Accesso abusivo ad un sistema informatico: la rilevanza penale dell’eccesso di potere del pubblico ufficiale

27 Marzo 2019

CASS. PEN., SEZ. V, 9 NOVEMBRE 2018, DEP. 27 FEBBRAIO 2019, n. 8541.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, nell’ambito di una vicenda concernente il reato di accesso abusivo a sistema informatico di cui all’art. 615-ter c.p., si è soffermata sull’interpretazione del concetto di abusività, elemento espressamente tipizzato dalla norma, in assenza del quale non potrebbe configurarsi l’illecito penale.

In particolare, i giudici di legittimità hanno analizzato la configurabilità del delitto in relazione al c.d. sviamento di potere, da intendersi come quella condotta posta in essere dal pubblico ufficiale che persegua, in luogo dell’interesse pubblico, un suo interesse privato.

La pronuncia in oggetto si inserisce nel recente solco esegetico tracciato dalle Sezioni Unite, che, in un caso dai contorni fattuali analoghi, avevano affermato il seguente principio di diritto: “(…) integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1 c.p. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico (…) acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita” (così Cass. Pen., SS.UU., 18 maggio 2017, n. 41210).

Già la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, superando un precedente orientamento, sempre delle Sezioni Unite (c.d. sentenza Casani del 2011), aveva dunque ampliato il perimetro applicativo del concetto di abusività, dando rilevanza alle finalità perseguite dal pubblico ufficiale che accede o permane nel sistema informatico.

Venendo al caso trattato dalla sentenza qui in commento, l’imputato, in qualità di pubblico ufficiale, era stato condannato dalla Corte di Appello di Ancona per essersi abusivamente introdotto in un sistema informatico, al fine di acquisire informazioni sulla situazione reddituale della moglie, con la quale aveva in corso una causa di separazione.

Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta condanna, articolando tre diversi motivi. In particolare, con il terzo motivo il difensore lamentava l’erroneità della sentenza in punto di accertamento della responsabilità, laddove, secondo le sue considerazioni, non si sarebbe raggiunta la prova che ad aver commesso il fatto illecito fosse il suo assistito e che, in particolare, l’accesso al sistema informatico fosse effettivamente abusivo.

Nella decisione, i giudici di legittimità si sono dunque profusi nell’argomentare in merito al tema dell’ingresso abusivo, concetto quest’ultimo che segna il discrimine, in punto di elemento oggettivo, tra ciò che può essere penalmente rilevante e ciò che non può esserlo.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, sposando l’orientamento tracciato dalle Sezioni Unite del 2017, ha affermato la rilevanza penale del perseguimento di finalità ontologicamente diverse da quelle per cui il titolare del sistema informatico ha conferito formale autorizzazione di accesso al pubblico ufficiale. In ciò si coglie la declinazione, in chiave penalistica, dell’eccesso o sviamento di potere, che, secondo tale dettato giurisprudenziale, si configura ogniqualvolta il soggetto agente, in qualità di pubblico ufficiale, ecceda il perimetro dei poteri individuato dal conferimento dell’autorizzazione.

In conclusione, con la pronuncia in oggetto i giudici di legittimità hanno ampliato l’ambito applicativo della norma in questione, slegandone l’operatività dalla rigorosa interpretazione letterale della locuzione “abusivamente”.