- Introduzione
- La normativa Antiriciclaggio: una overview
- Gli adempimenti richiesti alle Pubbliche Amministrazioni
- Le comunicazioni di operazioni sospette e gli indicatori di anomalia
- Antiriciclaggio e PNRR
- La recente sentenza del TAR Lazio in tema di titolare effettivo
- Cosa devono fare le Pubbliche Amministrazioni per essere compliant con la normativa Antiriciclaggio?
- Introduzione
Il sistema antiriciclaggio mira a prevenire l’infiltrazione di risorse illecite nel sistema legale, contribuendo in questo modo alla preservazione della stabilità, della concorrenza, del corretto funzionamento dei mercati finanziari e dell’integrità dell’economia nel suo complesso. L’azione preventiva è cruciale anche nella repressione dei reati, poiché consente di intercettare ed ostacolare l’uso e la dissimulazione dei proventi illeciti ad essi associati. Dato il suo forte impatto nella prevenzione-repressione delle condotte criminali, il sistema antiriciclaggio è dunque impiegato anche nel contrasto al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.
L’ordinamento italiano in materia si è sviluppato in linea con gli standard internazionali e le direttive europee. Più nel dettaglio, in Italia la base legislativa antiriciclaggio è rappresentata dal Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (d’ora in avanti anche “Decreto antiriciclaggio”), che recepisce le pertinenti Direttive europee, e dal Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 per quanto concerne il contrasto del finanziamento del terrorismo e delle attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Questi testi normativi sono stati modificati dal Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, che recepisce la quinta Direttiva antiriciclaggio (2018/843), e dal Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto ulteriori modifiche al regime dell’utilizzo del contante.
In questo contesto, va sottolineato che il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si basa su due presupposti principali: l’approccio risk-based, vòlto ad orientare l’azione delle autorità e dei soggetti obbligati, consentendo la massima efficacia dei presìdi adottati ai fini preventivi e la collaborazione (tra operatori economici, soggetti pubblici, autorità amministrative di vigilanza, organi investigativi e autorità giudiziarie). Proprio in virtù della collaborazione, è fondamentale che gli operatori adempiano agli specifici obblighi commisurati ai rischi individuati nell’analisi nazionale, tra cui si annotano la verifica della clientela, l’identificazione del titolare effettivo, la conservazione dei documenti nell’ottica di assicurare la rintracciabilità dei flussi finanziari e la segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria, la UIF.
A chiusura del sistema così delineato è poi posto un articolato apparato sanzionatorio, a carattere sia penale che amministrativo, che costituisce un deterrente efficace contro il mancato rispetto degli obblighi antiriciclaggio e assicura che le violazioni siano affrontate con misure proporzionate e dissuasive.
Fatta questa importante premessa, il presente Focus è vòlto ad evidenziare la centralità della compliance antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni, anche alla luce dell’attuale contesto delineato dall’implementazione dei progetti del PNRR.
2. La normativa Antiriciclaggio: una overview
Volendo ora analizzare la disciplina antiriciclaggio, va detto che essa opera su tre piani.
A livello sovranazionale, la cornice normativa è costituita da standard e convenzioni. Le Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) rappresentano un pilastro fondamentale di questo quadro normativo. Tali raccomandazioni, infatti, delineano in quaranta punti i princìpi chiave per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, invitando i vari Paesi a integrarli nei loro sistemi legali, amministrativi e finanziari.
Un elemento centrale delle Raccomandazioni è l’adozione di un approccio basato sul rischio, che informa le politiche regolamentari, le azioni delle autorità e la compliance dei soggetti sottoposti agli obblighi. Fondamentale in questo approccio è, pertanto, la valutazione periodica del rischio (c.d. risk assessment), eseguita a livello nazionale.
Oltre alle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le Raccomandazioni includono standard specifici per contrastare il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, così come sancito dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Un altro aspetto cruciale delle Raccomandazioni è il ruolo delle Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) a livello nazionale e l’importanza della cooperazione tra di esse. Le FIU – in Italia è l’Unità di Informazione Finanziaria – sono tenute a cooperare con le loro “controparti estere”, limitando le eccezioni a pochi casi specifici.
Sul piano comunitario, le fonti riguardanti la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo hanno gradualmente integrato gli sviluppi dei princìpi internazionali, con l’intento di creare un quadro normativo armonizzato tra gli Stati membri.
L’impegno dell’Unione Europea nella lotta al riciclaggio di denaro risale agli anni ’90 e si è manifestato attraverso una serie di cinque direttive e di provvedimenti.
In particolare, la quarta e la quinta Direttiva antiriciclaggio (rispettivamente la Direttiva UE/2015/849 e la Direttiva UE/2018/843) hanno potenziato il sistema di prevenzione degli Stati membri, seguendo le linee guida delineate dalle Raccomandazioni del GAFI del 2012, e promosso l’adozione di un approccio risk-based, fondamentale per la gradazione delle misure preventive e dei controlli.
Più nel dettaglio, la quarta Direttiva ha confermato il ruolo centrale delle FIU attraverso una disciplina dettagliata che ne ha rafforzato le competenze e ampliato le funzioni, anche con riferimento ai reati presupposto del riciclaggio. Le disposizioni hanno poi enfatizzato l’autonomia e l’indipendenza delle FIU e introdotto l’obbligo di “scambio automatico” di segnalazioni di operazioni sospette con caratteristiche transfrontaliere. In altri termini, le FIU sono tenute a condividere con le controparti estere interessate le informazioni relative a segnalazioni attinenti ad un altro Stato membro (c.d. “segnalazioni di operazioni sospette cross-border”).
Successivamente, la quinta Direttiva – attualmente in vigore – ha apportato ulteriori modifiche mirate, integrando le disposizioni del precedente quadro normativo. La quinta Direttiva ha infatti esteso l’ambito dei soggetti obbligati e rafforzato le misure di adeguata verifica, incluse quelle vòlte ad assicurare la trasparenza della titolarità effettiva di società e trust attraverso la previsione di appositi registri su base nazionale, accessibili ed interconnessi. Peraltro, essa ha nuovamente ampliato i poteri delle FIU per l’analisi interna delle segnalazioni e ha attribuito alla Commissione europea il compito di valutare l’efficacia della cooperazione tra di esse.
Ulteriori fonti che contribuiscono a delineare un quadro normativo organico di misure di contrasto al riciclaggio sono il Regolamento UE/2018/1672 sul monitoraggio del trasporto transfrontaliero di denaro contante e la Direttiva UE/2019/1153 sull’interscambio di informazioni tra le FIU, gli organi investigativi nazionali e l’Europol. Da ultimo, le modifiche al Regolamento UE/2010/1093 hanno conferito all’European Banking Authority (“EBA”) nuove competenze nell’ambito: (i) delle valutazioni sull’operato delle autorità di vigilanza nazionali; (ii) dell’esercizio delle azioni di enforcement e sanzionatorie; (iii) dell’esercizio di poteri sostitutivi a fronte di mancata attivazione da parte dell’autorità nazionale e (iv) della predisposizione di apposite linee-guida atte a favorire la collaborazione tra Stati membri.
Infine, per quanto attiene alla normativa nazionale, la cornice legislativa riguardante la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro è attualmente delineata dal Decreto antiriciclaggio, unitamente alle disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, dall’Unità di Informazione Finanziaria e dalle Autorità di vigilanza di settore.
3. Gli adempimenti richiesti alle Pubbliche Amministrazioni
Il sistema antiriciclaggio attualmente in vigore si fonda su un intricato insieme di autorità pubbliche, ciascuna con ruoli ben definiti. Tra queste istituzioni, la UIF, gli Organi investigativi e l’Autorità giudiziaria svolgono compiti chiave. Vi sono poi anche altre autorità pubbliche che operano all’interno del sistema di prevenzione e che sono tenute a collaborare tra loro per garantirne il corretto funzionamento complessivo. In particolare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze gioca un ruolo fondamentale in questo contesto, in quanto presso di lui è istituito il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), il cui compito principale è quello di coordinare l’intero apparato antiriciclaggio e definire le politiche di prevenzione e di promozione della cooperazione tra le varie istituzioni.
Le Autorità di vigilanza di settore rappresentano un altro elemento chiave del sistema. Queste autorità hanno poteri normativi, di controllo e sanzionatori nei confronti dei soggetti obbligati che rientrano sotto il loro controllo. Sono infatti incaricate di vigilare sul rispetto delle norme antiriciclaggio e di adottare misure correttive in caso di violazioni.
Dall’altro lato, anche se le Pubbliche Amministrazioni non rientrano tra i “soggetti obbligati” di cui all’articolo 3 del Decreto antiriciclaggio, alcune di esse (vale a dire, quelle definite dal primo comma dell’art. 10 D. Lgs. n. 231/2007) sono tenute al rispetto di specifiche condizioni. Invero, il legislatore ha ritenuto che gli uffici pubblici competenti in relazione a determinati procedimenti, per la loro stretta relazione con l’economia e il mercato, siano particolarmente esposti ai rischi di illecito.
Più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007, le Pubbliche Amministrazioni competenti per (a) i procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione, (b) le procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché (c) i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, sono tenute a:
- adottare “procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e [ad indicare] le misure necessarie a mitigarlo” (art. 10 D. Lgs. n. 231/2007, comma 3);
- comunicare alla UIF “dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale” (art. 10 D. Lgs. n. 231/2007, comma 4);
- adottare “misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate [ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. n. 231/2007]”, nell’ambito “dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178”(art. 10 D. Lgs. n. 231/2007, comma 5).
È poi lo stesso Decreto antiriciclaggio all’art. 1, comma 2, lettera hh) a definire le Pubbliche Amministrazioni come “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione europea e i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell’ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica”. Tuttavia, non tutte le amministrazioni che rientrano in questa definizione sono tenute a prestare una “collaborazione attiva” al sistema di prevenzione. A tale obbligo, devono infatti impegnarsi solo quelle individuate dall’articolo 10, comma 1 del Decreto antiriciclaggio.
La più ampia definizione di “Pubbliche Amministrazioni” delineata nell’articolo 1 riemerge invece come criterio di identificazione dei soggetti presso i quali l’Unità di Informazione Finanziaria ha la facoltà di richiedere informazioni durante il processo di analisi delle segnalazioni (e delle comunicazioni) riguardanti operazioni sospette.
Infine, è importante sottolineare che l’inosservanza degli obblighi previsti dal Decreto antiriciclaggio può comportare responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (art. 10, comma 6, D. Lgs. n. 231/2007).
4. Le comunicazioni di operazioni sospette e gli indicatori di anomalia
Come si diceva poc’anzi, uno degli impegni richiesti agli enti pubblici nell’ambito della collaborazione attiva consiste nel fornire alla UIF “dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale”, al fine di “consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio” (art. 10, comma 4, D. Lgs. n. 231/2007). È importante sottolineare che non si richiede loro di condurre indagini al di fuori del rispettivo ambito di competenza, né di adottare misure che possano compromettere l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa, specialmente in settori già caratterizzati da complessità e onerosità procedurale elevate.
Nello specifico, agli enti pubblici individuati alla luce dell’art. 10, comma 1 D. Lgs. n. 231/2007, si chiede di adottare un “approccio critico” nel corso delle loro funzioni istituzionali, concentrandosi sulle possibili “anomalie” che potrebbero rendere un’operazione sospetta. Per comprendere meglio cosa si intenda per “operazione sospetta”, è necessario fare riferimento all’articolo 35 del medesimo Decreto antiriciclaggio, che impone ai soggetti obbligati di segnalare tempestivamente alla UIF “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”.
Questo sospetto si basa sulle caratteristiche, l’entità, la natura e il contesto delle operazioni, tenendo conto delle funzioni e delle capacità economiche del soggetto coinvolto.
Ancora, è necessario sottolineare che tale comunicazione non coincide con la denuncia di reato all’autorità giudiziaria, obbligatoria per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio quando hanno conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio. In altri termini, l’invio di una comunicazione alla UIF non esonera dall’obbligo di denuncia in caso di sospetti di reato.
Ciò detto, l’articolo 10, comma 4, del Decreto antiriciclaggio prevede che la UIF, in collaborazione con il Comitato di Sicurezza Finanziaria, determini i dati da trasmettere, le modalità della comunicazione e gli indicatori per individuare operazioni sospette. Pertanto – in continuità con la delibera del 23 aprile 2018 – il 12 maggio 2023, la UIF ha emesso un provvedimento recante una lista di indicatori di anomalia, nell’ottica di agevolare la rilevazione delle operazioni sospette da parte dell’intera platea dei soggetti obbligati.
Quali sono gli indicatori di anomalia? Gli indicatori di anomalia sono strumenti finalizzati a ridurre l’incertezza nella valutazione delle operazioni sospette, alleviando così il carico sugli operatori e garantendo l’accuratezza e la coerenza delle segnalazioni. In buona sostanza, si tratta di un elenco di comportamenti dei soggetti con cui la P.A. ha interazioni che, basandosi sull’esperienza accumulata dalla UIF, sono considerati “anormali” e potenzialmente indicativi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Tuttavia, è importante sottolineare che gli indicatori sono solo esemplificativi e non escludono la possibilità che il sospetto possa derivare da altri elementi rilevanti non elencati. D’altro canto, però, la semplice presenza di comportamenti descritti negli indicatori non è sufficiente per classificare un’operazione come sospetta per la comunicazione alla UIF; è imprescindibile, infatti, un’analisi specifica e una valutazione complessiva basata su tutte le informazioni disponibili.
Gli indicatori, come definiti nel menzionato Provvedimento della UIF, sono suddivisi in tre categorie principali:
sezione A: si tratta di otto indicatori vòlti ad evidenziare il comportamento o le caratteristiche qualificanti del soggetto a cui è riferita l’operatività;
sezione B: si tratta di indicatori che si concentrano, invece, sulle caratteristiche e sulla configurazione dell’operatività, anche in considerazione degli specifici settori di attività;
sezione C: si tratta di due indicatori che attengono ad operatività che potrebbero essere correlate al finanziamento del terrorismo e ai programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
5. Antiriciclaggio e PNRR
In data 11 aprile 2022, l’Unità di Informazione Finanziaria ha emesso una Comunicazione riguardante la “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR” indirizzata anche alle Pubbliche Amministrazioni. Questo documento ha in particolare dettagliato una serie di istruzioni specifiche per rafforzare le misure antiriciclaggio al fine di prevenire rischi di infiltrazione criminale nell’uso dei fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), incluso nel programma Next Generation EU (NGEU).
Considerando il ruolo cruciale che il settore pubblico gioca nella gestione di tali fondi, infatti, gli uffici pubblici vengono invitati alla collaborazione attiva, vale a dire all’adozione di misure atte ad individuare e segnalare operazioni sospette. In particolare, la menzionata Comunicazione:
- sottolinea l’obbligo di identificare il responsabile incaricato di analizzare le informazioni disponibili su ogni intervento incluso nel Piano e di valutare se vi siano sospetti da segnalare alla UIF;
- richiama l’obbligo, stabilito dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, di individuare il titolare effettivo in relazione ai beneficiari dei fondi e agli appaltatori, seguendo la definizione fornita dalle normative antiriciclaggio. Si consiglia alle Pubbliche Amministrazioni di considerare a tal riguardo le linee guida contenute nel Decreto legislativo n. 231/2007, di utilizzare strumenti derivanti da database pubblici o privati (se disponibili), e di documentare i criteri utilizzati per identificare il titolare effettivo;
- evidenzia l’obbligo, stabilito dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021, di garantire la tracciabilità completa delle operazioni e di tenere una registrazione contabile apposita per l’uso delle risorse relative all’attuazione dei progetti del PNRR.
In generale vale la pena di osservare che, come emerso dalle analisi effettuate dalla UIF tra gennaio 2022 e maggio 2023, le entità che hanno saputo massimizzare l’insieme di informazioni a loro disposizione tramite un sistema di monitoraggio e controllo ben strutturato sono efficacemente riuscite ad individuare comportamenti a rischio riciclaggio.
6. La recente sentenza del TAR Lazio in tema di titolare effettivo
Come detto in precedenza, anche il settore pubblico è soggetto all’obbligo di individuare il titolare effettivo relativamente ai beneficiari dei fondi e agli appaltatori.
Chi è il titolare effettivo? Ai sensi dell’art 1, comma 2, lett. pp) del D. Lgs. n. 231/2007, il titolare effettivo è “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita” (per un maggiore approfondimento sul punto, si rimanda comunque al nostro precedente Focus di marzo 2023).
A tal riguardo, è bene sottolineare che la Sezione IV del TAR del Lazio ha emesso in data 09 aprile 2024 una serie di sentenze (no. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845) con le quali ha respinto i ricorsi presentati da varie associazioni fiduciarie per l’annullamento, con sospensione preventiva dell’efficacia, del decreto MIMIT datato 29 settembre 2023, concernente il Registro dei titolari effettivi.
Il decreto in parola riguardava in particolare il funzionamento del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Inizialmente, la richiesta di sospensione del decreto era stata accolta dal TAR del Lazio con l’ordinanza numero 8083/2023 prima della scadenza del termine previsto per l’inoltro delle comunicazioni (11 dicembre 2023). La sospensione del termine aveva coinvolto tutti i soggetti tenuti alla comunicazione alle due sezioni del Registro dei titolari effettivi.
Le sentenze citate, tutte di rigetto, hanno concluso che i motivi addotti dai ricorrenti erano privi di fondamento. Questi ultimi in particolare contestavano sia l’inclusione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici assimilati al trust, sia il disposto dell’articolo 7 comma 2 del Decreto Ministeriale 55/2022, che prevede un accesso generalizzato alle informazioni sulla titolarità effettiva comunicate dai trust e dagli istituti giuridici affini.
Per ciò che attiene al primo motivo, secondo quanto affermato dal TAR del Lazio, è fondamentale analizzare la logica sottostante alla normativa di riferimento, così come emerge dai considerando delle direttive europee antiriciclaggio. Il quadro normativo mette in luce, infatti, che le regole sulla trasparenza sono fondamentali per prevenire il mascheramento dei titolari effettivi, per evitare il compimento di attività illecite e l’impunità che ne conseguirebbe. Nella prospettiva sovranazionale, pertanto, è necessario sottoporre tutti i meccanismi che possono occultare la vera titolarità, come il mandato fiduciario, alle misure stabilite dalle direttive antiriciclaggio.
In considerazione del fatto che il mandato fiduciario realizza il trasferimento della titolarità formale dei beni e dei relativi diritti nei confronti di un soggetto diverso dal proprietario (la società fiduciaria), pur mantenendo la titolarità sostanziale a favore del fiduciante, è indubbio che esso crei un velo di opacità, in diretto contrasto con l’obiettivo perseguito dalla disciplina comunitaria. Pertanto, secondo i giudici amministrativi del Lazio, la scelta del legislatore italiano di includere i mandati fiduciari tra le entità obbligate all’iscrizione nel “Registro dei titolari effettivi” è pienamente legittima, poiché il mandato fiduciario presenta criticità simili al trust. In altri termini, secondo il Tribunale ciò che conta non è se la trasferibilità della proprietà dal fiduciante al fiduciario avvenga o meno, ma se l’accordo tra le parti permetta o meno di occultare il vero titolare effettivo. Visto che nel caso delle società fiduciarie sarebbe evidente la realizzazione di un’intestazione dei beni in favore di un soggetto diverso dal titolare effettivo, verrebbe effettivamente integrata la
situazione di opacità che la normativa comunitaria vuole contrastare; da ciò deriva, in ultima istanza, che il mandato fiduciario è da considerarsi istituto affine al trust, e che le obiezioni sollevate dalle parti ricorrenti risultano infondate.
Sul secondo punto sollevato dai ricorrenti riguardante l’accesso generalizzato alle informazioni sui titolari effettivi comunicate dai trust e dagli istituti giuridici affini, il TAR ha invece indicato che, alla luce del quadro normativo sovranazionale e della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 novembre 2022, cause C-37/20 e C-601/20, tale accesso deve essere considerato consentito a chiunque dimostri un “legittimo interesse”, come specificato nel considerando numero 14 della Direttiva (UE) 2015/849. Tale interesse legittimo deve essere coerente con le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.
7. Cosa devono fare le Pubbliche Amministrazioni per essere compliant con la normativa Antiriciclaggio?
Alla luce di quanto emerso nel presente Focus, si ritiene che le Pubbliche Amministrazioni debbano in particolare:
- identificare il responsabile incaricato dell’analisi delle informazioni disponibili su ogni intervento incluso nel PNRR e della valutazione circa la presenza di sospetti da segnalare alla UIF;
- individuare il titolare effettivo in relazione ai beneficiari dei fondi e agli appaltatori, nell’ambito del PNRR;
- collaborare con l’Unità di Informazione Finanziaria, qualora quest’ultima richieda dati o informazioni, nonché con le altre Autorità di vigilanza di settore;
- qualora si tratti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007, comunicare alla UIF le “operazioni sospette” ex art. 10, comma 4 e art. 35 del medesimo Decreto, nonché adempiere agli altri obblighi indicati nello stesso articolo (tra cui, si è detto, l’adozione di procedure interne idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e ad indicare le misure necessarie a mitigarlo e l’adozione di misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate);
- garantire la tracciabilità completa delle operazioni e tenere una registrazione contabile apposita per l’uso delle risorse relative all’attuazione dei progetti del PNRR.