CASS. PEN. SEZ. V, 5 GIUGNO 2018 (DEP. 4 LUGLIO 2018), SENT. N. 30105
Con la sentenza in commento, la quinta sezione della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tuttora dibattuto tema della natura della condotta dell’amministratore di una società fallita che abbia prelevato del denaro dalle casse sociali per pagare un proprio credito vantato nei confronti dell’ente.
Come è noto, il panorama giurisprudenziale è frazionato in due diversi orientamenti. Secondo un primo filone interpretativo, l’azione dell’amministratore integra i connotati fraudolenti della condotta distrattiva. Tale impostazione si fonda sulla preminenza del ruolo di amministratore rispetto a quello di creditore della società e, dunque, sulla prevalenza degli obblighi di fedeltà che legano il gestore all’ente, a scapito del diritto di credito vantato dal soggetto agente.
Il secondo orientamento, invece, individua nell’amministratore il ruolo di creditore e, in quanto tale, la natura preferenziale della sua condotta illecita. Il bene giuridico offeso, difatti, non sarebbe tanto la garanzia patrimoniale dei creditori, bensì quello della par condicio creditorum, dato che, al soddisfacimento del credito dell’amministratore, corrisponde la relativa eliminazione di un debito della società fallita, il cui patrimonio, da preservare in funzione delle pretese creditizie, rimarrebbe nella sostanza inalterato.
Nella vicenda che ci occupa, come si dirà meglio nel seguito, i Giudici di Legittimità hanno sostenuto il primo dei due orientamenti. Prima di scendere nel merito delle argomentazioni in punto di diritto, è opportuno effettuare una breve ricognizione fattuale del caso in questione.
L’amministratore della società fallita era stato condannato dalla Corte di Appello per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale. Avverso tale provvedimento, i difensori dell’imputato proponevano ricorso in Cassazione.
Meritano di essere qui rappresentati due dei quattro motivi proposti dal ricorrente. Con il primo, veniva eccepita la non configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, poiché l’amministratore si sarebbe appropriato delle somme della società per pagare il compenso previsto dalla statuto in suo favore. Con il secondo motivo, poi, il ricorrente lamentava il mancato accertamento del nesso di causalità tra le condotte distrattive e il dissesto della fallita.
Entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati e, pertanto, sono stati rigettati dalla Corte di Cassazione.
Quanto al primo motivo, i Giudici di Legittimità, stante l’assenza di una specifica delibera assembleare finalizzata ad individuare il quantum della retribuzione, hanno sostenuto la natura illiquida del credito vantato dall’amministratore e, dunque, l’impossibilità per quest’ultimo di disporre il pagamento in suo favore. Più precisamente, la Corte di Cassazione, facendo appello all’art. 2389 c.c., ha affermato che “la retribuzione dell’amministratore deve essere certa non solo nell’an, ma altresì nel quantum, mentre la liquidazione della sua entità non è rimessa allo stesso precettore, bensì, per l’appunto, o allo statuto o all’organo assembleare”.
A nulla può valere quanto sostenuto dal ricorrente neppure per la qualificazione del fatto storico come bancarotta preferenziale, anziché bancarotta fraudolenta distrattiva. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, “l’amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società (…) commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale”.
Nella vicenda de quo, poi, la prevalenza della natura distrattiva della bancarotta è oltretutto avvalorata dalle modalità della condotta dell’amministratore, che ha liquidato il proprio compenso in maniera astratta ed arbitraria, senza riferimento alcuno a canoni valutativi predeterminati (per riprendere le partole della Corte “ (…) quali ad esempio gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti”).
Con riferimento al secondo motivo di gravame, è solo il caso di evidenziare, infine, che la Corte di Cassazione ha richiamato un pressoché inalterato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui non v’è necessità del nesso causale tra i fatti di distrazione e il dissesto dell’impresa, “ (…) in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi (…) ”.