Le confische rappresentano il principale e, forse, più efficace strumento di contrasto della criminalità economica votata al profitto; un modo efficiente per ripristinare, sul piano patrimoniale, lo status quo ante la commissione di un reato, privando l’autore delle utilità economiche conseguite mediante l’illecito.
La fulminea velocità dei traffici giuridici, tipica della modernità, ha imposto con sempre maggior frequenza il ricorso a forme di apprensione patrimoniale ulteriori rispetto all’ipotesi di confisca tradizionale.
In particolare, il sistema penale tributario delineato dal D. Lgs. n. 74/2000 – su cui si concentra questo lavoro – contempla, oltre alla confisca “diretta”, la confisca “per equivalente” e la confisca “allargata”.
Per alcuni reati tributari è inoltre prevista la responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, con relative sanzioni pecuniarie, interdittive e confische.
Questo approfondimento, a cura di Giuseppe Fornari, Salvatore Rocco, Davide Attanasio e Giulio Casilli, si propone di fornire risposta ai principali e più frequenti quesiti che la prassi pone agli operatori in tema di confische nell’ambito dei reati tributari.
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Nell’ambito del diritto penale moderno, la confisca (o meglio dovrebbe parlarsi di confische) rappresenta il principale e forse più efficace strumento di contrasto della criminalità economica votata al profitto; un modo efficiente per ripristinare lo status quo ante – sul piano patrimoniale – la commissione di un reato, privando l’autore delle utilità economiche eventualmente conseguite mediante l’illecito secondo la consolidata logica de “il crimine non paga”.
La fulminea velocità dei traffici giuridici, tipica della modernità, ha imposto con sempre maggior frequenza il ricorso a una forma di apprensione patrimoniale diversa dalla confisca tradizionale, quale tipica misura di sicurezza (confisca c.d. “diretta” o “in forma specifica”): la confisca c.d. “di valore” o “per equivalente”, vera e propria pena di natura patrimoniale avente ad oggetto qualsiasi utilità di cui l’autore di un reato abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo, profitto o prodotto del reato, finalizzata a privare «in ogni modo» l’autore degli eventuali vantaggi connessi all’attività criminosa. In entrambi i casi, la confisca ha ordinariamente un oggetto ben definito: il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, nella declinazione diretta, oppure qualsiasi utilità di valore corrispondente, nella forma per equivalente.
A tali forme di confisca ordinaria si aggiunge, in relazione ad alcuni reati, un’ulteriore fattispecie: la confisca“in casi particolari” o “allargata”; partendo da una presunzione relativa di accumulazione illecita evidenziata dalla commissione di alcuni illeciti definiti “reati-spia”, la stessa aggredisce tutti quei beni di cui si abbia la disponibilità in modo sproporzionato al reddito o all’attività economica esercitata e di cui non si abbia modo di giustificare la provenienza.
Il sistema penale tributario delineato dal D. Lgs. n. 74/2000 contempla, in particolare, tutte le forme di confisca sinora richiamate; peraltro, prevedendosi per alcuni reati tributari anche la responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, con relative sanzioni pecuniarie, interdittive e confische cui si aggiungono le sanzioni amministrative del D. Lgs. n. 472/1997, non è peregrino il sospetto di trovarsi di fronte a una vera bulimia repressiva.
Con l’approfondimento di dicembre, si vuole fornire risposta ai principali e più frequenti quesiti che la prassi pone agli operatori, alla luce delle principali e più recenti pronunce giurisprudenziali e sulla base dei più importanti contributi dottrinali.
1. Cos’è la confisca?
La confisca consiste nell’espropriazione da parte dello Stato di cose (mobili e immobili) attinenti a un reato o di per sé criminose.
L’istituto generale della confisca, applicabile in linea di principio a tutti i reati, è disciplinato dall’art. 240 c.p., ove si prevede, al comma primo, che nel caso di condanna il giudice possa ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Detta confisca facoltativa è subordinata alla duplice condizione che il procedimento penale si sia concluso con una pronuncia di condanna e che la cosa non appartenga a una persona estranea al reato.
Il comma secondo dello stesso articolo prevede, invece, tre ipotesi nelle quali la confisca è sempre – quindi, obbligatoriamente – ordinata.
Si tratta, in particolare, della confisca: (1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato, per tale intendendosi «il corrispettivo della sua esecuzione» (Cass. pen., Sez. VI, n. 39039/2013), ossia «le cose (denaro o altra utilità economica) che sono state date per istigare o determinare il soggetto a commettere il reato» (per tutti, G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, Manuale di diritto penale, Parte generale, 2020, p. 870); (2) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione di alcuni reati informatici espressamente individuati (artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies c.p.), nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti; (3) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato (cc.dd. “cose intrinsecamente criminose”), anche se non è stata pronunciata condanna.
2. Quali forme di confisca nel sistema penale?
Oltre all’ipotesi generale di confisca, nella duplice forma vista supra, la legislazione penale prevede diverse forme di confisca speciali, in relazione a singoli reati o gruppi di reati nonché nella legislazione complementare.
In relazione ad alcune specifiche fattispecie di reato è prevista, ad esempio, la confisca per equivalente, che ha per oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole abbia la disponibilità, per un valore equivalente – appunto – al prezzo, al profitto o al prodotto del reato.
Nel codice penale è prevista in numerose ipotesi, che spaziano dai delitti informatici ai delitti contro l’ambiente, dai reati sessuali a danno dei minori ai delitti di riciclaggio, impiego di denaro o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.
Nella legislazione speciale la confisca per equivalente è altresì prevista per alcuni reati in materia tributaria, societaria, di intermediazione finanziaria, nonché per i cc.dd. reati transnazionali, oltre che per i reati in materia di stupefacenti.
Inoltre, l’art. 19 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede la confisca diretta e per equivalente nei confronti degli enti responsabili degli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi nel loro interesse o vantaggio (si veda quesito n. 17).
Un’ulteriore ipotesi di confisca è la c.d. confisca allargata o per sproporzione di cui all’art. 240-bis c.p., ove si prevede, nel caso di condanna o patteggiamento per talune ipotesi delittuose – numerose e fra loro eterogenee – espressamente indicate al comma 1 dello stesso articolo (es.: delitti di associazione mafiosa, corruzione, usura, riciclaggio), che sia sempre disposta la confisca del denaro, dei beni, o delle altre utilità di valore sproporzionato al reddito del condannato o all’attività economica da egli esercitata, di cui sia titolare o abbia comunque la disponibilità ma non possa giustificarne la provenienza.
In ogni caso, il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provenuto o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.
Nell’eventualità in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità sopra descritti, il giudice ordinerà, ai sensi del successivo comma 2, la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona.
3. Quali sono le confische applicabili nell’ambito dei reati tributari?
Nell’ambito dei reati tributari è prevista, in danno della persona fisica: (i) la confisca diretta o per equivalente, ex art. 12-bis del D. Lgs. n. 74/2000, del profitto o del prezzo del reato; (ii) la c.d. confisca allargata o per sproporzione ex art. 240-bis c.p., nelle ipotesi previste dall’art. 12-ter del D. Lgs. n. 74/2000, dei beni o delle altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità ma non sia in grado di giustificare la provenienza e che appaiano sproporzionati rispetto al suo reddito o alla sua attività economica.
Con riferimento all’ente collettivo, invece, è ammessa: (i) la confisca diretta o per equivalente del prezzo o del profitto in danno dell’ente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 231/2001, per i reati presupposto in materia tributaria individuati dall’art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001; (ii) la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato nella disponibilità dell’ente in nome e per conto del quale la persona fisica abbia agito (Cass. pen., Sez. Un., n. 10561/2014, Gubert); (iii) la confisca per equivalente su beni della persona giuridica quando si assuma che questa rappresenti soltanto uno schermo fittizio attraverso il quale agisca la persona fisica (Cass. pen., Sez. Un., n. 10561/2014, Gubert). Al riguardo, si confronti anche il quesito n. 17.
4. Qual è il profitto nei reati tributari?
Si considera profitto del reato l’utilità economica conseguita, direttamente o indirettamente, con la commissione del reato. Nella nozione di profitto che consente la confisca diretta non rientrano solo i beni appresi per effetto diretto e immediato dell’illecito, ma altresì ogni altra utilità comunque ottenuta dal reato, anche in via indiretta o mediata, come ad esempio i beni acquistati con il denaro ricavato dall’attività illecita o l’utile derivante dall’investimento del denaro di provenienza criminosa.
In tema di reati tributari, il profitto confiscabile è costituito da qualsiasi vantaggio patrimoniale tratto dalla realizzazione del reato e può consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento di un tributo, che si traduce non già in un miglioramento della situazione patrimoniale, quanto in un mancato decremento del patrimonio (Cass. pen., Sez. Un., n. 18734/2013, Adami).
Tendenzialmente, in relazione ai reati tributari (dichiarativi e di omesso versamento) il profitto si identifica con l’imposta evasa, maggiorata degli interessi ma non anche delle sanzioni, costituendo queste ultime – a rigore – un costo del reato, «originato infatti dalla sua commissione e, per tale ragione, necessariamente successivo ad essa» (cfr., Cass. pen., Sez. III, n. 28047/2017, Giani; Cass. pen., Sez. III, n. 17535/2019). Soltanto per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art. 11 D. Lgs. n. 74/2000 il profitto del reato comprende anche le sanzioni, poiché «la condotta illecita è finalizzata ad evitare il pagamento complessivo dell’imposta comprensivo delle sanzioni» (così, G. Varraso, Decreto fiscale e riforma dei reati tributari. Le implicazioni processuali, (in) Dir. pen. e proc., III/2020, p. 336).
5. Come nasce la confisca allargata di cui all’art. 12-ter D. Lgs. n. 74/2000?
L’assetto principale della confisca di cui all’art. 12-ter D. Lgs. n. 74/2000 risiede nell’art. 240-bis c.p., che prevede, in via generale, la disciplina della ‘confisca in casi particolari’ (c.d. confisca allargata o per sproporzione). Originariamente, tale forma di confisca era prevista dall’art. 12-sexies D.L. n. 306/1992 introdotto dal legislatore – per mezzo del D.L. 20 giugno 1994 n. 399 – a seguito della declaratoria di incostituzionalità del reato di ‘trasferimento fraudolento di valori’ di cui all’art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992.
Con la previsione di questa nuova misura, il legislatore mirava ad approntare un efficace strumento giuridico di lotta all’accumulazione illecita del profitto, con un particolare riguardo ai delitti commessi dalla criminalità organizzata. I primi anni novanta, infatti, furono il teatro dei drammatici attentati effettuati dalla mafia ai danni dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’intento primario del legislatore, dunque, era quello di combattere – anche sul piano patrimoniale – i fenomeni delittuosi legati alla criminalità organizzata.
Con il passare degli anni, tuttavia, l’ambito di applicazione della confisca allargata è stato ampliato a dismisura, finendo per includervi anche fattispecie di reato del tutto avulse dalla ratio originaria. Si pensi, ad esempio, all’introduzione nel catalogo dei reati-spia dei delitti contro la pubblica amministrazione.
Nel 2018, per via del principio della riserva di codice ex art. 3-bis c.p., la disciplina della confisca allargata è stata traslata – in maniera pressoché invariata – dall’art. 12-sexies D.L. n. 306/1992 all’interno del codice penale (art. 240-bis c.p.).
Da ultimo, si è giunti all’applicabilità della confisca per sproporzione nell’ambito della legislazione penal-tributaria nel 2019: il D.L. n. 124/2019 ha infatti introdotto il già citato art. 12-ter D. Lgs. n. 74/2000. Come si dirà rispondendo ai prossimi interrogativi, la confisca in questione rappresenta una forma speciale di confisca allargata, in quanto, oltre ai presupposti generali previsti dall’art. 240-bis c.p., necessita, per la sua applicabilità, della sussistenza di alcuni elementi ulteriori.
6. Quali sono i presupposti applicativi della confisca allargata ex art. 12-ter D. Lgs. n. 74/2000?
In primo luogo, è necessario che ricorra una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per taluno dei seguenti delitti (che compongono il catalogo dei cc.dd. reati-spia):
a) dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, laddove l’ammontare degli elementi passivi sia superiore a € 200.000;
b) dichiarazione fraudolenta (mediante altri artifici) di cui all’art. 3 D. Lgs. n. 74/2000, nel caso in cui l’imposta evasa sia maggiore di € 100.000;
c) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000), laddove l’importo non rispondente al vero sia superiore a € 200.000;
d) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 comma 1 D. Lgs. n. 74/2000), qualora l’ammontare complessivo tra imposte, sanzioni e interessi sia maggiore a € 100.000;
e) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 comma 2 D. Lgs. n. 74/2000), laddove l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi sia superiore a € 200.000.
In secondo luogo, è disposta la confisca di beni, denaro o altre utilità di cui il condannato, direttamente o per interposta persona, risulti esserne titolare o ne sia comunque nella disponibilità in maniera sproporzionata rispetto al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte o alla propria attività economica. Quanto alla titolarità del bene, può affermarsi che con tale termine il legislatore abbia voluto riferirsi sia al diritto di proprietà che ai diritti reali. Il concetto della ‘disponibilità’, invece, parrebbe coincidere con una situazione per la quale la persona possa, di fatto, esercitare un potere dispositivo sulla cosa.
Per ‘sproporzione’, poi, deve intendersi uno squilibrio incongruo e significativo tra i beni da confiscare e la ricchezza dichiarata, che deve essere vagliato al momento di acquisizione dei singoli cespiti patrimoniali (a tal riguardo si veda anche la domanda n. 11). Non è richiesta – ed è questo il tratto distintivo della confisca allargata – la sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra beni e fatto di reato, differentemente da quanto previsto dalla confisca ‘tradizionale’ di cui all’art. 240 c.p. (in questo senso anche Cass. pen., Sez. Un., n. 920/2003, Montella).
Sempre sul tema della sproporzione, deve spendersi una breve considerazione in merito al concetto di ‘ragionevolezza temporale’ elaborato di recente dalla Corte Costituzionale, da quest’ultima coniato, mutatis mutandis, dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite riguardante la confisca di prevenzione della legislazione antimafia (Corte Cost., n. 33/2017 e Cass. pen., Sez. Un., n. 4880/2014, Repaci). In ragione di tale criterio, il momento di acquisizione del bene non dovrebbe essere tanto lontano nel tempo, rispetto alla commissione del reato-spia, al punto da rendere evidente l’irragionevolezza nella presunzione di derivazione illecita del bene oggetto di confisca. La tesi della ‘ragionevolezza temporale’ si apprezza poiché – come affermato dagli stessi giudici nella sentenza – «risponde all’esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell’istituto della confisca allargata, il quale legittimerebbe altrimenti – anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista – un monitoraggio patrimoniale esteso all’intera vita del condannato».
Da ultimo, ma per questo si rimanda al quesito n. 12, è necessario che la persona interessata non sia in grado di dimostrare la legittima provenienza del bene, del denaro o delle altre utilità di cui sia in possesso.
7. La confisca allargata tributaria può essere disposta anche per equivalente?
Sì, il secondo comma dell’art. 240-bis c.p., cui fa rinvio, come detto, l’art. 12-ter D. Lgs. n. 74/2000, prevede – quando non può procedersi con la confisca di cui al co. 1 – la possibilità di ordinare la confisca di altro denaro, beni o altre utilità per un valore equivalente, di cui il reo ne abbia la disponibilità, anche per interposta persona.
A tal riguardo, è solo il caso di segnalare che differentemente da quanto sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria in relazione alla confisca diretta per sproporzione (su tutte si veda Cass. pen., Sez. Un., n. 920/2003, Montella), che qualifica la confisca allargata come misura di sicurezza atipica, non sembrano esservi dubbi sulla natura tipicamente sanzionatoria della confisca per equivalente. Pare doveroso domandarsi, dunque, come possano conciliarsi, nell’ambito del medesimo istituto, due diverse qualificazioni, i.e. di misura di sicurezza (atipica) e pena. L’inquadramento nell’una o nell’altra categoria non riveste un’importanza soltanto sul piano della dogmatica giuridica, ma produce delle rilevanti conseguenze in punto di disciplina applicabile. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, che non troverebbe applicazione laddove la confisca venga considerata alla stregua di una misura di sicurezza.
8. Come e quando viene eseguita la confisca allargata?
La risposta a tale interrogativo è fornita dall’art. 183-quater disp. att. c.p.p., che disciplina l’esecuzione della confisca di cui all’art. 240-bis c.p. e, quindi, di quella prevista dall’art. 12-ter D. Lgs. n. 74/2000.
In particolare, l’autorità giudiziaria competente a emettere il provvedimento di confisca allargata – una volta intervenuta l’irrevocabilità della sentenza di condanna – è il giudice dell’esecuzione ex art. 666 c.p.p. Peraltro, in caso di morte della persona nei cui riguardi è stata ordinata la confisca, il procedimento di esecuzione prosegue nei confronti degli eredi o degli aventi causa.
9. La confisca allargata può applicarsi anche in caso di prescrizione del reato?
Per esplicita previsione dell’art. 578-bis c.p.p. (introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla Legge n. 3/2019, c.d. “spazzacorrotti”) – che ha posto fine a un tormentato contrasto giurisprudenziale (si veda, sul punto, il quesito n. 16) – la confisca allargata può essere disposta anche laddove il giudizio di appello o di cassazione si concluda con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Sul punto, l’art. 578-bis c.p.p. non chiarisce esplicitamente se la confisca – oggetto del giudizio di impugnazione – debba essere stata disposta necessariamente con sentenza formale di condanna in un precedente grado di giudizio; l’interpretazione prevalente ritiene che quantomeno il primo grado di giudizio debba essersi concluso con pronuncia formale di condanna: «l’intervento della prescrizione, dunque, per poter consentire il mantenimento della confisca, deve rivelarsi quale formula terminativa di un giudizio che, sostanzialmente, abbia confermato la preesistente (e necessaria) pronuncia di condanna» (così, Cass. pen., Sez. III, n. 8785/2019; Cass., Sez. III, n. 6348/2018; cfr. anche Cass. pen., Sez. Un., 31617/2015, Lucci).
Del resto, l’art. 578-bis c.p.p. costituisce la trasposizione nel codice di rito dell’art. 12-sexies comma 4-septies D.L. n. 306/1992, oggi abrogato, il quale prevedeva esplicitamente la possibilità per il giudice dell’impugnazione di confermare o meno la confisca a fronte di una sentenza di condanna pronunciata «in uno dei gradi di giudizio».
In definitiva, il giudice di Appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione (o amnistia), devono decidere sull’impugnazione ai soli fini della confisca, previo accertamento incidentale della responsabilità penale dell’imputato.
Ciò detto, sebbene l’inciso presente nell’art. 578-bis c.p.p. «...e da altre disposizioni di legge…» sembri chiaramente riferirsi soltanto alla “confisca in casi particolari” (cioè alla confisca allargata), secondo la recente interpretazione della Corte di Cassazione invece lo stesso avrebbe una portata generale, non limitata dunque alle sole ipotesi di confisca allargata bensì estesa a tutte «le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali» (cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 6141/2018 e Cass. pen., Sez. Un., n. 13539/2020, Perroni). Di conseguenza, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte l’art. 578-bis c.p.p. renderebbe possibile anche tutte le altre ipotesi di confisca, ordinaria o allargata, contemplate dalla normativa speciale; inoltre, per esplicita previsione normativa sarebbe pure applicabile la confisca ordinaria di cui all’art. 322-ter c.p. rispetto ad alcuni reati contro la PA, sia in forma diretta che per equivalente (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 14041/2020). Peraltro, trattandosi di una disposizione di natura processuale, tale possibilità sussisterebbe anche per fatti commessi prima dell’introduzione dell’art. 578-bisc.p.p. medesimo (così, Cass. pen., Sez. III, n. 8785/2019).
Sul punto, deve tuttavia segnalarsi che la portata applicativa dell’art. 578-bis c.p.p. è destinata a ridursi notevolmente alla luce della riforma della prescrizione dettata dalla predetta Legge n. 3/2019, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2020; secondo la nuova disciplina, infatti, per i reati commessi a partire da tale ultima data una volta intervenuta una sentenza – di condanna o di assoluzione – in primo grado, il decorso della prescrizione è definitivamente sospeso (o meglio, interrotto), sicché non si porrà più il tema di una eventuale declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in grado d’Appello o dinanzi alla Corte di Cassazione.
10. La confisca allargata tributaria può applicarsi anche in relazione a fatti di reato commessi antecedentemente all’introduzione dell’art. 12-ter D. Lgs. n. 74/2000?
L’art. 39 D.L. n. 124/2019 – per mezzo del quale il legislatore ha introdotto la confisca allargata nel sistema penal-tributario – ha previsto espressamente che la nuova forma di ablazione patrimoniale può applicarsi esclusivamente alle condotte di reato poste in essere successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (Legge 19 dicembre 2019, n. 157, entrata in vigore il 25 dicembre 2019).
Cionondimeno, ad una prima lettura della novella normativa, sembra potersi affermare che la confisca, sebbene ordinata in relazione a reati commessi in un momento successivo alla riforma, possa interessare – nei limiti della sopra richiamata ‘ragionevolezza temporale’ – anche quei beni acquistati in epoca antecedente (cfr. Cass. pen., Sez. I, n. 36499/2018; Corte Cost., n. 33/2018).
11. Cosa deve dimostrare il Pubblico Ministero ai fini dell’applicazione della confisca allargata?
In aggiunta alla condanna per taluno dei delitti indicati dall’art. 12-ter D. Lgs. n. 74/2000 – presupposto quest’ultimo indefettibile per l’applicazione della confisca – la pubblica accusa deve dimostrare la sussistenza della sproporzione tra il valore economico dei beni da confiscare rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte o all’attività economica esercitata dalla persona interessata. L’organo inquirente, dunque, deve dimostrare che al momento dell’acquisizione dei singoli beni vi fosse uno squilibrio incongruo e rilevante. Non è invece necessario, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la dimostrazione del nesso di derivazione tra i beni oggetto di confisca e il reato (Cass. pen., Sez. Un., n. 920/2003, Montella). L’assenza del nesso di pertinenzialità, come si è detto, è infatti il tratto distintivo della confisca allargata rispetto a quella ordinaria prevista dall’art. 240 c.p.
Grava sempre sul pubblico ministero, inoltre, l’onere di provare – attraverso l’esistenza di circostanze concrete – l’eventuale divergenza tra intestazione formale di un bene e la sua effettiva disponibilità. Come detto, infatti, la confisca allargata può anche riguardare beni di cui il soggetto ne abbia la disponibilità per interposta persona (fisica o giuridica).
A titolo esemplificativo, posso menzionarsi alcuni indici sintomatici sui quali la giurisprudenza si è di tanto in tanto soffermata per valutare la sussistenza di un’interposizione fittizia: (i) la natura giuridica dell’atto dispositivo; (ii) il rapporto di parentela tra le parti in causa; (iii) le qualità personali dell’avente causa; (iv) l’oggetto dell’atto dispositivo; (v) la destinazione del bene.
12. Cosa deve dimostrare, invece, la persona interessata per evitare la confisca dei beni?
Una volta che il pubblico ministero ha fornito la prova della sproporzione, l’illecita accumulazione della ricchezza si presume. Tale presunzione, tuttavia, è relativa: è onere della persona interessata, infatti, fornire una giustificazione credibile in merito alla legittima provenienza dei beni posseduti.
Nello specifico, il soggetto deve dimostrare, in positivo, la liceità della provenienza della ricchezza contestata, non essendo invece sufficiente una prova in negativo della non provenienza delittuosa. In altre parole, la persona deve esporre, in maniera precisa e puntuale, fatti e circostanze tali da convincere il giudice della legittima derivazione della res.
In concreto, laddove ad esempio la pubblica accusa contesti la sproporzione in merito ad acquisiti effettuati nell’ambito di un’attività di natura negoziale, la persona interessata dovrà fornire una spiegazione credibile, non soltanto da un punto di vista giuridico-formale, ma soprattutto in termini economici dell’operazione.
13. La persona interessata può dimostrare la legittima provenienza della ricchezza adducendo redditi non dichiarati all’erario?
Originariamente, in giurisprudenza sussisteva un contrasto sulla possibilità di considerare, in punto di valutazione della sproporzione, i redditi derivanti da evasione fiscale, vale a dire tutti quei proventi economici che, sebbene acquisiti legalmente (quindi di provenienza legittima), non fossero stati dichiarati al fisco. A tal riguardo, avevano preso posizione, nel 2014, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione: ad avviso della Suprema Corte, chiamata invero a pronunciarsi sulla rilevanza o meno dei proventi dell’evasione fiscale in relazione alla confisca di prevenzione, è necessario – ai fini della valutazione del requisito della sproporzione (tra utilità possedute e reddito/attività economica) – tener conto anche dei redditi leciti sottratti al fisco (Cass. pen., Sez. Un., n. 33451/2014, Repaci).
È intervenuta in senso opposto, però, la novella normativa apportata con la Legge n. 161/2017: l’art. 240-bis c.p., infatti, prevede espressamente che la persona interessata non possa giustificare la legittima provenienza dei beni facendo leva sulla circostanza per la quale il denaro utilizzato per acquistarli sia un provento dell’evasione fiscale (penalmente irrilevante), a meno che – precisa il legislatore – l’obbligazione tributaria non sia stata estinta mediante versamento nelle forme di legge. Si tratta, in particolare, di tutte quelle modalità, previste ex lege, che consentono di adempiere ai debiti fiscali.
La risposta al quesito, per via dell’espressa previsione normativa, deve dunque essere declinata in senso negativo.
14. Qual è la posizione del terzo estraneo alla commissione del reato?
La confisca allargata, come detto, può interessare beni che siano nella disponibilità di soggetti terzi, anche completamente estranei dalla vicenda per cui la persona interessata è stata condannata. In questa eventualità, viene in rilievo l’art. 104-bis disp. att. c.p.p.: per come da ultimo modificata con il D. Lgs. n. 21/2018, la predetta norma, ai sensi del co. 1-quinquies, prevede che nel procedimento di cognizione vengano citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni sottoposti a sequestro (finalizzato alla confisca), di cui l’imputato ne abbia la disponibilità. Nel caso di mancata citazione, il terzo potrà eventualmente intervenire esperendo un incidente di esecuzione.
Sarà dunque onere del pubblico ministero dimostrare che l’intestazione del bene a un soggetto terzo sia meramente fittizia; sarà interesse del terzo, invece, addurre nel processo di cognizione tutti quegli elementi utili a provare la sua buona fede, consistente quest’ultima non soltanto nell’estraneità al procedimento penale, ma altresì nel non aver tenuto comportamenti tali da agevolare l’utilizzazione distorta del bene.
15. Qual è il rapporto tra confisca ‘ordinaria’ di cui all’art. 12-bis D. Lgs. n. 74/2000 e confisca ‘allargata’ ex art. 12-ter D. Lgs. n. 74/2000?
Le differenze tra le due forme di confisca sono evidenti.
È diverso, anzitutto, l’ambito di applicazione: la confisca ordinaria (art. 12-bis D. Lgs. n. 74/2000) può applicarsi in relazione a tutti i reati previsti dalla legislazione penal-tributaria; quella allargata (art. 12-ter D. Lgs. n. 74/2000), invece, è circoscritta, previo superamento di specifiche soglie, alle fattispecie delittuose indicate dalla norma (sul punto si veda la domanda n. 6). In questo senso, alle condotte che superano i limiti quantitativi previsti dall’art. 12-ter D. Lgs. n. 74/2000 potranno applicarsi la confisca sia ordinaria, che allargata (sul tema, si rinvia al quesito n. 18).
Differente, poi, è l’oggetto della confisca: per quella ordinaria si tratta del profitto o del prezzo dei reati tributari (per la definizione di prezzo e profitto si vedano nuovamente le domande nn. 1 e 4); per individuare l’oggetto di quella allargata, invece, si fa riferimento, come noto, alla sproporzione tra beni da confiscare e reddito dichiarato ai fini delle imposte.
Da ultimo, le due forme di confisca si atteggiano diversamente anche con riferimento all’inoperatività dell’ablazione patrimoniale dovuta alla restituzione delle somme all’erario. Ovverosia: la confisca ordinaria «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare»; la confisca allargata, invece, non è disposta nel caso in cui «l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge». Ciò vuol dire che, con riguardo alla confisca per sproporzione, avrebbero rilevanza esclusivamente le somme effettivamente versate al fisco e non quelle, invece, per cui il contribuente si è soltanto impegnato a versarle.
16. È possibile procedere alla confisca (ordinaria o allargata) del prezzo o del profitto del reato anche in assenza di un provvedimento di condanna?
In linea teorica, l’applicazione delle svariate forme di confisca previste dall’ordinamento richiederebbe un provvedimento di condanna («Nel caso di condanna…», artt. 240 – 322-ter – 648-quater c.p., «In caso di condanna…», art. 2641 c.c., ), o quantomeno una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (ossia di patteggiamento, cfr. art. 445 comma 1 c.p.p.). Apparentemente, infatti, l’unica ipotesi di confisca in assenza di condanna sembrerebbe essere contemplata dall’art. 240, comma secondo, n. 2 c.p. rispetto alle cose “intrinsecamente criminose” (si veda, sul punto, il quesito n. 1), tra cui però non sono ricompresi né il prezzo né il profitto del reato.
Ebbene, a prescindere dall’ipotesi appena descritta, non vi è dubbio che una sentenza di assoluzione precluderebbe in radice la possibilità di applicare la confisca; al contrario, un simile effetto ostativo sembrerebbe non essere prodotto anche da una sentenza di proscioglimento, ad es. per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, ipotesi alquanto frequente nella prassi. Al riguardo, l’art. 236 c.p., che detta la disciplina generale delle misure di sicurezza patrimoniali, rispetto alla confisca non richiama il principio dettato dall’art. 210 c.p., secondo cui «l’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza».
Sul punto, la giurisprudenza, anche sovranazionale, ha assunto nel tempo posizioni contrastanti, finendo tuttavia per avallare la possibilità di procedere alla confisca diretta anche in presenza di una sentenza di proscioglimento (appunto per intervenuta prescrizione del reato), dunque in assenza di un provvedimento formale di condanna, purché: (1) la sentenza abbia un innegabile contenuto di condanna sostanziale; (2) almeno in uno dei gradi di giudizio vi sia stato un pieno accertamento in contraddittorio di responsabilità dell’imputato, con formale pronuncia di condanna (sul punto, si veda Corte EDU, Sez. II, sent. 20.01.2009, Sud Fondi c. Italia; Corte EDU, Sez. II, sent. 29.10.2015, Varvara c. Italia; Corte Cost., n. 49/2015; Cass. pen., Sez. Un., n. 31617/2015, Lucci; Cass. pen., Sez. III, n. 16803/2015, Boeri; Corte EDU, grande camera, sent. 28.06.2018, G.I.E.M. c. Italia; Cass. pen., Sez. III, n. 8785/2019). Al contrario, la confisca per equivalente, attesa la natura sanzionatoria, richiederebbe pur sempre un provvedimento di condanna anche formale (cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 31617/2015, Lucci).
Dalle considerazioni precedenti deriva un importante corollario: se la prescrizione del reato intervenisse già nel corso del primo grado di giudizio, il giudice dovrebbe immediatamente prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 129 comma 1 c.p.p.; di conseguenza, se non abbia avuto modo di realizzare un accertamento pieno della responsabilità dell’imputato in contraddittorio, il giudicante non potrebbe disporre neppure la confisca (cfr., Cass. pen., Sez. Un., n. 13539/2020, Perroni).
Gli arresti giurisprudenziali sinora citati sono stati in parte recepiti nel già citato art. 578-bis c.p.p. (cfr. quesito n. 9), a mente del quale, nel caso in cui in un precedente grado di giudizio sia stata disposta confisca allargata diretta prevista dall’art. 240-bis comma primo c.p., oppure confisca (allargata o ordinaria) contemplata da altre disposizioni normative, nonché confisca ordinaria ai sensi dell’art. 322-terc.p. (in relazione ad alcuni reati contro la PA), il giudice dell’impugnazione interpellato dovrà comunque decidere sulla confisca – confermandone o meno l’applicazione – anche se il reato fosse nel frattempo estinto per amnistia o prescrizione, a tal fine procedendo ad un apposito «accertamento della responsabilità dell’imputato».
Allo stato, dunque, il codice di rito ammette la possibilità di applicare, pur in assenza di un provvedimento formale di condanna ma con previo accertamento di responsabilità nel pieno contraddittorio delle parti:
(a) la confisca allargata diretta prevista dal codice penale (art. 240-bis comma primo c.p.), ma non anche la confisca allargata per equivalente (art. 240-bis comma secondo c.p.);
(b) le altre forme di confisca, ordinaria o allargata, contemplate dalla normativa penale speciale (quali, ad es., le confische in materia di reati tributari disciplinate dagli artt. 12-bis e 12-ter del D. Lgs. n. 74/2000, oppure la confisca ex art. 2641 c.c. in materia di reati societari);
(c) la confisca ordinaria prevista dal codice penale all’art. 322-ter, sia nella forma diretta che per equivalente; sotto quest’ultimo profilo, deve quindi ritenersi superato il precedente orientamento giurisprudenziale per cui «il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto» (così, Cass. pen., Sez. Un., n. 31617/2015, Lucci).
17. La persona giuridica può subire un provvedimento di confisca in relazione alla commissione di reati tributari?
L’introduzione di (alcuni) reati tributari nell’ambito del D. Lgs. 231/2001 (di seguito, il “Decreto”) da parte del D. L. n. 124/2019 e del D. Lgs. n. 75/2020 ha avuto, tra l’altro, l’effetto di rendere applicabile pure alla persona giuridica la confisca, sia diretta che per equivalente, prevista dagli artt. 9 e 19 del Decreto, anchein caso di commissione di tali reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.
Si tratta, in particolare, dei reati di: (a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); (b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); (c) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8); (d) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); (e) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). Inoltre, qualora commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’IVA per un ammontare non inferiore a dieci milioni di euro, rileveranno anche i reati di: (f) dichiarazione infedele (art. 4); (g) omessa dichiarazione (art. 5); indebita compensazione (art. 10-quater).
Come noto, il Decreto contempla una peculiare responsabilità nei confronti degli enti, formalmente definita “amministrativa” ma accertata nell’ambito di un procedimento penale secondo i principi e le regole proprie del rito penale come integrate dalle disposizioni del Decreto (cfr. artt. 34 e ss. del Decreto); in estrema sintesi, il Decreto prevedendo la possibilità di assoggettare a sanzione la persona giuridica qualora i propri esponenti apicali o sottoposti abbiano commesso uno dei reati contemplati dal Decreto (cc.dd. “reati presupposto”) nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo (cfr. art. 5 del Decreto). È inoltre noto che, accanto alle sanzioni di natura interdittiva e pecuniaria, l’arsenale punitivo dispiegato dal Decreto (cfr. art. 9) comprenda anche la confisca, diretta o per equivalente, del prezzo o del profitto del reato, e di natura obbligatoria (cfr. art. 19 del Decreto; Cass. pen., Sez. Un., n. 11170/2014, Uniland S.p.A.). Allo stato, invece, l’ente collettivo non può essere destinatario della confisca allargata, non essendo contemplata dal Decreto.
Alla luce del nuovo art. 25-quinquiesdecies del Decreto, quindi, la commissione di uno dei reati tributari ivi contemplati rende possibile (anzi, doverosa) l’apprensione di qualsiasi somma di denaro o bene di cui l’ente abbia la disponibilità, indipendentemente dal momento di ingresso nel proprio patrimonio, mediante confisca per equivalente ai sensi dell’art. 19 comma 2 del Decreto (sempreché, ovviamente, non sia possibile individuare nel patrimonio dell’ente il profitto esatto derivante dalla commissione del reato fiscale o il prezzo ricevuto come corrispettivo del reato, procedendo a confisca diretta ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Decreto). Con possibilità per la Pubblica Accusa, oltretutto, di anticipare il vincolo di indisponibilità mediante sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di cui all’art. 321 comma 2 e comma 2-bis c.p.p., ai sensi dell’art. 53 del Decreto (al riguardo, si veda il quesito n. 19).
Infine, deve ricordarsi che, accanto alle sanzioni pecuniarie e interdittive e alla confisca contemplate dal Decreto, in caso di violazioni tributarie alla persona giuridica saranno sempre applicabili anche le sanzioni amministrative contemplate dal D. Lgs. n. 472/1997 (cfr. art. 11), che si sottraggono al principio di specialità previsto dall’art. 19 del D. Lgs. n. 74/2000: rispetto alle persone fisiche, se il medesimo fatto è punito come reato e come illecito amministrativo l’autore potrà essere ritenuto responsabile in via alternativa dell’uno o dell’altro, escludendosi – quindi – l’applicazione cumulativa delle rispettive sanzioni; viceversa, una simile esclusione non è contemplata con riguardo agli enti collettivi (cfr. art. 19 comma 2 D. Lgs. n. 74/2000).
18. Le varie ipotesi di confisca possono concorrere? Può essere disposta, allo stesso tempo, confisca nei confronti dell’ente e della persona fisica autore di un reato tributario?
Anzitutto, deve senz’altro escludersi la possibilità di un concorso fra confisca diretta e confisca per equivalente, sia essa ordinaria o allargata, posto che la condizione di operatività della seconda è proprio quella di non potersi procedere – per qualsiasi ragione – a confisca diretta.
Nessun dato normativo, invece, sembra legittimare una mutua esclusione tra confisca ordinaria e confisca allargata; al contrario, sussistendone i presupposti ben potrebbero trovare applicazione cumulativa nei confronti del medesimo soggetto e per il medesimo titolo di reato (cfr. Cass. pen., Sez. I, n. 16122/2019); si pensi alla coesistenza delle due forme di confisca proprio nell’ambito del sistema penale tributario, alla luce degli artt. 12-bis e 12-ter del D. Lgs. n. 74/2000, ai quali oltretutto si affianca oggi la possibilità di disporre la (sola) confisca ordinaria – diretta o per equivalente – anche nei confronti dell’ente ai sensi degli artt. 9, 19 e 25-quinquiesdecies del Decreto.
Esaminando invece l’istituto sul piano soggettivo, non vi è dubbio che la confisca diretta possa (o debba, nei casi previsti dalla legge come obbligatoria) applicarsi soltanto nei confronti dei soggetti che, non estranei al reato, abbiano effettivamente conseguito il prezzo/profitto del reato e per l’ammontare in concreto «rinvenuto nella disponibilità» degli stessi (così, Cass. pen., Sez. V, n. 19091/2020); ciò significa che il provvedimento di confisca diretta «non può essere disposto nei confronti del coimputato che non abbia materialmente appreso tale profitto» (così, Cass. pen., Sez. V, n. 11981/2017). Diverso, invece, il discorso per la confisca per equivalente: avendo un contenuto marcatamente punitivo, tale forma di confisca può aggredire – per l’intero valore corrispondente al prezzo/profitto – il patrimonio di uno qualsiasi dei soggetti coinvolti nel reato (siano essi persone fisiche o giuridiche), indipendentemente dall’ammontare da questi effettivamente conseguito, determinandosi quindi un rapporto di solidarietà passiva fra i vari concorrenti nel reato: «la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato (entro logicamente i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato (…) all’arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi» (così, Cass. pen., Sez. Un., n. 26654/2008, Fisia Italimpianti S.p.A.; cfr. anche Cass. pen., Sez. V, n. 19091/2020).
Per quanto riguarda, infine, il rapporto tra confisca nei confronti della persona fisica e confisca nei confronti dell’ente, deve precisarsi che non vi è alcun «rapporto di sussidiarietà o di concorso apparente», ben potendo – quindi – trovare entrambe applicazione concorrente e «fermo restando logicamente che l’espropriazione non potrà, in ogni caso, eccedere nel quantum l’entità complessiva del profitto» (così, Cass. pen., Sez. Un., n. 26654/2008, Fisia Italimpianti S.p.A.).
19. In quale momento può essere disposta la confisca (ordinaria o allargata) e quando la stessa produce i suoi effetti?
Si è detto che la confisca, sia essa ordinaria o allargata, può (o deve, nei casi previsti dalla legge come obbligatoria) essere disposta solo all’esito un pieno accertamento in contraddittorio della responsabilità penale dell’imputato, e dunque al termine del giudizio – di regola – di primo grado (si veda anche quesito n. 16).
Gli effetti espropriativi tipici della misura in esame inizieranno poi a dispiegarsi una volta formatosi il giudicato, e dunque esauriti i mezzi ordinari di impugnazione (per omesso o inutile ricorso ai medesimi). Ebbene, la libera disponibilità dei beni da parte dell’indagato/imputato durante il tempo necessario al sopraggiungere di una pronuncia definitiva potrebbe vanificare le finalità della confisca; pertanto, l’ordinamento processuale penale contempla la possibilità di anticipare le conseguenze della confisca (in termini di indisponibilità per chi ne sia attinto) mediante l’apposito istituto del sequestro preventivo, disciplinato dall’art. 321 c.p.p., i cui effetti si protraggono quando sia disposta la confisca (cfr. art. 323 comma 3 c.p.p.).
Si tratta, come noto, di una misura cautelare reale, di cui il pubblico ministero può sin dalla fase delle indagini preliminari richiedere l’emanazione da parte del GIP con decreto motivato. In particolare, accanto al sequestro preventivo delle cose pertinenti al reato, di cui all’art. 321 comma 1 c.p.p., è contemplata la figura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disciplinato dall’art. 321 comma 2 e comma 2-bisc.p.p., sia essa ordinaria o allargata, diretta o per equivalente; in altri termini, a fronte di ogni ipotesi di confisca prevista dall’ordinamento è ammesso il ricorso alla misura cautelare del sequestro preventivo ad essa prodromico, i cui presupposti ovviamente mutano a seconda della tipologia di confisca rilevante nel caso concreto.
Pertanto, con particolare riferimento alla disciplina penale-tributaria è ammissibile – nei confronti della persona fisica – sia il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ordinaria di cui all’art. 12-bis del D. Lgs. n. 74/2000, sia il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata di cui all’art. 12-ter D. Lgs. n. 74/2000. Allo stesso tempo, la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti prevede l’aggressione anche del patrimonio della persona giuridica mediante confisca ordinaria, diretta o per equivalente (cfr. art. 19 del Decreto), patrimonio che può essere quindi sottoposto a vincolo di indisponibilità sin dalla fase delle indagini preliminari mediante sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell’art. 53 del Decreto.
Al riguardo, onde evitare che il sequestro delle disponibilità finanziarie e dei beni di un ente possa – di fatto – impedirne in toto la prosecuzione dell’attività, l’art. 53 comma 1-bis del Decreto contempla la eventualità che il custode-amministratore giudiziario, nominato dal giudice, ne consenta l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente per garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, vigilando e riferendo all’autorità giudiziaria (in linea con quanto previsto – per i beni delle persone fisiche – dall’art. 104-bis disp. att. c.p.p.).
Infine, con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca ordinaria s’impone una precisazione, derivante dalle diversità strutturali che sussistono tra confisca diretta e confisca per equivalente: mentre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta (ordinaria) può attingere unicamente il prezzo/profitto individuato nella sua identità storica, e quindi aggredire quell’ammontare di prezzo/profitto che sia effettivamente transitato nel patrimonio di uno o più dei concorrenti nel reato (persone fisiche o giuridiche) e nei limiti di quanto da ciascuno concretamente percepito, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (ordinaria) «può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti nel reato» per l’intero valore del prezzo/profitto contestato, indipendentemente dall’ammontare da ciascun concorrente in concreto percepito, non potendosi però complessivamente eccedere «il valore del suddetto prezzo o profitto» (così, Cass. pen., Sez. VI, n. 28264/2013).
Pertanto, a fronte di un reato tributario realizzato da più persone (fisiche o giuridiche), il sequestro preventivo prodromico alla confisca per equivalente potrà: (a) o attingere il patrimonio di un solo concorrente per l’intero ammontare del prezzo/profitto del reato, a prescindere dal fatto che questi l’abbia percepito o meno; (b) oppure colpire indifferentemente i patrimoni di tutti i concorrenti, indipendentemente da quanta parte del prezzo/profitto costoro abbiano in concreto incamerato, sempreché il valore delle somme e dei beni nel complesso sottoposti a sequestro non sia superiore all’entità del prezzo/profitto stesso.