A pochi mesi dall’introduzione della disciplina caratterizzante il fenomeno del whistleblowing (L. n. 179/2017, modificativa dell’art. 54-bis del testo unico sul pubblico impiego), la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla riservatezza dell’identità del whistleblower all’interno del processo penale.
In una più ampia vicenda riguardante fatti di corruzione e truffa aggravata, il ricorrente lamentava la totale genericità della denuncia effettuata nei suoi confronti da parte del funzionario e, più in particolare, segnalava la sua inutilizzabilità come elemento accusatorio in virtù della sua natura evidentemente anonima. Nello specifico, proponendo ricorso in Cassazione, il ricorrente sosteneva che la segnalazione, in ottica processuale, dovesse assumere la valenza di mero spunto per un’attività investigativa, senza assurgere a ruolo di vera e propria notitia criminis.
A tal proposito, la Corte di Legittimità ha rigettato le doglianze del ricorrente, asserendo che la denuncia del whistleblower “non costituisce mero spunto investigativo, bensì assurge a rango di vera e propria dichiarazione accusatoria”.
Più in generale, i giudici di legittimità, in linea con la normativa di riferimento, hanno confermato che la riservatezza dell’identità del whistleblower rileva esclusivamente sul piano disciplinare, ovverosia sul piano interno dell’azienda di appartenenza. Ne consegue che, nell’ambito di un procedimento penale, “non vi è alcuno spazio per l’utilizzo dell’anonimato”, ovvero per il riserbo sulle generalità del funzionario denunciante.
In questo senso, la Corte di Cassazione non ha fatto altro che applicare i principi previsti dal nuovo art. 54-bis del testo unico sul pubblico impiego, secondo cui “nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale”, dunque sino a quando l’indagato non possa averne conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
La segretezza sull’identità del segnalante è di certo garantita all’interno dell’azienda durante il procedimento disciplinare avente ad oggetto la segnalazione stessa, mentre, con riguardo al procedimento penale, è disciplinata nei modi e nei limiti sanciti dall’art. 329 c.p.p., dunque, alla chiusura delle indagini preliminari, il diritto alla riservatezza abdica in favore del diritto alla difesa dell’indagato.
In altre parole, all’interno del processo penale si instaura un bilanciamento tra i due diritti sopra richiamati, all’esito del quale non può che prevalere il diritto di difesa dell’indagato, a maggior ragione se la segnalazione del whistleblower dovesse integrare i requisiti della calunnia o della diffamazione.