Premessa
L’8 agosto 2025 è stato emanato il Decreto-legge n. 116,recante“disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita’ illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”, dapprima modificato dal Senato in data 25 settembre 2025 e, pochi giorni dopo, convertito in legge 147/2025.
La nuova normativa è stata la risposta che si è inteso dare alle preoccupazioni espresse dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza-pilota emessa il 30 gennaio 2025 nel caso Cannavacciuolo e Altri contro Italia (ricorso 51767/14 e altri), sulla situazione di grave inquinamento ambientale che ha colpito il territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, la c.d. Terra dei Fuochi.
Nel provvedimento citato, la Corte EDU ha riscontrato una violazione, da parte dell’Italia, dell’art. 2 (diritto alla vita) della Convenzione europea dei diritti umani e ha richiesto l’attuazione di misure adeguate per la riqualificazione ambientale dei territori interessati dal fenomeno, entro due anni dalla pubblicazione della sentenza.
Ma cosa prevede la nuova legge? Sarà sufficiente per ottenere il risultato auspicato dalla Corte EDU? Come impatta la nuova normativa sull’attività d’impresa?
In questo Focus esaminiamo i tratti fondamentali della nuova disciplina, evidenziandone luci ed ombre.
1. Cosa raccomanda la Corte EDU nella sentenza?
Nel provvedimento del 30 gennaio 2025, la Corte europea dei diritti umani (d’ora in poi anche solo “CEDU” o “Corte EDU”) ha affermato come le violazioni contestate all’Italia non siano riconducibili a episodi isolati, bensì a un fenomeno di inquinamento di carattere “sistematico”, radicato nel tempo e diffuso sul territorio. Tale situazione, secondo la Corte, è aggravata da una “inadempienza sistemica” dello Stato, incapace di fornire una risposta tempestiva ed efficace.
Considerato anche l’alto numero di ricorsi pendenti, analoghi a quello trattato, la Corte EDU ha applicato la procedura della sentenza-pilota, sottolineando la necessità di adottare un approccio “coordinato, globale e strutturato”, raccomandando all’Italia di adottare una serie di misure, in primis quella di chiarire la ripartizione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali per evitare sovrapposizioni o vuoti di responsabilità. Inoltre, la CEDU raccomanda di programmare gli interventi su breve, medio e lungo termine, definendo risorse e attori coinvolti, e di garantire una comunicazione costante con le comunità interessate, esortando le autorità anche a predisporre resoconti regolari e dettagliati sulle attività di bonifica e sulla loro efficacia, così da poter orientare in modo più mirato le future misure.
2. Qual è stata la risposta statale?
A fronte della sentenza citata, l’Italia ha emanato, l’8 agosto 2025, il Decreto-legge n. 116 (c.d. “DL Terra dei Fuochi”), convertito nella legge n. 147 del 3 ottobre 2025 (d’ora in poi anche ”l. 147/2025”).
Nelle premesse di tale provvedimento, viene riconosciuta l’urgenza di implementare misure di contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti su tutto il territorio nazionale (ed in particolar modo nella c.d. Terra dei Fuochi) e si evidenzia la necessità di contrastare i fenomeni dei roghi tossici di rifiuti che mettono a repentaglio la vita e la salute dell’uomo, insieme alla salubrità dell’ambiente. Ancora, viene fatto esplicito riferimento alla necessità di fornire assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.
Attraverso la decretazione d’urgenza, sono state introdotte una serie di novità non marginali in materia di rifiuti. In particolare, la l. 147/2025 interviene su numerose norme contenute sia nel d.lgs. 152/2006 (d’ora in poi anche “Testo Unico Ambientale” o “TUA”) che nel codice penale, così come nel codice di procedura penale e nei d.lgs 231/2001, 85/1992, nonché nella l. 146/2006.
Di particolare interesse, in questa sede, risulta l’aggravante dell’attività d’impresa, prevista dal nuovo art. 259-bis TUA, nonché la valorizzazione della responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lgs. 231/2001 per i reati di natura ambientale. L’intervento legislativo introduce altresì la possibilità di applicare misure di prevenzione sui beni e le aziende delle imprese coinvolte. Infine, sono state previste poi anche “Misure per rafforzare lo sviluppo del Mezzogiorno” (art. 9-bis) e modifiche al d.lgs. 49/2019, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
3. Quali sono le principali modifiche al sistema penale ambientale?
La l. 147/2025 interviene innanzitutto in modo significativo sul Testo Unico Ambientale (TUA), riformando le fattispecie di reato secondo uno schema uniforme: ogni fattispecie ora prevede un’ipotesi di base e una più grave, c.d. “di pericolo”, configurabile quando dalla condotta derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, ovvero per l’ambiente (acqua, aria, porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo, ecosistemi e biodiversità, flora o fauna, anche agraria), oppure qualora la commissione del fatto avvenga in siti contaminati o potenzialmente contaminati, o nelle aree di accesso e pertinenza. Si distingue poi tra il caso in cui la condotta sia posta in essere in relazione a rifiuti pericolosi o non.
In tema di “abbandono di rifiuti non pericolosi”:
- l’ipotesi base (art. 255 TUA) viene ora punita con l’ammenda da un minimo di 1.500 e un massimo di 18.000 euro e l’eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da quattro a sei mesi. In caso di condotta posta in essere da soggetto qualificato, è previsto l’arresto da sei mesi a due anni, o l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro. È prevista altresì la sanzione pecunaria da 1.000 a 3.000 euro per chi abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade. In caso di uso di un veicolo a motore è previsto il fermo del mezzo.
- L’art. 255-bis TUA (di nuova introduzione) disciplina l’ipotesi di pericolo, sanzionata con pene detentive da sei mesi a cinque anni per i privati e da nove mesi a cinque anni e mezzo per gli imprenditori.
Con riferimento alle condotte di “abbandono di rifiuti pericolosi” previste all’art. 255-ter TUA (anch’esso di nuova introduzione):
- l’ipotesi base da fattispecie contravvenzionale diviene delittuosa, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio, che prevede adesso la reclusione da uno a cinque anni;
- l’ipotesi di pericolo prevede la pena da un anno e sei mesi a sei anni nella forma comune e da due anni a sei anni e sei mesi nella forma qualificata.
L’art. 256 TUA riguarda le attività di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi:
- per l’ipotesi base, in sede di conversione, è stata bocciata la riqualificazione in forma delittuosa proposta dal Decreto-legge, prevedendo per tale fattispecie la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro;
- l’ipotesi di pericolo, invece, prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni.
In entrambi i casi, qualora il reato sia commesso con l’utilizzo di un mezzo a motore, è possibile applicare come sanzione accessoria la sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Inoltre, alla sentenza di condanna o a quella di patteggiamento consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
In materia di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, invece, l’art. 256 TUA prevede:
- per l’ipotesi base la reclusione da uno a cinque anni;
- per l’ipotesi di pericolo la reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
Lo stesso articolo disciplina anche il reato di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi, disponendo:
- la reclusione da uno a cinque anni all’ipotesi base;
- la reclusione da due a sei anni in caso di fattispecie di pericolo.
Viene poi precisato che, salvo che il fatto costituisca reato più grave, si applica la pena dell’ammenda da 6.000 a 52.000 euro o dell’arresto fino a tre anni a chi, pur essendo in possesso di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni relative allo smaltimento dei rifiuti e alla gestione ambientale, operi in maniera difforme da esse.
In caso di discarica abusiva di rifiuti pericolosi, la sanzione è fissata:
- per l’ipotesi base da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi di reclusione;
- per l’ipotesi di pericolo da due anni e sei mesi a sette anni di reclusione.
Per tutte le ipotesi di discarica abusiva, inoltre, è prevista la confisca dell’area sulla quale la stessa è stata realizzata, salvo che appartenga a persona estranea al reato – e fatti salvi gli obblighi di bonifica o ripristino dello stato dei luoghi – come conseguenza della condanna o del patteggiamento.
Per quanto concerne la “combustione illecita di rifiuti” nel caso in cui questi non siano pericolosi (art. 256-bis TUA):
- l’ipotesi base è sanzionata con la pena alla reclusione da due a cinque anni;
- l’ipotesi di pericolo, invece, con la reclusione da tre a sei anni. Se a tale condotta segue l’incendio, le pene previste sono aumentate sino alla metà.
Nel caso di rifiuti pericolosi (art. 256-bis TUA):
- l’ipotesi base è punita con la reclusione da tre a sei anni;
- l’ipotesi di pericolo, con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.
In caso di condotte che integrino la fattispecie prevista all’art. 256-bis, rimane fermo l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di risarcimento del danno ambientale e di pagamento (anche in via di regresso) delle spese di bonifica.
Viene altresì modificato il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 258 TUA prevedendo che qualora venga accertata la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari:
- nel caso di registri di carico e scarico di rifiuti non pericolosi si applicano la sanzione pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi e la sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo da due a sei mesi;
- nel caso di registri relativi a rifiuti pericolosi, invece, si applica la sanzione pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro e, nei casi più gravi, è possibile applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. Si applicano anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a otto mesi e la sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo da quattro a dodici mesi.
Ancora, la rubrica dell’art. 259 TUA viene modificata in “Spedizione illegale di rifiuti” e la fattispecie, prima contravvenzionale, viene elevata a delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni. È previsto, poi, un aumento di pena in caso di spedizione illegale di rifiuti pericolosi.
Infine, all’art. 212 TUA è prevista la sanzione accessoria della sospensione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi per le imprese che, non risultando iscritte a tale Albo, commettano una violazione delle norme di cui al Titolo VI, Parte IV del TUA (tra cui quelle sopra citate). In caso di reiterazione di tali violazioni o di recidiva (ex art. 99 c.p.) è prevista la cancellazione dal suddetto Albo nazionale.
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Per quanto concerne le modifiche al codice penale, è previsto l’inasprimento del trattamento sanzionatorio di alcune figure di reati ambientali e l’introduzione di taluni di essi nell’elenco dei reati per cui è esclusa la possibilità di applicare l’attenuante della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Inoltre, l’art. 452-sexies c.p. (“Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”) viene integrato con un’aggravante ad effetto speciale, che comporta l’aumento della pena fino alla metà, qualora dalla condotta derivi pericolo, così come definito nel TUA.
Infine, è prevista l’impossibilità di ottenere, licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni e l’impossibilità di concludere contratti pubblici, per un periodo compreso tra uno e cinque anni, per coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per alcuni reati ambientali gravi. L’interdizione de qua, determinerà, inoltre, la decadenza di diritto dagli stessi benefici, già in essere, legati all’attività imprenditoriale.
Nel codice di procedura penale, infine, l’arresto in flagranza differita ex art. 382-bis c.p.p. viene esteso ai reati di abbandono di rifiuti pericolosi e, nell’ipotesi di pericolo, anche di rifiuti non pericolosi, gestione non autorizzata di rifiuti, discarica abusiva, combustione illecita e spedizione illegale di rifiuti.
4. In cosa consiste l’aggravante dell’attività d’impresa?
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla l. 147/2025 è la previsione di una specifica aggravante per l’esercizio di attività d’impresa, contenuta nel nuovo art. 259-bis TUA. La disposizione prevede un aumento di pena fino a un terzo qualora i reati disciplinati dagli artt. 256, 256-bis e 259 TUA siano commessi “nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata”.
Il testo originale introduceva all’art. 259-bis un secondo comma, che stabiliva che “il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa”, prevedendo in questi casi l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 d.lgs. 231/2001. Tuttavia, tale formulazione presentava criticità sia interpretative che applicative.
In primo luogo, il riferimento generico all’“attività d’impresa o comunque ad un’attività organizzata” risultava poco chiaro e rischiava di creare incertezze nel riconoscere quali, tra i casi in cui è riconosciuto l’apporto minimo di mezzi e di funzioni, fossero idonei ad integrare gli estremi dell’“attività organizzata”.
In secondo luogo, la disposizione in esame sembrava far discendere l’antigiuridicità non tanto dalla condotta in sé, quanto dalla mera qualifica soggettiva del titolare o del responsabile, con potenziali problemi di coerenza sistematica.
Da ultimo, destava perplessità la modalità di applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9 d.lgs. 231/2001 ai titolari d’impresa o ai responsabili dell’attività, poiché tali misure sono state concepite dal legislatore per l’ente e non per persone fisiche.
Alla luce di tali perplessità, in sede di conversione, il secondo comma così come formulato nel testo originale è stato eliminato.
5. In caso di commissione di reato ambientale, quali misure di prevenzione possono essere applicate all’ente?
L’art. 5 della l. 147/2025 interviene sull’art. 34 del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), estendendo l’ambito di applicazione dell’amministrazione giudiziaria dei beni e delle aziende anche ai casi in cui sussistano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche possa agevolare soggetti sottoposti a procedimento penale per alcuni dei reati ambientali introdotti o modificati dalla riforma. In tali casi, l’applicazione della misura di prevenzione può essere proposta anche dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona.
L’estensione di tale misura al settore ambientale rappresenta una vera e propria novità nella repressione dei reati ambientali. Da un lato, infatti, impone agli enti che operano in questo ambito una maggiore attenzione nelle proprie scelte gestionali, con la necessità di effettuare controlli accurati, formali e sostanziali, lungo l’intera filiera. Dall’altro, offre all’autorità giudiziaria uno strumento incisivo per intervenire anche nei casi in cui le procedure adottate appaiono formalmente lecite.
6. Come cambia il regime di responsabilità amministrativa dell’ente?
La l. 147/2025 modifica l’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 sotto due profili: da un lato, inasprisce il trattamento sanzionatorio dei c.d. ecodelitti; dall’altro, introduce alcune delle “nuove” fattispecie delittuose previste nel TUA nel novero dei reati presupposto previsti dal predetto decreto. In particolare:
- il delitto di abbandono di rifiuti non pericolosi «in casi particolari» (art. 255-bis TUA), introdotto tra i reati presupposto, è punito con sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote.
- il delitto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA), introdotto tra i reati presupposto, è punito con sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote nell’ipotesi base e con sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote nei «casi particolari».
- il delitto di gestione abusiva di rifiuti, relativo sia a rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1, primo periodo TUA), ora punito con sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote, sia a rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1, secondo periodo TUA), ora punito con sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- il delitto di gestione abusiva di rifiuti in «casi particolari», il quale, se relativo a rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1-bis, primo periodo TUA) è ora punito con sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote, se invece relativo (anche) a rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1-bis, secondo periodo TUA) è ora punito con la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote.
- il delitto di (realizzazione o gestione) di discarica abusiva di rifiuti, relativo sia a rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo, TUA), ora punito con sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, sia a rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo TUA), ora punito con la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
- il delitto di (realizzazione o gestione) di discarica abusiva di rifiuti in «casi particolari», relativo sia a rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3-bis, primo periodo TUA), ora punito con sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote, sia (anche in parte) a rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3-bis, secondo periodo TUA), punito con la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote.
- per quanto riguarda il delitto di combustione illecita di rifiuti, abbandonare in maniera incontrollata rifiuti non pericolosi o appiccarvi fuoco (art. 256-bis, comma 1, primo periodo TUA) è punito con la sanzione da duecento a quattrocentocinquanta quote e, in caso di pericolo, la sanzione è aumentata da quattrocento a ottocento quote (art. 256-bis, comma 3-bis, primo periodo TUA). Se si tratta di rifiuti pericolosi (art. 256-bis, comma 1, secondo periodo TUA) la sanzione è prevista da trecento a seicento quote e, in ipotesi di pericolo, da cinquecento a mille quote (art. 256-bis, comma 3-bis, secondo periodo TUA).
7. Cosa può fare l’ente per evitare di incorrere in responsabilità?
La Corte di Cassazione ha osservato che l’imputazione all’ente dell’illecito commesso dall’apicale è collegato “all’inidoneità od all’inefficace attuazione del modello stesso, secondo una concezione normativa della colpa: in estrema sintesi, l’ente risponde in quanto non si è dato un’organizzazione adeguata, omettendo di osservare le regole cautelari che devono caratterizzarla”, secondo le linee dettate dall’art. 6 del decreto (Cass. pen., sez. VI, sent. n. 23401/2021).
Il Codice Etico è un elemento fondamentale del Modello di organizzazione, gestione e controllo (d’ora in poi anche “Modello 231” o solamente “Modello”), in quanto declina i valori fondamentali riconosciuti dall’azienda e formalizza gli standard etici e di comportamento ritenuti coerenti ai fini del rispetto di tali valori.
In questi termini, può costituire un valido strumento aziendale, che riduce indirettamente il rischio di commissione di reati ambientali.
La Cassazione, nella sentenza n. 27148/2023, ha sottolineato il fatto che, per andare esente da responsabilità, la Società non solo deve essere dotata di un Modello che sia tailor made, ma è altrettanto necessario che “la mappatura dei rischi sia condotta in modo specifico per ciascun reato, non essendo pienamente configurabile una modalità attuativa unitaria per il gruppo di questi reati, che possono essere commessi, nell’ambito dell’attività d’impresa, con modalità che nella pratica possono risultare estremamente eterogenee e disparate”.
Affinché l’ente possa essere ritenuto esente da responsabilità, è necessario che il Modello preveda in modo chiaro e distinto i compiti, le responsabilità individuali e gli strumenti in concreto volti a prevenire la commissione di reati contro l’ambiente. Inoltre, l’ente deve dotarsi di un Organismo di Vigilanza (OdV) che possa operare un controllo sulla concreta attuazione del modello e una revisione periodica sulla attualità dello stesso. Tuttavia, il Modello 231 ha una funzione di governance e di controllo dei processi decisionali, dovendosi concentrare su principi, procedure generali e flussi informativi, mentre gli aspetti tecnico-operativi sono demandati al DVR, alle istruzioni e alle procedure di dettaglio (Cass. Pen., sez. IV, sent. n. 30039/2025). È da sottolineare, però che l’adozione di un Sistema di gestione ambientale (SGA) non comporta una presunzione di idoneità del Modello, né un’automatica esenzione di responsabilità in capo all’ente; tuttavia, è considerato uno strumento che concorre a declinare una strategia di neutralizzazione del rischio di commissione di reato ambientale.
8. In che modo l’OdV può contribuire a prevenire il rischio di commissione di reati ambientali?
La giurisprudenza ha individuato una serie di attività che l’Organismo di Vigilanza (OdV) è tenuto a svolgere per ridurre al minimo il rischio che l’ente incorra in responsabilità penale. In particolare, l’OdV deve monitorare costantemente l’idoneità e l’efficacia del Modello, anche alla luce delle evoluzioni normative: pertanto, l’OdV dovrà promuovere l’aggiornamento del Modello, assicurandone l’adeguatezza rispetto al quadro normativo aggiornato con la l. 147/2025.
L’OdV ha inoltre il compito di verificare che i soggetti esposti a responsabilità, o comunque coinvolti nelle attività afferenti alle aree a rischio ambientale, ricevano una formazione adeguata, finalizzata a garantire lo svolgimento conforme delle proprie mansioni.
Infine, l’OdV deve assicurare la corretta conservazione della documentazione relativa ai controlli effettuati nelle aree di rischio ambientale e, qualora emergano criticità o anomalie, è chiamato a svolgere ulteriori approfondimenti. Allo stesso modo, è tenuto a gestire tempestivamente le segnalazioni provenienti dagli organi di controllo.
9. La l. 147/2025 è intervenuta anche in relazione alla raccolta dei rifiuti?
Grazie all’intervento del Senato in fase di conversione, il nuovo provvedimento legislativo ha introdotto alcune modifiche anche al d.lgs. 49/2014. In particolare, i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), al momento dell’installazione di nuovi dispositivi, sono tenuti a ritirare presso il domicilio dell’acquirente quelli usati, insieme ai relativi rifiuti (RAEE). Inoltre, sono state introdotte sanzioni amministrative a carico dei distributori che non comunichino al Centro di Coordinamento RAEE i luoghi destinati al deposito preliminare, ossia i siti in cui i RAEE vengono temporaneamente stoccati dai distributori o dagli installatori prima di essere trasferiti ai centri di raccolta o agli impianti di trattamento. Tale comunicazione è finalizzata a garantire tracciabilità, trasparenza e controllo sui flussi dei rifiuti elettronici.
10. Vengono introdotte misure per fornire assistenza alle popolazioni?
Per finanziare le attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi, la l. 147/2025 prevede lo stanziamento di 15 milioni di euro per consentire al Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, di realizzare gli interventi necessari, compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie. Tra le sue funzioni rientrano la ricognizione degli interventi ambientali e sanitari già avviati o programmati, la verifica delle risorse disponibili, la pianificazione di nuove azioni con relative stime di costo, la perimetrazione e la bonifica dei siti contaminati e l’esperimento di azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei responsabili.
In sede di conversione, con l’aggiunta dell’art. 9-bis al testo originale, il Parlamento ha previsto l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del “Dipartimento per il Sud”, che subentrerà a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi che attualmente fanno capo alla Struttura di missione ZES (Zona Economica Speciale[1]). Il nuovo dipartimento continuerà a curare l’attuazione e l’aggiornamento del Piano strategico per la ZES, a promuoverne l’attrattività per le imprese, a prevenire infiltrazioni criminali, a gestire l’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni uniche e a coordinare la comunicazione con le istituzioni.
All’art. 10, la l. 147/2025 introduce misure di assistenza abitativa per i soggetti evacuati a seguito di eventi calamitosi e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni, subordinate alla verifica del perdurare dell’inagibilità dell’immobile o alla presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione. Per evitare abusi, è previsto che la sopravvenuta agibilità o la mancata presentazione della domanda entro i termini di legge comportino la decadenza dalle misure già concesse.
Infine, l’art. 11 della novella legislativa proroga al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in diverse zone marchigiane.
[1] La Zona Economica Speciale (ZES) è una zona delimitata del territorio dello Stato italiano nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni in termini economici, finanziari e amministrativi, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.
Conclusioni
Il DL Terra dei Fuochi, per come originariamente formulato, si inseriva nella tendenza del legislatore italiano di affrontare
questioni di natura strutturale attraverso l’inasprimento delle pene e la proliferazione di nuove fattispecie di reato. Tuttavia, tale approccio, apparente risposta immediata e rigorosa, rischiava di tradursi più in un segnale politico che in uno strumento realmente efficace.
Come noto, il diritto penale dovrebbe essere utilizzato come extrema ratio, da attivare solo quando gli altri rimedi si rivelino insufficienti.
In questo quadro, un intervento composto solamente dall’introduzione di nuove figure di reato e di aggravanti, insieme all’ampliamento di responsabilità, poteva generare un duplice effetto negativo: da un lato, l’illusione che la mera minaccia della pena sia di per sé sufficiente a modificare comportamenti consolidati; dall’altro, la creazione di un sistema ipertrofico, sempre più complesso e di difficile applicazione pratica. Si pensi anche solo al fatto che la scelta di elevare la natura di talune fattispecie da contravvenzionale a delittuosa, comporta un’importante delimitazione del perimetro applicativo degli artt. 318-bis e seguenti del Testo Unico Ambientale. Tali norme, introdotte nel 2015 con intento deflattivo, prevedono la possibilità, per il contravventore, di estinguere il reato tramite l’adempimento di prescrizioni tecniche e il pagamento di una somma, in sede amministrativa, pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista dalla contravvenzione commessa.
Le modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione hanno in parte affievolito l’inasprimento sanzionatorio dei reati ambientali e in parte lo hanno controbilanciato con misure di carattere preventivo e di sostegno. Un intervento di questo tipo – più coerente con l’approccio indicato dalla Corte EDU, di costruzione di un piano coordinato, strutturato e condiviso con le comunità locali – mira a creare strumenti capaci, in una prospettiva continuativa e di lungo periodo, di favorire il risanamento e la rinascita dei territori colpiti dall’inquinamento ambientale.
Questo approccio dovrebbe fornire le giuste coordinate anche alla prossima attività di recepimento della nuova direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente. Nelle more, una solida compliance aziendale, il rispetto dei valori di cui al codice Etico e il supporto costante dell’OdV, potranno aiutare l’impresa a una gestione virtuosa.