Sulla rivista Diritto Bancario è stato pubblicato un commento, a cura di Enrico Di Fiorino e Francesca Procopio, ad una recente sentenza della Corte di Cassazione.
A fronte di un provvedimento di sequestro preventivo per un’ipotesi di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) connessa all’esistenza di una stabile organizzazione occulta, il ricorrente contestava il mancato superamento della soglia di punibilità, individuata in euro 50.000, in quanto la stessa Agenzia delle Entrate avrebbe emesso un avviso di accertamento, determinando la maggiore imposta IRES in euro 16.701, e dunque ben al di sotto della predetta soglia. Il ricorrente osservava che è facoltà del giudice penale discostarsi dalla determinazione dell’imposta evasa operata dall’Erario, ma soltanto a fronte dell’assolvimento dell’onere di adeguata motivazione, che difetterebbe nel caso di specie.
La sentenza commentata, pur partendo correttamente dall’affermazione del principio di autonomia ed indipendenza tra procedimento penale e procedimento tributario, non è condivisibile nella parte in cui reputa sottratta ad un obbligo di specifica e congrua motivazione la decisione del Giudice del riesame che ritenga di non accogliere la quantificazione – con riferimento alla soglia di punibilità – dell’ufficio tributario, recependo acriticamente i dati prospettatigli dal Pubblico Ministero. Considerato che, nelle fattispecie incriminatrici di natura tributaria, le soglie di punibilità rappresentano elementi del fatto tipico, non sembra potersi omettere una verifica di quei (seppur non gravi, ma comunque) precisi indizi di reato in ordine al concreto superamento delle soglie, al fine di scongiurare il rischio che la misura reale possa trasformarsi in abuso.
L’emerso contrasto tra l’accertamento tributario e la prospettazione della Pubblica Accusa rappresenta certamente un dato con cui anche il giudice della cautela deve confrontarsi, chiarendo il percorso logico che lo ha condotto a ritenere più corretta l’una o l’altra risultanza. In caso contrario, verrebbe meno la verifica della sussistenza dei “precisi indizi di reato”, con l’effetto di rendere il controllo giurisdizionale non già una garanzia per il diritto di difesa, bensì la sua manifesta mortificazione, nella misura in cui gli elementi addotti dalla parte privata – quali, in questo caso, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – appaiono soccombere a priori di fronte alla ricostruzione accusatoria.