Emissioni nocive dalla centrale di Porto Tolle: la Cassazione mette la parola fine

5 Aprile 2018

Sulla rivista Giurisprudenza Penale, è stato pubblicato un commento, a cura di Giuseppe Fornari ed Enrico Di Fiorino, alla sentenza con cui la Corte di Cassazione ha posto fine alla vicenda della centrale termoelettrica Enel S.p.A. di Porto Tolle (Rovigo).

Con tale provvedimento, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia, convalidando l’esito della sentenza di secondo grado. L’epilogo processuale del caso della centrale termoelettrica di Porto Tolle rappresenta il frutto del ricorso disinvolto ai delitti contro l’incolumità pubblica, recentemente riscoperti come strumento – improprio e assolutamente inefficace – per fronteggiare i fenomeni di inquinamento lungo-latente.

Certamente pregevole appare la scelta di considerare singolarmente le posizioni dei vari imputati:, asseverando il principio di responsabilità personale nella sua primigenia declinazione di ‘responsabilità per fatto proprio’.
Allo stesso modo, appare condivisibile la conclusione in base alla quale l’aumento delle patologie respiratorie fra i pazienti d’età pediatrica – aumento, peraltro, calcolato sulla base di dati limitati e incerti – non può integrare l’evento disastroso di cui all’art. 434 co. 2 c.p., rimanendo le eventuali, ulteriori conseguenze lesive estranee all’ambito di fattispecie.
Al contrario, certamente non accogliibile la riconduzione della protratta dispersione di polveri tossiche entro lo spettro del ‘disastro innominato’, neanche nella forma base di cui al comma 1: il disastro lungo-latente (ambientale o sanitario), a ben guardare, presenta caratteristiche incompatibili con l’‘altro disastro’ così come concepito nel codice; la sua inclusione nell’art. 434 c.p., originariamente dettata dall’esigenza di fronteggiare le macroscopiche lacune di tutela dell’ambiente pre-2015, finisce dunque per comportare, al contempo, una vistosa lacerazione del principio di tassatività e un’inaccettabile strumentalizzazione processuale.