Con la Sentenza in commento, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ricomposto un contrasto giurisprudenziale precedentemente sorto in seno alla giurisprudenza di legittimità, ossia, la sussistenza del potere costitutivo in capo al sostituto processuale del difensore munito di procura speciale, appositamente rilasciata dalla parte danneggiata ai fini dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale.
La Suprema Corte, nel suo massimo consesso, ha dunque affermato il seguente principio di diritto: “il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato la procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione”.
Significativa, sul punto, la netta distinzione concettuale operata tra la procura rilasciata al difensore ai fini della rappresentanza tecnica nel processo penale (art. 100 c.p.p.) e la procura rilasciata al difensore ai fini dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale (artt. 122 e 76 c.p.p.): la prima, sostiene la Suprema Corte, idonea a conferire la sola legitimatio ad processum; la seconda, invece, passibile di attribuire al difensore altresì la legitimatio ad causam, ossia, il potere di chiedere all’organo giudicante le restituzioni ed il risarcimento spettanti alla parte danneggiata dall’illecito penale.
In questo contesto, la facoltà del difensore nominato di eleggere un sostituto processuale, espressamente prevista dall’art. 102 c.p.p., attiene alla sfera della sola legitimatio ad processum e, come tale, non può ritenersi idonea a trasmettere al sostituto del difensore il potere costitutivo, di cui il legale nominato è invero titolare in ragione della propria legitimatio ad causam, a lui trasmessa per il tramite di un atto di procura speciale distinto ed avulso dal mero mandato difensivo, nell’ambito del quale la disposizione di cui all’art. 102 c.p.p. esaurisce tuttavia la propria efficacia.
Non resta dunque che da disattendere l’orientamento giurisprudenziale, pure sostenuto da alcune pronunce delle Sezioni Semplici della Corte di Cassazione, per cui sarebbe “legittima la possibilità per il difensore di nominare un sostituto ai fini del deposito dell’atto di costituzione senza possibili delimitazioni di sorta tratte dalla natura della procura ad litem” (si veda, ad esempio, da ultimo, Cass. pen. Sent. n. 35486/2013).
A sostegno di quest’ultima impostazione, infatti, a nulla può valere la considerazione che il sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. non si occupi in realtà del concreto esercizio del potere costitutivo, bensì della sola esecuzione materiale del deposito dell’atto di costituzione nel fascicolo del procedimento penale, essendo tale ultima azione, a detta della Corte, non un mera condotta esecutiva, bensì la vera e propria modalità intrinseca di perfezionamento della costituzione di parte civile nel processo penale.
D’altro canto, sostengono le Sezioni Unite, la procura speciale di cui al combinato disposto degli artt. 122 e 76 c.p.p., seppur distinta ed ultronea rispetto alla procura speciale di cui all’art. 100 c.p.p., permane un negozio giuridico, ossia, un atto la cui efficacia si produce in conformità alla volontà manifestata dal proprio autore: ne consegue, pertanto, che alcun limite alla legitimatio ad causam del sostituto processuale del difensore munito di procura speciale potrà essere ravvisato ove la parte danneggiata sia presente all’udienza di costituzione o, in alternativa, abbia espressamente conferito al difensore nominato la facoltà di esercitare l’azione civile nel processo penale per interposta persona