In data 10 ottobre 2019, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata ad esprimersi sul principio di immutabilità del giudice a seguito dell’ordinanza remittente della sesta sezione della Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. VI, 15 gennaio 2019, n. 2977, pres. Paolini, rel. Aprile), ha depositato le (tanto) attese motivazioni. Tale decisione si colloca nel solco interpretativo già tracciato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 29 maggio 2019, sent. n.132, rel. Viganò) che, invocando i postulati della ragionevole durata del processo e della gestione efficiente della giustizia penale, aveva esortato ad un ripensamento dell’intera disciplina, che tenesse in considerazione tanto i suddetti principi, quanto il diritto di difesa degli imputati. Sicché, ad avviso del Giudice delle Leggi, “il diritto della parte alla nuova audizione dei testimoni di fronte al nuovo giudice o al mutato collegio non è assoluto, ma modulabile (entro i limiti di ragionevolezza) dal legislatore, restando ferma – in particolare – la possibilità per il legislatore di introdurre presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio del diritto in questione”.
È in questo contesto, pertanto, che vanno letti i tre principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione:
1. “Il principio di immutabilità del giudice, previsto dall’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati”;
2. “L’avverbio mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa”;
3. “il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile”.
Consapevoli della portata dirimente dei suddetti enunciati, occorre analizzare più da vicino la parte motiva del provvedimento, così da comprendere l’impalcatura argomentativa che ha condotto i giudici di legittimità a sostenere siffatte conclusioni esegetiche.
I fatti oggetto della sentenza in commento attengono ad un procedimento penale riguardante i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e di estorsione, in virtù dei quali il Tribunale di Chieti aveva condannato l’imputato. La Corte di Appello di L’Aquila, poi, rilevando una violazione dell’art. 525, secondo comma, c.p.p., aveva dichiarato la nullità della sentenza emessa dal giudice di prime cure. In particolare, a sostegno della decisione, i giudici di appello avevano evidenziato che le prove richieste delle parti erano state ammesse da un collegio diverso da quello che aveva poi proceduto all’assunzione delle stesse e, dunque, a pronunciare la sentenza.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L’Aquila. Il ricorrente, deducendo un unico motivo a dimostrazione dell’erronea applicazione dell’art. 525 c.p.p., sosteneva, ai fini della disciplina de qua, la rilevanza del comportamento tenuto dalle parti. Nel caso di specie, la difesa dell’imputato non si era opposta alla rinnovazione dell’istruttoria, così prestando (seppur implicitamente) il consenso all’utilizzazione delle prove assunte sotto un diverso organo giudicante.
Con riferimento alla prima questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite – relativa all’identità del giudice in punto di ammissione e assunzione delle prove – la Corte in adunanza plenaria ha dapprima richiamato il contrasto giurisprudenziale sussistente sul tema. Secondo un primo orientamento, che si fonda su una concezione restrittiva di dibattimento, l’identità deve riscontrarsi avuto riguardo al giudice decidente e a quello che ha condotto la fase istruttoria e che, dunque, ha assunto le prove (ex multis Cass. Pen., Sez. V, 4 ottobre 2011, sent. n. 1759). In questo senso, non potrà parlarsi di nullità della sentenza ex art. 525, secondo comma, c.p.p. qualora non vi sia coincidenza tra chi ordina l’ammissione delle prove, ai sensi dell’art. 495 c.p.p., e colui il quale delibera. Ad avviso di altro indirizzo, invece, per dibattimento deve intendersi tutta la fase che segue la declaratoria di apertura dello stesso ex art. 492 c.p.p. e, pertanto, dovrà riscontrarsi una nullità di ordine assoluto laddove il giudice che ammette le prove sia diverso da quello che prende la decisone all’esito dell’istruttoria (ex plurimis Cass. Pen., Sez. IV, 15 luglio 2016, sent. n. 48765).
A tal riguardo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite prende posizione in favore del secondo orientamento summenzionato, così sposando una nozione di dibattimento conforme alla collocazione delle disposizioni all’interno del codice di procedure penale (sarebbe di ardua condivisione, in effetti, l’assunto per il quale l’ammissione delle prove, seppur ordinata soltanto dopo l’apertura del dibattimento, non rientri nell’ambito della fase dibattimentale).
I giudici di legittimità, però, vanno oltre. La vera spinta innovativa, infatti, si coglie laddove viene affermata la non necessità di rinnovare formalmente le attività sancite dagli artt. 492, 493 e (per quel che qui interessa) 495 c.p.p. Ciò perché – sostiene la Corte di Cassazione – tali provvedimenti, se non modificati, conservano la loro piena efficacia. Occorre bilanciare, da un lato, l’interesse alla speditezza del processo, che non deve essere inficiato da reiterate e sovrabbondanti richieste perlopiù formali, e, dall’altro lato, l’interesse delle parti a poter esercitare nuovamente, a seguito del mutamento del giudice, la facoltà di richiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova. Pertanto, a voler concludere la trattazione di questa prima tematica, i giudici di legittimità ritengono che l’ordinanza ex art. 495 c.p.p., se condivisa dal nuovo giudice, non deve essere formalmente rinnovata, restando ferma la facoltà per le parti di presentare nuove richieste di prova.
Con riferimento alla seconda questione (che presenta con ogni probabilità i profili di maggior interesse) – concernente la valutazione sul consenso prestato dalle parti per la lettura dei verbali delle dichiarazioni assunte dinanzi al giudice originario – la Corte di Cassazione a Sezioni Unite esordisce con l’enunciazione dei due orientamenti giurisprudenziali che, nel corso degli anni, si sono formati sul punto. Ad avviso di un primo indirizzo, al fine di poter disporre l’acquisizione delle dichiarazioni rese dinanzi al primo giudice, sarebbe sufficiente il mero silenzio in ordine alla volontà di richiedere la ripetizione dell’istruttoria, così dovendosi intendere che le parti abbiano prestato una sorta di consenso implicito o di acquiescenza alla rinnovazione (sul punto, i giudici di legittimità rimandano a Cass. Pen., Sez. V, 30 settembre 2013, sent. n. 5581). Secondo un diverso (e minoritario) orientamento, invece, sarebbe necessario un quid pluris rispetto al mero silenzio, elemento quest’ultimo che si atteggia in maniera neutrale rispetto alla volontà delle parti di non opporsi alla rinnovazione dell’istruttoria. Deve apparire in maniera univoca e incontrovertibile – dicono i sostenitori di questa opinione – che le parti vogliano acconsentire all’utilizzo delle prove assunte in precedenza (così da ultimo, Cass. Pen., Sez. VI, 21 novembre 2017, sent. n. 17982).
A tal riguardo, la Corte, prima di giungere al cuore del problema, si sofferma su altre due questioni preliminari, relative, una, alla valutazione se la ripetizione dei precedenti esami testimoniali possa essere disposta dal nuovo giudice soltanto su richiesta delle parti e, un’altra, alla considerazione su quale sia la parte legittimata a (ri)formulare la suddetta richiesta. Con riferimento alla prima questione, i giudici di legittimità affermano chiaramente che la reiterazione degli esami testimoniali debba essere necessariamente formulata dalle parti. Ciò perché – ad avviso della Corte – l’ammissione di una qualsiasi prova (dunque anche la rinnovazione della stessa) segue le formalità sancite dall’art. 493 c.p.p. Quanto alla seconda tematica, poi, la Suprema Corte, valorizzando la portata dell’art. 468 c.p.p., assegna la facoltà di domandare la rinnovazione dell’istruttoria esclusivamente alla parte che aveva espressamente indicato, già in lista testi, il nominativo del soggetto per il quale si chiede la ripetizione dell’esame (con ciò escludendo chi, ad esempio, avrebbe avuto diritto al controesame).
Chiariti questi aspetti, i giudici di legittimità giungono al fulcro della problematica, consistente nel comprendere se la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria formulata dalla difesa debba necessariamente essere accolta o sia soggetta al libero apprezzamento del nuovo giudice. Sul punto, la Corte di Cassazione propende per la seconda prospettiva, che si concretizza nella necessaria valutazione, da parte del (nuovo) giudice, in ordine alla non manifesta superfluità delle prove di cui si richiede la ripetizione. Le argomentazioni a riguardo sono principalmente due.
La prima si risolve nella considerazione per la quale al giudice competerebbe una valutazione sull’eventuale superfluità della rinnovazione degli esami, in virtù del fatto che tale facoltà è concessa anche alle parti, la cui volontà, manifestatasi ad esempio nelle forme del consenso prestato all’acquisizione dei verbali delle dichiarazioni, potrebbe anche risolversi in un’implicita ammissione sulla superfluità della reiterazione dell’esame. In altre parole – sostiene la Suprema Corte – se una valutazione di questo genere è concessa alle parti, non si vede il motivo per il quale dovrebbe essere preclusa al (nuovo) giudice.
La seconda argomentazione si sostanzia in un richiamo alla disciplina dell’art. 238, quinto comma, c.p.p., a mente del quale, nell’ambito di dichiarazioni rese in altri procedimenti, alle parti è riconosciuto il diritto a richiedere l’esame delle persone che le hanno rese, ferma restando, per espressa menzione della disposizione, l’applicazione dell’art. 190 c.p.p. relativo alla valutazione sulla non manifesta superfluità delle prove. E dunque, afferma la Corte, “non si riuscirebbe francamente a comprendere la ragione per la quale dovrebbe essere preclusa al giudice la possibilità di operare analoga valutazione di non manifesta superfluità ai fini dell’ammissione della richiesta di reiterazione di esami già svolti in dibattimento nell’ambito del medesimo processo”.
In definitiva, la Suprema Corte approda ad una conclusione (per così dire) bifasica: (1) è onere della difesa richiedere la rinnovazione degli esami testimoniali, nonché di indicare espressamente le circostanze ritenute decisive in ordine alla necessità di ripetere le audizioni; (2) è facoltà del giudice non concedere la rinnovazione dell’istruttoria in assenza della richiesta di parte o qualora quest’ultima sia priva dell’indicazione delle circostanze (decisive) o, ancora, nel caso in cui vengano ritenute prive di una concreta rilevanza e, dunque, manifestatamente superflue.
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È di tutta evidenza che le conclusioni cui giunge la decisione in commento hanno una portata dirompente sul funzionamento dell’intero processo penale, che, alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dovrebbe essere ripensato sin dalle sue fondamenta.
Sarà ovviamente opportuno attendere la reazione della giurisprudenza (specie quella di merito) prima di offrire una compiuta riflessione sul tema, cionondimeno occorre sin d’ora meditare su alcuni aspetti. Nell’ambito della disciplina de qua, vengono in rilievo plurimi interessi da salvaguardare: v’è, da un lato, l’interesse, tutelato dall’art. 111 Cost., alla speditezza e alla ragionevole durata del processo, e, dall’altro lato, quello del diritto alla prova e all’immutabilità del giudice, cristallizzato nei commi tre e quattro dell’art. 111 Cost. Interessi, quest’ultimi, che devono essere accuratamente bilanciati per perseguire il fine ultimo cui tende ontologicamente la giustizia penale, ovverosia l’accertamento della verità.
È in questo contesto, dunque, che si colloca la tematica rimessa all’apprezzamento della Corte di Cassazione in adunanza plenaria. Deve comprendersi, calandosi nella realtà dei fatti, quale dei suddetti interessi, tutti costituzionalmente tutelati, sia più meritevole di compressione, tenendo bene a mente, quale faro-guida della complessa operazione di bilanciamento, che l’obiettivo del processo è quello di accertare la verità.
A voler assecondare gli approdi esegetici cui sono pervenuti i giudici di legittimità, non può farsi a meno di esplicitare, seppur in ottica evidentemente preliminare, un sentimento di parziale non condivisione con le conclusioni prospettate.
Da un punto di vista rigorosamente processuale, conta soffermarsi sul principio enunciato dall’art. 511, secondo comma, c.p.p., in ragione del quale la lettura dei verbali delle dichiarazioni può essere disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese (a meno che l’esame non si faccia). Non si coglie appieno, in verità, il motivo per il quale – come ritenuto dalla Suprema Corte – dovrebbe potersi derogare, in caso di mutamento del giudice, alla suddetta regola processuale. Se questa vale dinanzi al giudice originario, allora dovrebbe potersi applicare anche in presenza di quello nuovo. Ragionamento, quest’ultimo, che è la stessa Corte di Cassazione a sposare in relazione all’art. 493 c.p.p., laddove si afferma che l’istanza di ammissione delle prove deve essere presentata dalla parte che vi ha interesse, tanto in caso di prima richiesta, quanto in caso di rinnovazione dell’istruttoria. E allora, se ciò è vero in relazione all’art. 493 c.p.p., dovrebbe esserlo anche con riguardo all’art. 511 c.p.p., sicché, anche qualora vi sia il mutamento della composizione del giudice (monocratico o collegiale), potrà disporsi la lettura dei verbali soltanto dopo l’audizione del testimone (purché, ovviamente, richiesta dalle parti).
Tale considerazione assume rilievo anche da altra prospettiva. L’ammissione che il nuovo giudice possa accontentarsi di leggere i verbali delle dichiarazioni, senza invero ascoltare personalmente le persone che le hanno rese, rischierebbe di determinare una pericolosa frattura nel rapporto diretto che deve esservi tra giudice e prova. L’organo giudicante, a voler richiamare le parole impiegate dalla Corte Costituzionale, deve avere “una percezione diretta della prova nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, particolarmente prodotti dal metodo dialettico dell’esame e del controesame; connotati che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità del risultato probatorio, così da poterne poi dare compiutamente conto nella motivazione” (così Corte Cost., 10 giugno 2010, sent. n. 205, rel. Frigo). Applicando invero alla lettera il principio di diritto enunciato nella decisione in commento, si rischia di infrangere irreversibilmente tale impostazione del processo penale, così comprimendo indebitamente il diritto alla prova dell’imputato e, specialmente, il diritto di quest’ultimo a ricevere un giusto processo.
La qualificazione di giusto processo – inteso come quel procedimento finalizzato ad accertare la verità – oltre che per ragioni di speditezza e celerità, passa per la tutela anche di altri interessi. Un processo rapido, specie quando si registra il mutamento del giudice, non è necessariamente sinonimo di giusto. Al contrario, il cambiamento della persona giudicante, spesso dovuto a ragioni puramente organizzative dei Tribunali, determina già di per sé una deviazione dai binari dell’accertamento della verità, posto che il nuovo giudice non ha assistito di persona alla formazione della prova. Si pensi all’esempio limite in cui il giudice cambi quasi all’esito della fase istruttoria. In tal caso, tutte le prove, e con esse il sostrato di percezione soggettiva che le accompagna, sarebbero state assunte da una persona diversa rispetto a quella che andrà ad emettere la sentenza. Ecco dunque, che se l’intento del processo è quello di accertare la verità, qualora si verifichi una situazione patologica qual è quella del mutamento del giudice, non può intervenirsi con la compressione del diritto alla rinnovazione della prova spettante all’imputato, pena la conclusione (non soddisfacente) di voler trattare una circostanza eccezionale come se fosse la regola di tutti i giorni