Antiriciclaggio: il nuovo aml package

7 Novembre 2024
  1. Introduzione

Come noto, il riciclaggio è un fenomeno cross-border, per il quale il denaro “sporco” tende a spostarsi in Paesi dove è più facile che venga “ripulito” o reimmesso nel circuito dell’economia lecita. Per il suo contrasto assumono pertanto una funzione centrale la normativa europea e quella sovranazionale.

In questo contesto, il 19 giugno 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’Anti-Money Laundering Package, un pacchetto di leggi approvato in via definitiva dal Parlamento Europeo il 24 aprile scorso, volto ad implementare e rafforzare gli strumenti già a disposizione dell’Unione per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Con la sua entrata in vigore, che avverrà gradualmente tra il 2025 e il 2029, l’Anti-Money Laundering Package (“AML Package”) apporterà quindi rilevanti modifiche all’attuale sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Il presente Focus si pone come obiettivo quello di approfondire le principali novità introdotte dall’AML Package, che si compone di due Regolamenti (il Regolamento AMLA e il Regolamento Antiriciclaggio) e una Direttiva (la VI Direttiva Antiriciclaggio) e, complessivamente, costituirà «il quadro giuridico europeo che disciplina gli obblighi in materia di AML/CFT che devono essere soddisfatti dai soggetti obbligati e che sono alla base del quadro istituzionale dell’Unione»[1].


[1] Considerando 3 del Regolamento (UE) 2024/1624.

2. Il nuovo “Pacchetto Antiriciclaggio”

Negli ultimi anni, una serie di fattori anche geopolitici ha fatto registrare una costante e progressiva evoluzione dei reati che impattano sul sistema finanziario, sia dentro che fuori dai confini nazionali. L’innovazione dei sistemi tecnologici per scambiare fondi e valore, la crisi pandemica iniziata nel 2019 (e la conseguente implementazione del Recovery Plan connesso al Next Generation EU), lo scoppio della guerra russo-ucraina nel febbraio 2022 e, ancor prima, la Brexit, hanno reso particolarmente evidente la necessità di aggiornare le modalità di identificazione delle potenziali e rinnovate condotte criminose collegate al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.  

In tale contesto, come anticipato, il “Pacchetto Antiriciclaggio” proposto dall’Unione Europea si compone di tre elementi:

il Regolamento Antiriciclaggio (c.d. “Single Rulebook”) adottato dal Parlamento UE come Regolamento UE 2024/1624;

la VI Direttiva Antiriciclaggio adottata dal Parlamento UE come Direttiva UE 2024/1640;

il Regolamento AMLA, che istituisce l’Autorità di vigilanza per la lotta al riciclaggio (“Authority for Anti-money Laundering”), adottato dal Parlamento UE come Regolamento UE 2024/1620.

Il Regolamento Antiriciclaggio

Nato con l’obiettivo di istituire un unico corpus di leggi in materia di lotta al riciclaggio nel settore privato, questo Regolamento – che si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2027 (o dal 10 luglio 2029 per le società calcistiche professionistiche e gli agenti calcistici) – contiene norme immediatamente applicabili in tema di due diligence sulla clientela, trasparenza dei titolari effettivi, piattaforme di crowdfunding e utilizzo di cripto assets. Più nel dettaglio, il Single Rulebook:

  • amplia i soggetti obbligati, così come definiti dall’art. 3, includendo, a partire dal 2029, gli agenti calcistici e le società calcistiche professionistiche;
  • stabilisce in € 10 000 il limite per gli scambi in denaro contante (art. 80), al fine di «mitiga[re] i rischi associati all’uso di tali pagamenti». Precisa poi che, per ridurre i rischi di uso improprio del contante, anche a fronte di pagamenti di valore inferiore alla soglia di € 10 000, il soggetto obbligato dovrebbe comunque procedere con l’identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo quando questi effettuano operazioni occasionali in contanti di valore pari almeno ad € 3000;
  • ridefinisce le misure per assicurare l’efficacia delle sanzioni finanziarie ed evitarne l’elusione.

La VI Direttiva Antiriciclaggio

Tale Direttiva, cui gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 10 luglio 2027 (fatte salve le modifiche in tema di registro dei titolari effettivi e di accesso unico alle informazioni sui beni immobili, che andranno necessariamente recepite nel diritto nazionale rispettivamente entro il 10 luglio 2026 e il 10 luglio 2029), regola i meccanismi che gli Stati membri dovranno implementare al fine di prevenire che il sistema finanziario venga impiegato a scopo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Nello specifico, la VI Direttiva Antiriciclaggio modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e modifica e abroga la Direttiva (UE) 2015/849, considerata il principale strumento giuridico per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario dell’Unione ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Include disposizioni sulla vigilanza e sull’accesso delle autorità competenti ai registri dei titolari effettivi. Rafforza inoltre i poteri delle Financial Intelligence Units (“FIU”) relativamente (i) al rilevamento di fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, (ii) all’accesso alle informazioni finanziarie, amministrative ed investigative, (iii) alla cooperazione delle Unità di Informazione Finanziaria nazionali e (iv) alla sospensione o negazione dell’autorizzazione alle operazioni sospette.

Il Regolamento AMLA e la nuova Autorità Antiriciclaggio

Il Regolamento UE 2024/1620 è la normativa che istituisce l’AMLA, una nuova autorità europea che avrà sede a Francoforte e a cui spetterà il compito di vigilare sul rispetto della compliance in materia AML/CFT. A partire dal 1° luglio 2025, l’AMLA supervisionerà direttamente le entità finanziarie a più alto rischio, sarà incaricata di risolvere le eventuali controversie sorte tra più autorità di vigilanza e dovrà verificare l’effettiva attuazione di sanzioni finanziarie mirate.

Più nello specifico, l’Autorità Antiriciclaggio assolverà due funzioni principali:

  • Supervisione dei soggetti obbligati: l’AMLA avrà cura di supervisionare direttamente i soggetti ad alto rischio di riciclaggio e di monitorare indirettamente i supervisori nazionali, nell’ottica di garantire uno standard qualitativo minimo ed uniforme in tutta l’Unione. Sarà suo compito anche quello di gestire l’impianto sanzionatorio nei confronti dei soggetti obbligati selezionati;
  • Supporto e coordinamento delle Financial Intelligence Units nazionali, con l’obiettivo di facilitare la cooperazione e la condivisione di informazioni tra singole Unità (in Italia, la “UIF”), nonché quello di incentivare le best practices in materia AML/CFT.

3. Il ruolo dell’Autorità Bancaria Europea

Nella “ripartizione dei compiti”, l’Unione Europea ha optato per affidare all’European Banking Authority (“EBA”) le attività esecutive volte a prevenire l’impiego del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 

Nello svolgimento del proprio mandato, l’EBA ha dunque seguito l’aggiornamento e l’implementazione del nuovo Pacchetto Antiriciclaggio, fornendo man mano consulenze di natura tecnica ed operativa, nonché standards e linee guida.

In questo quadro, entro il 31 ottobre 2025, l’EBA dovrà definire:

  • Il metodo da seguire per individuare gli stabilimenti di credito e le istituzioni finanziare che saranno vigilate direttamente dall’AMLA;
  • Gli standard tecnici richiesti per l’adeguata verifica e quelli della supervisione basata sul rischio;
  • L’entità e i criteri per l’applicazione delle misure pecuniarie e delle altre misure amministrative;
  • I requisiti minimi delle politiche applicabili ai Gruppi bancari.

4. Novità in tema di titolare effettivo

Tra le principali novità apportate dall’AML Package c’è sicuramente la regolamentazione più stringente del registro dei titolari effettivi.

Più nel dettaglio, il Regolamento Antiriciclaggio:

  • Stabilisce una due diligence rafforzata sui soggetti caratterizzati da un patrimonio netto uguale o superiore a 50 milioni di euro (con esclusione del valore della residenza principale);
  • Amplia il novero di soggetti qualificati come “Persone politicamente esposte” (c.d. “PEPs”), includendo tra i familiari delle stesse, nel caso si tratti di figure che rivestono alte cariche nel governo centrale, anche i fratelli e le sorelle;
  • Estende l’ambito applicativo della disciplina antiriciclaggio alle operazioni con “beni di valore elevato”, per i quali viene introdotta anche una specifica definizione nell’allegato IV (si tratta segnatamente di: gioielli, orologi e articoli in oro di valore superiore a € 10 000, veicoli a motore di prezzo superiore a € 250 000, aeromobili e natanti di valore superiore a € 7 500 000);
  • Contempla la comunicazione della titolarità effettiva nei registri degli Stati membri per i soggetti giuridici stranieri che avviano un rapporto d’affari con un soggetto obbligato oppure diventano proprietari di beni immobili nel territorio UE;
  • Richiede che l’esame della partecipazione e del controllo[1] per l’individuazione della titolarità effettiva avvenga in parallelo e in maniera indipendente, tenendo conto di tutte le partecipazioni azionarie ad ogni livello di proprietà.

Dall’altro lato, la VI Direttiva Antiriciclaggio:

  • Estende la lista di individui che potranno avere accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva. In particolare, tutti coloro che dimostreranno di essere in possesso di un interesse legittimo nella prevenzione e repressione del riciclaggio (ad esempio, i giornalisti e le organizzazioni della società civile) saranno autorizzati ad accedere;
  • Include norme generali sull’accesso delle autorità competenti, degli organi di autoregolamentazione e dei soggetti obbligati ai registri dei titolari effettivi (art. 11);
  • Autorizza gli organismi responsabili dei registri alla richiesta di tutte le informazioni necessarie all’identificazione, alla verifica e all’accertamento dei titolari effettivi. Pertanto, le informazioni contenute nei registri dovranno essere conservate in un formato idoneo e accessibile.

[1] Ai sensi dell’art. 53, per «controllo del soggetto giuridico» deve intendersi « la possibilità di esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza significativa e di imporre decisioni pertinenti all’interno del soggetto giuridico».

5. Lo stato dell’arte in Italia

 In ragione dell’evoluzione del contesto regolatorio nell’ambito AML/CFT, anche il panorama istituzionale e normativo italiano ha subìto varie modifiche.

Innanzitutto, in un’ottica di adeguamento agli Orientamenti dell’EBA, in data 01 agosto 2023 Banca d’Italia ha modificato le “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio” al fine di rafforzare i presìdi di organizzazione all’interno degli intermediari finanziari e l’individuazione del Responsabile Antiriciclaggio. Più di recente, la UIF ha emanato 34 nuove macrocategorie di indicatori di anomalia, unitamente a “modelli di comportamenti anomali” mediante cui ha compiuto una vera e propria riorganizzazione del panorama normativo di riferimento per ciò che concerne l’identificazione delle operazioni sospette. Questi nuovi indicatori sono entrati in vigore il 1° gennaio 2024 e sono suddivisi in sub-indici, connessi a tratti comportamentali delle controparti coinvolte nelle operazioni, o anche alla specifica operatività posta in essere. Considerato che, dal rapporto annuale UIF per il 2023, le segnalazioni sono state 150.418 e che complessivamente si registra un trend di complessità crescente, il nuovo Provvedimento della UIF permetterà ai soggetti obbligati di individuare con maggior dettaglio le operazioni sospette.

Infine, si segnala che, a seguito della decisione del Consiglio di Stato del 15 ottobre 2024, il registro dei titolari effettivi è tuttora sospeso. Invero, con ordinanza collegiale n. 08248/2024, il  Consiglio ha rimesso 6 questioni pregiudiziali – già sollevate dai ricorrenti davanti al TAR del Lazio – alla Corte di Giustizia dell’Unione, sospendendo sia il procedimento, sia l’obbligo per le società di comunicare le informazioni relative ai titolari effettivi all’apposito registro.

Sarà interessante approfondire la futura pronuncia della CGUE.

6. Conclusioni

Nonostante i termini di entrata in vigore dei provvedimenti dell’AML Package appaiano molto lontani nel tempo, vista l’entità delle novità apportate, i soggetti obbligati sono tenuti ad avviare con il giusto anticipo le attività di risk assessment (per i nuovi obbligati) e di gap analysis (per tutti i soggetti obbligati), nell’ottica di comprendere gli impatti della nuova normativa predisposta dal legislatore comunitario e di valutare gli step di adeguamento successivi.

Per il soggetto obbligato sarà pertanto necessario svolgere un’adeguata attività di valutazione dei processi operativi e della normativa interna in vigore, al fine di assicurare l’allineamento con i contenuti del Pacchetto.