Quanto e in che modo una sentenza di condanna pronunciata in un processo penale può pregiudicare la carriera di un professionista, di un manager o più in generale, di un esponente aziendale?
L’aver riportato una condanna è causa ostativa al conferimento di una carica societaria? E in questi casi, in che misura incide il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale?
Per i componenti degli organi di direzione e di controllo degli enti di maggiore importanza in termini di rilievo economico (società quotate) e attività svolta verso la collettività (intermediari finanziari e società a capitale pubblico), il nostro sistema giuridico ha previsto una serie di requisiti di onorabilità: trattasi di criteri di valutazione del soggetto ancorata principalmente ai suoi pregressi rapporti con il sistema giudiziario di matrice penale.
Si tratta di una normativa complessa, colma di rinvii a fonti eterogenee, che mal si concilia con l’esigenza del professionista di avere chiaro il proprio status giuridico.
In questo Focus, i nostri Giuseppe Fornari, Emanuele Angiuli e Martina Pangallo offrono una panomarica della normativa in materia di requisiti di onorabilità e forniscono risposta ai quesiti che più di frequente vengono posti sul tema.
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Una sentenza di condanna pronunciata nell’ambito di un procedimento penale può indubbiamente comportare per chi la subisce problematiche che spesso vanno oltre l’aspetto relativo all’inflizione della pena. Ciò vale, a maggior ragione, quando il condannato è un professionista, un manager o, più in generale, un esponente aziendale. Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che subisca una sentenza di condanna ad una pena inferiore ai due anni per un reato connesso allo svolgimento della carica societaria che ricopre: la pena applicatagli potrebbe essere sospesa, dunque nessun pregiudizio ne deriverebbe dal punto di vista della restrizione della sua libertà personale; nondimeno, alla luce della normativa vigente, da tale sentenza potrebbero generarsi importanti effetti negativi sulla sua carriera professionale.
Come è noto, il nostro ordinamento giuridico prevede che il candidato a ricoprire cariche direttive o di controllo negli enti di maggiore importanza in termini di rilievo economico (società quotate) e attività svolta verso la collettività (intermediari finanziari e società a capitale pubblico) deve possedere determinate caratteristiche personali, connesse allo proprio status giuridico, che ne dimostrino – quantomeno secondo la ratio della normativa – l’integrità morale. Si tratta dei requisiti di onorabilità, i quali comportano una valutazione del soggetto ancorata ai suoi pregressi rapporti con il sistema giudiziario di matrice penale.
Dei requisiti di onorabilità tratta innanzitutto l’art. 2387 del codice civile, che tuttavia li menziona in modo assai generico, rinviando ogni dettaglio sul loro contenuto a fonti normative di settore. E, difatti, ogni fonte di legge chiamata a regolare ciascuna delle tre categorie di società prima menzionate declina in modo differente tali criteri di integrità dell’esponente aziendale, attribuendo anche effetti diversi al loro mancato soddisfacimento.
Si tratta, a ben vedere, di una normativa complessa, di non immediata intellegibilità da parte di un laico del diritto, e colma di rinvii a fonti di legge più o meno eterogenee. Il presente approfondimento si prefigge, dunque, lo scopo di operare una schematica ricognizione del quadro di norme vigenti in tema di requisiti di onorabilità, al fine di consentire al lettore di apprendere in modo chiaro quali siano gli effetti che una sentenza di condanna pronunciata nell’ambito di un processo penale può determinare sull’attività lavorativa di un professionista o di un esponente aziendale. In questo contesto un apposito paragrafo è dedicato al beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale e come la sua concessione può influire sul mantenimento dei più volte menzionati requisiti.
In particolare, questo Focus si articola in due sezioni: la prima è dedicata alla descrizione delle fonti di legge che disciplinano l’onorabilità nell’ambito delle società quotate, degli intermediari finanziari e delle società a capitale pubblico; nella seconda, articolata sotto forma di domande e risposte, viene data soluzioni ai più comuni dubbi che possono sorgere in tema di effetti della condanna sul prosieguo dell’attività lavorativa nell’ambito di tali categorie di società.
Sezione I – Una panoramica sulla normativa vigente
1. I requisiti di onorabilità per le cariche in società quotate
La disciplina dei requisiti di onorabilità degli esponenti di società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, è rinvenibile all’interno del T.U.F., Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d. lgs. n. 58/1988). All’interno di tale corpo normativo, all’art. 147-quinquies si legge che “I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 148, comma 4”.
Tale ultima disposizione, d’altra parte, prevede che i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione delle società quotate siano stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti la Consob, la Banca d’Italia e l’IVASS.
In altri termini, la definizione dei suddetti requisiti – nonché delle modalità di accertamento della sussistenza dei medesimi in capo ai membri, tanto dell’organo amministrativo, quanto degli organi di controllo – è rimessa dal legislatore ad una fonte di rango secondario, oggi individuabile nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, il cui art. 2, di fatto, elenca una serie di situazioni di incompatibilità con le cariche aziendali all’interno di società quotate.
Due le categorie di soggetti che non possono ricoprire la carica in parola individuate dalla norma:
i. coloro i quali siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia;
ii. coloro i quali siano stati condannati a pena detentiva, con sentenza irrevocabile (anche a seguito di patteggiamento), per taluni reati richiamati dalla medesima disposizione. Si tratta di reati previsti dalla normativa sull’attività bancaria, finanziaria, assicurativa, nonché dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari e degli strumenti di pagamento; o, ancora, di reati tributari; di delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società, consorzi ed altri enti privati di cui al libro V del Codice Civile; di reati fallimentari; di delitti contro la Pubblica Amministrazione (in caso di condanna alla reclusione per un periodo non inferiore a sei mesi); in ultimo – quale clausola di chiusura – la norma richiama la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
L’art 148, comma 4-quater del T.U.F. si occupa poi della fase di accertamento dei requisiti in esame: in particolar modo, la verifica della sussistenza di taluna delle cause ostative ora menzionate è rimessa al Consiglio di Amministrazione di ciascuna società. Sarà, in effetti, quest’ultimo – ovvero, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, l’assemblea dei soci entro trenta giorni dal conferimento della carica societaria o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto – a dichiarare la decadenza dell’esponente. In caso di inerzia, d’altro canto, potrà provvedere la Consob su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o d’ufficio qualora abbia comunque avuto notizia dell’esistenza di una causa di decadenza.
2. I requisiti di onorabilità disciplinati dalla normativa sugli intermediari finanziari
Non può di certo definirsi di inferiore complessità il sistema di norme che disciplinano i requisiti ed i criteri di idoneità degli esponenti aziendali di banche e di intermediari finanziari, rinnovato recentemente con l’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020.
Anche in questo caso, dunque, il Legislatore ha rimesso alla regolamentazione di rango secondario la disciplina dettagliata dei requisiti di onorabilità di cui si ragiona: secondo quanto disposto dalle norme del Testo Unico Bancario, invero, I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ed altri intermediari “devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico” e, a tal fine, devono possedere “i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, nonché soddisfare criteri di competenza e correttezza” stabiliti – per l’appunto – dal sopracitato Regolamento.
Prima di procedere ad individuare quali siano le situazioni che rendono un soggetto non “onorabile” ai sensi della normativa in esame, è utile chiarire chi sono gli “esponenti aziendali” chiamati a soddisfare i requisiti in parola: si tratta dei componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione, dei componenti del collegio sindacale e del direttore generale. Non di meno, il Regolamento ha esteso l’ambito di operatività dell’istituto anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali degli intermediari finanziari di maggiori dimensioni o complessità operativa.
Ebbene, fatta salva la possibilità per ciascun intermediario di introdurre criteri più restrittivi all’interno del proprio statuto, i requisiti di onorabilità hanno carattere tassativo e sono individuati dall’art. 3 del Regolamento. In linea generale, le situazioni che inficiano l’idoneità degli esponenti a svolgere il proprio incarico, sotto il profilo dell’onorabilità, sono le seguenti:
i. l’interdizione o l’inabilitazione legale, il fallimento, la condanna ad una pena che comporti l’interdizione – anche temporanea – dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
ii. la condanna con sentenza definitiva (anche a seguito di patteggiamento) ad una pena detentiva per i per reati previsti dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria e assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all’esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti; o ancora, per delitti associativi, per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica, contro il patrimonio o per reati tributari; ovvero – ad ogni modo – per qualunque delitto non colposo in caso di condanna per un tempo non inferiore a due anni;
iii. la sottoposizione a misure di prevenzione antimafia;
iv. l’interdizione temporanea da uffici direttivi di persone giuridiche o l’interdizione, temporanea o permanente, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo per le violazioni previste dal T.U. bancario e dal T.U. della finanza.
Tanto premesso, saranno i medesimi organi di amministrazione e di controllo ad accertare la sussistenza dei requisiti in parola ed – eventualmente – a dichiarare la decadenza dall’incarico dell’esponente entro trenta giorni dalla sua nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Viceversa, per i soggetti che non sono componenti di un organo (responsabili delle principali funzioni aziendali), tali attività spettano all’organo che li ha nominati.
In aggiunta a quanto sinora detto in ordine ai requisiti di onorabilità, è opportuno segnalare che la riforma introdotta nel 2020 ha previsto (all’art. 4 del citato Regolamento) ulteriori circostanze che devono prendersi in considerazione nella valutazione della posizione personale degli esponenti degli intermediari finanziari: si tratta, in particolare, dei cc.dd. criteri di correttezza.
In questo senso, la nuova normativa ha inteso introdurre un sistema più stringente: oltre all’onorabilità, la cui mancanza costituisce causa di decadenza di diritto, il soggetto deve essere sottoposto ad una valutazione di idoneità a svolgere l’incarico societario avente ad oggetto le sue pregresse condotte personali e professionali.
In particolare, con riferimento agli aspetti connessi al diritto penale, il Regolamento individua le seguenti situazioni che possono incidere sulla reputazione, onestà ed integrità dell’esponente aziendale:
i. sentenze di condanna anche non definitive (nonché patteggiamenti o decreti penali di condanna, ancorché non irrevocabili) e misure cautelari personali relative – non solo – ai reati rilevanti per i requisiti di onorabilità, ma, più in generale, anche a reati ulteriori non espressamente individuati dalla norma;
ii. applicazione, ancorché provvisoria, di misure di prevenzione.
Come accennato, tali circostanze non costituiscono motivi di decadenza di diritto dalla carica. Viceversa, in presenza di tali ipotesi, l’esponente aziendale sarà sospeso dall’incarico per un periodo massimo di 30 giorni (o di 20 giorni per l’amministratore delegato ed il direttore generale), per consentire all’organo competente (il C.d.A. per gli amministratori ed il Collegio Sindacale per i sindaci) di effettuare una valutazione sulla correttezza del soggetto.
Tale valutazione è finalizzata ad accertare, pur in presenza delle situazioni potenzialmente ‘pregiudizievoli’, il rispetto dei principi di sana e prudente gestione e la necessità di salvaguardare la reputazione dell’intermediario e la fiducia del pubblico: qualora tali elementi vengano ritenuti compromessi dalla situazione personale del soggetto, ne potrà essere dichiarata la decadenza dalla carica; altrimenti l’esponente verrà reintegrato nel suo ruolo.
È poi importante sottolineare che, altra circostanza rilevante ai fini della valutazione circa i criteri di correttezza, è costituita dalla sottoposizione dell’esponente ad un procedimento penale, ancorché pendente in fase di indagini. In simili ipotesi, tuttavia, il soggetto non sarà sospeso, posto che l’Organo di appartenenza svolgerà le proprie valutazioni in permanenza della carica.
É, infine, opportuno segnalare che il Testo Unico Bancario affida anche alla Banca d’Italia il potere di valutare (in caso di inerzia dell’intermediario) l’idoneità degli esponenti aziendali al mantenimento della carica e di pronunciarne, in caso di difetto di taluno dei requisiti, la decadenza.
3. I requisiti di onorabilità per le cariche in società a partecipazione pubblica.
Procedendo con la nostra analisi, è il caso di esaminare le disposizioni che disciplinano i requisiti di onorabilità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico. Per questa categoria, il legislatore ha previsto un sistema dai requisiti ancora più stringenti, avendo in mente la salvaguardia dell’etica pubblica quale valore essenziale all’interno della Pubblica Amministrazione.
La norma di riferimento è, questa volta, l’art. 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d. lgs. n. 175/2016), a rigore della quale “salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata”.
È doveroso segnalare che il Decreto in parola è soltanto una bozza, sulla quale, nondimeno, è stata raggiunta l’intesa in Conferenza Unificata alla seduta del 25 luglio 2019. In altri termini, si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore del Regolamento.
Tanto premesso, anche in questa ipotesi, l’art. 2 – nell’elencare i requisiti di onorabilità dei membri degli organi delle società in parola – prevede la “decadenza automatica per giusta causa senza diritto al risarcimento” qualora il componente sia colpito da sentenza di condanna (anche a seguito di patteggiamento), ancorché non irrevocabile e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per talune fattispecie di reato. Si tratta, ancora una volta, dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, nonché degli strumenti di pagamento; dei reati previsti dalla legge fallimentare e dal codice della crisi d’impresa; dei reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l’ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio, l’economia pubblica; di reati tributari e di reati di natura associativa. Al di fuori di tali fattispecie, è – d’altra parte – richiesta l’irrevocabilità della sentenza in caso di commissione di un qualunque delitto non colposo per il quale sia stata inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni. Ancora, ledono l’onorabilità dell’esponente anche la sottoposizione a misure di prevenzione e la condanna con sentenza irrevocabile che abbia accertato la commissione di un danno erariale.
Ciò detto, il Regolamento in esame compie l’ulteriore passo della previsione di talune cause di ineleggibilità. Non potranno essere eletti alle cariche di componenti dell’organo amministrativo o di controllo di società pubbliche:
– coloro nei confronti dei quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o il decreto di giudizio immediato per taluno dei reati di cui al all’art. 2 appena menzionato;
– coloro nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza non definitiva di condanna per qualunque delitto non colposo;
– coloro nei confronti dei quali sia stata applicata provvisoriamente una misura di prevenzione;
– coloro nei confronti dei quali sia stata applicata una misura cautelare di tipo personale.
Laddove – poi – uno di tali provvedimenti sia emesso nei confronti di un componente dell’organo amministrativo o di controllo di una società a controllo pubblico, questi ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’organo di riferimento, in modo tale da consentirgli di procedere alle opportune verifiche che dovranno essere effettuate entro il termine di dieci giorni successivi alla conoscenza dell’emissione del provvedimento. L’esito positivo di tali verifiche, tuttavia, non determina ex se la decadenza automatica dall’incarico: l’organo amministrativo può infatti proporre all’assemblea dei soci la richiesta di permanenza del componente nel caso in cui sussista “un preminente interesse della società alla permanenza stessa al fine di garantire la continuità dell’azione gestionale o dell’attività di controllo” e – ad ogni modo – “in assenza di impatto negativo sull’operatività e sulla reputazione aziendale”. A titolo esemplificativo, un preminente interesse alla permanenza di un componente potrebbe essere quello di garantire l’attuazione di un piano industriale, o – ancora – la realizzazione di opere finalizzate all’apertura del capitale di mercato e/o l’effettuazione di operazioni straordinarie. Laddove l’assemblea vada deserta o non approvi la proposta, il componente decade dall’incarico con effetto immediato.
4. La non menzione nel casellario giudiziale: un falso beneficio?
Dopo aver passato in rassegna le disposizioni normative che declinano l’onorabilità – rispettivamente – nell’ambito delle società quotate, degli intermediari finanziari delle società a controllo pubblico, è opportuno concludere con qualche precisazione circa le concrete modalità di accertamento della sussistenza dei requisiti in parola.
Con particolare riferimento al requisito inerente le sentenze di condanna riportate dall’esponente aziendale, queste ultime – come è noto – risulteranno da eventuali iscrizioni nel certificato del casellario giudiziale che l’Autorità Giudiziaria fornisce su richiesta dell’ente interessato.
Al riguardo, si deve rilevare che l’art. 175 del nostro Codice Penale prevede che il Giudice possa ordinare che – nel casellario spedito a richiesta di privati – non sia fatta menzione della condanna qualora sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 516 Euro (o ancora, congiuntamente una pena detentiva e pecuniaria che, ragguagliata a norma dell’articolo 135 c.p. risulti complessivamente non superiore a trenta mesi).
Il tema che viene in rilievo è quello della reale efficacia di tale disposizione nel nostro ordinamento.
Veniamo subito al dunque: nella prassi è il privato stesso – in occasione della nomina, in primo luogo – ad attestare la sussistenza dei requisiti previsti in relazione alla carica da ricoprire. In altri termini, questi è chiamato a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale egli attesta di non aver riportato condanne penali e di non trovarsi in alcuna delle ulteriori circostanze che la legge individua come ostative all’onorabilità dell’organo di appartenenza.
Le società sono in tal modo sollevate dall’onere di acquisire il certificato del casellario giudiziale, che è sostituito a pieni effetti da un’autocertificazione mediante la quale il soggetto è chiamato ad attestare di “non aver riportato condanne penali” per uno dei reati rilevanti nel caso concreto.
A questo punto, il quesito posto in intestazione al presente paragrafo sorge spontaneo: qual è il “beneficio” della non menzione della sentenza di condanna in un casellario giudiziale che non viene acquisito e che è stato sostituito da autodichiarazioni che non prevedono nessuna distinzione tra provvedimenti menzionati o meno nel suddetto casellario?
Parrebbe, dunque, che l’art. 175 c.p. abbia perso la propria ragion d’essere a valle della semplificazione amministrativa prodotta dal D.P.R. n. 445/2000.
A fronte di un dettato legislativo anacronistico, la giurisprudenza ha assunto posizioni differenti. Una prima impostazione riduce – a ben vedere – il beneficio in parola ad un falso beneficio: secondo una sentenza pronunciata dalla Cassazione nel 2014 (n. 48681), infatti, “la circostanza di essere stata destinataria di un decreto penale di condanna, con cui le era stato concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, […] rende evidente che l’imputata abbia scientemente affermato il falso nel dichiarare di essere immune da precedenti penali, nella piena consapevolezza di violare il dovere di rappresentare il vero in sede di autocertificazione”.
Secondo tale pronuncia giurisprudenziale, dunque, il beneficio della non menzione non opererebbe in caso di rilascio di una dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale, posto che il soggetto deve ritenersi obbligato ad attestare l’esistenza di ogni sentenza di condanna, pena la commissione di un reato di falso.
Più recentemente, tuttavia, una diversa pronuncia della Seconda Sezione della Corte di Cassazione si è mostrata maggiormente al passo con i tempi. Con sentenza emessa il 30 aprile 2019, la Corte ha infatti annullato senza rinvio una sentenza di condanna per il reato di falsità ideologica, di cui all’art. 483 c.p., commessa da un privato il quale – nella propria dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – non aveva attestato l’esistenza una sentenza di patteggiamento a suo carico, che prevedeva il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale. La Corte, in tale occasione, ha rilevato che l’imputato che aveva sottoscritto l’autocertificazione “non era tenuto a dichiarare nulla di più di quanto sarebbe risultato dal certificato penale” richiesto dai privati.
Ebbene, è l’art. 24 del D.P.R. n. 313/2002 a definire il contenuto del certificato in parola, prevedendo che nello stesso siano riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione (tra le altre): i) di quelle relative “a provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali”; ii) delle “condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato”.
Dunque, questo secondo orientamento della giurisprudenza (secondo cui, come detto, il dichiarante non sarebbe tenuto ad attestare “nulla di più di quanto sarebbe risultato dal certificato penale”) parrebbe abbracciare la possibilità che un soggetto non sia tenuto ad attestare – nelle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità – sentenze di condanna per le quali gli sia stato concesso il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale. L’impostazione in parola si mostra condivisibile, essendo l’unica in grado di donare effettività alla concessione di un beneficio – quello, appunto, della non menzione – altrimenti privo di utilità.
Sezione II – Domande e Risposte
1. Un soggetto condannato in via definitiva può rivestire la carica di amministratore o di sindaco in una società quotata? In un intermediario finanziario? In una società pubblica?
No, se la condanna è stata comminata per taluno dei reati menzionati dall’art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo del 2000, o – ad ogni modo – se è stato condannato alla reclusione per un periodo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo.
Parimenti, un soggetto non può rivestire cariche aziendali all’interno di intermediari finanziari se è stato condannato per uno dei reati di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ovvero, più in generale, alla reclusione per un periodo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo.
Quanto alle società pubbliche, alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui si attende prossimamente l’entrata in vigore, un soggetto non può ricoprire cariche aziendali se è stato condannato pe taluno dei reati previsti dall’art. 2 del medesimo decreto, ovvero per un qualunque delitto non colposo alla reclusione per un periodo non inferiore a due anni.
2. Un soggetto condannato con sentenza non ancora definitiva può rivestire la carica di amministratore o di sindaco in una società quotata? In un intermediario finanziario? In una società pubblica?
Un soggetto condannato con sentenza non irrevocabile può rivestire cariche aziendali in società quotate.
Negli intermediari finanziari, un soggetto condannato con sentenza non irrevocabile può rivestire cariche aziendali. Tuttavia, se il reato è incluso tra quelli menzionati dall’art. 4, co. 2 lett. a) e b), del Decreto del M.E.F. n. 169/2020, egli sarà sospeso dall’incarico e l’eventuale decadenza (per difetto dei criteri di correttezza) sarà oggetto di valutazione dell’organo di appartenenza.
Nelle società pubbliche, alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui si attende prossimamente l’entrata in vigore, un soggetto non può ricoprire cariche aziendali se è stato condannato con sentenza non irrevocabile per taluno dei reati previsti dall’art. 2 del medesimo decreto.
3. Un soggetto rinviato a giudizio nell’ambito di un processo penale può rivestire la carica di amministratore o di sindaco in una società quotata? In un intermediario finanziario? In una società pubblica?
Un soggetto rinviato a giudizio nell’ambito di un processo penale può rivestire la carica di amministratore o di sindaco in una società quotata e all’interno di intermediari finanziari. In questi ultimi, tuttavia, la sua permanenza sarà oggetto di valutazione da parte dell’organo di appartenenza.
Nelle società pubbliche, alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui si attende prossimamente l’entrata in vigore, un soggetto non può rivestire cariche aziendali se rinviato a giudizio per uno dei reati menzionati dall’art. 2, co. 1, lett. a) del citato decreto. Tuttavia, l’organo amministrativo può proporre all’assemblea dei soci che il soggetto permanga in carica, qualora sussista “un preminente interesse della società alla permanenza stessa” ovvero “in assenza di impatto negativo sull’operatività e sulla reputazione aziendale”.
4. Un amministratore o sindaco di una società quotata (o di un intermediario finanziario o di una società pubblica) rinviato a giudizio nell’ambito di un processo penale ha l’obbligo di comunicarlo?
Salvo previsioni statutarie più stringenti, un amministratore o sindaco di una società quotata non ha l’obbligo di dare comunicazione della notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio.
Gli amministratori e sindaci degli intermediari finanziari e delle società pubbliche (in quest’ultimo caso alla luce del D.P.C.M. di cui si attende l’entrata in vigore) hanno invece l’obbligo di dare comunicazione del provvedimento all’organo di appartenenza.
5. Un soggetto indagato nell’ambito di un procedimento penale può rivestire la carica di amministratore o di sindaco in una società quotata? In un intermediario finanziario? In una società pubblica? Ha obblighi di comunicazione?
Salvo previsioni statutarie più stringenti, un soggetto indagato nell’ambito di un procedimento penale può rivestire la carica di amministratore o di sindaco in una società quotata. Negli intermediari finanziari, la sua nomina o la sua permanenza saranno oggetto di valutazione da parte dell’organo competente. Nelle società pubbliche, alla luce del D.P.C.M. di cui si attende l’entrata in vigore, un soggetto indagato nell’ambito di un procedimento penale può rivestire la carica di amministratore o di sindaco, a meno che non sia sottoposto a misure cautelari personali.
6. Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione, devono essere indicate anche le sentenze di condanna per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale?
Non vi è, attualmente, un orientamento giurisprudenziale univoco sul punto. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 48681 del 2014, ha infatti ritenuto integrato il reato di falsità ideologica di cui all’art. 483 c.p. commessa da un soggetto che non aveva menzionato nella dichiarazione sostitutiva una condanna per la quale gli era stato concesso il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale. D’altra parte, più di recente, pur limitatamente alle sentenze di patteggiamento di cui all’art. 445 c.p.p., la Corte ha ritenuto che queste ultime non dovessero essere attestate in sede di autocertificazione, in quanto non menzionate nel casellario giudiziale richiesto dai privati.