“In tema di responsabilità dell’ente in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso”.
Con la sentenza in commento la Suprema Corte, ancora una volta, compie uno sforzo interpretativo al fine di colmare una lacuna normativa in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D.lgs. n. 231/01.
Punto di partenza dell’analisi è certamente l’art. 8 del d.lgs. 231/2001, norma che consente l’accertamento della responsabilità dell’ente in via autonoma rispetto a quella della persona fisica in presenza di due circostanze: i) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; ii) il reato si è estinto per una causa diversa dall’amnistia.
Manca, dunque, qualunque riferimento nella disposizione alla causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., introdotto solamente successivamente, con l’entrata in vigore del d.lgs. 28/2015, in seguito al quale il legislatore non ha previsto un intervento di coordinamento con l’art. 8 suddetto. Scelta politico-criminale o semplice dimenticanza?
La Corte vaglia le due possibili interpretazioni: l’una abbracciata dalla sentenza impugnata, sulla scorta di una interpretazione letterale della disposizione, ritiene che l’ipotesi di cui all’art. 131-bis c.p. non integri alcun caso di autonoma sussistenza della responsabilità dell’ente, in quanto non espressamente prevista dalla norma; l’altra, sostenuta dalla Pubblica Accusa, ritiene incompatibile con il canone costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.) la sussistenza della responsabilità dell’ente nelle ipotesi di estinzione del reato e non, invece, nelle ipotesi di non punibilità.
Ebbene, questa seconda ricostruzione è quella abbracciata dalla Cassazione, che, sulla scorta di pronunce precedenti in tema di prescrizione (la responsabilità dell’ente non viene meno a causa della prescrizione del reato e deve, quindi, essere accertata in via autonoma – Sez. VI, n. 21192, del 25 gennaio 2001), individua il fil rouge delle ipotesi previste dall’art. 8 d.lgs. 231/2001 nel fatto che si tratti di situazioni nelle quali, sebbene non sia possibile accertare responsabilità in capo alla persona fisica, o perché non individuata o non imputabile, o per l’intervento di cause che ne escludono la punibilità, nondimeno il reato sussiste e l’ente potrebbe risponderne.
D’altro canto, la presenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. non rappresenta un’assoluzione, ma pur sempre “un’affermazione di responsabilità, pur senza condanna”.
Tale assenza di condanna, tra l’altro, implica che una siffatta decisione non potrà in alcun caso produrre effetti di giudicato nell’ambito del procedimento per l’accertamento della responsabilità dell’ente, con conseguente necessità di un vaglio autonomo di responsabilità in capo all’ente.