Concorso in (auto)riciclaggio: per la Corte di Cassazione l’extraneus risponde del reato più grave

13 Luglio 2018

La sentenza in commento offre interessanti spunti per soffermarsi ad analizzare il perimetro della fattispecie di autoriciclaggio, con particolare riferimento alla sua applicabilità al concorrente che non sia in possesso della qualifica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice.

Con la pronuncia n. 17235 del 17 gennaio 2018, le cui motivazioni sono state depositate lo scorso 18 aprile, la seconda sezione della Corte di Cassazione è infatti stata chiamata a decidere sulla qualificazione giuridica attribuibile alla condotta di colui il quale, non avendo concorso nella realizzazione del delitto presupposto, abbia realizzato un fatto di riciclaggio nell’interesse dell’autore del medesimo e, in particolare, se potesse trovare applicazione la disciplina, più mite, introdotta dall’art. 648 ter 1 c.p.

Nello specifico, la ricorrente era accusata di essersi adoperata, attraverso lo strumento dello “scudo fiscale”, per far rientrare in Italia ingenti capitali – frutto di una precedente condotta illecita – detenuti all’estero da un soggetto terzo al quale, attraverso plurime ed articolate operazioni di investimento, aveva infine trasferito la proprietà del complesso immobiliare acquistato con i fondi rimpatriati.

La Corte di Cassazione, ritenendo di non dover devolvere la questione alle Sezioni Unite stante l’assenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione sottopostale, si è soffermata ad analizzare gli orientamenti dottrinali espressi sul punto.

Secondo un primo filone interpretativo, richiamato dalla sentenza in commento, il soggetto che non abbia realizzato, o contribuito a realizzare, il reato presupposto e tenga una condotta causalmente orientata alla commissione del delitto di autoriciclaggio, dovrebbe essere chiamato a rispondere di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sulla base di un’articolata argomentazione, che si riassume brevemente.

Facendo leva sui principi ermeneutici chiamati a dirimere i casi di interferenza tra fattispecie astratte, i sostenitori di questo primo orientamento rilevano, anzitutto, che le condotte contemplate dal reato di autoriciclaggio si inscrivono nell’insieme dei comportamenti enucleati dal combinato disposto degli artt. 648 bis e 648 ter c.p. Viceversa, l’elemento specializzante sarebbe costituito dalla qualificazione soggettiva dell’autore del reato che, nel caso dell’autoriciclaggio, coincide con l’autore del reato presupposto, mentre in quello di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita la punibilità dell’autore del reato presupposto è esclusa ab origine dalle stesse fattispecie. In considerazione, dunque, del reciproco atteggiarsi nelle norme incriminatrici richiamate, gli autori concludono che “la condotta di colui che, non avendo concorso alla commissione del delitto-presupposto, fornisce un contributo causale all’autoriciclatore non integrerà una fattispecie di concorso ex art. 117 c.p. dando bensì luogo – sussistendone i requisiti – a un’ipotesi di riciclaggio (ovvero di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita)”.

Il secondo orientamento preso in esame dalla Corte di Cassazione ritiene, invece, che la fattispecie di autoriciclaggio sia inquadrabile nella categoria dei “reati di mano propria”, il cui elemento caratterizzante è costituito dalla materiale esecuzione della condotta tipica da parte dell’intraneus, circostanza che determina un minor disvalore della fattispecie astratta. Per tale ragione, colui il quale realizzi un fatto di riciclaggio o reimpiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, messigli a disposizione dall’autore o dal concorrente nel reato presupposto, non potrà essere chiamato a rispondere del meno grave reato di autoriciclaggio, ma dei delitti di cui agli artt. 648 bis o 648 ter c.p.

Inoltre, la sentenza in commento richiama un ulteriore filone interpretativo, qualificato come minoritario e che perviene alle medesime conclusioni di cui a quello precedente, che ammette il concorso dell’extraneus nel reato di autoriciclaggio ai sensi dell’articolo 110 o 117 c.p., rispettivamente nel caso in cui abbia o non abbia consapevolezza della qualifica soggettiva posseduta dall’intraneus.

In ultimo, gli ermellini prendono in considerazione un orientamento dottrinale che affronta il tema facendo ricorso alle disposizioni in tema di concorso apparente di norme. Difatti, nell’ipotesi in cui la condotta integri, in astratto, entrambe le fattispecie di riciclaggio e di autoriciclaggio, fornendo un contributo causale alla realizzazione del reato di cui all’art. 648 ter 1 c.p. ad opera dell’autore del delitto presupposto, nonostante l’assenza di un rapporto di specialità e di clausole di sussidiarietà che regolino l’interferenza tra le norme, si ritiene che il reato di riciclaggio, in quanto fattispecie più grave, incorpori la fattispecie di autoriciclaggio e ne assorba così il disvalore sul versante del terzo extraneus. Per quanto concerne, invece, l’autore del reato presupposto, poiché la sua condotta non potrebbe in ogni caso integrare il delitto di riciclaggio, sarà chiamato a rispondere di autoriciclaggio indipendentemente dal fatto che abbia realizzato una condotta tipica ovvero si sia limitato a fornire un contributo atipico alla realizzazione del reato di riciclaggio ad opera dell’extraneus.

Così conclusa la ricostruzione dei contributi dottrinali intervenuti sul tema, e richiamata la ratio che ha ispirato l’introduzione del reato di autoriciclaggio, rinvenibile non solo nella necessità di adeguarsi agli obblighi di fonte pattizia gravanti sull’Italia ma, principalmente, nell’esigenza di colmare una lacuna del sistema, la Corte di Cassazione rileva come la fattispecie di recente conio non potrebbe, in ogni caso, determinare un trattamento sanzionatorio più mite nei confronti nel soggetto che non ha realizzato, o concorso a realizzare, il reato presupposto, poiché tale interpretazione si risolverebbe in una sostanziale abrogazione del reato di riciclaggio. La sentenza in commento prosegue affermando che, data l’assenza di clausole di sussidiarietà ed in ragione della mancanza di un rapporto di specialità tra le fattispecie in gioco, la questione non può essere affrontata facendo ricorso alle disposizioni in materia di concorso apparente tra norme.

Ammettendo, inoltre, la possibilità di diversificare il titolo di reato in relazione alla differente qualifica soggettiva ricoperta dai concorrenti, così come avviene per altre fattispecie, la Cassazione conclude nel senso di ritenere che, mentre l’autore del reato presupposto che realizzi una condotta causalmente orientata ad ostacolare la provenienza delittuosa di somme di denaro o altri beni debba essere chiamato a rispondere del reato di autoriciclaggio, la speculare condotta tenuta dal terzo che non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto integrerà il più grave delitto di riciclaggio (ovvero di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).