Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ancora una volta salvato il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria, muovendo dal principio di matrice convenzionale secondo cui la sostanziale contemporaneità del procedimento amministrativo e di quello penale vale ad escludere la violazione del principio di ne bis in idem.
Il caso posto all’attenzione della Suprema Corte riguarda un imprenditore individuale, condannato con una doppia conforme per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000) ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del medesimo decreto).
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver comunicato la notizia di reato alla Procura della Repubblica, aveva altresì notificato l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione con cui veniva irrogata una sanzione amministrativa di oltre 4 milioni di euro, atti che, non essendo stati contestati, erano divenuti definitivi.
Avverso la sentenza di condanna, confermata dalla Corte di Appello, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione deducendo, tra gli altri, la violazione del canone convenzionale del ne bis in idem, di cui all’art. 4, prot. 7 CEDU.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza convenzionale che pone un divieto di doppia incriminazione, ed in particolare la nota pronuncia della Grande Camera Grande Stevens c/Italia e la successiva Nykanen c/Finlandia, il ricorrente censurava la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in sede penale, in quanto avente ad oggetto il medesimo fatto illecito per il quale era stata precedentemente applicata una sanzione che, secondo i cd. criteri Engel della CEDU, era formalmente amministrativa ma – data la sua natura fortemente afflittiva – sostanzialmente penale.
Ad avviso dell’imputato ricorrente, egli non avrebbe potuto essere sottoposto al procedimento penale per il medesimo fatto per il quale era già stato sanzionato, in via definitiva, in sede amministrativa, a pena di incorrere in un’inammissibile violazione del ne bis in idem sostanziale.
La Suprema Corte, sulla scia dei più recenti arresti giurisprudenziali della Corte di Strasburgo in materia, ha rigettato il ricorso dell’imputato ravvisando nel caso di specie “quella stretta connessione temporale tra i due procedimenti che costituisce l’elemento per ritenere che le due sanzioni irrogate possano essere considerate quali parti di un unico sistema sanzionatorio adottato da uno Stato per sanzionare la commissione di un fatto illecito”.
Come noto, con la sentenza della Grande Camera A e B c/Norvegia del novembre 2016, la Corte europea aveva operato un revirement dell’orientamento affermatosi all’indomani della sentenza Grande Stevens, affermando che i procedimenti amministrativo e penale possono coesistere a condizione che tra essi vi sia una “sufficiently close connection in substance and time”.
In quell’occasione, la Corte europea aveva evidenziato come l’art. 4, prot. 7 CEDU non escludesse di per sé la possibilità che uno Stato approntasse una pluralità di risposte sanzionatorie nei confronti di talune condotte, a condizione però che ciò non determinasse un sacrificio eccessivo e che le sanzioni risultassero come “il prodotto di un sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell’illecito in maniera prevedibile e proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria”.
Nel caso di specie, l’irrogazione delle sanzioni amministrative e di quelle penali era avvenuta a pochi mesi di distanza. Ciò rilevato, la Corte di Cassazione ha affermato che la sostanziale contemporaneità dei due procedimenti sanzionatori consentirebbe di ravvisare la “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta” che la Corte di Strasburgo ha posto come condizione perché possa escludersi la violazione del ne bis in idem in caso di doppio binario sanzionatorio, così rigettando le doglianze del ricorrente.
Con la pronuncia in commento, dunque, la terza sezione penale della Corte di legittimità si è posta nel solco del nuovo orientamento della Corte di Strasburgo, aprendo ad una valutazione di conformità del doppio binario punitivo in materia tributaria ai principi cardine dell’ordinamento giuridico.