Riforma del D.Lgs. 231/2001: Enrico Di Fiorino apre il Master ODCEC Milano sulla responsabilità amministrativa degli enti

21 Ottobre 2026

Il 9 ottobre 2026 il nostro Enrico Di Fiorino ha tenuto la lezione di apertura dell’VIII edizione del Master “La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano con la Fondazione Commercialisti e coordinato da Ascensionato R. Carnà, Presidente della Commissione Compliance e Modelli Organizzativi dell’Ordine. Il percorso si articola in dieci lezioni, dal 9 ottobre all’11 dicembre 2026.

L’intervento, dal titolo “La riforma del D.Lgs. 231/2001. Tratti salienti e prospettive. Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza”, ha messo a confronto i tre testi che oggi definiscono il percorso della riforma del decreto 231. Il primo è la relazione conclusiva del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia e coordinato dal Presidente Giorgio Fidelbo, consegnata al Ministro nel dicembre 2025. Il secondo è la proposta di articolato in venti articoli che la accompagna. Il terzo è il disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 e ora all’esame del Parlamento, dove è pendente anche una proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 2952). Il disegno di legge riprende in larga parte la proposta del Tavolo e se ne discosta su alcuni punti, che la lezione ha segnalato uno per uno.

Sul piano sostanziale il disegno di legge supera la distinzione tra soggetti apicali e sottoposti e fa della colpa di organizzazione il criterio unico di imputazione della responsabilità dell’ente. L’ente risponde solo se la commissione del reato è stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione di un modello idoneo, e l’onere della prova grava sull’accusa. L’art. 6 è abrogato per intero, compreso il comma 4-bis che consentiva al collegio sindacale di svolgere le funzioni dell’Organismo di Vigilanza. Per i reati colposi il nuovo art. 5, comma 1-bis, stabilisce che l’interesse o il vantaggio sussiste quando l’ente ha perseguito o conseguito, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento di produzione. Il nuovo art. 7 definisce il contenuto essenziale del modello di organizzazione e gestione, mentre il nuovo art. 7-bis impone al giudice di tenere conto della conformità del modello alle linee guida delle associazioni di categoria, alle norme tecniche accreditate e alle buone prassi, e introduce una presunzione di conformità per i modelli redatti secondo le linee guida. Il nuovo art. 8-bis consente all’ente che aveva adottato il modello prima del reato di chiedere al giudice un termine per eliminare le carenze organizzative contestate e ottenere, all’esito, l’estinzione dell’illecito, secondo uno schema che la relazione del Tavolo definisce una messa alla prova disegnata per l’ente. Il nuovo art. 63 introduce un patteggiamento dell’ente autonomo dalla posizione della persona fisica.

Sul piano processuale diventano obbligatorie l’iscrizione immediata della notizia dell’illecito e l’archiviazione con decreto motivato del giudice. La contestazione deve indicare in modo specifico le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato il reato, anche in sede cautelare. Il sequestro preventivo richiede gravi indizi di responsabilità ed è revocato se l’ente offre una cauzione idonea. Una delega al Governo rinvia a un successivo decreto legislativo la revisione delle sanzioni e del catalogo dei reati presupposto. Il disegno di legge non interviene invece sulla prescrizione, sulla quale il Tavolo aveva proposto due soluzioni alternative.

Per l’Organismo di Vigilanza la riforma segna un cambio di passo. Il nuovo art. 7 richiede che l’Organismo sia composto da membri con requisiti di professionalità, disponga di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di adeguate risorse finanziarie, e proponga l’aggiornamento del modello. Gli organi sociali e le strutture dell’ente devono garantire flussi informativi verso l’Organismo. Viene meno la possibilità, per il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione, di svolgere le funzioni dell’OdV, così come la possibilità, negli enti di piccole dimensioni, di affidarle all’organo dirigente. Resta confermato che l’Organismo non ha una posizione di garanzia né poteri impeditivi.

La lezione si è soffermata anche sui profili critici emersi nel dibattito, tra cui il peso attribuito a linee guida e certificazioni nel giudizio di idoneità, l’assenza di una disciplina su chi certifica, gli effetti dell’estinzione per riorganizzazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e il rinvio alla delega della materia sanzionatoria, mentre il diritto europeo introduce sanzioni commisurate al fatturato.

Fornari e Associati assiste società, gruppi e Organismi di Vigilanza nella predisposizione e nell’aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, nella formazione, nelle attività di vigilanza e nella difesa degli enti nei procedimenti ex D.Lgs. 231/2001. Enrico Di Fiorino ricopre incarichi di componente di Organismi di Vigilanza in società quotate (su Nasdaq e Borsa Italiana) e segue la materia anche come autore e relatore.