Con l’ordinanza in commento, la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: “se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta, ovvero quello vigente al momento dell’evento”.
Trattasi di una questione di primaria importanza, poiché implicante lo scioglimento del nodo esegetico inerente alla corretta definizione di tempus commissi delicti ai fini delle disposizioni di cui all’art. 2 c. 1 e 4 c.p., le quali, in ossequio alle garanzie costituzionali (art. 25 c. 2 Cost.) e sovranazionali (art. 7 C.e.d.u.), sanciscono il principio di irretroattività della legge penale di sfavore, declinandolo rispettivamente nei seguenti termini: da un lato, “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”; dall’altro lato, “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.
Necessario chiedersi, ai fini dell’applicazione delle predette norme, che cosa s’intenda per “tempo in cui fu commesso il reato”; proprio sul punto, tuttavia, la Suprema Corte ravvisa il contrasto giurisprudenziale la cui composizione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
Secondo un primo orientamento – maggioritario – il tempus commissi delicti coinciderebbe con l’istante il cui reato giunge a consumazione, ossia, con l’istante in cui tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risultano integrati, nonché con l’istante in cui la portata offensiva dell’illecito nei confronti del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice raggiunge la massima estensione; ciò a dire che – in un caso di omicidio, come quello sottoposto all’esame delle Sezioni Unite – il reato risulterebbe commesso al momento dell’evento morte della persona offesa, non al momento della condotta posta in relazione eziologica con tale evento.
Alla stregua del c.d. criterio dell’evento, quindi, la legge applicabile ratione temporis ad un omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale coinciderebbe con l’art. 589-bis c.p., entrato in vigore in data 25 marzo 2016, non con la più favorevole disposizione di cui al parzialmente soppresso art. 589 c. 2 c.p., quantomeno ogniqualvolta il decesso della persona offesa si collochi a valle di tale data.
Un secondo orientamento – minoritario, ma avallato da unanime dottrina – individua invece il criterio per l’individuazione della legge penale applicabile ratione temporis nella condotta materiale del reato, non nell’evento dello stesso; solo l’applicazione del c.d. criterio della condotta sarebbe invero in grado di condurre l’art. 2 commi 1 e 4 c.p. ad unità con i principi costituzionali che ispirano la materia penalistica – quali la garanzia della libertà di autodeterminazione dell’individuo (artt. 25 c. 2 e 27 c. 1 Cost., così come interpretati dalla celeberrima Corte Cost. Sent. n. 364/1988) e l’inerente funzione general-preventiva della pena – nonché, in ultima analisi, con la stessa matrice gius-utilitarista da cui il diritto penale trae ispirazione.
Tutto ciò, tra l’altro, è tanto più vero in relazione ad un reato come quello contestato nel caso di specie, ossia, un reato a forma libera e causalmente orientato, nell’ambito del quale, esaurita la condotta materiale, a quest’ultima ben potrebbe accedere un evento cronologicamente differito; uno scarto temporale, quest’ultimo, del tutto imprevedibile da parte del reo e perciò avulso dall’elemento psicologico di fattispecie, eppure in grado, secondo l’orientamento tradizionale della Suprema Corte, di porre il consociato alla mercé di una serie di interventi normativi peggiorativi, idonei ad incidere sul trattamento sanzionatorio del fatto-reato a quest’ultimo addebitato.
È sulla scorta di tale considerazione, dunque, che l’ordinanza in commento rimette alle Sezioni Unite il quesito già più sopra riportato, ritenendo evidentemente opportuna la riaffermazione del principio per cui il tempus commissi delicti debba essere individuato nell’istante dell’esaurimento della condotta materiale del reato, non della realizzazione dell’evento di fattispecie, quantomeno in relazione a reati a condotta svincolata e sorretti dall’elemento psicologico di matrice colposa.