabilità nel caso concreto; una verifica – dicono le Sezioni Unite – in cui:

  • da un lato, il Pubblico Ministero deve provare il quantum che può essere confiscato a ciascun concorrente in relazione a ciascun reato, “sulla base di un accertamento probatorio concreto, in ragione degli atti del processo”;
  • dall’altro lato, ciascun compartecipe, mediante l’allegazione di fatti, può dimostrare di non aver conseguito alcun vantaggio o di aver conseguito un quantum inferiore a quello oggetto di contestazione.

A tal fine, la Corte individua una serie di indici di verifica da calibrare caso per caso: “la situazione concreta, le aspettative specifiche del singolo – cioè il movente della condotta del singolo concorrente – il senso, il tempo, le condizioni e il contenuto dell’accordo di compartecipazione, il ruolo, le aspettative e la condotta in concreto compiuta dal singolo rispetto al piano organizzativo del reato”.

Alla luce di tali argomentazioni, la Cassazione conclude che è solo all’esito di tale verifica giudiziale che può trovare accoglimento un’oggettiva regola di chiusura: se è stato provato nell’an il conseguimento da parte del singolo concorrente di una quota di profitto o di prezzo del reato, ma nessuna delle parti è stata in grado di quantificare in concreto il quantum dell’arricchimento, allora è possibile “ripartire il vantaggio derivante dal singolo reato in parti uguali tra i correi”.

6. L’applicabilità del principio anche in fase cautelare: il sequestro per equivalente.  

In chiusura alla sentenza, prima di affermare i principi di diritto, la Corte ritiene necessario chiarire come le conclusioni raggiunte rispetto alla confisca assumano valenza anche in sede cautelare, in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Invero, “in ragione della loro natura strumentale e anticipatoria” rispetto alla confisca, ciascuna misura cautelare – quale il sequestro – “non può di per sé incidere sui diritti in misura maggiore rispetto a quanto sia destinato a fare il provvedimento definitivo al quale la cautela è servente”.

Ne consegue – statuisce la Corte – che, anche in tale fase, il Giudice non deve soltanto argomentare in ordine ai presupposti legittimanti il sequestro, ma, pur tenendo conto delle caratteristiche proprie della fase cautelare, deve “necessariamente spiegare i motivi per cui si ritiene che il singolo partecipe al reato abbia conseguito una determinata quantità di prezzo o di profitto derivante dal reato”.

7.  Conclusioni.

Con la sentenza n. 13783 del 2025, le Sezioni Unite hanno segnato un chiaro punto di svolta nel sistema delle misure ablatorie patrimoniali, superando l’orientamento solidaristico che fino ad ora aveva trovato ampio accoglimento, tanto nella giurisprudenza di merito, quanto in quella di legittimità.

La Suprema Corte ha, infatti, ricondotto la confisca entro una logica personalistica-individualizzante, ancorata alla prova del vantaggio concretamente conseguito dal singolo concorrente.

Escludendo ogni automatismo e semplificazione probatoria derivante dal principio della c.d. solidarietà passiva, la sentenza precisa che la verifica dell’effettivo arricchimento da parte di ciascun compartecipe deve passare “dalla funzione accertativa del processo, dal diritto di prova, dal contraddittorio delle parti”.

Una verifica – afferma la Corte – che giustifica la ‘regola di chiusura’ sancita da Giudici di legittimità, secondo cui solo in caso di mancata individuazione della quota di (provato) arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali.

Se la portata sistematica e innovativa della pronuncia è evidente sul piano dei principi, resta tuttavia da osservare come gli stessi verranno declinati concretamente dalla giurisprudenza, specie nella fase cautelare e nei casi in cui la ricostruzione probatoria si presenti particolarmente complessa.