La costituzione di parte civile nel processo contro gli enti

30 Settembre 2021

Nonostante i vent’anni trascorsi dall’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001, sono ancora molti gli interrogativi in merito alla responsabilità degli enti, a cui gli interpreti del diritto non hanno trovato una risposta univoca.

Ad esempio: che tipo di responsabilità è quella che viene attribuita alle società? E ancora, il danneggiato può agire civilmente nei confronti dell’ente imputato per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto?

La risposta a queste domande, inscindibilmente connesse, ha creato non poca confusione nella giurisprudenza di merito.

Nei mesi scorsi, infatti, due pronunce sorprendentemente antitetiche sono state emesse – a quattro giorni l’una dall’altra – dal Tribunale di Lecce e dal Tribunale di Milano. Mentre il primo tra questi ha accolto le richieste di costituzione di parte civile delle diverse persone offese nell’ambito del procedimento pendente nei confronti della Trans Adriatic Pipeline, il Tribunale del capoluogo lombardo si è mostrato di tutt’altro avviso, escludendo che i passeggeri vittime dell’incidente ferroviario di Pioltello potessero esercitare le proprie pretese risarcitorie nei confronti della R.F.I. S.p.A. nell’ambito del procedimento a suo carico.

Come è facile intuire, un simile panorama genera incertezza tanto per i soggetti danneggiati dal reato, quanto per l’ente imputato, al quale non è dato sapere in anticipo qual è il confine della responsabilità che può essergli addebitata.

Nel presente contributo, ripercorriamo gli orientamenti giurisprudenziali formatosi sul tema, nel tentativo di fornire al lettore tutti gli elementi necessari a chiarire gli interrogativi posti in premessa.

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Premessa.

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha indubbiamente costituito un punto di svolta decisivo nell’ambito del nostro ordinamento, avendo portato gli operatori del diritto a confrontarsi con una tematica – quella della responsabilità degli enti – del tutto nuova. E possiamo affermare con certezza che l’introduzione di tale normativa ha costituito un evento epocale anche per il mondo delle imprese. La ragione è semplice da intuire: a partire da quel momento, anche le società – al fianco delle persone fisiche – sono state chiamate a rispondere per fatti penalmente rilevanti; il paradigma secondo cui ‘societas delinquere non potest’ è stato travolto e l’ente è divenuto co-protagonista, accanto all’individuo, delle vicende processual-penalistiche finalizzate all’accertamento della responsabilità e all’irrogazione della sanzione punitiva.

L’avvento del nuovo meccanismo di imputazione di responsabilità ha generato nuove e diverse preoccupazioni per l’impresa, posto che nello svolgimento dell’attività aziendale si è reso necessario prendere in considerazione nuove categorie di rischi e di costi. I primi attengono alla possibilità che – a seguito della commissione di un reato da parte di un esponente aziendale – sia la società a subire una sanzione, che per gravità può giungere sino alla definitiva interdizione dall’esercizio dell’attività. Quanto ai costi, essi consistono tanto nel potenziale impatto economico-finanziario delle medesime sanzioni, quanto negli oneri di organizzazione richiesti (ancorché facoltativamente) all’impresa per implementare il proprio assetto organizzativo allo scopo di impedire il verificarsi di fatti delittuosi nell’ambito dell’attività d’impresa.

Può sembrare che vent’anni costituiscano un tempo ragionevolmente sufficiente affinché il sistema giuridico si adatti all’esistenza di una simile novità – ancorché, come si è detto, rivoluzionaria. Eppure, ancora oggi sono molti gli interrogativi a cui gli interpreti del diritto non hanno trovato una risposta univoca; spesso persino su tematiche che dovrebbero costituire la base della disciplina.

Ad esempio: che tipo di responsabilità è quella che viene attribuita alle società in caso di reato? Si tratta di una responsabilità amministrativa, come peraltro suggerisce il titolo della legge (“responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”) o di una responsabilità penale, posto che viene accertata in un processo penale?

E ancora, quali azioni potranno essere esercitate nei confronti dell’ente accusato di un illecito previsto dal d.lgs. n. 231/01? Soltanto l’azione penale, prerogativa del pubblico ministero, o anche l’azione civile di risarcimento da parte del soggetto che si ritenga danneggiato dal reato che funge da presupposto per la responsabilità dell’ente?

Si tratta di due domande inscindibilmente connesse. Questo perché – a ben vedere – alla società non viene addebitata la commissione di un reato (fatto di cui invece è accusato la persona fisica appartenente all’azienda) ma di un “illecito amministrativo dipendente da reato”; quindi potenzialmente un fatto diverso da quello cagionante il danno che la parte lesa lamenta.

Allora, la domanda è: chi è danneggiato dal reato, può chiedere il risarcimento direttamente all’ente imputato? Oppure l’ente è accusato di un fatto distinto rispetto al reato e – quindi – di un evento che non ha direttamente danneggiato quel soggetto? Proprio questo è il tema che si proverà a dirimere nelle pagine seguenti, richiamando quelli che si sono mostrati gli orientamenti – paradossalmente oscillanti, lo si anticipa – della giurisprudenza, su un tema che evidentemente necessita di essere risolto.

La tematica può apparire, a prima vista, priva di un concreto rilievo e destinata a risolversi agevolmente alla luce della normativa dettata dal codice di procedura penale in tema di citazione nel processo del responsabile civile. L’art. 83 c.p.p., infatti, prevede che il danneggiato dal reato, una volta costituitosi parte civile, possa citare nel processo penale il soggetto civilmente responsabile per il fatto compiuto dall’imputato. Ed è facile intuire che, in caso di reati commessi in ambito aziendale, tale soggetto altri non è che la società di appartenenza dell’imputato (responsabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.) e che, dunque, esso coinciderà con l’ente imputato.

Sembrerebbe, così, che il tema sia agevolmente superabile mediante un modesto onere aggiuntivo per la parte civile, chiamata, non ad esercitare l’azione civile contro l’ente imputato, bensì ad indirizzargli un atto di citazione quale responsabile civile (ottenendo così l’analogo risultato sperato: la presenza nel processo di un soggetto chiamato a ristorare i danni, che sia più capiente della persona fisica).

Una più attenta analisi, tuttavia, evidenzia che il discorso non si risolve in mera retorica giuridica e che può, invece, avere dei concreti e rilevanti risvolti pratici, ancorché limitati ad una determinata casistica processuale. L’art. 8 del d.lgs. n. 231/01, infatti, sancisce il principio di “autonomia della responsabilità dell’ente”: per quello che ci interessa, ciò significa che in alcuni casi, il processo contro la società va avanti anche se il reato addebitato alla persona fisica non è più perseguito; l’ente dunque rimane l’unico soggetto imputato nel procedimento.

Ad esempio, ciò può verificarsi quando sia stato commesso un reato (presupposto di responsabilità 231) ma risulti impossibile individuare il soggetto persona fisica che lo ha commesso. In tal caso, in virtù del principio di autonomia della responsabilità dell’ente, il processo verrà celebrato soltanto nei confronti di quest’ultimo.

Analogo è il caso in cui il reato commesso dalla persona fisica venga estinto – per cause diverse dall’amnistia: si pensi alla messa alla prova andata a buon fine. Anche in questa ipotesi, il processo contro l’ente seguirà una via indipendente. Stesso dicasi quando nei confronti della persona fisica sia emessa una sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità ovvero quando egli decida di definire anticipatamente la propria posizione mediante patteggiamento.

Sono tutte prospettive in cui l’ente risulterà unico soggetto imputato nel procedimento, senza avere accanto la persona fisica che ha commesso il reato presupposto della sua responsabilità. È evidente che qui la domanda di cui stiamo discutendo assume tutta un’altra rilevanza: potrà il danneggiato agire civilmente nei confronti dell’ente unico imputato? E quest’ultimo dovrà preoccuparsi soltanto delle sanzioni ‘amministrative’ previste dal decreto 231 o anche di una condanna al risarcimento dei danni?

Nulla dicendo il ‘decreto 231’ sul punto, la risposta deve essere individuata nell’insegnamento giurisprudenziale, che a breve andremo ad esaminare. Prima di ciò, tuttavia, occorre prendere le mosse dalla questione – necessariamente preliminare – relativa alla natura della responsabilità addebitabile all’ente. Come si è anticipato, è questo, infatti, il punto di partenza dei contrastanti orientamenti mostrati dai giudici.

I. La natura della responsabilità dell’ente

A dispetto del nomen juris attribuitole dal d.lgs. n. 231/01, non sono pochi coloro che ritengono che la responsabilità introdotta con il citato decreto sia una responsabilità di natura sostanzialmente penale.

A tali conclusioni condurrebbe, innanzitutto, la stretta vicinanza dell’illecito dell’ente con il fatto-reato che ne costituisce il presupposto. Condicio sine qua non della responsabilità ex d.lgs. n. 231/01 è, infatti, la commissione di un reato nell’ interesse o a vantaggio dell’ente. Ancora, la natura penale dovrebbe dedursi dall’applicabilità, in caso di condanna, di penetranti sanzioni in capo all’ente, che possono giungere fino alla chiusura definitiva di uno stabilimento o all’interdizione definitiva dall’attività.

Come anticipato in apertura del presente contributo, dalla natura penale della responsabilità dell’ente si potrebbe far discendere, in linea di principio, l’ammissibilità della costituzione di parte civile nell’ambito del processo penale nei confronti di quest’ultimo (c.d. orientamento estensivo): l’ente avrebbe commesso a tutti gli effetti un reato, è penalmente responsabile e, dunque, ha cagionato un danno alla persona offesa da quel reato.

Di tutt’altro avviso sono, invece, coloro i quali – fedeli alla qualificazione data dalla lettera della norma – ritengono che la responsabilità in esame sia indubbiamente di natura amministrativa. Non è poi solo il dato testuale a sorreggere questo orientamento: tale impostazione poggia sull’assunto per cui l’ente è chiamato a rispondere di un illecito strutturalmente separato e diverso rispetto al reato commesso dalla persona fisica. Si tratta, in altri termini, di un illecito amministrativo, che presuppone (ma non si identifica con) il reato commesso all’interno della compagine aziendale. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, definendo l’illecito dell’ente come una “fattispecie complessa, della quale il reato costituisce solo uno degli elementi fondamentali”, unitamente alla qualifica soggettiva dell’agente, all’interesse o vantaggio dell’ente e alla colpa di organizzazione ascrivibile a quest’ultimo.

In linea con ciò, i sostenitori della tesi amministrativistica ritengono che l’illecito dell’ente sia inidoneo a generare i danni tipicamente prodotti dal reato, suscettibili di essere posti a fondamento di una pretesa risarcitoria esperibile nell’ambito di un procedimento penale. Come è facile intuire, da tale impostazione discende l’orientamento restrittivo che sostiene l’inammissibilità dell’azione civile nel processo penale a carico dell’ente.

È, in ultimo, da segnalare un ulteriore indirizzo – avallato anche dai giudici di legittimità – che rinviene nella responsabilità disegnata dal d.lgs. n. 231/01 un tertium genus a cavallo tra l’ordinamento penale e quello amministrativo, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza. Invero – si sostiene – è la stessa relazione illustrativa al Decreto 231 ad aver sottolineato l’esigenza di omogeneizzare i sistemi di responsabilità amministrativa e di responsabilità penale, proprio “all’insegna delle massime garanzie previste per quest’ultimo, spingendo verso la nascita di un sistema punitivo che – nel caso degli enti – rappresenta senza dubbio un tertium genus rispetto ad entrambi”. Come avremo modo di vedere di seguito, i sostenitori di questo indirizzo sembrano essere aperti alla possibilità che la pretesa risarcitoria della vittima di un reato possa essere fatta valere direttamente nel processo in capo alla società.


II. Gli oscillanti orientamenti della giurisprudenza di merito: una spaccatura giuridica tra nord e sud Italia?

A fronte di tutto ciò, la giurisprudenza maggioritaria ha accolto la tesi restrittiva, la quale ha – peraltro – ricevuto l’avallo della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. Pen. sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251): il danneggiato dal reato non può esercitare la propria pretesa risarcitoria direttamente contro l’ente imputato.

Il dibattito, dunque, poteva sembrare essersi assestato sulla sponda della inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente. Eppure, alcuni esponenti della giurisprudenza di merito hanno recentemente dato prova di non volersi rassegnare a tale impostazione: in tal senso, è da segnalare l’ordinanza con la quale il Tribunale di Lecce, lo scorso 29 gennaio 2021, ha respinto le richieste di esclusione formulate dalla difesa della Trans Adriatic Pipeline nei confronti delle costituende parti civili nell’ambito del procedimento per disastro ambientale che la vede imputata.

Una simile posizione, peraltro, non è nuova tra le autorità giudiziarie pugliesi: di fatto, già la Corte d’Assise di Taranto nel 2016 e, successivamente, il Tribunale di Trani nel 2019, si erano pronunciati in tal senso.

Al contrario – esattamente quattro giorni dopo la pronuncia del Tribunale di Lecce – il GUP di Milano si pronunciava in senso diametralmente opposto, confermando l’ormai consolidato orientamento per il quale la persona offesa non può fare valere la propria pretesa risarcitoria nell’ambito del procedimento a carico dell’ente.

Sembrerebbe quasi che per un medesimo ente, essere imputato in un Foro piuttosto che in un altro non costituisca la stessa cosa; che cambino le regole del processo che lo vede coinvolto; che il contesto giuridico applicabile sia differente.

Fatte tali premesse, procederemo di seguito ad una breve disamina delle ordinanze del Tribunale di Milano e del Tribunale di Lecce sopra citate, al fine di enucleare le ragioni sinora dedotte a favore e contro l’inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente 231 e, arrivare, alla luce delle due antitetiche proposte del panorama giurisprudenziale di merito, a trarre le dovute conclusioni.


III. Il processo per l’incidente ferroviario di Pioltello

Lo scorso 2 febbraio 2021, il GUP del Tribunale di Milano ha statuito l’inammissibilità delle richieste di costituzione di parte civile formulate, nei confronti di R.F.I. S.p.A., dai passeggeri vittime dell’incidente ferroviario avvenuto a Pioltello nel gennaio 2018, in tal modo avallando l’indirizzo giurisprudenziale prevalente sul tema.

La questione, per il Tribunale di Milano, parrebbe essere talmente pacifica da non richiedere l’utilizzo di parole in più rispetto a quelle strettamente necessarie: “nessuna disposizione del richiamato corpo normativo consente l’esercizio dell’azione civile nell’ambito del procedimento diretto all’accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente”. L’indirizzo ermeneutico seguito è quello già citato di cui alla sentenza n. 2551 del 2011 della Corte di Cassazione, cui il Tribunale di Milano ha, tra l’altro, fatto espresso rinvio.

Gli argomenti a sostegno della declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente richiamati in questa pronuncia possono essere enucleati come segue:

a) Argomento letterale: l’assenza all’interno del d.lgs. n. 231, di ogni riferimento alla possibilità di esercitare l’azione civile nei confronti dell’ente, non rappresenta una lacuna normativa ma, bensì, una consapevole scelta del legislatore;
b) Argomento sistematico: alcune disposizioni del d.lgs. n. 231 confermano la volontà legislativa di escludere la parte civile dal procedimento a carico dell’ente; in particolare, l’art. 27 limita la responsabilità patrimoniale dell’ente al pagamento della sanzione pecuniaria, senza menzionare le obbligazioni civili; l’art. 54, nondimeno, nel disciplinare il sequestro conservativo, prevede che quest’ultimo possa essere richiesto esclusivamente dal Pubblico Ministero – e non anche dalla parte civile, come espressamente prevede l’art. 316 c.p. – quando vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie patrimoniali per il pagamento della sanzione pecuniaria;
c) Argomento storico-interpretativo: neanche la relazione illustrativa al ‘Decreto 231’ contiene riferimenti alla ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato.


IV. Il processo TAP

Di tutt’altro avviso, invece, il Tribunale di Lecce, il quale – il 29 gennaio 2021 – nell’ammettere le richieste di costituzione della Regione Puglia e del Comune di Lecce (tra le altre) ha dichiarato “di aderire all’indirizzo che ammette la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell’ente, nell’ambito del processo penale, instaurato anche nei confronti della persona giuridica”.

Prendendo le mosse dall’oriento sopra richiamato, che qualifica la responsabilità dell’ente quale un “tertium genus” a cavallo l’ordinamento penale e quello amministrativo, il Tribunale ha rilevato che le norme del codice di rito che regolano la costituzione di parte civile sono applicabili anche a tale forma di responsabilità. In particolar modo, l’ordinanza accende i riflettori sugli artt. 34 e 35 del decreto 231. Il primo tra questi opera un ampio rinvio alle norme del codice di procedura penale, sancendo che queste sono applicabili nel procedimento a carico dell’ente “in quanto compatibili”: dunque, la normativa sulla costituzione di parte civile può – e deve – estendersi al ‘processo 231’. L’art. 35, inoltre, precisa che all’ente si applicano tutte “le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili”: pertanto, se l’imputato persona fisica può essere destinatario di una azione di risarcimento da parte del danneggiato, analoga legittimazione passiva deve attribuirsi all’ente.

Paradossalmente, le ragioni avanzate a sostegno della ammissibilità della costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento 231 richiamate dal Tribunale di Lecce, si presentano come specularmente antitetiche a quelle sostenute dalla giurisprudenza prevalente e osservate nella pronuncia milanese:

a) Argomento letterale: nei casi nei quali il legislatore ha inteso discostarsi dalle disposizioni del codice di rito, lo ha espressamente affermato; viceversa, nessuna norma del ‘Decreto 231’ (o del codice di procedura) vieta espressamente la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente.
b) Argomento sistematico: una serie di disposizioni del d.lgs. n. 231/01 consentono di ravvisare nel sistema della responsabilità da reato degli enti “un modello sanzionatorio compatibile con il riconoscimento di un danno derivante dall’illecito”; si tratta, in particolare, degli artt. 12 e 17 i quali subordinano – rispettivamente – la diminuzione della sanzione pecuniaria e la disapplicazione delle sanzioni interdittive al fatto che l’ente abbia “risarcito integralmente il danno”; nonché, dell’art. 19, il quale espressamente prevede che non sia oggetto di confisca la parte del prezzo o del profitto del reato “che può essere restituita al danneggiato”.
c) Argomento storico-interpretativo: la inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente non può essere dedotta dalla relazione illustrativa al ‘Decreto 231’, che non contiene alcun riferimento a detto istituto.

Oltre a elencare tali argomentazioni, il Tribunale di Lecce si è visto obbligato ad esprimersi in merito alle posizioni assunte sul punto dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, tendenzialmente erette a roccaforte dell’orientamento restrittivo dai suoi sostenitori.

È opportuno un breve excursus: il Giudice europeo era stato chiamato a pronunciarsi sulla conformità del d.lgs. n. 231/01alle norme comunitarie in tema di tutela alle vittime dei reati, posto che la normativa italiana non prevede espressamente la possibilità che l’ente sia chiamato a rispondere del danno subito dalla vittima. In proposito, statuiva a Corte che la normativa europea “relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedimento principale, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell’ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato”. In altri termini, la normativa nazionale ben può prevedere che l’ente non sia chiamato a rispondere civilmente dei danni derivanti dal reato presupposto della sua responsabilità.

La Corte Costituzionale, poi, aveva dichiarato inammissibile la questione relativa alla presunta illegittimità del ‘Decreto 231’ nella parte in cui non prevede la possibilità per le persone offese di chiedere all’ente il risarcimento del danno da reato.

Ebbene, come si diceva, il Tribunale di Lecce ha ribattuto ad entrambe le pronunce:
    i. quanto alla Corte di Giustizia, ha osservato come essa non avesse escluso in senso assoluto la possibilità per il danneggiato di vantare nei suoi confronti una pretesa risarcitoria nei confronti dell’ente, limitandosi a legittimare l’ipotesi di una mancata previsione in tal senso;
    ii. in merito alla decisione della Consulta sul punto, ha rilevato come essa fosse “una mera pronuncia di inammissibilità” che, dunque, nulla aveva stabilito sul merito della questione.

Alla luce di ciò, secondo il Collegio leccese, le richieste di costituzione nei confronti dell’ente devono ritenersi ammissibili.

V. Conclusioni

Il contrasto è allora evidente: le pronunce sopra illustrate – rappresentative, rispettivamente, l’una dell’orientamento restrittivo e l’altra dell’orientamento estensivo formatosi circa l’ammissibilità dell’azione civile nel processo contro l’ente – danno prova di una situazione a tal punto ossimorica, che le cui conseguenze sul piano fattuale appaiono di non poco rilievo: in astratto, allo stato dell’arte, ogni procedimento de societate potrebbe essere destinato ad una simile situazione di incertezza, con effetti che si andrebbero a ripercuotere nei confronti tanto dell’ente imputato, quanto dei soggetti interessati ad ottenere il ristoro dei danni che hanno patito.

Senz’altro auspicabile è, dunque, un intervento risolutore della questione, che ponga argine ai contrasti giurisprudenziali ora delineati, chiarendo in maniera definitiva il perimetro (al momento piuttosto labile) della responsabilità della società imputata ai sensi del d.lgs. 231/01. E altrettanto auspicabile è che una tale risoluzione tenga in debito conto il rischio che la costituzione di parte civile contro l’ente produca una duplicazione del risarcimento, qualora i danni derivanti dal reato della persona fisica e dall’illecito dell’ente dovessero coincidere.