È ormai tempo per l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022, ben più conosciuto con il nome di ‘Riforma Cartabia’, che interviene quale strumento di “attuazione della […] delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.
Come espressamente illustrato dal Legislatore, il Decreto si propone quale riforma ampia e organica di sistema, che mira ad agire su tre ambiti – attigui e comunicanti – del sistema penalistico: il processo penale, il sistema sanzionatorio e la giustizia riparativa.
Questi tre settori di intervento sono trainati – come si comprende agevolmente dal titolo del provvedimento normativo – da un obiettivo unitario; un comune denominatore verso cui sono orientate le modifiche normative oggetto di introduzione legislativa: l’efficientamento della giustizia penale, soprattutto in termini di riduzione della durata media del processo tanto nei tre gradi di giudizio che lo compongono, quanto nelle fasi preliminari (indagini e udienza preliminari) ed in quella successiva alla pronuncia della sentenza irrevocabile, relativa all’esecuzione di quest’ultima.
Non è certo una novità che i tempi di celebrazione dei processi costituiscono una nota dolente del nostro sistema giudiziario. Lunghezza ed incertezza sono infatti le due attribuzioni che caratterizzano principalmente il processo penale italiano, con ripercussioni negative sia per l’imputato, sia per la vittima, sia ancora per l’obiettivo dello Stato di reprimere i delitti.
Senza scendere nel dettaglio di un argomento che richiederebbe – esso soltanto – un’intera sede di approfondimento, si possono prendere in considerazione i seguenti esempi che chiariscono come un processo troppo lungo scontenti tutte le parti in gioco.
È innanzitutto facile comprendere il pregiudizio per la vittima, costretta ad attendere anni per vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere una forma di risarcimento per il torto subito. Allo stesso modo, è agevole comprendere la frustrazione dell’interesse statale: l’eccessiva estensione dei tempi del processo possono compromettere l’effettiva punizione del colpevole di un reato, per estinzione di quest’ultimo a causa della prescrizione.
Ma, a ben vedere, le conseguenze negative delle lungaggini giudiziarie si estendono anche all’imputato, il quale, anzi, ne subisce gli effetti peggiori. Si pensi, ad esempio, ad un cittadino accusato di un reato che, soltanto dopo una lunga trafila processuale, venga assolto dal fatto contestatogli. Se è vero che la sentenza di assoluzione avrà riconosciuto la sua innocenza, è anche vero che egli avrà trascorso una parte rilevante della sua vita sottoposto a giudizio per un crimine che non ha commesso.
E questo, oltre ad un chiaro ed importante impatto a livello morale, può avere effetti anche in termini reputazionali ed economici: quello stesso soggetto, per un periodo di oltre quattro anni (media italiana di durata del processo penale) potrebbe aver dovuto fronteggiare attacchi alla propria reputazione da parte dell’opinione pubblica o vissuto con i propri beni sottoposti a sequestro da parte dello Stato; potrebbe, in altre parole, aver visto distrutta una parte rilevante delle propria vita, che la conclusiva sentenza di assoluzione non necessariamente è in grado di ripristinare.
È di immediata evidenza come la contemperazione di questi tre interessi passi dalla riduzione dei tempi processuali ed è in questa direzione che si è mossa la ‘Riforma Cartabia’, che aspira al raggiungimento dell’obiettivo stabilito nel P.N.R.R. di ridurre la durata del processo penale del 25%, entro il 2026.
Dei vari strumenti che l’intervento legislativo utilizza a tali scopi, in questa sede ne verranno approfonditi due, entrambi riguardanti il rapporto tra persona offesa e imputato – vittima e colpevole – e sul modo in cui questi due soggetti si relazionano rispetto al reato oggetto del processo: la procedibilità del reato a querela e la giustizia riparativa.
Come si illustrerà meglio più avanti, con tali strumenti il Legislatore intende, da un lato, valorizzare l’azione penale anche quale mezzo di riparazione del danno patito dalla vittima e, dall’altro lato, riservare al giudizio penale la funzione di strumento ultimo di repressione degli illeciti, da utilizzare soltanto per fatti connotati da una maggiore gravità sociale.
L’effetto che si vuole ottenere è lo sfoltimento del carico processuale e, di conseguenza, l’efficientamento delle risorse giudiziarie.
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1. Le novità nel regime di procedibilità a querela.
La prima novità che si intende approfondire riguarda l’estensione del novero di reati procedibili querela, ossia per i quali la Procura della Repubblica può esercitare l’azione penale (e dunque avviare e condurre un processo) solo in presenza di una espressa richiesta in tal senso da parte della persona offesa dal reato.
In particolare, lo scopo perseguito dalla Riforma è di introdurre questo particolare regime di procedibilità per tutta una serie di reati caratterizzati da un grado di disvalore sociale non particolarmente elevato e posti a tutela esclusivamente di beni individuali, personali o patrimoniali.
In relazione a questa tipologia di illeciti, infatti, la ‘vittima’ è l’unico soggetto concretamente danneggiato dal reato, con la conseguenza che è quest’ultima ad avere un prevalente interesse alla punizione del soggetto che le ha cagionato l’offesa. Di conseguenza, qualora tale volontà privata manchi, risulta notevolmente affievolito anche il correlativo interesse dello Stato ad avviare e proseguire un giudizio penale.
Prendiamo l’esempio di un reato contro il patrimonio, quale – ad esempio – il furto.
In un caso di questo genere, è evidente che può sussistere un concreto interesse della persona offesa a ottenere la restituzione del bene rubato o – quantomeno – il risarcimento del danno patito a seguito della condotta del reo. E la tutela della vittima costituisce sicuramente il compito primario attribuito allo Stato, ancor prima del perseguimento del generale obiettivo di punizione dei colpevoli.
Tuttavia, qualora il danno subito dalla vittima sia già stato risarcito al di fuori della sede giudiziale e la persona offesa non abbia un concreto interesse a vedere sanzionato penalmente il colpevole, è evidente che la celebrazione del processo andrebbe a perseguire soltanto il secondario – e meno rilevante – obiettivo di repressione del reato: la risorsa pubblica sarebbe utilizzata alla pronuncia di una sentenza in merito alla quale neppure la vittima mostra interesse.
Questo è proprio l’ambito di intervento della Riforma: i reati per i quali interviene la modifica del regime di procedibilità si prestano all’adozione di condotte risarcitorie e riparatorie ed è verso l’incentivazione e la valorizzazione di queste ultime che si orienta la modifica legislativa.
Si tratta, ad avviso del Legislatore, di una novità potenzialmente idonea a generare benefici su tutti i fronti coinvolti. L’estensione della procedibilità a querela per reati contro la persona e contro il patrimonio avvantaggia sicuramente la posizione dell’imputato, al quale viene concessa la possibilità di evitare una sanzione penale, raggiungendo un accordo con la persona offesa che preveda la rinuncia alla querela a fronte del risarcimento del danno cagionato; proprio l’interesse della ‘vittima’ può risultare valorizzato, posto che il maggior rilievo attribuito alla sua istanza punitiva può costituire uno strumento di pressione per ottenere, in tempi celeri, un congruo ristoro del danno; infine, ne beneficia il sistema giudiziario, che può vedersi sgravato di un numero rilevante di processi già esistenti e futuri.
Proprio su quest’ultimo punto, bisogna infatti considerare che – secondo i dati raccolti nel 2021 dal Ministero della Giustizia e riportati nella relazione illustrativa della Riforma – in Italia risultano pendenti quasi un milione e mezzo di procedimenti penali, di cui oltre un milione dinnanzi ai Tribunali.
Si tratta di un carico giudiziario senza dubbio elevato, dovuto anche al principio dell’obbligatorietà e della irretrattabilità dell’azione penale: quando un reato è procedibile d’ufficio, la Procura della Repubblica è obbligata a perseguirlo avviando e portando a conclusione un procedimento penale, anche qualora vi sia già stata la piena soddisfazione della persona offesa.
Per questa ragione, la Riforma punta sull’estensione del regime di procedibilità a querela di parte: l’intento è di valorizzare il ristoro della vittima e canalizzare le risorse statali verso il perseguimento dei reati più gravi.
Di seguito, si riporta una panoramica dei reati per i quali è stato introdotto il regime di procedibilità a querela:
–Art. 582 c.p. Lesione personale: la procedibilità a querela viene estesa alle cc.dd. lesioni lievi (durata della malattia compresa tra 21 e 40 giorni). Resta invece immutato il regime di procedibilità d’ufficio per le lesioni gravi (malattia con durata superiore a 40 giorni) e gravissime e per tutte le altre ipotesi in cui attualmente essa è prevista in presenza di concorrenti circostanze aggravanti;
–Art. 605 c.p. Sequestro di persona: viene introdotto il nuovo regime di procedibilità per le ipotesi non aggravate, che si sostanziano in privazioni della libertà della vittima per periodi di tempo molto brevi;
–Art. 610 c.p. Violenza privata: il reato diviene procedibile a querela, salvo per le ipotesi in cui sia commesso a danno di una persona incapace per età o per infermità e nei casi specifici previsti dall’art. 339 c.p.;
–Art. 614 c.p. Violazione di domicilio: il reato era e rimarrà procedibile d’ufficio nei casi in cui il fatto risulti commesso con violenza alle persone, ovvero da persona palesemente armata o se il fatto risulti commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. Sarà invece necessaria la querela per i casi di violazione di domicilio con violenza sulle cose;
–Art. 624 c.p. Furto: il reato resterà punibile d’ufficio solo se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza, ovvero se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica. Viceversa, gli altri furti (anche se aggravati) saranno punibili a querela della persona offesa;
–Art. 634 c.p. Turbativa violenta del possesso di cose immobili: la Riforma rende procedibile a querela di parte il delitto in questione, salvo il caso in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
–Art. 635 c.p. Danneggiamento: viene mantenuto il precedente regime di procedibilità, salvo che per i fatti commessi con violenza alla persona o con minaccia, per i quali sarà necessaria la querela;
-Art. 640 c.p. Truffa: viene eliminata la procedibilità d’ufficio per i fatti di truffa che abbiano cagionato danni di particolare gravità. Anche in questi casi, dunque, sarà necessaria la querela della persona offesa;
–Art. 640 ter c.p. Frode informatica: anche in questo caso, diviene procedibile a querela il fatto connotato da un danno di particolare gravità;
–Art. 659 c.p. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone: viene introdotta la procedibilità a querela per l’ipotesi che il disturbo sia orientato verso un nucleo ristretto di persone. Regime invariato negli altri casi;
–Art. 660 c.p. Molestia o disturbo alle persone: il reato diviene procedibile a querela, salvo per l’ipotesi che sia commesso a danno di persona incapace per infermità o per età.
Di particolare interesse – in quanto potenzialmente idonee a produrre effetti pratici di rilievo nel prossimo futuro – risultano le disposizioni previste per il coordinamento tra il vecchio ed il nuovo regime di procedibilità.
In proposito, sono infatti state previste diverse possibilità, che possono essere riassunte come segue:
-qualora il fatto procedibile a querela sia stato commesso prima dell’entrata in vigore della riforma, la persona offesa avrà tre mesi per formulare la propria istanza punitiva, che inizieranno a decorrere a partire dall’entrata in vigore del nuovo regime (30 novembre 2022).
Ciò significa che chi è stato vittima di un reato per il quale l’azione penale – al tempo in cui il fatto è stato commesso – avrebbe dovuto essere esercitata d’ufficio, dovrà attivarsi tempestivamente per proporre querela, altrimenti vedrà preclusa la possibilità di perseguire il reato in sede giudiziale;
-qualora, invece, il fatto procedibile a querela sia già oggetto di un procedimento penale (evidentemente avviato d’ufficio, sulla scorta della precedente normativa) sarà onere dell’autorità giudiziaria contattare la persona offesa al fine di informarla in merito al suo diritto di querela;
-infine, nessun dubbio per i fatti che saranno commessi successivamente all’entrata in vigore della riforma. Per essi sarà immediatamente applicabile il nuovo regime giuridico
2. La giustizia riparativa.
Rispetto al mutamento di regime di procedibilità di cui si è detto sinora, il secondo aspetto della riforma che in questa sede si ritiene di approfondire si mostra per certi versi più rivoluzionario, in quanto introduce un concetto (quello della giustizia riparativa) del tutto nuovo per il nostro ordinamento giuridico.
In quest’ottica, dunque, la Riforma si pone quale strumento di modernizzazione del sistema penale, mettendo a disposizione dell’autore del reato, della persona offesa e degli altri eventuali danneggiati (o, come si dirà: interessati) dal reato un istituto inedito.
In estrema sintesi, è possibile descrivere la giustizia riparativa come uno strumento giuridico che fornisce alla vittima è all’autore del reato una sede di confronto, parallela a quella giudiziale, per raggiungere un accordo in merito alla riparazione degli effetti negativi causati dal reato stesso; accordo che potrà eventualmente essere valorizzato dall’imputato quale fonte di benefici nel processo.
Il fine ultimo dell’istituto, come può intuirsi dal nome che gli è stato attribuito, è la composizione dei rapporti tra la vittima e il reo: una pacificazione di questi due soggetti che prescinde – e, anzi, va oltre – il canonico concetto di ‘giustizia punitiva’, basata sulla punizione del colpevole di un crimine mediante irrogazione di una pena.
Proprio in quest’ottica si coglie il maggior grado di innovatività dell’intervento legislativo. L’istituto della giustizia riparativa si stacca dal binomio Pubblico Ministero-imputato (attori protagonisti del processo, con la persona offesa – in veste di parte civile – a cui è attribuito un ruolo tutt’altro che centrale) per abbracciare un percorso parallelo a quello giudiziale, in cui vittime e autori del reato dialogano tra loro, con l’aiuto di un mediatore, allo scopo di ricomporre il conflitto insorto.
Di seguito si analizzeranno i tratti essenziali di questo nuovo istituto giuridico, ripercorrendo le norme ad esso dedicate all’interno del D.lgs. n. 150/2022, che ne delinea – così come richiesto al Governo dalla Legge Delega da cui ha tratto origine la Riforma – una disciplina organica. Il Decreto, infatti, compendia tutti gli elementi essenziali per la comprensione e l’utilizzo della giustizia riparativa, che qui possono riassumersi in: definizioni, principi, obiettivi e applicazioni processuali.
Già i primi due elementi (definizioni e principi) forniscono un’idea piuttosto precisa dei lineamenti dell’istituto. Il Decreto definisce come giustizia riparativa “ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”.
Con riferimento, poi, ai principi cui essa si ispira, il Legislatore menziona (tra gli altri) la partecipazione attiva e volontaria dei soggetti coinvolti, l’equa considerazione dell’interesse della vittima e della persona indicata come autore dell’offesa, il coinvolgimento della comunità, la ragionevolezza e proporzionalità dell’esito riparativo.
Si comprende, dunque, che si tratta di uno strumento che si pone al di fuori del processo (è necessario sviluppare un programma apposito), che mira al contemperamento degli interessi tanto della persona offesa quanto del reo senza che vi sia un ingiusto sbilanciamento verso le necessità del primo o del secondo e che è aperto anche al coinvolgimento di una platea di utenti più ampia, qualora il caso specifico abbia ad oggetto un reato che abbia leso interessi diffusi (difatti, quale comunità coinvolgere può intendersi sia la famiglia della vittima, sia gli enti e le associazioni di categoria).
Quanto poi alle concrete modalità di svolgimento dei programmi riparativi, il Decreto fornisce delle indicazioni di grande rilievo, disponendo che: i) i programmi sono accessibili per qualsiasi reato, senza preclusioni relative alla sua gravità; ii) l’accesso al programma è possibile non soltanto nella fase dell’udienza preliminare e del dibattimento, bensì in ogni stato e grado del procedimento e persino nella fase esecutiva della pena o anche dopo l’esecuzione della stessa.
Ancora, si potrà accedere all’istituto anche in caso di sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità o per intervenuta estinzione del reato.
In quest’ottica, si comprende come la giustizia riparativa non costituisca in senso stretto un istituto proprio del giudizio penale (come, ad esempio, la messa alla prova). Piuttosto, si colloca su un binario parallelo rispetto ad esso, perseguendo uno scopo diverso da quello tipico processale, ancorché ad esso inevitabilmente connesso: il processo punta ad accertare la responsabilità penale; la giustizia riparativa mira a far riconoscere all’autore del reato la propria responsabilità morale nei confronti della vittima.
Venendo ad un’analisi più concreta, si può innanzitutto osservare che il programma riparativo si sostanzia innanzitutto in una mediazione fondata sul dialogo tra autore del reato e vittima. Dopo una prima fase di colloqui preliminari, finalizzati a fornire ai soggetti informazioni di carattere generale e a vagliare in senso astratto la percorribilità dello strumento, è previsto lo svolgimento di una serie di incontri, la cui gestione è rimessa ad un mediatore (figura terza ed imparziale).
L’esito del programma è definito dal Decreto come “qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti”.
Da un punto di vista pratico, si comprende dunque come il contenuto di tale accordo sia aperto a diverse soluzioni e varia da una forma meramente simbolica – si pensi ad una dichiarazione di scuse o di impegno a tenere determinati comportamenti socialmente apprezzabili – ad una più materiale, quale il risarcimento del danno o l’adozione di condotte finalizzate ad eliminare le conseguenze negative del reato.
Una volta concluso il programma, il mediatore predisporrà un’apposita relazione riportante il contenuto dei vari incontri e il risultato raggiunto, che sarà trasmessa all’Autorità Giudiziaria procedente.
Proprio questa relazione costituisce un elemento importante per la valorizzazione processuale del programma riparativo che, come anticipato in apertura, potrà essere seguito dall’autore del reato anche al fine di ottenere benefici nel giudizio in cui egli è coinvolto.
Infatti, il Decreto dispone innanzitutto che l’Autorità Giudiziaria valuti lo svolgimento – e, in particolare, la conclusione con esito positivo – del programma di riparazione “per le determinazioni di competenza” e “anche ai fini di cui all’art. 133 c.p.”. In altre parole, è stato espressamente previsto che il Giudice, nel determinare il quantitativo di pena concretamente applicabile all’imputato, dovrà valutare l’eventuale effettuazione del percorso riparativo.
Non solo: un ulteriore beneficio deriva dall’introduzione quale circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 c.p. della partecipazione “ad un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo”.
Ancora, la Riforma riconduce allo svolgimento, con esito positivo, di un programma di giustizia riparativa, un’ipotesi di remissione tacita della querela. Si tratta, probabilmente, dell’effetto pratico più incisivo del nuovo strumento: qualora la vittima abbia aderito al percorso di riparazione e questo si sia concluso con un accordo, a sua volta effettivamente adempiuto, la querela presentata originariamente dovrà intendersi rimessa e il reato – se non procedibile d’ufficio – estinto per assenza di condizione di procedibilità.
L’ultimo beneficio per l’imputato concerne la sospensione condizionale della pena. Ai sensi dell’art. 163, comma. 4, c.p., l’imputato può beneficiare della c.d. sospensione ‘breve’ (ossia avente durata di soltanto un anno, anziché cinque) qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno ed egli abbia riparato interamente il danno e/o eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
A seguito della riforma, anche lo svolgimento del programma di riparazione con esito positivo potrà valere quale presupposto per godere del suddetto regime favorevole.
3. Conclusioni.
Al termine di questa breve analisi si possono formulare alcune preliminari considerazioni positive nei confronti della riforma del settore penale che entrerà in vigore tra pochi giorni.
In primo luogo, si può osservare come il Legislatore abbia effettivamente risposto all’obiettivo posto dalla Legge Delega di individuare degli strumenti in grado (quantomeno in astratto) di ridurre del carico giudiziario che grava sui giudici penali.
Tanto l’ampliamento del regime di procedibilità a querela, quanto l’introduzione di meccanismi di risoluzione alternativa dei conflitti sembrano infatti ben orientati a restituire al processo penale il ruolo di estrema ratio del sistema giudiziario, da riservare ai fatti illeciti connotati di maggiore gravità.
Inoltre, può affermarsi che l’intervento legislativo abbia prestato l’adeguata attenzione a tutte le parti coinvolte nel processo penale: la riforma sembra infatti muoversi a tutela sia della vittima sia dell’autore del reato, i cui interessi vengono bilanciati nell’individuazione di istituti giuridici che, ancorché su versanti differenti, valorizzano le rispettive posizioni, che si pongono per natura in conflitto.
Ciononostante – e questo vale soprattutto per la giustizia riparativa – per poter formulare un giudizio compiuto sulle nuove norme e sui nuovi istituti, bisognerà necessariamente attendere di osservare il modo in cui essi verranno utilizzati, sia dai singoli individui (imputati e persone offese), sia dai giudici.
Uno strumento come quello in esame potrebbe infatti rivelarsi privo di concreto apporto pratico, qualora esso venisse scarsamente utilizzato dalle parti e, ancora di più, scarsamente valorizzato dai Giudici.
Viceversa, un concreto apprezzamento dell’esito riparativo nel contesto processuale – ad esempio in termini di riduzione delle pene – potrà senz’altro agevolare la diffusione di uno strumento che, a prima vista, appare senz’altro utile in chiave sia morale, sia pratica.