La delega di funzioni in materia ambientale

7 Ottobre 2024

La delega di funzioni costituisce oggi un presidio di primaria importanza nell’ambito dell’organizzazione aziendale di ogni impresa. Sebbene l’istituto sia stato codificato per la prima volta nel 2008, con l’entrata in vigore del c.d. Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza nei Luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008, di seguito T.U.S.L.), lo stesso, disciplinato all’art. 16 T.U.S.L., ha sin da subito vissuto un ampliamento del proprio ambito di applicazione, che è arrivato a ricomprendere settori diversi, come quello ambientale, quello della disciplina penale dei prodotti alimentari e degli obblighi previdenziali e assistenziali. Una tale estensione applicativa della disciplina delle deleghe di funzioni è stata possibile solo grazie all’intervento della giurisprudenza di legittimità che, in materia ambientale, ha colmato il vuoto derivante dall’assenza nel D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente, di seguito T.U.A.) di una disposizione analoga a quella prevista per la materia H&S.

1. Cosa è la delega di funzioni?

La disciplina delle deleghe di funzioni è stata introdotta nel nostro ordinamento con l’entrata in vigore del T.U.S.L.

L’istituto si era in precedenza già sviluppato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, per rispondere alle esigenze derivanti dalla complessità dell’organizzazione aziendale, a causa della quale il datore di lavoro difficilmente potrebbe adempiere in prima persona ai numerosi obblighi, la cui inosservanza è sanzionata penalmente, imposti dalla normativa di settore (Cass. pen., Sez. III, 17.11.2005 (dep. 11.01.2006), n. 560).

Al fine di evitare, da una parte, che gli imprenditori possano essere chiamati a rispondere dell’inosservanza di obblighi ai quali non possono concretamente ottemperare e, dall’altra, che il titolare originario di un obbligo, pur potendo adempiere, si liberi dello stesso e delle relative responsabilità trasferendo indebitamente e/o inefficacemente le sue funzioni ad un soggetto terzo (interno o esterno alla compagine aziendale), si è consentito al datore di lavoro di demandare alcune delle proprie funzioni (e, di conseguenza, le connesse responsabilità penali) a soggetti diversi, attraverso lo strumento della delega di funzioni.

Quest’ultima si configura oggi come un presidio fondamentale e imprescindibile al fine di garantire il puntuale adempimento degli obblighi di prevenzione.

L’art. 16 T.U.S.L., che disciplina la materia, definisce limiti e condizioni che devono essere rispettati affinché una delega di funzioni, “ove non espressamente esclusa”, sia considerata ammissibile e valida. 

In particolare,

  • la delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
  • il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;
  • inoltre, alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

A differenza del T.U.S.L., il T.U.A., recante norme in materia ambientale, non prevede una disposizione analoga.

La mancanza di una disciplina espressa del trasferimento di funzioni in materia di protezione ambientale è stata dunque colmata dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi a più riprese sul tema.

2. La disciplina della delega di funzioni opera anche rispetto alla materia ambientale?

La Suprema Corte risponde a questa domanda in senso affermativo, tracciando una vera e propria analogia con l’istituto disciplinato dall’art. 16 T.U.S.L.

In una recente pronuncia, la Corte ha fatto il punto sulla possibilità di estendere la disciplina della delega di funzioni anche alla materia ambientale, specificando che “benché la disciplina normativa in tema di gestione dei rifiuti e di obblighi, anche penalmente sanzionati, che gravano sui soggetti produttori e smaltitori non codifichi espressamente l’istituto della delega di funzioni, questa Corte, in analogia ai principi affermati con riguardo ai reati commessi con la violazione delle disposizioni in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro, ne ha da tempo riconosciuto l’efficacia” (Cass. pen., Sez. III, 12.02.2020 (dep. 27.05.2020), n. 15941).

L’istituto della delega di funzioni trova dunque applicazione anche al di fuori del terreno in cui lo stesso è nato e si è sviluppato.

Si tratta, a dire il vero, di un fenomeno che riguarda non solo la materia ambientale, ma anche la disciplina degli obblighi previdenziali e assistenziali (Cass. pen., Sez. III, 27.03.2018 (dep. 11.07.2018), n. 31421) e la disciplina penale dei prodotti alimentari (Cass. pen., Sez. III, 17.10.2013 (dep. 22.11.2013), n. 46710).

3. Quali sono i requisiti della c.d. delega ambientale? Il requisito dimensionale è davvero rilevante?

Nel confermare anche per la materia ambientale la rilevanza della delega ai fini della responsabilità penale, la Suprema Corte, in una pronuncia ancora più recente, precisa quali condizioni debbano essere rispettate per garantirne la validità e l’efficacia.

In materia ambientale, è ammessa la delega di funzioni a patto che la stessa “a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite” (Cass. pen., Sez. III, 10.04.2024 (dep. 29.07.2024), n. 30930)[1]. Introducendo quindi requisiti di fatto analoghi a quelli previsti dall’art. 16 T.U.S.L., la giurisprudenza di legittimità ha esteso anche al settore ambientale l’efficacia liberatoria della delega di funzioni.

Inoltre, nel richiamare una pronuncia ben più risalente[2], la sentenza specifica i requisiti appena accennati e subordina la legittimità e l’ammissibilità della delega ambientale al soddisfacimento di criteri di natura oggettiva e soggettiva.

Sotto il profilo oggettivo, richiede: i) che le dimensioni dell’impresa siano “tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità”; ii)l’effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato con l’attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica”; iii) l’esistenza di “precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie, che disciplinino il conferimento della delega ed adeguata pubblicità della medesima”; iv) che la delega abbia contenuto “specifico e puntuale”.

Sotto il profilo soggettivo, invece, prevede che debbano essere considerati: “i) la capacità e l’idoneità tecnica del soggetto delegato; ii) il divieto di ingerenza da parte del delegante nell’espletamento delle attività del delegato; iii) l’insussistenza di una richiesta d’intervento da parte del delegato; iv) la mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato”.

A ben vedere, la Corte non richiede che – per riconoscersi rilevanza penale alla delega di funzioni – debba essere rispettato il requisito delle significative dimensioni strutturali dell’impresa.

Tale condivisibile approccio è finalizzato a inibire il rischio di trattamenti differenziati tra chi è delegato agli adempimenti ambientali e chi è delegato agli adempimenti in materia antinfortunistica.

Infatti, in seguito all’entrata in vigore del T.U.S.L., l’art. 16 non ricomprende più tra i requisiti di una delega valida ed efficace che la stessa sia “necessaria” nell’ambito di una organizzazione a struttura complessa. 

Di conseguenza, in virtù del principio di non contraddizione, già dal 2015 viene affermato il seguente principio di diritto: “in materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, tra i requisiti di cui è necessaria la compresenza non è più richiesto che il trasferimento delle funzioni delegate debba essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa” (Cass. pen., Sez. III, 21.05.2015 (dep. 02.07.2015), n. 27862, richiamata dalla già citata Cass. pen., Sez. III, 10.04.2024 (dep. 29.07.2024), n. 30930).

Il criterio da impiegare, quindi, non è più quello meramente quantitativo, ma quello qualitativo, che valorizza la complessità degli obblighi da assolvere nel contesto dell’impresa.

4. Il delegante è sottoposto ad un obbligo di vigilanza anche in materia ambientale?

Alla materia ambientale è applicabile anche l’obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, di cui al comma 3 dell’art. 16 T.U.S.L..

Secondo la Corte, si tratterebbe di “una conseguenza connaturata al sistema di responsabilità delineato dalla legge, in termini non dissimili, in capo a chi professionalmente svolga attività costituenti fonte di rischio per beni primari che formano peraltro oggetto di protezione costituzionale, come l’ambiente in senso lato, la salute, l’utilità sociale e la sicurezza, la tutela del suolo” (Cass. pen., Sez. III, 12.02.2020 (dep. 27.05.2020), n. 15941). 

Il delegante non può semplicemente delegare ad altri le proprie funzioni, senza verificare che le stesse siano espletate correttamente: in presenza di una delega valida ed efficacia, il subentro nella posizione di garanzia certamente si verifica, fermo restando l’obbligo del delegante di verificare che la delega venga attuata correttamente (Cass. pen., Sez. IV, 08.06.2023 (dep. 31.07.2023), n. 33372).

L’efficacia liberatoria della delega di funzioni non è, dunque, assoluta, in quanto nel caso di commissione di reati da parte del delegato, potrebbe permanere in capo al delegante una responsabilità penale per aver omesso di ottemperare all’obbligo di vigilanza e di controllo.

Il perimetro dell’ingerenza del delegante nell’attività del delegato è stato recentemente tracciato dalla Corte, che specifica che “nell’ambito della delega di funzioni in materia ambientale, con riguardo all’obbligo di vigilanza da parte del delegante sul delegato, pur non essendo imposto il controllo ‘momento per momento’ delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, è richiesto quanto meno di verificare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato” (Cass. pen., Sez. IV, 08.06.2023 (dep. 31.07.2023), n. 33372).

Da ciò deriva che, se il delegante abbia contezza – o possa averla, con l’uso della diligenza richiesta – – dell’inadeguato esercizio della delega e non intervenga, lo stesso possa rispondere dei reati commessi dal delegato ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p. (Cass. pen., Sez. IV, 08.06.2023 (dep. 31.07.2023), n. 33372).

Si tratta di una responsabilità di natura omissiva che si fonda su tre elementi:

  • la presenza di una delega di funzioni valida ed efficace;
  • il dovere del delegante di vigilare sul rispetto della normativa ambientale;
  • inadempienze e inosservanze che siano certamente percepite o “percepibili” da parte dei deleganti, ovverosia da loro direttamente verificabili e conoscibili.

Solo in presenza di questi tre elementi la condotta omissiva del delegante può astrattamente integrare una responsabilità per omesso impedimento dell’evento (culpa in vigilando).

5. È ammessa la sub-delega anche in materia ambientale?

Compatibilmente con quanto detto finora, anche questo interrogativo trova nella giurisprudenza di legittimità una risposta affermativa.

Alla materia ambientale è applicabile in via analogica l’art. 16, comma 3-bis, T.U.S. che, seppur nei limiti fissati dalla norma stessa, ammette espressamente non solo il potere di delega, ma anche il potere di sub-delega “siccome il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni” previste dalla norma (Cass. pen., Sez. III, 15.06.2017 (dep. 20.11.2017), n. 52636).

Analogamente a quanto previsto per la materia antiinfortunistica, deve tuttavia essere considerato che:

  • affinché il delegato possa validamente esercitare la subdelega, è necessaria la previa autorizzazione del garante primario;
  • la subdelega dovrà essere limitata a specifiche funzioni, risultando preclusa al delegato la possibilità di liberarsi in toto degli obblighi che gli erano stati conferiti, nonché di conferire a terzi incarichi generici e/o indeterminati;
  • il subdelegante rimane titolare di un obbligo di vigilanza in ordine alle funzioni trasferite, con conseguente possibilità di ipotizzare una sua culpa in vigilando per gli illeciti ascrivibili al subdelegato;
  • non è possibile un ulteriore trasferimento delle funzioni, così da evitare il rischio di scivolamenti “verso il basso”.

[1] Nei medesimi termini, anche: Cass. pen., Sez. III, 12.02.2020 (dep. 27.05.2020), n. 15941; Cass. pen., Sez. III, 07.11.2007 (dep. 11.02.2008), n. 6420.

[2] Cass. pen. Sez. III, 23.04.1996 (dep. 27.05.1996), n. 5242.