La prescrizione ai tempi del Coronavirus

7 Aprile 2020

La strenua lotta del nostro Paese contro il Coronavirus ha imposto l’adozione di misure straordinariamente incisive anche sul sistema di giustizia, che si sono susseguite rapidamente determinando un quadro normativo alle volte di difficile interpretazione.  

Su Italia Oggi, a cura di Giuseppe Fornari e Francesca Procopio, una breve ricognizione della disciplina della prescrizione nell’emergenza ed alcuni spunti di riflessione sui potenziali profili problematici.

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Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, noto come “Cura Italia”, ha decretato uno stop dell’attività giudiziaria non urgente sino al 15 aprile 2020. 

Una simile decisione porta con sé ineludibili corollari, primo fra tutti la regolazione della prescrizione in sede penale – tema quanto mai delicato, che ha acceso gli animi di più attori nel dibattito politico recente, sino a scuotere gli equilibri di governo

Cosa prevede l’assetto normativo emergenziale in materia di prescrizione?

Parallelamente alla sospensione dell’attività giudiziaria, l’esecutivo ha altresì disposto la sospensione del corso della prescrizione.

Occorre in proposito premettere che siffatta sospensione, prevista dall’art. 159 c.p., è un istituto che fa eccezione alla regola secondo cui i reati si prescrivono con il trascorrere del tempo, per cui trova applicazione esclusivamente alle ipotesi contemplate dalla norma (è il caso, frequente nella prassi, dell’impedimento delle parti o dei difensori).

Ebbene, con il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, alla sospensione delle udienze dal 9 al 22 marzo si accostava la sospensione della prescrizione per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.

L’espresso riferimento al rinvio del procedimento, in assenza di ulteriori chiarificazioni, ha dato adito ad interpretazioni che, nell’aderire pedissequamente al dato testuale, si sono rivelate antitetiche rispetto alla ratio della norma.

Si è infatti ritenuto che la sospensione fosse da riferirsi ai soli procedimenti in cui fosse stato disposto un rinvio di udienza, con esclusione di tutti i restanti procedimenti pendenti all’entrata in vigore del decreto.

Con l’aggravarsi della situazione sanitaria, l’esecutivo è dovuto intervenire con un’ulteriore stretta, anche sul piano processuale: il D.L. “Cura Italia” ha infatti prorogato lo stop dell’attività giudiziaria non urgente al 15 aprile 2020, con correlata sospensione di tutti i termini procedurali dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

Parallelamente, si è previsto che la prescrizione rimanga sospesa per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

A ben vedere, la nuova disciplina copre l’intero periodo di riferimento, così scongiurando il rischio di un problematico coordinamento tra le previsioni succedutesi.

Inoltre, la più chiara formulazione del testo normativo fuga i precedenti dubbi interpretativi, consentendo di affermare che la sospensione riguarda non solo i processi nell’ambito dei quali debba essere disposto un rinvio d’udienza, bensì tutti i procedimenti pendenti.

Così ricostruita la disciplina emergenziale in materia di prescrizione, residuano alcuni profili sui quali pare opportuna una riflessione.

In primis, tenuto conto che le nuove norme “affiancano” l’art. 159 c.p., previsione di natura tassativa, non può escludersi l’insorgenza, in futuro, di questioni circa la legittimità di tale sospensione.

Parimenti, non può escludersi che, nelle udienze tenutesi a contagio già in atto ma prima dell’entrata in vigore della disciplina emergenziale, siano stati assunti provvedimenti di sospensione sulla scorta di una valutazione di necessità ovvero opportunità operata dal giudicante fuori dal perimetro dell’art. 159 c.p.

Se fosse il caso, una simile iniziativa – pur comprensibile nella eccezionalità del tempo che stiamo vivendo – potrebbe essere suscettibile di censura, ponendosi al di là dei casi tassativamente previsti dalla legge.

Vogliamo auspicare che, nonostante la difficoltà che l’affrontare una improvvisa situazione di “stato di necessità” comporta, sia mantenuto saldo in tutti i campi il principio di equilibrio e separazione dei poteri, irrinunciabile baluardo dello stato di diritto e della democrazia.

Qui l’articolo su Italia Oggi.