In questo momento di profonda crisi, sanitaria ed economica, il rischio che si faccia ricorso a scorciatoie illegali per stimolare la ripresa, è dietro l’angolo. E, con esso, l’attenzione particolare della magistratura verso le realtà più esposte. Un occhio di riguardo è riservato evidentemente al delicato rapporto tra pubblico e privato, che – in una situazione emergenziale caratterizzata da concentrazioni di potere e iniezioni di ingenti somme di denaro – può patologicamente sfociare in abusi di grande disvalore sociale.
Tale rischio non è sfuggito neanche al Gruppo di Stati contro la corruzione (Groupe d’États contre la corruption, o GRECO) del Consiglio d’Europa, che lo scorso 15 aprile ha emesso linee guida che possano aiutare gli Stati membri a prevenire la corruzione, soprattutto nel settore sanitario. La situazione emergenziale, dunque, potrebbe aggravare un tasso di criminalità che nel nostro Paese è già troppo elevato: l’Indice di Percezione della Corruzione (IPC) relativo all’anno 2019, pubblicato il 23 gennaio 2020 da Transparency International, vede l’Italia al 51° posto nella classifica dei Paesi più corrotti al mondo.
L’ultimo tentativo di arginare tale fenomeno corruttivo, si è avuto lo scorso anno, con la L. n. 3/19 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici”. A parte le disposizioni dedicate alla trasparenza di partiti e movimenti politici, in un’ottica preventiva, la nuova Legge si inserisce in quel percorso di continuo inasprimento delle fattispecie penali iniziato con le modifiche legislative degli ultimi anni (L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015).
Il testo di legge, quindi, è intervenuto con incisività sull’impianto normativo vigente (raccogliendo numerose critiche da chi lo definisce un mero tentativo di ottenere consenso elettorale, come si potrebbe evincere dalla stessa definizione, la cd. “Legge Spazzacorrotti”), non solo prevedendo pene più severe per i corruttori, ma estendendo ad essi istituti originariamente disegnati per la criminalità organizzata (come si fece con la confisca per sproporzione nel 1992).
Dinanzi a tale larga coperta normativa, ci si è subito chiesto se la salvaguardia dell’ordine pubblico, della crescita economica e della sicurezza dei cittadini potessero giustificare un approccio simile, e se lo stesso fosse efficace in termini di deterrenza e rieducazione del reo.
In relazione alle norme di nuova introduzione, quindi, sono sorti sin da subito dubbi di costituzionalità; dubbi che, con riferimento all’estensione retroattiva ai reati contro la Pubblica Amministrazione del regime di ostatività di cui all’art. 4-bis della L. n. 354/1975 (o.p.), si sono già concretizzati nel corso del 2019 e recentemente risolti a sfavore del legislatore con la sentenza interpretativa di accoglimento della Corte Costituzionale n. 32/2020.
Prima ancora del lockdown (cui tutti siamo stati indistintamente sottoposti), la Corte ha ricordato, ancora una volta, l’importanza fondamentale della libertà personale, che – anche dinanzi ad un fenomeno così diffuso da venire definito endemico – deve orientare il legislatore e gli operatori del diritto nell’individuazione della ratio del principio di irretroattività.
Dopo una breve ricostruzione delle disposizioni introdotte dalla L. n. 3/2019, quindi, il Focus – a cura dei nostri Giuseppe Fornari, Lorena Morrone e Giulio Casilli – si concentrerà sulla predetta pronuncia della Corte Costituzionale, mostrandone tutta la forza argomentativa.
I. LA LEGGE N. 3/2019: LE NOVITÀ NORMATIVE NEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Come visto in premessa, la Legge in oggetto ha come obiettivo primario il contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, mediante strumenti di diritto penale sostanziale e processuale, che contribuiscono ad inasprire la disciplina vigente nel suo complesso.
Alcune di queste novità legislative accolgono le raccomandazioni provenienti, in sede sovranazionale, dal GRECO (con l’Addenda al Second Compliance Report sull’Italia approvato il 28 giugno 2018) e dall’OCSE (tramite il Working Group on Bribery), per completare il percorso di adeguamento della normativa interna a quella europea derivante da convenzioni internazionali.
Altre, sono iniziativa del nostro legislatore, che – nel tentativo dichiarato di contrastare con la massima efficacia il fenomeno corruttivo – ha ritenuto di costruire una riforma trasversale rispetto a tutte le fasi del procedimento penale a carico della persona fisica.
Inoltre, la Spazzacorrotti è intervenuta anche sulla disciplina attinente alla responsabilità amministrativa degli enti: basti accennare, in questa sede, all’ampliamento del catalogo dei reati presupposto (che ora comprende anche il traffico d’influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p.) ed all’inasprimento delle sanzioni pecuniarie (fino a 200 quote) e interdittive (per cui è previsto un trattamento differenziato a seconda che il reato di corruzione nell’interesse o vantaggio dell’ente sia stato commesso da chi ricopre una posizione apicale – da 4 a 7 anni – ovvero subordinata – da 2 a 4 anni) (art. 25 D.lgs. 231/2001).
i. Quando l’autorità viene a conoscenza del fatto
Già a partire dalla fase embrionale del procedimento, sono previste importanti novità – sul piano del diritto sostanziale e su quello investigativo/processuale – tra cui le più rilevanti riguardano:
– l’abrogazione del reato di millantato credito di cui all’art. 346 c.p. e la contestuale modifica del traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p.: è ora perseguibile anche colui il quale dà o promette le somme (o altra utilità) (secondo le raccomandazioni del GRECO) al soggetto che vanti la relazione con il pubblico ufficiale – sia essa esistente o meramente millantata. Il traffico di influenze “putativo” ha sollevato dubbi in dottrina in merito alla ragionevolezza dell’identità della pena rispetto all’’influenza “reale” e con riferimento ai principi di materialità e offensività;
– la perseguibilità d’ufficio per i reati di (i) corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e (ii) istigazione alla corruzione tra privati (art. 2365-bis c.c.) (di cui alle raccomandazioni del GRECO);
– la possibilità di interdire temporaneamente all’imputato di contrattare con la Pubblica Amministrazione in sede cautelare, anche oltre i limiti di cui all’art. 287, co. 1, c.p.p. (289-bis c.p.p.);
– l’estensione ad alcuni reati contro la P.A. della figura del cd. “Agente sotto copertura” (cui non si applica, però, la causa di non punibilità di cui all’art. 323-ter c.p. – che si vedrà in seguito – se agisce in violazione delle disposizioni ex art. 9 L. n. 146/2006);
– l’utilizzo delle intercettazioni tramite captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (trojan horse) reso sempre ammissibile per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni (artt. 266, co. 2-bis, e 267, co. 1, c.p.p.). Inoltre, con l’abrogazione del co. 2, dell’art. 6 del D.lgs. 216/2017, diventano possibili le intercettazioni ambientali tramite trojan horse nei luoghi ex art. 614 c.p., senza che vi sia motivo di ritenere che vi si stia svolgendo attività criminosa.
È evidente che tali previsioni forniscono agli organi inquirenti strumenti particolarmente invasivi nello svolgimento delle indagini, strumenti solitamente utilizzati per tipologie di reato considerate di straordinario disvalore sociale (come quelle di cui all’art. 51, co. 3-bis e 3-quarter, c.p.p.), con le quali – già nel testo del Disegno di Legge – veniva evidenziato il collegamento.
Coerentemente con tale allineamento normativo della criminalità white collar alla criminalità nera, la Legge ha previsto anche per chi ha commesso uno dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis c.p. una forma di collaborazione con la giustizia, che costituisce una causa di non punibilità (art. 323-ter c.p.), in una progressione ascendente di premialità rispetto alla circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis c.p. Sulla base di tale disposizione, dunque, non sarà più punibile chiunque collabori prima di avere notizia delle indagini nei suoi confronti ed entro 4 mesi dalla commissione del reato (denunciando volontariamente i fatti e fornendo indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili). Tuttavia, la non punibilità è subordinata alla consegna, nello stesso termine, dell’utilità percepita o di una somma equivalente o dell’indicazione di elementi utili per individuarne il beneficiario. Secondo quanto riportato nella Relazione al Disegno di Legge, questa previsione ha la finalità general-preventiva di disincentivare le condotte illecite, spezzando quel vincolo di solidarietà che si viene a creare fra i soggetti coinvolti nelle fattispecie corruttive, entrambi facenti affidamento sul comune interesse a tacere: tuttavia, come correttamente osservato dalla dottrina, non tutte le fattispecie cui si riferisce la causa di non punibilità sono connotate da quella bilateralità che giustifica un tale fine (si pensi ai reati di cui agli artt. 353, 353-bis c.p. e 354 c.p.).
ii. Quando si giunge alla condanna
Avuto riguardo al trattamento sanzionatorio ed alle ulteriori previsioni connesse alla sentenza di condanna, invece, la Legge ha stabilito, tra le altre cose:
– l’istituto della riparazione pecuniaria, anche per il corruttore, di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio (art. 322-quater c.p., come da raccomandazione dell’OCSE);
– la sospensione condizionale della pena subordinata – anche per il reato di cui all’art. 321 c.p. – al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’art. 322-quater c.p. (art. 165 c.p.). Nondimeno, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 166 c.p.);
– il cd. “Daspo per i corrotti” (artt. 32-quater e 317-bis c.p.): ossia si rende perpetua l’interdizione dai pubblici uffici e l’impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione per numerosi reati contro la P.A. Tuttavia, in caso di condanna fino a 2 anni o se ricorre la circostanza attenuante ex art. 323-bis c.p., co. 1, tali limitazioni avranno una durata da 5 a 7 anni. In ogni caso, quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall’art. 323-bis c.p., co. 2, la pena accessoria non può essere inferiore a 1 anno né superiore a 5 anni. Questa previsione ha sollevato dubbi di costituzionalità, in termini di ragionevolezza, con riferimento alla misura permanente ai danni del privato, che potrebbe aver ceduto solo occasionalmente alla scorciatoia della corruzione. Inoltre, come noto, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di dichiarare l’incostituzionalità delle pene accessorie in misura fissa, in quanto in violazione degli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., in relazione ai principi di proporzionalità e di necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio (sent. n. 222 del 2018 Corte Cost., in tema di bancarotta fraudolenta);
– che l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 47 o.p., estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue (tale disposizione, si applica a tutte le fattispecie penali previste dal nostro ordinamento);
– che la riabilitazione non produce effetti sulle pene accessorie perpetue: l’estinzione è prevista quando siano almeno decorsi 7 anni e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (anche questa previsione si applica indistintamente a tutti i reati).
iii. Quando la pena deve essere eseguita
Infine, con riferimento alla fase esecutiva della pena, la L. 3/2019 ha inserito i reati contro la P.A. (precisamente gli artt. 314, co. 1, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, co. 1, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.) nell’elenco dei delitti previsti dall’art. 4-bis, co. 1, o.p. Dinanzi a ciò (e alle altre parificazioni dei reati corruttivi ai reati di prima fascia, più sopra viste) ci si è chiesto – come fece a suo tempo Cesare Beccaria – se gli uomini finiranno per non trovare più un forte ostacolo a commettere il delitto più grave, da cui possono trarre però il vantaggio maggiore.
Da questa novità normativa, invero, consegue:
– la limitazione alla liberazione condizionale (ex art. 2 d.l. n. 152/1991), che può essere concessa ai condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis, co. 1, o.p. alla condizione che ricorrano i presupposti ivi indicati;
– sul piano del trattamento penitenziario, il numero ridotto di colloqui visivi e telefonici e la possibilità di vedersi applicato il regime differenziato ex art. 41-bis o.p.;
– l’effetto indiretto rappresentato dal divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione di cui all’art. 656, co. 9, c.p.p. per una serie di delitti, tra cui quelli previsti dall’art. 4-bis o.p. Ne consegue il necessario ingresso in carcere di chi sia condannato a pena detentiva non sospesa per la maggior parte dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, nonostante l’entità della pena (anche residua) da scontare avrebbe consentito al condannato – secondo la disciplina previgente – di essere ammesso a una misura alternativa alla detenzione sin dall’inizio dell’esecuzione.
L’ulteriore ampliamento del catalogo dei reati cui l’art. 4-bis, co. 1, o.p. espone, secondo autorevole dottrina, nuovamente la disposizione ad una possibile questione di costituzionalità sotto il profilo dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, in quanto opererebbe una semplicistica parificazione di quei reati ai reati di mafia e terrorismo per i quali era stata in origine introdotta.
Inoltre, in assenza di una disciplina transitoria specifica, l’immediata applicazione di tali previsioni anche a coloro che erano stati condannati per fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 3/2019 – in virtù del principio tempus regit actum, applicabile agli istituti di diritto processuale e, dunque, anche alla fase di esecuzione della pena – non ha mancato di provocare un “diffuso disagio” (per mutuare una terminologia utilizzata dalla Consulta nella sentenza n. 32/2020) nella giurisprudenza di merito.
Quest’ultima, invero – a distanza di pochissimo tempo dall’entrata in vigore della legge – in alcuni casi aveva ritenuto inapplicabile la disposizione in esame ai fatti di reato pregressi, poiché ad essa si sarebbe dovuta riconoscere natura “sostanzialmente penale”, secondo i criteri Engel elaborati dalla CEDU, con conseguente soggezione al divieto di retroattività in peius di cui agli artt. 25, co. 2, Cost. e 7 CEDU e, in undici altri casi, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dalle quali è derivata la pronuncia qui in esame.
Anche la Corte di Cassazione, con un autorevole obiter dictum difforme rispetto all’orientamento consolidato – ancorato alla pronuncia delle Sezioni Unite del 17 luglio 2006, n. 24561 – aveva espresso la necessità di una rimeditazione del carattere processuale delle norme dell’ordinamento penitenziario, nel senso di garantire a tutti l’effettiva prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie: la mancata previsione di alcuna norma transitoria, a fronte di un cambio delle “carte in tavola” da parte del legislatore, presenterebbe infatti “tratti di dubbia conformità con l’art. 7 CEDU e, quindi, con l’art. 117 Cost., là dove si traduce […] nel passaggio – ‘a sorpresa’ e dunque non prevedibile – da una sanzione patteggiata ‘senza assaggio di pena’ ad una sanzione con necessaria incarcerazione” (Cass., sez. VI, sent. 14 marzo 2019, n. 12541).
II. L’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE: LA SENTENZA N. 32 DEL 2020
i. Il casus belli: l’ambito di applicazione temporale delle novità introdotte dalla “Spazzacorrotti”
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 32/2020, all’esito di un originale percorso motivazionale che – valorizzando sollecitazioni europee e comparatistiche – giustifica e riconosce la necessità di una “rimeditazione” dell’art. 25, co. 2, Cost., ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 6, lettera b), della L. n. 3/2019:
ii. Il doppio volto del principio di irretroattività ex art. 25, co. 2, Cost.
Dalla garanzia costituzionale di cui all’art. 25, co. 2, Cost. discende, da un lato, il divieto di applicazione retroattiva di una legge che incrimini successivamente un fatto che, al momento in cui è stato commesso, non costituiva reato e, dall’altro, il divieto di applicare retroattivamente una legge che preveda una pena più severa di quella applicabile al momento in cui è stato commesso il reato; tale principio trova esplicita menzione, altresì, nell’art. 7, par. 1, CEDU, nell’art. 15, par. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché nell’art. 49, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE).
La ratio di tale divieto è, secondo la Corte Costituzionale, almeno duplice.
In primo luogo, consente al destinatario del precetto penale la “certezza di libere scelte d’azione” (Corte Cost., sent. n. 364 del 1988) mediante la previsione delle conseguenze cui sarà esposto in caso di trasgressione. Parimenti, consente a colui nei confronti del quale sia instaurato un procedimento penale di compiere scelte difensive consapevoli, sulla base di ragionevoli ipotesi circa gli addebiti sanzionatori concreti cui potrebbe incorrere in caso di condanna. Altrimenti, si esporrebbe l’imputato a conseguenze sanzionatorie imprevedibili al momento dell’esercizio di una determinata scelta processuale, i cui effetti sono però irrevocabili (v. Corte Suprema del Canada, R. v. K.R.J., (2016) 1 SCR 906, 926, paragrafo 25).
In secondo luogo, il divieto in parola “erige un bastione a garanzia dell’individuo” contro i possibili abusi e le tentazioni del potere legislativo che, sebbene soggetto alla preminenza del diritto, potrebbe adottare atti normativi che sono null’altro che “sentenze in forma di legge” emesse da parte di un “Parlamento animato, in realtà, da intenti vendicativi contro i propri avversari”, come saggiamente rilevato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nella celebre pronuncia Calder v. Bull (1798).
Sicché, “plurime e convergenti ragioni” hanno indotto la Corte Costituzionale a dubitare della persistente compatibilità – in ossequio al “diritto vivente” – della retroattività delle norme disciplinanti l’esecuzione della pena con il principio di legalità di cui all’art. 25, co. 2, Cost.
L’iter motivazionale della pronuncia in esame prende le mosse dalle prime risalenti sentenze della Consulta sul tema della retroattività delle modifiche deteriori concernenti, in particolare, ad esempio, la revoca delle misure alternative già concesse e la preclusione della concessione di ulteriori permessi premio, al ricorrere di determinate condizioni, dichiarate illegittime per contrasto con l’art. 27, co. 1 e 3, Cost., in considerazione dell’irragionevolezza e incompatibilità con la funzione rieducativa della pena di una disciplina che comportava una sorta di “regressione incolpevole del trattamento” (Corte Cost., sent. n. 306 del 1993; Corte Cost., sent. n. 504 del 1995).
Prosegue poi focalizzando l’attenzione sulla circostanza che, in alcune occasioni, è stato lo stesso legislatore ad aver previsto limitazioni all’applicazione retroattiva di norme incidenti sul regime di esecuzione della pena (ad esempio, con il d.l. n. 152/1991, che ha introdotto l’art. 4-bis o.p., o con la L. n. 279/2002 che ha aggiunto nell’elenco dello stesso articolo ulteriori delitti, tra cui quelli con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico).
Infine, la Consulta valorizza gli sviluppi più recenti della giurisprudenza della Corte EDU che, a partire dal 2008, è giunta a sostenere l’estensione della garanzia de qua con riferimento, quantomeno, a talune modifiche in peius del regime dell’esecuzione delle pene: la pronuncia più significativa in tal senso, invocata in tutte le ordinanze di rimessione, è la sentenza Del Rio Prada c. Spagna del 2013.
In quell’occasione, la Grande Camera ha ribadito che, in linea di principio, le modifiche alle norme sull’esecuzione della pena non sono soggette al divieto di applicazione retroattiva, fatta eccezione per quelle che determinino una “ridefinizione o modificazione della portata applicativa della ‘pena’ imposta dal giudice”; infatti, qualora il divieto non operasse in tali ipotesi, “l’art. 7 CEDU verrebbe privato di ogni effetto utile per i condannati, nei cui confronti la portata delle pene inflitte potrebbe essere liberamente inasprita successivamente alla commissione del fatto” (Corte EDU, Grande Camera, sent. 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna).
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte EDU troverebbero significative conferme, secondo la Corte Costituzionale, anche nella giurisprudenza di altre corti, come quella degli Stati Uniti, nonché nella legislazione di altri Paesi, come la Francia, che hanno sancito – rispettivamente – l’irretroattività di quelle norme che producono l’effetto pratico di prolungare la detenzione del condannato, o “che abbiano l’effetto di rendere più severe le pene inflitte con la sentenza di condanna”.
iii. La differenza qualitativa tra “fuori” e “dentro” il carcere
La Corte Costituzionale, lungi dal rinnegare il tradizionale assunto secondo cui le pene devono essere eseguite, di regola, in base alla legge in vigore al momento dell’esecuzione e non in base a quella in vigore al tempo della commissione del reato, con la pronuncia in parola apre, tuttavia, una breccia importante nell’orientamento de quo.
Come ricordato dalla Consulta, l’esecuzione delle pene detentive è un fenomeno che si dipana diacronicamente, spesso anche a notevole distanza dal fatto di reato; pertanto, il contesto – fattuale e normativo – nel quale l’amministrazione penitenziaria si trova a operare muta, inevitabilmente, con il variare del tempo e da ciò deriva la necessità di operare alcuni fisiologici assestamenti della disciplina normativa.
Si consideri infatti che, ove il regime di esecuzione delle pene detentive dovesse restare fermo alla disciplina vigente al momento del fatto, vi sarebbe – secondo il giudice delle leggi – il rischio concreto di dare vita, all’interno del medesimo istituto penitenziario, a una pluralità di regimi esecutivi paralleli, ciascuno legato alla data di commissione del reato: ciò comporterebbe ingiustificabili differenze di trattamento tra i detenuti e gravi difficoltà di gestione per l’amministrazione penitenziaria, esponendo gli istituti ai rischi di disordini interni del tutto disfunzionali – anch’essi – rispetto al corretto dispiegarsi della funzione rieducativa della pena.
Tuttavia, a questa regola deve affiancarsi – secondo la Corte – un’eccezione nel caso in cui, al momento del fatto, fosse prevista una pena suscettibile di essere eseguita “fuori” dal carcere che, per effetto di una modifica normativa successiva, divenga una pena da eseguirsi “dentro” il carcere.
Secondo la Consulta, infatti, tra “il ‘fuori’ e il ‘dentro’ la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa.”
iv. Le conclusioni della Consulta sulle questioni di legittimità de quibus
All’esito della complessiva “rimeditazione” sopra descritta, la Corte ritiene di dover concludere nel senso che il principio del tempus regit actum, di regola applicabile alla fase dell’esecuzione della pena, debba essere derogato nel caso in cui la nuova legge non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì “una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale”.
Su permessi premio e lavoro all’esterno
Pertanto, con riferimento alle modifiche apportate dalla norma censurata alla disciplina dei “meri benefici penitenziari”, e in particolare dei permessi premio e del lavoro all’esterno, la Corte ritiene che l’applicazione retroattiva di dette modifiche non sia preclusa dalla garanzia costituzionale di cui all’art. 25, co. 2, Cost.
Le modifiche normative che si limitino a rendere più gravose le condizioni di accesso ai benefici appena richiamati, senza determinare una trasformazione ex post della natura della pena da eseguire, sono quindi sottratte al divieto di irretroattività, nonostante l’importanza considerevole che questi benefici rivestono – per espressa ammissione della Consulta – in termini di “afflittività in concreto” della pena detentiva. Il condannato che fruisca di un permesso premio, o che sia ammesso al lavoro all’esterno del carcere, continua a scontare – tuttavia – una pena “dentro” il carcere.
Ciò non significa, però, che al legislatore sia consentito disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto un grado di rieducazione adeguato; una diversa soluzione si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e il fine rieducativo della pena (artt. 3 e 27, co. 3, Cost.), secondo i noti principi sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale: negare la concessione del beneficio equivarrebbe infatti a disconoscere la “funzione pedagogico-propulsiva” del permesso premio.
Per questo motivo, l’art. 1, co. 6, lettera b), L. n. 3/2019 viene dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati per uno dei reati ivi elencati che, prima dell’entrata in vigore della legge medesima, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio stesso.
Su misure alternative alla detenzione, semilibertà e liberazione condizionale
Con riferimento, invece, agli effetti prodotti dalla disposizione censurata sul regime di accesso alle misure alternative alla detenzione (Titolo I, Capo VI, L. n. 354/1975) e, in particolare, all’affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà, la Consulta svolge valutazioni di segno opposto, coerenti con la “rimeditazione” più volte richiamata in questa sede, trattandosi di misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena e che incidono, dunque, sul grado di privazione della libertà personale imposto al detenuto.
Ciò era stato ribadito dalla stessa Corte, con due distinte pronunce del 2019, la prima inerente l’affidamento in prova al servizio sociale, definito quale “strumento di espiazione della pena, alternativo rispetto alla detenzione: uno strumento, certo, meno afflittivo rispetto al carcere, ma egualmente connotato in senso sanzionatorio rispetto al reato commesso” (Corte. Cost., sent. n. 68 del 2019); la seconda, in materia di detenzione domiciliare che, secondo la Consulta, costituisce “’non una misura alternativa alla pena’, ma una pena ‘alternativa alla detenzione’”, caratterizzata da prescrizioni “limitative della libertà, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza e con l’intervento del servizio sociale” (Corte Cost., sent. n. 99 del 2019).
Tali considerazioni valgono, secondo il giudice delle leggi, anche con riferimento alla semilibertà, che consente il godimento di spazi di libertà maggiori di quelli che caratterizzano i meri benefici extramurari.
La Consulta giunge a identiche conclusioni con riferimento alla liberazione condizionale, disciplinata dagli artt. 176 e 177 c.p. e finalizzata – anch’essa – a consentire il graduale reinserimento del condannato nella società, attraverso la concessione di uno sconto di pena a chi abbia, durante il percorso penitenziario, “tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento”.
Sicché, per le ragioni sopra ampiamente esposte, l’applicazione retroattiva della preclusione di cui all’art. 4-bis, co. 1, o.p., anche rispetto alla liberazione condizionale, subordinata alla collaborazione processuale o a condizioni equiparate, risulta contrastare con l’art. 25, co. 2, Cost.
Il “riflesso” sul divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione
Infine, la Consulta perviene ad analoga conclusione con riferimento all’effetto della disposizione censurata in relazione al divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena di cui all’art. 656, co. 9, lettera a), c.p.p.
L’art. 656, co. 9, c.p.p. – nel vietare la sospensione dell’esecuzione ex co. 5 dello stesso articolo in una serie di ipotesi, tra cui quella relativa alla condanna per un reato di cui all’art. 4-bis, o.p. – produce l’effetto di determinare l’esecuzione della pena “dentro” il carcere, in attesa della decisione da parte del tribunale di sorveglianza sull’eventuale istanza di ammissione a una misura alternativa.
Risulta evidente, pertanto, il contrasto con la garanzia di cui all’art. 25, co. 2 Cost., in ragione dell’incidenza della disposizione in questione sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato, costretto a “passare per il carcere”, quando – sulla base della legge vigente al momento della commissione del fatto – avrebbe potuto scontare l’intera pena inflitta con modalità extramurarie.
Secondo la Corte, la collocazione di una disposizione – i.e. nel codice di rito, motivo per cui sarebbe applicabile il principio tempus regit actum – non può mai essere considerata decisiva “ai fini dell’individuazione dello statuto costituzionale di garanzia ad essa applicabile”; del resto, già in altre occasioni la giurisprudenza Costituzionale aveva esteso le garanzie discendenti dall’art. 25, co. 2, Cost. a norme non qualificate formalmente come penali (Corte Cost., sent. n. 63 del 2019, Corte Cost., sent. n. 68 del 2017 e Corte Cost., sent. n. 196 del 2010).
III. CONCLUSIONI
Nel Disegno di Legge n. 1189 del 24 settembre 2018, prodromico all’emanazione della L. 3/2019, si afferma che “la corruzione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione sono delitti seriali e pervasivi, che alimentano mercati illegali, distorcono la concorrenza, costano alla collettività un prezzo elevatissimo, in termini sia economici, sia sociali. Ne risultano danneggiate complessivamente l’economia, la crescita culturale e sociale del Paese, l’immagine della pubblica amministrazione e la fiducia stessa dei cittadini nell’azione amministrativa”. Dinanzi a questo male sociale, il legislatore è intervenuto drasticamente sulla normativa vigente, con una visione forse un po’ taumaturgica del precetto penale. Si è prediletto, in altre parole, un uso esasperatamente simbolico dello strumento repressivo – ricordando la teoria del diritto penale del nemico – rispetto al potenziamento del sistema preventivo. Questa incisiva legislazione d’impeto ha portato il legislatore a trascurare, insieme ai principi costituzionali, l’importanza fondamentale di una normativa transitoria. Con la sentenza n. 32/2020, la Corte Costituzionale ha riaffermato a gran voce l’irretroattività di tutte quelle disposizioni penali – anche processuali – che comportino una sopravvenuta limitazione dell’habeas corpus e la conseguente illegittimità di ogni scelta del legislatore che non ne tenga conto.