Sequestro di cripto-attività: l’attuazione della direttiva (UE) 2024/1260.
Premessa
Nell’estate del 2026, due percorsi normativi in materia di cripto-attività, formalmente autonomi ma strettamente connessi sul piano sistematico, hanno finito per intrecciarsi.
Il 30 giugno è scaduto il regime transitorio previsto dall’art. 45 del d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129 – la disciplina nazionale di adeguamento al regolamento (UE) 2023/1114, il c.d. MiCA – nel testo da ultimo modificato dal decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025. Da tale data, l’offerta di servizi per le cripto-attività è riservata ai soli soggetti autorizzati e, secondo il comunicato congiunto reso da Consob e Banca d’Italia proprio il 30 giugno, i soggetti abilitati in Italia sono soltanto nove: otto prestatori di servizi e un intermediario bancario ([1]).
Due settimane più tardi, il 14 luglio, il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni; il testo è stato trasmesso alle Camere per il parere il 23 luglio, ove è iscritto come Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 431. Fra le sue disposizioni figura un intero Titolo – il IV, articoli 12, 13 e 14 – dedicato proprio alle cripto-attività, che introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina delle modalità esecutive del sequestro avente ad oggetto questa categoria di beni ([2]).
Fra i due provvedimenti non corre alcun rapporto di causa ed effetto; corre però un rapporto di dipendenza sistematica, ed è quello da cui muove questo Focus. La nuova disciplina del sequestro non contiene infatti alcuna definizione autonoma dell’oggetto su cui incide: rinvia a MiCA per la nozione di cripto-attività e individua nel prestatore di servizi uno dei destinatari cui il provvedimento di sequestro va comunicato, «ove identificabili».
La conseguenza è duplice. Quanto più ampia sarà la casistica in cui le cripto-attività saranno detenute da prestatori autorizzati e identificabili, tanto più la nuova disciplina potrà trovare applicazione nella sua forma piena. Per tutte le ipotesi residue – ad es., cripto-attività custodite direttamente dal titolare, o affidate a operatori stabiliti fuori dall’Unione – occorrerà ricorrere alle modalità alternative che la disciplina stessa contempla, con le difficoltà applicative di cui si dirà. Una precisazione di metodo. Il testo qui esaminato è ancora uno schema: i pareri delle Commissioni parlamentari non sono ancora stati resi, il termine di recepimento della direttiva scade il 23 novembre 2026 e l’articolato è suscettibile di modifiche. Le considerazioni che seguono si muovono perciò, dichiaratamente, sul terreno del de iure condendo, nella consapevolezza del carattere provvisorio del quadro normativo di riferimento.
([1]) Comunicato stampa congiunto Consob – Banca d’Italia del 30 giugno 2026: i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati risultano otto (CheckSig S.r.l., Conio S.r.l., CryptoSmart S.p.A., Hercle S.r.l., Hodlie S.r.l., Olliv Italia S.r.l., Riv Digital S.r.l., Young Platform S.p.A.), cui si aggiunge un intermediario bancario (Banca Sella S.p.A.). Il dato riguarda le sole autorizzazioni rilasciate in Italia e non fotografa l’insieme degli operatori che servono la clientela italiana, poiché i prestatori autorizzati in altri Stati membri possono operare in regime di libera prestazione di servizi.
([2]) La relazione illustrativa colloca le disposizioni in materia di cripto-attività all’«articolo 11 dello schema di decreto legislativo», mentre nel testo trasmesso alle Camere esse figurano agli articoli 12, 13 e 14: la relazione risulta evidentemente tarata su una precedente versione dell’articolato.
- Che cosa si sequestra: la nozione di cripto-attività e i suoi confini
Il legislatore delegato non ha coniato una nozione autonoma di cripto-attività agli effetti delle misure ablative. La nuova disciplina rinvia all’art. 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento MiCA, che definisce la cripto-attività come «una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga»; la relazione illustrativa affianca a tale definizione la nozione onnicomprensiva di bene dell’art. 810 c.c., osservando che il coordinamento si è reso necessario proprio «tenuto conto della definizione onnicomprensiva di “bene” presente nell’ordinamento».
La tecnica del rinvio è, in sé, coerente con l’esigenza di uniformità terminologica fra disciplina regolamentare e disciplina processuale. Merita però attenzione la precisazione contenuta in nota nella relazione illustrativa, secondo cui «il richiamo alla definizione di cripto-attività contenuta nel Regolamento MiCA ha funzione descrittiva, non impedendo il sequestro anche [di] cripto-attività che, pur essendo negoziate al di fuori dei mercati regolamentati, rientrano nella più ampia nozione di beni digitali elaborata a livello internazionale».
La precisazione produce un effetto di non poco rilievo: il perimetro dell’apprensione risulta deliberatamente più esteso di quello della vigilanza. Vi rientrano, infatti, anche cripto-attività che MiCA esclude dal proprio ambito di applicazione – segnatamente quelle uniche e non fungibili – o che circolano interamente al di fuori di infrastrutture vigilate.
L’intento di effettività è comprensibile, e anzi condivisibile: un perimetro cautelare modellato su quello regolamentare sarebbe stato aggirabile con un semplice spostamento di piattaforma. Resta però che, per questa via, l’individuazione dell’oggetto del vincolo cautelare viene affidata a un rinvio cui la stessa relazione attribuisce «funzione descrittiva» e a una «più ampia nozione» di elaborazione internazionale, cioè a una categoria priva di confini normativi definiti. Non è una questione teorica: stabilire che cosa sia stato appreso, e a quale titolo giuridico, è il primo terreno su cui si misura la legittimità della misura.
Vale la pena ricordare, per completezza, che il quadro sanzionatorio in cui la nozione si inserisce è già operativo. Il d.lgs. n. 129 del 2024 presidia con sanzione penale l’esercizio non autorizzato dei servizi per le cripto-attività ([3]), fattispecie che, chiusosi il regime transitorio, ha smesso di essere un’ipotesi di scuola; e la giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito che, «ove le monete virtuali vengano utilizzate come strumenti di investimento finanziario, la negoziazione è soggetta al rispetto delle norme in materia di intermediazione finanziaria, ivi compresa la necessaria abilitazione del soggetto intermediario» (così Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2025, n. 1760, che richiama Cass. pen., sez. II, 17 settembre 2020, n. 26807). Il punto merita di essere tenuto presente, perché è proprio da procedimenti di questo genere che origina, in concreto, il patrimonio digitale poi sottoposto a sequestro.
2. Come si esegue il sequestro: la nuova lettera e-ter) dell’art. 104 disp. att. c.p.p.
L’art. 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è rubricato «Esecuzione del sequestro preventivo» e disciplina, per categorie determinate di beni, il modo in cui il vincolo va materialmente eseguito su aziende, società, beni immobili e mobili registrati, crediti, titoli, quote. Nulla, sino ad oggi, per le cripto-attività. Si badi, la lacuna non ha impedito l’applicazione del sequestro – che trova comunque fondamento nelle norme generali – ma ha lasciato alla prassi la parte più delicata dell’operazione, ossia le modalità concrete della sua esecuzione. Da qui una casistica disomogenea e non di rado fonte di contenzioso.
L’art. 12 dello schema colma tale lacuna inserendo nell’art. 104, comma 1, una nuova lettera e-ter), a norma della quale il sequestro preventivo si esegue «sulle cripto-attività […] mediante trasferimento delle stesse e, ove possibile, dei relativi mezzi di accesso, ivi incluse le chiavi crittografiche private», nel Fondo unico giustizia di cui all’art. 61, comma 23, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, «ovvero, in caso di impossibilità tecnica, mediante ogni altra procedura idonea ad assicurare la custodia ed il controllo esclusivi sulla cripto-attività da parte dell’autorità procedente».
La norma prosegue disponendo che il provvedimento sia comunicato, «ai fini dell’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del sequestro», al soggetto che ha emesso le cripto-attività e al prestatore di servizi eventualmente incaricato, dal destinatario del sequestro, della loro custodia e amministrazione, «ove identificabili».
Completano il Titolo IV due disposizioni di corredo.
L’art. 13 estende alle cripto-attività il perimetro del Fondo unico giustizia, intervenendo sull’art. 2, comma 2, lett. c), del d.l. 16 settembre 2008, n. 143.
L’art. 14 istituisce presso il Fondo «un servizio apposito per l’attività di gestione del portafoglio delle cripto-attività sottoposte a sequestro» – che, nella lettura della relazione illustrativa, configura uno specifico servizio di custodia, un wallet, gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. – e rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta dei Ministri dell’economia e della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la disciplina dei termini e delle modalità «per la vendita disposta, anche d’urgenza, dal giudice delle criptoattività sequestrate», dei requisiti delle infrastrutture digitali e delle misure di sicurezza necessarie a garantire «autenticità, integrità, accessibilità e trasferibilità» dei beni appresi.
Una notazione sulla rubrica normativa. Il Titolo IV è intitolato «Disposizioni in materia di confisca di cripto-attività», ma il suo contenuto attiene, per intero, all’esecuzione del sequestro e alla gestione dei beni sequestrati. Non è un rilievo formale: la confisca delle cripto-attività resta governata dalle regole generali, e la scelta di intervenire a monte – sull’apprensione e sulla custodia – è la più significativa dell’intero Titolo. Del resto, è lì, e non nel momento finale della confisca, che si gioca l’effettività.
([3]) Art. 30 del d.lgs. n. 129 del 2024, che configura le fattispecie di abusivismo in materia di cripto-attività – tra cui la prestazione di servizi in mancanza dell’autorizzazione prevista dall’art. 59 MiCA – punite con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 a euro 10.329.
3. Quando il trasferimento non è possibile: i limiti del «controllo esclusivo»
Il passaggio più delicato dell’intera disciplina è quello che accosta il «trasferimento […] ove possibile» dei mezzi di accesso all’ipotesi della «impossibilità tecnica». È il legislatore stesso ad ammettere, in una norma di attuazione, che la modalità piena di apprensione potrà non essere praticabile. La relazione illustrativa ne indica espressamente la ragione: «in considerazione della eterogeneità delle modalità di custodia delle cripto-attività (custodial wallet, self-custody wallet, hardware wallet, paper wallet, ecc.), si è previsto che il trasferimento delle chiavi avvenga “ove possibile”».
Conviene distinguere le due situazioni, perché conducono a esiti opposti.
Quando il trasferimento è possibile, il controllo dell’autorità è effettivamente esclusivo. Le cripto-attività vengono spostate su un indirizzo del Fondo unico giustizia, le cui chiavi sono nella sola disponibilità del custode istituzionale: la circostanza che il destinatario del sequestro conservi memoria delle proprie credenziali originarie è, a quel punto, irrilevante, perché l’indirizzo cui esse davano accesso è vuoto. Il modello è pienamente efficace, e replica quello bancario: quando le cripto-attività sono detenute presso un prestatore di servizi esiste un terzo cui notificare il provvedimento e che può darvi esecuzione, esattamente come accade per un conto corrente.
Quando invece il trasferimento non è possibile, il problema si sposta sul piano della tecnica e non è superabile in via giuridica. Le chiavi private di un portafoglio auto-custodito sono tipicamente ricostruibili da una sequenza di parole, la c.d. seed phrase, che non è una cosa ma un’informazione: sequestrare il dispositivo o il supporto cartaceo su cui è annotata non ne cancella la conoscenza, e chiunque la conosca può rigenerare il portafoglio su un qualsiasi altro dispositivo, ovunque nel mondo. Né la seed phrase può essere «cambiata»: l’unico modo per neutralizzare credenziali compromesse è trasferire le disponibilità su un nuovo portafoglio, che è esattamente l’operazione che, per ipotesi, non è stata possibile.
Esiste una via alternativa, ma copre solo una parte del fenomeno, ed è precisamente quella che la norma contempla quando prescrive la comunicazione al soggetto emittente. Per le cripto-attività dotate di un emittente identificabile e tecnicamente in grado di intervenire sul token – si pensi ai token di moneta elettronica e a quelli collegati ad attività, i cui emittenti dispongono di norma di funzioni di blocco – la comunicazione ha un destinatario capace di dare esecuzione al vincolo anche senza trasferimento. Di converso, per una cripto-attività nativa di un registro permissionless, priva di emittente e di amministratore, non vi è nessuno cui rivolgersi e nulla da bloccare.
Ne discende un interrogativo che il testo non affronta: in che senso il controllo dell’autorità procedente possa dirsi «esclusivo» nella seconda ipotesi. Se inteso in senso funzionale – ossia come capacità dell’autorità di disporre del bene – il requisito può ritenersi integrato anche in tale evenienza. Se, invece, inteso in senso pieno – quale esclusione di ogni possibilità di disposizione da parte di terzi – essa descrive un obiettivo, non un risultato garantito.
La distinzione non è meramente teorica: l’art. 104 disp. att. c.p.p. detta modalità esecutive, e quando la modalità concretamente prescelta non assicura l’esclusività che la norma richiede, è sull’idoneità di quella modalità che potrà concentrarsi il sindacato in sede di riesame.
Vi è poi un secondo profilo, che il decreto lascia aperto e che – se la formulazione rimarrà quella attuale – è destinato a occupare la giurisprudenza. Nella seconda ipotesi, ottenere le chiavi private significa, nella grande maggioranza dei casi, ottenere una collaborazione attiva del destinatario del provvedimento, eppure nessuna tecnica investigativa consente di estrarre da un soggetto una sequenza mnemonica. È qui che il sequestro delle cripto-attività si allontana dal modello ordinario, nel quale l’esecuzione prescinde dalla volontà di chi la subisce, perché la polizia giudiziaria apprende materialmente e coattivamente la cosa. E il nostro ordinamento, a differenza di altri ([4]), non conosce alcuna norma che imponga all’indagato di consegnare credenziali di accesso né alcuna sanzione per il rifiuto: la facoltà di non rispondere di cui all’art. 64, comma 3, lett. b), c.p.p. e il principio nemo tenetur se detegere restano invero intatti.
Diversa è la posizione del terzo che detenga le credenziali per conto altrui – tipicamente il prestatore di servizi – al quale la norma indirizza appunto la comunicazione «ai fini dell’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del sequestro». Lo schema non affronta il punto, e difficilmente avrebbe potuto farlo entro i limiti dell’oggetto della delega; ma la questione si porrà, prevedibilmente, già nei primi casi applicativi.
Va per contro riconosciuto che la novità è meno dirompente di quanto la formulazione lasci intendere. La figura del custode professionale di chiavi crittografiche private esiste nel nostro ordinamento almeno dal 2019, in ambito antiriciclaggio ([5]), ed era già stata presa in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. II, 26 ottobre 2022, n. 44378). Ciò che cambia non è la figura: è che, per la prima volta, quel ruolo viene assunto dallo Stato.
Resta infine la questione posta in premessa, quella del destinatario della comunicazione. La norma la risolve con un inciso – «ove identificabili» – che ne segna insieme la praticità e il limite. Là dove il prestatore sia autorizzato e riconoscibile, l’esecuzione è agevole. Là dove operi in regime di libera prestazione di servizi da altro Stato membro, occorrerà passare per gli strumenti di cooperazione, e in particolare per il regolamento (UE) 2018/1805 sul reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Là dove, infine, il prestatore sia stabilito fuori dall’Unione o non sia identificabile affatto, la comunicazione non ha destinatario. Il numero dei soggetti autorizzati in Italia, ricordato in apertura, non misura dunque la capacità del sistema: ne misura soltanto la parte più semplice.
([4]) Altri ordinamenti hanno compiuto la scelta opposta: nel Regno Unito la Parte III del Regulation of Investigatory Powers Act 2000 consente di ordinare la comunicazione delle chiavi di cifratura e sanziona penalmente l’inottemperanza. L’ordinamento italiano non conosce un istituto equivalente.
([5]) La nozione è quella dell’art. 1, comma 2, lett. ff-bis), del d.lgs. n. 231 del 2007, introdotta dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, che definisce il prestatore di servizi di portafoglio digitale come chi fornisce a terzi, a titolo professionale, «servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali».
4. Dal sequestro alla confisca: valore equivalente, volatilità e vendita anticipata
Sul versante della confisca, il decreto non detta previsioni specifiche per le cripto-attività: interviene con disposizioni di ordine generale, che, su questa categoria di beni, producono però effetti particolarmente sensibili. Conviene muovere dalla già citata sentenza 15 gennaio 2025, n. 1760: pur riguardando un sequestro, essa restituisce con nitidezza il problema di fondo – destinato a ripresentarsi identico in sede di confisca – del rapporto tra il bene digitale e il profitto del reato.
Con la citata pronuncia, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Firenze aveva confermato la convalida del sequestro probatorio di 1,88805294 bitcoin, per un controvalore di euro 120.638,20 corrispondente all’imposta ritenuta evasa, in un procedimento per dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 relativa a plusvalenze da operazioni di trading.
Va detto subito, per evitare l’equivoco in cui sono incorsi alcuni commentatori, che la Corte non ha affermato l’insequestrabilità delle criptovalute. L’annullamento è intervenuto per vizio di motivazione: da un lato per la carenza di argomentazione sulla finalità probatoria perseguita, dall’altro perché il riesame, affermando il nesso di derivazione fra i bitcoin e un profitto consistente in un’imposta evasa quantificata in euro, aveva finito «con il legittimare un sequestro probatorio del profitto del reato non diretto, ma per equivalente». È un rilievo di coerenza interna, non una preclusione: ma è un rilievo che ogni difensore avrà interesse a riproporre ogniqualvolta l’oggetto appreso non dovesse coincidere con il profitto come giuridicamente individuato.
Ciò che, ai fini del presente Focus, la sentenza offre di più rilevante sta però in un passaggio ricostruttivo. La Corte osserva che le valute virtuali non sono emesse da una banca centrale, che per esse «non vige il principio nominalistico», che non svolgono le funzioni tipiche della moneta e che, in ragione dell’estrema volatilità, «non vi è chi possa stabilizzarne in via autoritaria i corsi e da qui discendono le oscillazioni del cambio che generano incertezze in sede di conversione». È la Corte, dunque, a qualificare l’incertezza in sede di conversione come dato strutturale del bene: ed è esattamente il dato con cui le nuove disposizioni dovranno misurarsi.
La prima di tali novità è il nuovo art. 536-bis c.p.p., introdotto dall’art. 3 dello schema, a norma del quale, in tutti i casi in cui debba essere disposta la confisca per equivalente, il giudice «con la sentenza di condanna, individua specificamente i beni di valore equivalente assoggettati a confisca oppure determina la somma di denaro di valore equivalente oggetto della confisca». La disposizione risponde a un’esigenza reale di determinatezza del vincolo ablativo e merita adesione. Applicata a un bene privo di principio nominalistico, però, l’alternativa che essa disegna assume conseguenze di rilievo.
Le due opzioni, sul piano applicativo, conducono a esiti opposti.
Se il giudice individua specificamente la cripto-attività, l’oggetto della confisca è certo ma il suo valore no: fra la sentenza e l’esecuzione, infatti, il controvalore può mutare sensibilmente, in eccesso o in difetto rispetto alla stima.
Se, invece, il giudice determina una somma di denaro equivalente, è il valore a essere certo, ma cristallizzato a una data che l’andamento del mercato renderà presto superata, con la conseguenza che le cripto-attività da liquidare per soddisfarlo potranno risultare, al momento dell’esecuzione, più o meno di quelle considerate in sentenza.
In sintesi, nessuna delle due opzioni è neutra, e la norma non offre criteri per orientarne la scelta.
La seconda novità attiene alla vendita anteriore alla confisca, ed è utile tenere distinti i due piani su cui essa si articola.
Sul piano generale, l’art. 10 dello schema introduce nel testo unico delle spese di giustizia l’art. 151-bis, che consente al giudice di disporre la vendita dei beni sequestrati che «non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie».
La disposizione non è dettata per le cripto-attività, ma detta un modello procedimentale garantito: informazione del pubblico ministero e dell’interessato, facoltà per quest’ultimo di chiedere di essere sentito entro quindici giorni a pena di decadenza, trasferimento del vincolo cautelare sulla somma ricavata, appellabilità a norma dell’art. 322-bis c.p.p. dell’ordinanza con cui è disposta la vendita, con appello che «non sospende l’esecuzione del provvedimento» salvo diversa determinazione del giudice per il caso di grave e irreparabile danno.
Sul piano speciale, invece, proprio per i beni che di quelle garanzie avrebbero maggiore bisogno – perché il rischio non è il deterioramento fisico, ma l’oscillazione del valore – l’art. 14, comma 2, dello schema rimette termini e modalità della vendita, «anche d’urgenza», a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza fissare criteri sostanziali né richiamare il modello procedimentale dell’art. 151-bis.
È il punto su cui, ad avviso di chi scrive, il dibattito in sede di parere parlamentare potrebbe utilmente concentrarsi. La vendita anticipata di un bene volatile non è soltanto una misura di conservazione del valore: è una conversione irreversibile, che sostituisce all’asset una somma di denaro sulla quale il vincolo si trasferisce, riducendo a quella somma l’aspettativa restitutoria di chi la subisce. Se il valore di mercato sale, la restituzione avverrà in euro e sarà, di fatto, parziale; se scende, la vendita avrà protetto l’Erario.
Che una scelta di questo peso sia rimessa integralmente a fonte secondaria è profilo che meriterà, quanto meno, un supplemento di riflessione.
5. La correlazione temporale: una garanzia più agevole da verificare sul registro distribuito
Il decreto non amplia soltanto i poteri ablativi: ne rafforza anche i presupposti. L’art. 2 inserisce nell’art. 240-bis c.p. un comma a norma del quale «il giudice dispone la confisca quando accerta la correlazione temporale tra l’epoca di acquisizione dei beni e quella di svolgimento di attività delittuosa»; l’art. 9 introduce nel codice antimafia un art. 24-bis di analogo contenuto per la confisca di prevenzione, con obbligo di indicazione specifica nel provvedimento.
La relazione illustrativa ne chiarisce la ratio garantistica, recependo l’elaborazione giurisprudenziale sul punto: «la sproporzione patrimoniale e l’assenza di giustificazione lecita della provenienza dei beni non sono sufficienti, da sole, a fondare l’ablazione», occorrendo accertare che i beni siano stati acquisiti in un periodo temporalmente compatibile con l’attività delittuosa.
Applicata alle cripto-attività, questa garanzia produce un effetto opposto a quello che ci si attenderebbe. Si è soliti pensare al patrimonio digitale come al più opaco e al meno ricostruibile: eppure, mentre per i beni tradizionali la data di acquisizione va ricostruita per via documentale, con esiti spesso faticosi e sempre opinabili, per le cripto-attività registrate su un registro distribuito ogni movimento risulta tracciato in un archivio pubblico, ordinato cronologicamente e non modificabile. La data in cui una determinata disponibilità è pervenuta a un determinato indirizzo è dunque verificabile con precisione, con un grado di attendibilità difficilmente raggiungibile mediante l’ordinaria documentazione.
In altri termini, l’argomento della correlazione temporale, che altrove è terreno fertile per sviluppare argomentazioni difensive garantiste, in materia di cripto-attività rischia di ritorcersi contro chi lo prospetta.
6. Riflessi operativi e considerazioni conclusive
Tirando le fila, lo schema di decreto compie un passo che l’ordinamento attendeva: sottrae alla prassi la disciplina esecutiva del sequestro delle cripto-attività e la consegna a una previsione normativa, individuando un custode istituzionale e un servizio dedicato. Non è una rivoluzione, e non pretende di esserlo: come rileva la stessa relazione illustrativa, l’intervento mira «a colmare spazi residui non disciplinati dalla normativa vigente». Esso assume tuttavia rilievo perché concentra l’attenzione sul segmento decisivo dell’apprensione e della custodia, vale a dire sul momento in cui si determina, in concreto, l’effettività del vincolo.
Sul piano operativo se ne ricavano, in definitiva, cinque direttrici.
La qualificazione del bene. Data l’ampiezza dichiaratamente «descrittiva» del rinvio a MiCA, la verifica che l’asset appreso rientri effettivamente nella nozione di cripto-attività, e non in una diversa categoria di beni, costituisce un passaggio argomentativo autonomo e non un presupposto implicito.
Le modalità esecutive. Poiché la norma prescrive il trasferimento «ove possibile» e ammette in via subordinata l’«impossibilità tecnica», l’autorità dovrà dare conto della via concretamente seguita e della sua idoneità ad assicurare custodia e controllo esclusivi. Laddove il trasferimento non sia avvenuto, il sindacato non potrà che concentrarsi sull’effettiva esclusività del controllo, non già sulla sua mera affermazione formale.
La collaborazione richiesta. Ogni istanza di consegna di chiavi private andrà valutata alla luce del principio nemo tenetur se detegere, tenendo presente che quelle chiavi danno accesso non soltanto ai beni oggetto del vincolo ma all’intero storico delle operazioni, e che nessuna norma impone all’indagato di fornirle.
Il valore. La volatilità del bene, che la Corte di cassazione ha qualificato come dato strutturale, è argomento spendibile tanto sulla proporzionalità del vincolo quanto sulla legittimità della vendita anticipata, specie ove disposta d’urgenza e in assenza di contraddittorio effettivo.
Il profilo transnazionale. L’efficacia dell’esecuzione dipende dall’identificabilità del prestatore: quando questi sia vigilato altrove, il terreno di gioco si sposta sul regolamento (UE) 2018/1805, con i tempi e i filtri che gli sono propri.
Resta, sullo sfondo, un interrogativo di ordine pratico che nessuna norma allo stato è in grado di risolvere. L’art. 16 dello schema reca la consueta clausola di invarianza finanziaria: le amministrazioni provvederanno «con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Si chiede però allo Stato di gestire portafogli digitali istituzionali, custodire chiavi crittografiche private, garantire autenticità, integrità, accessibilità e trasferibilità dei beni appresi e assicurare la tenuta informatica dell’intero sistema. Sono attività che richiedono competenze specialistiche e infrastrutture dedicate, come del resto conferma il coinvolgimento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale nel procedimento di adozione del decreto attuativo previsto dall’art. 14, comma 2.
La misura del successo di questa riforma, in conclusione, non si coglierà tanto nel testo del decreto legislativo, che nell’impianto appare complessivamente equilibrato, quanto nel decreto che ne dovrà definire i contenuti tecnici e nella capacità dell’apparato applicativo di sostenerne l’attuazione. È un giudizio che, allo stato, resta necessariamente sospeso: varrà la pena riprenderlo quando l’iter parlamentare sarà concluso e il decreto attuativo adottato.
D.lgs. n. 81/2026: cosa cambia nella tutela penale dell’ambiente
PREMESSA.
Entrato in vigore il 2 giugno, il D.lgs. 21 aprile 2026, n. 81 ha introdotto rilevanti modifiche al sistema penale di tutela dell’ambiente, dando attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024.
Il recente intervento normativo si inserisce in un contesto caratterizzato da una crescente attenzione del legislatore nazionale ed europeo verso l’ambiente, bene giuridico riconosciuto quale principio fondamentale anche dalla nostra Costituzione.
I numerosi interventi in materia che si sono susseguiti negli ultimi anni testimoniano, da un lato, il ruolo propulsivo svolto dall’Unione europea nell’innalzamento dei livelli di protezione ambientale e nel progressivo ravvicinamento delle legislazioni nazionali e, dall’altro, la crescente consapevolezza della particolare offensività della criminalità ambientale, fenomeno sempre più complesso e strettamente connesso alle dinamiche economiche e produttive.
In quest’ottica, la Direttiva del 2024 ha stabilito “norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all’applicazione efficace del diritto ambientale dell’Unione”.
Attuando tale provvedimento, il legislatore italiano ha cercato di rafforzare il sistema di contrasto agli illeciti ambientali, sia mediante l’ampliamento delle fattispecie penali rilevanti, sia attraverso l’aggiornamento della disciplina della responsabilità degli enti di cui all’art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001.
Le novità introdotte non riguardano, tuttavia, soltanto i nuovi reati. L’intervento interessa infatti molteplici aspetti della disciplina ambientale, incidendo sulle fattispecie già esistenti, sul regime sanzionatorio, nonché sui presìdi organizzativi richiesti alle imprese ai fini della prevenzione dei rischi di illecito.
- L’INQUADRAMENTO GENERALE.
Il D.lgs. n. 81/2026 si colloca nel solco di una progressiva espansione del diritto penale ambientale.
Negli ultimi anni, infatti, l’ambiente ha assunto un ruolo sempre più centrale, non solo quale bene giuridico strumentale alla tutela di beni ulteriori, come la salute, ma anche come bene giuridico meritevole di una tutela più autonoma e rafforzata.
In questa prospettiva, la recente riforma conferma la tendenza ad anticipare la soglia di intervento penale e a presidiare non soltanto le condotte che producono ‘direttamente’ un danno ambientale, ma anche quelle che, inserendosi nelle filiere produttive e distributive, possono determinare effetti pregiudizievoli sulle matrici ambientali.
La scelta del legislatore appare particolarmente evidente nell’introduzione del nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti, che sposta il baricentro della tutela anche verso la fase della circolazione del prodotto.
Come si dirà meglio nel prosieguo, si tratta di una novità di notevole impatto sistemico: la responsabilità penale può oggi venire in rilievo non soltanto rispetto all’autore materiale dell’inquinamento, ma anche nei confronti di chi immetta sul mercato o metta comunque in circolazione prodotti il cui impiego determini una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente.
Questo nuovo reato rappresenta solo una delle novità introdotte dal D.lgs. n. 81/2026. Nelle pagine che seguono, dunque, verranno ripercorse le principali modifiche che il legislatore ha apportato sia al codice penale, sia al D.lgs. n. 231/2001, per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione europea.
- LA NUOVA FORMULAZIONE DEL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE.
Tra le novità che hanno interessato il codice penale vi è la riformulazione del delitto di inquinamento ambientale, previsto dall’art. 452-bis c.p.
Prima della riforma, la norma incriminatrice puniva la condotta di colui che abusivamente cagionava una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
La recente modifica legislativa non ha inciso sulla struttura della fattispecie, che rimane ancora oggi imperniata su tre elementi centrali:
• l’abusività della condotta;
• la compromissione o il deterioramento di una matrice ambientale;
• il carattere significativo e misurabile dell’offesa.
La riforma, tuttavia, interviene su alcuni profili di particolare rilievo.
In primo luogo, viene ampliato l’oggetto materiale della tutela.
La nuova formulazione include, infatti, espressamente l’habitat tra i beni che possono essere compromessi o deteriorati.
Prima della riforma, l’habitat veniva in rilievo solo quale circostanza aggravante: il comma 3 dell’art. 452-bis c.p. prevedeva infatti un aumento della pena, nel caso in cui l’inquinamento avesse deteriorato o compromesso un habitat, che si trovava all’interno di un’area protetta o sottoposta a particolari vincoli.
Nella formulazione attuale, invece, l’habitat viene valorizzato anche nella fattispecie base del reato.
Questo significa che oggi il delitto di inquinamento ambientale si configura anche quando viene abusivamente deteriorato o compromesso, in modo significativo e misurabile, un habitat, ancorché questo non si trovi in un’area protetta o vincolata.
Si tratta di una scelta certamente coerente con la Direttiva europea. L’habitat, infatti, può rappresentare una componente ambientale più circoscritta e specifica rispetto all’ecosistema, ma non per questo meno meritevole di tutela.
Il legislatore non è intervenuto solo sulla struttura della fattispecie incriminatrice, ma ne ha ridisegnato altresì il trattamento sanzionatorio.
Le nuove circostanze aggravanti valorizzano sia il luogo in cui l’inquinamento si realizza, sia la qualità dei beni colpiti, nonché la durata e l’estensione degli effetti lesivi.
In particolare, è previsto un aumento di pena:
• quando l’inquinamento è prodotto in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli o quando questo abbia effetti durevoli (comma 2). Tali circostanze si aggiungono a quelle già previste prima della riforma (inquinamento prodotto in un’area protetta o vincolata; inquinamento prodotto in danno di specie protette).
• quando l’inquinamento di un habitat all’interno di aree protette o vincolate ne causi la distruzione (comma 3).
• quando dai fatti previsti dai commi precedenti del medesimo articolo derivi pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone; previsione quest’ultima che conferma il legame, ormai sempre più marcato, tra tutela dell’ambiente e tutela della salute umana (comma 4).
Una prima analisi del nuovo delitto di inquinamento ambientale consente di formulare sin da ora alcune possibili criticità interpretative.
In particolare, l’ampliamento dell’oggetto della tutela e l’introduzione di nuove aggravanti rendono ancora più centrale il ruolo degli accertamenti tecnici, chiamati a stabilire quando la compromissione o il deterioramento siano effettivamente significativi e misurabili e quando l’offesa abbia inciso su un habitat, su un ecosistema di dimensioni notevoli o su un ecosistema con effetti durevoli.
In altri termini, è ben possibile che la concreta efficacia della riforma possa dipendere, in larga misura, dalla capacità della prassi applicativa di tradurre concetti di matrice tecnico-scientifica in categorie penalisticamente determinate.
- IL NUOVO DELITTO DI COMMERCIO DI PRODOTTI INQUINANTI EX ART. 452-BIS.1 C.P.
La novità forse più significativa introdotta dalla riforma è rappresentata dal nuovo art. 452-bis.1 c.p., rubricato “Commercio di prodotti inquinanti”.
La disposizione punisce – con le medesime pene previste per l’inquinamento ambientale – “chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.
La fattispecie si presenta come una delle innovazioni più rilevanti del nuovo assetto normativo, che recepisce gli obiettivi fissati dal legislatore europeo.
Il disvalore penale non è, infatti, ancorato all’attività materiale di impiego, scarico, emissione o immissione, ma alla precedente fase di immissione sul mercato o messa in circolazione del prodotto.
Tuttavia, è opportuno precisare che l’ipotesi criminosa ex art. 452-bis.1 c.p. non si consuma per il sol fatto che un prodotto potenzialmente inquinante venga commercializzato.
Perché possa configurarsi il reato, infatti, la norma incriminatrice richiede che si realizzi un evento: l’impiego del prodotto deve cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili.
Proprio tale profilo costituisce uno degli aspetti più delicati della nuova disposizione.
• Da un lato, il legislatore mira ad anticipare la tutela alla fase della circolazione del prodotto, intercettando condotte imprenditoriali che possono generare fenomeni inquinanti;
• Dall’altro lato, la necessità di accertare un nesso tra l’immissione in circolazione del prodotto, il suo impiego e il successivo deterioramento ambientale potrebbe rendere complessa l’applicazione concreta della fattispecie.
Quanto al profilo soggettivo, la disposizione si rivolge a “chiunque”, ma è evidente che i principali destinatari saranno gli operatori economici inseriti nelle filiere di produzione, importazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti potenzialmente inquinanti. Proprio per tale ragione, come si vedrà nel prosieguo, questa ipotesi criminosa è stata inserita anche tra i reati presupposto, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.
Il legislatore non si è tuttavia limitato a prevedere la fattispecie base di questo nuovo reato: i commi 2, 3 e 4 della nuova disposizione sono, infatti, dedicati alle circostanze aggravanti specifiche per questa nuova fattispecie criminosa.
In particolare, è previsto un aumento della pena:
a) fino a un terzo, se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero un pericolo rilevante per la qualità dell’aria, del suolo o delle acque, per un ecosistema, per un habitat, per la fauna o per la flora (comma 2).
b) da un terzo alla metà quando l’inquinamento sia prodotto in un’area protetta o vincolata, in danno di specie (animali o vegetali) protette, in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli o con effetti durevoli (comma 3).
c) da un terzo a due terzi nel caso in cui l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area protetta o vincolata ne causi la distruzione (comma 4).
La norma, dunque, estende al commercio di prodotti inquinanti un apparato di circostanze aggravanti sulla falsariga di quello previsto per l’inquinamento ambientale, con l’evidente intento di presidiare l’intera ‘catena causale’ che conduce al danno ambientale.
- LE ULTERIORI NOVITÀ.
Accanto alle modifiche sin qui esaminate, il D.lgs. n. 81/2026 introduce ulteriori novità di rilievo, che meritano di essere ripercorse.
In primo luogo, è stato modificato l’art. 452-ter c.p., che puniva il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale. Nell’ambito della riforma ambientale, il legislatore ha da un lato inasprito il trattamento sanzionatorio di tale delitto; dall’altro, ha esteso la disciplina della morte o delle lesioni come conseguenza non voluta anche al nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti.
In secondo luogo, è stato introdotto l’art. 452-quinquiesdecies c.p., dedicato alla nozione di abusività.
La disposizione chiarisce che, agli effetti della legge penale, il termine “abusivamente” ricomprende anche le condotte poste in essere:
1) in violazione di disposizioni legislative dell’Unione europea in materia ambientale;
2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni europee;
3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, ovvero con violenza, minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.
Tale previsione assume notevole importanza pratica.
La nozione di abusività, infatti, rappresenta uno degli elementi centrali dei delitti ambientali.
La sua definizione normativa è destinata a ridurre alcune incertezze interpretative e a chiarire che la conformità meramente formale a un titolo autorizzativo non esclude la rilevanza penale della condotta, quando l’autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o illecito.
Un’ulteriore modifica al codice penale riguarda poi il nuovo art. 452-sexiesdecies c.p., che introduce alcune circostanze aggravanti comuni ai reati ambientali.
Questa disposizione stabilisce che la pena è aumentata:
• se dal reato deriva un profitto di rilevante entità;
• se il fatto è commesso mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere.
Anche tale previsione appare chiaramente orientata al contrasto della criminalità ambientale d’impresa.
Il riferimento al profitto di rilevante entità e alla falsificazione documentale intercetta, infatti, alcune delle modalità tipiche attraverso cui le violazioni ambientali possono essere realizzate nell’ambito di attività economiche organizzate.
Per completezza, è opportuno segnalare un’ultima novità introdotta dal D.lgs. n. 81/2026. La Direttiva europea ha, infatti, individuato una pluralità di condotte che, ove illecitamente commesse, gli Stati membri avrebbero dovuto incriminare e sanzionare in modo effettivo e proporzionato. Al fine di recepire la normativa europea, il Decreto ha introdotto due nuove fattispecie:
• il reato di “produzione e commercio di sostanze ozono lesive”, nonché di prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipenda dalle medesime (art. 4 del Decreto).
• il reato di “produzione e commercio di gas a effetto serra”, nonché di prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipenda dalle medesime (art. 5 del Decreto).
Tali ipotesi criminose testimoniano ancora una volta l’intenzione del legislatore – sia europeo, sia italiano – di prevenire la criminalità ambientale, anche attraverso una serie di fattispecie speciali, volte a presidiare settori ad alto impatto ambientale. - LE MODIFICHE AL D.LGS. N. 231/2001.
Come si è accennato in premessa, la riforma incide in modo significativo anche sul D.lgs. n. 231/2001.
In particolare, l’art. 8 del D.lgs. n. 81/2026 modifica l’art. 25-undecies, dedicato ai reati ambientali, aggiornando il catalogo dei reati presupposto e il relativo trattamento sanzionatorio.
Accanto ai reati di “produzione e commercio di sostanze ozono lesive” e “produzione e commercio di gas a effetto serra”, il legislatore ha inserito tra i reati presupposto il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti, punito dall’art. 452-bis.1 c.p., che rappresenta senza dubbio la novità più rilevante.
Per la violazione di questa norma, così come per la commissione del reato di inquinamento ambientale, la normativa prevede oggi una sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.
La scelta legislativa di inserire questo nuovo reato anche nel D.lgs. n. 231/2001 appare coerente con la fisionomia della nuova fattispecie.
Il commercio di prodotti inquinanti, infatti, è un reato che si presta in astratto a essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, soprattutto nell’ambito di attività industriali, commerciali, distributive o di importazione.
La riforma prevede, inoltre, un aggravamento del trattamento sanzionatorio per alcune ipotesi particolarmente gravi.
Ad esempio, si prevede l’aumento di un terzo delle sanzioni pecuniarie:
• sia per i delitti aggravati ai sensi degli artt. 452-bis, 452-bis.1 e 452-quater c.p.;
• sia per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 452-sexiesdecies, comma 1, n. 1, c.p., ossia quando dal reato derivi un profitto di rilevante entità.
Il messaggio rivolto alle imprese è piuttosto chiaro: la compliance ambientale non può più essere confinata alla verifica formale del rispetto delle autorizzazioni o alla gestione documentale degli adempimenti.
Al contrario, gli enti sono chiamati a verificare l’effettiva adeguatezza dei propri modelli organizzativi rispetto:
• alla gestione dei processi produttivi potenzialmente inquinanti;
• alla selezione e al controllo dei fornitori;
• all’immissione sul mercato di prodotti, apparecchiature e sostanze;
• alla tracciabilità delle informazioni ambientali;
• alla correttezza delle dichiarazioni rese alle autorità;
• al monitoraggio delle autorizzazioni e della loro legittima acquisizione;
• alla prevenzione di condotte idonee a generare un profitto illecito tramite risparmi di spesa ambientale.
Da questo punto di vista, il D.lgs. n. 81/2026 impone, dunque, agli enti una revisione dei propri modelli organizzativi, che non potrà limitarsi a un mero aggiornamento normativo.
A seguito della riforma, si renderà quindi necessaria un’attenta analisi delle procedure e dei protocolli aziendali, non solo di quelli ambientali, ma anche di quelli inerenti alla gestione di altre attività sensibili che potrebbero assumere rilievo, come la gestione degli approvvigionamenti e dell’attività commerciale.
Particolare attenzione a tali profili dovrà essere riservata dalle società che producono, distribuiscono, importano o commercializzano prodotti, sostanze o apparecchiature potenzialmente idonee a generare effetti inquinanti in fase di utilizzo.
Per tali operatori, il rischio 231 non si esaurisce più nella gestione interna degli scarichi, delle emissioni o dei rifiuti, ma può estendersi alla conformità ambientale dei prodotti immessi sul mercato e alla capacità di presidiare l’intera filiera. - CONCLUSIONI.
Il D.lgs. n. 81/2026 segna un passaggio significativo nell’evoluzione del diritto penale ambientale.
L’intervento legislativo appare animato dalla volontà di rendere più effettiva la tutela dell’ambiente, adeguando l’ordinamento interno agli standard europei e rafforzando la risposta sanzionatoria rispetto alle forme più gravi di aggressione agli ecosistemi.
In questa prospettiva, la riforma – come si è detto – amplia l’ambito della tutela penale, mediante la riformulazione dell’art. 452-bis c.p. e l’inserimento dell’habitat tra i beni protetti.
Alla stessa finalità risponde anche il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti, che estende il presidio penalistico alla fase della circolazione del prodotto e, dunque, a un segmento particolarmente rilevante dell’attività d’impresa.
La centralità della dimensione imprenditoriale delle condotte spiega anche l’intervento legislativo sul versante della responsabilità degli enti, mediante l’aggiornamento dell’art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 e l’estensione del catalogo dei reati presupposto.
In attesa che la prassi applicativa metta alla prova la tenuta delle nuove disposizioni, è possibile formulare alcune prime considerazioni.
L’intervento appare coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela ambientale e di contrasto alla criminalità ambientale d’impresa.
Nondimeno, la complessità tecnica delle nuove fattispecie e la centralità di concetti quali habitat, ecosistema, effetti durevoli, compromissione significativa e misurabile, prodotto inquinante e abusività renderanno indispensabile un accurato lavoro interpretativo.
Per le imprese, la riforma rappresenta un chiaro segnale di attenzione.
L’aggiornamento dei modelli organizzativi, la revisione dei presìdi ambientali, il controllo delle filiere e la tracciabilità dei processi decisionali non costituiscono più soltanto buone prassi di governance, ma strumenti essenziali per mitigare il rischio di responsabilità ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.
In conclusione, il D.lgs. n. 81/2026 conferma che la tutela dell’ambiente è ormai stabilmente collocata al centro del sistema penale dell’economia.
La sfida, per gli operatori, sarà quella di tradurre le nuove prescrizioni in presìdi organizzativi effettivi, capaci di prevenire non solo il danno ambientale in senso stretto, ma anche quelle condotte prodromiche che, attraverso la produzione e la circolazione di prodotti inquinanti, possono generare responsabilità dell’ente.
Gestione del rischio penale in materia ambientale
PREMESSA
La responsabilità penale per i reati ambientali, nel contesto dell’impresa, presenta un tratto ricorrente: una tendenza a risalire – quanto meno in una prospettiva accusatoria – verso i vertici societari.
Questa fisiologica concentrazione delle responsabilità si scontra, tuttavia, con la realtà delle organizzazioni complesse, nelle quali le scelte operative che incidono concretamente sul rischio ambientale sono assunte da soggetti diversi dai vertici e da una pluralità di figure tecniche, spesso tipizzate dalla stessa disciplina di settore e investite di specifiche posizioni di garanzia. Comprendere chi risponde, su quali basi e con quali strumenti di ripartizione del rischio è oggi indispensabile per ogni operatore del settore.
- SU QUALI BASI SORGE LA RESPONSABILITÀ PENALE PER I REATI AMBIENTALI?
I reati ambientali – sia nella forma contravvenzionale, sia in quella delittuosa – sono generalmente costruiti dal legislatore come reati comuni, ascrivibili, cioè, a “chiunque”. Nondimeno, in ragione dei contesti operativi in cui si perfezionano e delle oggettività giuridiche su cui incidono, essi trovano la propria manifestazione tipica nell’esercizio di attività d’impresa condotte in difformità dal quadro prescrittivo di matrice autorizzatoria. Si è perciò parlato di reati “sostanzialmente propri”, il cui soggetto attivo finisce per coincidere con il titolare di specifiche qualifiche, giuridiche o di fatto; ne consegue che i primi destinatari del rimprovero penale risultano essere i vertici aziendali, investiti dei poteri di legale rappresentanza e di gestione.
A ciò si aggiunge la peculiare struttura omissiva e colposa che connota gli illeciti ambientali: oggetto di sanzione non è tanto un agire attivo e doloso, quanto l’inadempimento di un dovere positivo di prevenzione gravante su chi conduce l’attività. Emblematici, in tal senso, sono i casi di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di mancato rispetto delle modalità di deposito e gestione dei rifiuti.
In questa prospettiva, sul titolare dell’insediamento produttivo grava l’onere di prevenire ogni forma di inquinamento mediante l’adozione di ogni misura idonea, attinente al ciclo produttivo, all’organizzazione dei mezzi, ai presìdi tecnici e alla costante vigilanza sulle fonti di emissione. Non a caso, la giurisprudenza esclude l’invocabilità del caso fortuito o della forza maggiore per gli scarichi derivanti da malfunzionamenti o guasti tecnici, trattandosi di accadimenti che, ancorché eccezionali, ricadono nel perimetro del rischio che l’imprenditore è tenuto a governare.
2. CHI RISPONDE ALL’INTERNO DELL’IMPRESA? IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ
Rispondono, in prima battuta, i soggetti apicali: legale rappresentante e – più in generale – i componenti dell’organo gestorio. Opera però, anche in materia ambientale, il principio di effettività, in forza del quale la responsabilità non discende dalla mera carica rivestita, bensì dall’esercizio concreto dei poteri a essa correlati.
Da tale principio derivano due conseguenze speculari. Per un verso, possono essere chiamati a rispondere – in una logica di ampliamento del perimetro della responsabilità – anche i gestori “di fatto”, ossia coloro che, pur privi di investitura formale, esercitano in concreto poteri di direzione e controllo. Per altro verso, la sola titolarità formale di una posizione di vertice non basta a fondare automaticamente una responsabilità – a titolo oggettivo – per qualsiasi violazione verificatasi nel contesto aziendale.
Il criterio dell’effettività si proietta, inoltre, lungo la filiera della gestione dei rifiuti: su chi li conferisca a terzi permane l’onere di accertare la sussistenza dei prescritti titoli abilitativi e l’adeguatezza tecnico-organizzativa dell’affidatario, a pena di responsabilità per culpa in eligendo ovvero in vigilando.
3. QUALI SONO LE FIGURE GESTORIE “TIPIZZATE” DALLA DISCIPLINA AMBIENTALE?
Accanto al legale rappresentante, la normativa di settore identifica una serie di figure tecniche su cui si concentrano specifici obblighi penalmente presidiati.
Il gestore AIA. Per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, il “gestore” – chi detiene o conduce l’impianto, ovvero dispone del potere economico determinante sull’esercizio tecnico – risponde dell’inosservanza delle prescrizioni del titolo autorizzativo. Da tale figura va distinto il referente IPPC, mero interlocutore nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, privo di poteri impeditivi, la cui presenza non solleva il gestore dalla propria responsabilità.
Il responsabile tecnico dell’Albo nazionale gestori ambientali. Le imprese iscritte all’Albo (art. 212 TUA) sono tenute a designare, a pena di improcedibilità, un responsabile tecnico in
possesso di adeguati requisiti di competenza, incaricato di presidiare la corretta gestione dei rifiuti e il rispetto della normativa di settore. Secondo un recente orientamento di legittimità, tale figura è investita di una vera e propria posizione di garanzia e può rispondere, al pari del legale rappresentante, dei reati connessi al ciclo dei rifiuti in seno all’impresa.
Il direttore tecnico degli impianti di rifiuti. Negli stabilimenti di stoccaggio e trattamento, il direttore tecnico occupa una posizione apicale nella catena gestionale, con funzioni di raccordo con i vertici amministrativi e di coordinamento operativo: verifica i registri di carico e scarico, i codici di classificazione del rifiuto e la compatibilità con il titolo autorizzativo. L’inosservanza di tali obblighi può fondare una responsabilità di tipo attivo o omissivo.
Le figure della tracciabilità (RENTRI). Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, subentrato al SISTRI, contempla una pluralità di soggetti abilitati a operare nel sistema (operatore, utente, incaricato). Tale molteplicità impone di individuare, caso per caso, chi debba rispondere – in sede amministrativa o penale – degli eventuali errori od omissioni nella gestione dei flussi informativi.
Il responsabile del rischio amianto (RRA). Designato dai proprietari e dai responsabili delle attività in cui siano presenti materiali contenenti amianto, è tenuto a predisporre e attuare il programma di controllo e manutenzione, in coordinamento con il RSPP. Pur in assenza di sanzioni specificamente dedicate, non può escludersi una sua responsabilità a titolo colposo per eventi lesivi riconducibili a condotte omissive o a erronee valutazioni.
4. QUAL È IL RUOLO DEL GESTORE NELLA DISCIPLINA SEVESO?
La disciplina “Seveso” (D. Lgs. n. 105/2015, attuativo della direttiva 2012/18/UE) regola la prevenzione degli incidenti rilevanti negli stabilimenti in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità significative. Nell’ambito di tale sistema assume rilievo centrale la figura del gestore, definito dall’art. 3 del decreto quale la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l’impianto, ovvero alla quale è stato conferito un potere economico o decisionale determinante ai fini dell’esercizio tecnico dello stesso.
In capo a tale figura gravano obblighi di particolare ampiezza, quali (i) adottare ogni misura idonea a prevenire gli incidenti rilevanti
e contenerne le conseguenze; (ii) dimostrarne in qualsiasi momento l’effettiva adozione alle autorità; (iii) trasmettere notifiche e informazioni prescritte; (iv) redigere, per gli stabilimenti di soglia superiore, il rapporto di sicurezza; (v) predisporre il piano di emergenza interna.
La centralità attribuita dal legislatore a tale figura trova conferma anche sul piano sanzionatorio. Alla pluralità di obblighi posti a carico del gestore corrisponde, infatti, un autonomo apparato repressivo, previsto dall’art. 28 del D. Lgs. n. 105/2015, che configura una serie di contravvenzioni proprie volte a garantire l’effettività degli adempimenti imposti dalla disciplina di settore.
Sotto questo profilo, il gestore Seveso si distingue dalle altre figure operanti – la cui responsabilità penale si ricostruisce in via interpretativa, alla luce del principio di effettività – proprio per la presenza di un autonomo apparato sanzionatorio. L’applicazione di tali contravvenzioni resta tuttavia sussidiaria rispetto ai più gravi delitti eventualmente configurabili (quali inquinamento ambientale, disastro ambientale o reati contro la persona).
5. COME OPERA LA DELEGA DI FUNZIONI NEL SETTORE AMBIENTALE?
La delega di funzioni nasce nella materia della salute e sicurezza sul lavoro, dove è codificata all’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 (T.U.S.L.), ma trova oggi pacifico riconoscimento anche in materia ambientale. Il Testo Unico Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006) non reca infatti una disposizione corrispondente, e il vuoto è stato colmato dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha esteso l’operatività per via analogica (Cass. pen., Sez. III, n. 15941/2020).
A giustificare l’estensione è l’identità di ratio tra i due ambiti. In entrambi i settori, il legislatore pone obblighi penalmente sanzionati a carico di soggetti individuati ex ante quali garanti. La logica di fondo risponde a un principio di “prossimità” nella gestione del rischio: poiché l’elevato tecnicismo della materia rende spesso irragionevole pretendere che il vertice aziendale vi provveda in prima persona, le relative funzioni vengono affidate a chi dispone delle cognizioni operative di dettaglio necessarie a presidiarlo.
La delega, peraltro, non è mai integralmente liberatoria. In capo al delegante permane un obbligo di vigilanza “alta” sul corretto esercizio delle funzioni trasferite, la cui violazione può fondare una responsabilità a titolo di culpa in eligendo o in vigilando. Restano altresì non delegabili le scelte di fondo sull’assetto e sull’indirizzo strategico dell’impresa, nucleo irriducibile della posizione di garanzia imprenditoriale. Talune attribuzioni, infine, esigono un quid pluris rispetto alla delega ambientale generale.
6. QUALI REQUISITI DEVE AVERE LA DELEGA PER PRODURRE IL SUO EFFETTO LIBERATORIO?
Affinché la delega possa produrre un effetto liberatorio in capo al delegante, essa deve presentare requisiti sostanzialmente analoghi a quelli previsti dall’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 per la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro (Cass. pen., Sez. III, n. 30930/2024).
In particolare, la delega deve essere espressa e specifica, con una chiara individuazione delle funzioni trasferite. Al delegato devono essere attribuiti non solo i compiti, ma anche i necessari poteri decisionali e di spesa, in modo da consentirgli un effettivo esercizio delle funzioni delegate in condizioni di autonomia gestionale ed economica. Inoltre, il conferimento della delega deve risultare da un atto certo, fondato sull’organizzazione aziendale e adeguatamente conoscibile all’interno della struttura.
Sul piano soggettivo, il delegato deve possedere adeguate competenze tecniche e professionali in relazione alle funzioni attribuite. È inoltre necessario che il delegante non interferisca nell’attività del delegato e non sia a conoscenza di eventuali situazioni di inidoneità o di negligenza tali da compromettere il corretto esercizio delle funzioni delegate.
La giurisprudenza ha invece escluso che l’efficacia della delega dipenda dalle dimensioni dell’impresa. Il criterio rilevante non è quello quantitativo, ma quello della complessità organizzativa e degli obblighi da gestire. Ne consegue che la delega può essere validamente utilizzata anche nelle imprese di dimensioni ridotte, purché ricorrano i requisiti sopra indicati.
7. COME SI RIPARTISCE LA RESPONSABILITÀ NEGLI APPALTI, TRA COMMITTENTE E APPALTATORE?
Se la delega opera una ripartizione “verticale” della responsabilità all’interno dell’organizzazione, il contratto di appalto pone un problema speculare di distribuzione “orizzontale”, tra soggetti giuridicamente autonomi. Il nodo centrale è l’individuazione del “produttore” del rifiuto, figura cui la normativa ricollega gli obblighi di
classificazione, deposito, conferimento e tracciabilità.
Secondo la giurisprudenza prevalente, tale qualifica spetta all’appaltatore, in quanto soggetto che si obbliga a compiere l’opera con propria organizzazione e a proprio rischio ai sensi dell’art. 1655 c.c. È dunque su di lui che gravano, in via ordinaria, gli adempimenti ambientali connessi ai rifiuti generati nell’esecuzione dei lavori. Il committente, di regola, non risponde per il fatto dell’appaltatore. La sua responsabilità può configurarsi soltanto ove abbia concorso, a vario titolo, nell’illecita gestione dei rifiuti, ovvero abbia omesso di impedire l’evento pur essendovi tenuto.
Il discrimine è dato dal grado di ingerenza in concreto esercitata dal committente. Ove questi mantenga il controllo effettivo dei lavori e dello smaltimento, riducendo l’appaltatore a mero esecutore, integra i presupposti della riferibilità giuridica della produzione, assumendo così la veste di “produttore giuridico” e, con essa, una posizione di garanzia eventualmente condivisa con l’appaltatore ai sensi dell’art. 110 c.p. Qualora invece l’appaltatore operi in piena autonomia organizzativa – o il committente si limiti a mettere a disposizione un’area per il deposito temporaneo, senza ulteriore coinvolgimento – nessun obbligo di vigilanza sulle sorti del rifiuto sorge in capo a quest’ultimo.
Il criterio di chiusura resta il principio di effettività: chi si atteggia a dominus dell’attività ne assume le conseguenze penali, a prescindere dalla veste formale del rapporto contrattuale. Va in ogni caso ricordato che l’affidamento a terzi non comporta un esonero automatico. Esso presuppone il conferimento a soggetti debitamente autorizzati e la regolare gestione documentale: segnatamente, la ricezione del formulario controfirmato nei termini prescritti ovvero, in difetto, la tempestiva comunicazione alle autorità della mancata ricezione.
8. QUALE DISCIPLINA IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO?
Il sistema della responsabilità ambientale culmina nella responsabilità da reato degli enti, dal momento che numerose fattispecie ambientali figurano tra i reati presupposto dell’art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001. L’ente ne risponde quando non si sia dotato di un assetto organizzativo idoneo a prevenire l’illecito, secondo una concezione normativa della colpa di organizzazione.
A tal fine non basta un modello di organizzazione, gestione e controllo generico, poiché la giurisprudenza esige un Modello “tailor made”, costruito su una mappatura dei rischi specifica per ciascuna fattispecie ambientale e capace di individuare con chiarezza compiti, responsabilità e presìdi operativi. In questa cornice la delega non è un atto isolato, ma un tassello dell’architettura di compliance. Il modello deve infatti risultare coerente con l’organigramma effettivo, con i poteri di spesa, con le deleghe conferite e con i flussi informativi, e la sua efficace attuazione, sotto il costante monitoraggio dell’Organismo di Vigilanza, costituisce essa stessa una delle modalità con cui il delegante può assolvere il proprio obbligo di vigilanza.
Il settore ambientale sconta, però, una lacuna strutturale. A differenza della sicurezza sul lavoro, dove l’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 tipizza i contenuti del modello e gli annette persino una presunzione di conformità per gli standard riconosciuti, in materia ambientale manca una “norma-bussola”. L’idoneità del modello rispetto ai reati di cui all’art. 25-undecies resta così rimessa per intero al vaglio – sostanziale e necessariamente ex post – del giudice penale. Ne deriva un maggior margine di incertezza per le imprese, cui non giova nemmeno l’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale certificato, che può concorrere alla strategia di prevenzione senza però fondare di per sé alcuna presunzione di idoneità.
Sarebbe perciò auspicabile, de iure condendo, una disposizione modellata sul citato art. 30, che fissi i requisiti minimi del modello idoneo a prevenire i reati ambientali e riconosca un valore almeno presuntivo ai sistemi di gestione conformi a standard accreditati, come la certificazione ISO 14001 o la registrazione EMAS. Un intervento di tale tenore rafforzerebbe la certezza del diritto e ridurrebbe il rischio di valutazioni giudiziali disomogenee.
CONCLUSIONI
Il quadro che emerge è quello di un sistema che affida la prevenzione del rischio ambientale a una pluralità di soggetti garanti, ma ne verifica la tenuta alla luce di un unico criterio: risponde chi esercita in concreto i poteri di gestione. Il principio di effettività si pone così a fondamento dell’intera materia, operando tanto nella ripartizione endosocietaria degli obblighi mediante la delega di funzioni, quanto in quella intersoggettiva nei rapporti di appalto, e impedendo che l’articolazione organizzativa si risolva in una frammentazione delle posizioni di garanzia. Ciò che tuttora difetta è un ancoraggio normativo sul piano della responsabilità da reato dell’ente: una disposizione analoga all’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, che predetermini i contenuti del modello organizzativo idoneo a prevenire i reati ambientali e ne sottragga il giudizio di adeguatezza alla sola valutazione, necessariamente ex post, del giudice penale. In assenza di tale intervento, le imprese restano esposte a un margine di incertezza strutturale circa la soglia di diligenza organizzativa sufficiente a escludere la propria responsabilità.
Enrico Di Fiorino interviene al Forum Whistleblowing 2026
Il 9 giugno 2026, Enrico Di Fiorino, Partner di Fornari e Associati, interverrà alla III edizione del Forum Whistleblowing 2026, dal titolo “Oltre la segnalazione: Whistleblowing e Compliance integrata come strumenti di responsabilità, protezione e valore per l’impresa”.
L’incontro, in programma a Roma presso l’Automobile Club d’Italia, è organizzato dall’Osservatorio Italiano Whistleblowing in collaborazione con AITRA – Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione, AIGI – Associazione Italiana Giuristi d’Impresa e My Governance – Zucchetti.
Il Forum rappresenta un momento di confronto tra professionisti, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e imprese sui principali profili applicativi della disciplina whistleblowing e sul suo ruolo all’interno dei sistemi di compliance aziendale.
Nel corso dell’incontro, l’avv. Di Fiorino prenderà parte alla tavola rotonda dedicata alle esperienze applicative concrete, contribuendo alla riflessione sul passaggio da una concezione meramente formale dell’adempimento a una gestione integrata dei presidi di segnalazione, prevenzione e governance.
Forum Whistleblowing 2026
9 giugno 2026 | ore 10.00 – 13.00
Roma, Automobile Club d’Italia, Via Marsala 8
Fornari e Associati tra “Gli studi legali dell’anno 2026”
Un riconoscimento al percorso dello Studio nel diritto penale d’impresa
Fornari e Associati è presente nella classifica “Gli studi legali dell’anno 2026”, pubblicata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista.
La menzione conferma il posizionamento dello Studio tra le realtà di riferimento nel diritto penale d’impresa e valorizza un percorso professionale costruito sulla specializzazione, sulla continuità dell’attività e sulla fiducia del mercato.
La classifica completa è disponibile sul sito de Il Sole 24 Ore.
Reati agroalimentari e agropirateria: nuovi rischi 231 per le imprese
- PREMESSA
Il 15 aprile 2026 si è concluso l’iter legislativo teso a riorganizzare la disciplina sanzionatoria a tutela del settore agroalimentare.
Il Legislatore ha infatti portato a compimento un percorso di riforma avviato nel 2015:
– introducendo nuove ipotesi di reato
– ampliando il catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità degli enti ex D.L.gs. 231/01
– prevedendo un inedito sistema di controllo su alcune delle più delicate filiere produttive del settore
L’impatto e la complessità delle nuove disposizioni ne impongono una attenta analisi, al fine di:
– comprenderne il campo di applicazione;
– individuare gli strumenti più idonei a mitigare il rischio di commissione dei relativi reati presupposto nell’ambito dell’attività d’impresa.
2. PERCHÉ ERA NECESSARIA UNA RIFORMA DEL SETTORE?
Le motivazioni che hanno ispirato l’azione del Legislatore sono da individuarsi nella sostanziale inadeguatezza del sistema sanzionatorio previgente rispetto alle minacce che insidiano il “patrimonio agroalimentare” del Paese.
Se infatti qualità e riconoscibilità dei prodotti agroalimentari nazionali rappresentano una indiscussa eccellenza a livello mondiale e un asset strategico nel panorama internazionale, le frodi e le contraffazioni che diluiscono tale percezione di qualità risultano attività criminali estremamente proficue e fortemente nocive per la collettività.
Dinnanzi a tali elementi criminogeni, l’armamentario penalistico disponibile appariva frammentato sotto il profilo delle fonti e caratterizzato da vuoti di tutela che, nonostante gli sforzi espansivi degli interpreti, complicavano la repressione dei fenomeni criminali più gravi.
Gli scopi perseguiti dal Legislatore sono, quindi, chiaramente enunciati nella relazione introduttiva.
Proteggere la fiducia degli acquirenti finali e garantire trasparenza e correttezza del mercato agroalimentare dalle frodi più gravi, spesso architettate e realizzate da soggetti altamente organizzati, come imprese e associazioni criminali.
3. COME CAMBIA IL CODICE PENALE?
La prima modifica attiene alla collocazione sistematica dei reati contro il patrimonio agroalimentare in un autonomo capo, battezzato, appunto, “Dei reati contro il patrimonio agroalimentare”.
Da tale scelta traspare nitidamente l’intenzione di superare il precedente approccio, basato su interventi normativi extra codicem spesso riferiti a specifiche categorie merceologiche (vedasi ad esempio la Legge n. 238 del 2016 in materia di vini). Ulteriore indice della cesura con il passato si rinviene nella abrogazione degli artt. 516 e 517-bis c.p., che punivano la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e aggravavano la pena qualora la frode avesse ad oggetto alimenti o bevande caratterizzati da denominazione di origine protetta.
Al posto di tali disposizioni:
– entrano in vigore gli artt. 517-sexies c.p. (frode alimentare), 517-septies c.p. (commercio di alimenti con segni mendaci) e 517-octies c.p. (pene accessorie e circostanze aggravanti);
– viene modificato l’art. 517-quater (contraffazione di alimenti a denominazione protetta).
4. COSA DIFFERENZIA LA NUOVA FRODE ALIMENTARE RISPETTO ALLA VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE?
L’abrogato art. 516 c.p. puniva con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 1.032 chiunque ponesse in vendita o mettesse in commercio sostanze alimentari non genuine spacciandole come genuine.
Trattasi con ogni evidenza di una disposizione limitata sotto vari profili:
– la cornice edittale estremamente mite non offriva un serio disincentivo per le forme di manifestazione più gravi (circa l’impatto delle circostanze aggravanti e delle sanzioni accessorie vedasi § 6);
– gli elementi oggettivi della fattispecie, strutturata come una ipotesi di reato di pericolo astratto e a forma vincolata, incentrata sulla vendita o l’immissione in commercio, rendevano arduo perseguire, anche a titolo di tentativo, condotte prodromiche alla vendita, ma già cariche di disvalore;
– il dolo generico e la qualifica di reato comune equiparavano ipotesi di frodi su larga scala, realizzate nell’ambito di attività d’impresa organizzate, con episodi occasionali, magari perpetrarti da singoli privati.
La nuova fattispecie risulta invece formulata come segue:
– sotto il profilo dei soggetti attivi, possono essere punite solo le condotte di chi esercita una attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione;
– oltre alla vendita e alla messa in commercio, risultano oggi sanzionate anche: l’importazione, l’esportazione, la spedizione, la custodia temporanea, il deposito doganale, il trasporto, la distribuzione e la messa in circolazione;
– l’agente deve ora essere animato dalla duplice finalità di indurre il compratore in errore e di trarre profitto dalla frode;
– la “non genuinità” penalmente rilevante viene definita come una sostanziale difformità tra origine, provenienza, qualità o quantità dichiarate o pattuite rispetto a quelle effettive;
– le pene sono aumentate. La cornice edittale si attesta oggi da un minimo di mesi due di reclusione e euro 1.000 di multa ad un anno di reclusione ed euro 4.000 di multa;
– sono espressamente previste due ipotesi, anche alternative, di esclusione della punibilità, che attengono sia ai profili “quantitativi” della frode (quantità e valore economico), che all’impatto effettivo della stessa sui beni giuridici tutelati (consumatori e mercato).
La nuova norma mantiene, dunque, il medesimo nucleo della disposizione abrogata, ma risulta arricchita da svariati elementi oggettivi e soggettivi.
In attesa che la concreta applicazione riveli l’effettiva utilità della nuova disposizione, è possibile svolgere alcune considerazioni preliminari.
In principalità, si nota una perfetta sovrapponibilità tra i fini dichiarati e il dato testuale della norma.
Il dolo specifico di profitto e l’inserimento delle condotte prodromiche alla messa in commercio (addirittura l’importazione!), in uno all’esclusione della punibilità per le ipotesi di “lieve entità”, appaiono tutti elementi sinergici al contrasto delle grandi frodi.
Ciò posto, la complessità della nuova fattispecie, “appesantita” da multipli elementi aggiuntivi, presenta alcune peculiarità.
In particolare, la formulazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’ultimo comma, nella parte in cui, indipendentemente dalla quantità del prodotto, esclude la rilevanza penale di condotte “prive di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato”, sembra suggerire che la nuova fattispecie non debba più essere considerata un reato di pericolo astratto, ma bensì di pericolo concreto (o, addirittura, di danno).
Tale disposizione stride con l’anticipazione della tutela a condotte prodromiche all’immissione sul mercato.
Si fatica, infatti, ad immaginare come l’importazione o il trasporto di un prodotto alimentare non genuino possa arrecare “effettivo pregiudizio” a consumatori e mercato.
5. QUALI SONO LE NUOVE SANZIONI PER IL COMMERCIO DI ALIMENTI CON SEGNI MENDACI O CONTRAFFATTI?
Il neo introdotto art. 517-septies c.p. si presenta come una ipotesi di reato sussidiaria rispetto alla frode alimentare.
Punisce infatti con una pena più severa (reclusione da tre a diciotto mesi e multa fino ad euro 20.000) gli stessi soggetti a cui si rivolge l’art. 517-sexies qualora questi, sempre al fine di indurre in errore il consumatore e di trarne profitto, utilizzino consapevolmente segni distintivi o indicazioni, anche figurative, falsi o ingannevoli, circa l’origine, la provenienza, la qualità o la quantità di alimenti o ingredienti.
Tale disposizione si affianca al previgente art. 517-quater c.p., riformato solo con riferimento al trattamento sanzionatorio, fortemente inasprito (ora reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 10.000 a 50.000, mentre prima reclusione fino a due anni e multa fino a euro 20.000), e all’armonizzazione con il resto della nuova disciplina, nel presidio della fiducia dei consumatori rispetto alle indicazioni riportate sui prodotti.
Segnatamente, il rinnovato comma secondo della norma in commento sanziona penalmente anche le condotte di import/export e trasporto di prodotti agroalimentari contraffatti, mentre la precedente formulazione ne puniva solamente la detenzione per la vendita e la messa in circolazione.
6. IN QUALI CASI TROVANO APPLICAZIONE LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI EX ART. 517-OCTIES C.P.
Come anticipato in premessa, il Legislatore ha abrogato l’art. 517-bis c.p., ossia la norma che disciplinava le aggravanti specifiche e le pene accessorie relative alla vendita di sostanze alimentari non genuine.
Al suo posto, il nuovo art. 517-octies c.p. ridisegna un microsistema di circostanze aggravanti, la cui importanza non deve essere sottovalutata.
È, infatti, attraverso tali norme che il Legislatore mira ad aumentare l’efficacia general-preventiva della disciplina, colpendo con pene principali e accessorie più afflittive le frodi realizzate su scala industriale.
Viene, dunque, colmato quel vuoto di tutela in cui rientravano le frodi realizzate al di fuori di associazioni a delinquere vere e proprie, già aspramente sanzionate dall’art. 416 c.p. e s.s., ma realizzate da soggetti dotati di mezzi e strutture estremamente significative.
La norma in esame si apre con una previsione che si pone in continuità con la normativa previgente.
Se i fatti di cui agli artt. 517-sexies e septies c.p. risultano particolarmente gravi o sono commessi da un recidivo specifico, il Giudice può disporre la chiusura da cinque giorni a tre mesi dello stabilimento o dell’esercizio in cui è stato commesso il fatto, come prevedeva l’abrogato art. 517-bis c.p.
Sempre in perfetta continuità con la detta disposizione il n. 1 del secondo comma dell’art. 517-octies c.p. prevede un aumento di pena fino ad un terzo qualora le condotte delittuose abbiano ad oggetto prodotti DOP/IGP.
I seguenti tre numeri del medesimo comma, invece, appaiono innovativi e prevedono il medesimo aumento di pena in caso di:
– fatti commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza;
– fatti gravi in ragione della quantità dell’alimento interessato;
– fatti commessi tramite l’indicazione di alimenti come biologici in assenza delle certificazioni appropriate.
Tali nuove aggravanti risultano perfettamente allineate con gli scopi perseguiti dal Legislatore, considerato che: 1) attengono alla fase prodromica rispetto alla vendita; 2) stigmatizzano le forme di manifestazione del reato che più comunemente si realizzano nell’attività di impresa.
Qualora plurime delle aggravanti fin qui esaminate dovessero risultare applicabili al medesimo fatto, ai sensi del comma 3 la pena sarà aumentata da un terzo fino alla metà.
Un medesimo aumento di pena è previsto poi dall’ultimo comma per i casi di c.d. agropirateria.
Trattasi di tutte quelle ipotesi di frode commesse al di fuori delle c.d. agromafie, ma comunque realizzate in forma stabile e organizzata.
7. SONO PREVISTE NUOVE PENE ACCESSORIE?
Sì. Oltre alla sospensione temporanea prevista dal primo comma dell’art. 517-octies c.p., il nuovo art. 518.1. impone:
– in caso di condanna per associazione a delinquere, anche di stampo mafioso, finalizzata a commettere uno dei reati di cui agli artt. 517-quater, sexies o septies c.p.;
– in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 517-quater, sexies o septies c.p., aggravati dal comma 4 dell’art. 517-octies c.p.;
l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dalla professione o dall’arte da un mese a cinque anni e, per lo stesso periodo, i divieti di ottenere:
– iscrizioni o provvedimenti autorizzativi di ogni genere per lo svolgimento di attività d’impresa;
– l’accesso a contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di enti pubblici o dell’Unione Europea per lo svolgimento di attività di impresa.
Sempre alle medesime condizioni, se il fatto risulta particolarmente grave o commesso con recidiva specifica, il giudice potrà disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, di stabilimenti o esercizi coinvolti.
Se invece dovessero ricorrere entrambe i presupposti simultaneamente, il giudice potrebbe revocare licenze e autorizzazioni che consentono l’esercizio dell’attività e chiudere definitivamente stabilimenti ed esercizi.
8. CI SONO NOVITÀ IN MATERIA DI CONFISCA?
Sì. Tramite l’art. 518.2. c.p. il Legislatore ha introdotto una ipotesi di confisca obbligatoria.
In caso di condanna per i reati di cui agli artt. 517-quater, sexies o septies c.p. dovrà sempre essere ordinata la confisca:
– delle cose che servirono a commettere il reato;
– dell’oggetto del reato;
– del prodotto;
– del prezzo;
– del profitto.
9. A QUALI RISICHI SONO ESPOSTI GLI ENTI?
La novità forse più significativa introdotta dalla riforma in esame attiene all’ampliamento dei reati presupposto ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001.
Come già ampiamente articolato, infatti, i principali destinatari di questa riforma sono proprio le realtà imprenditoriali, spesso organizzate in forma societaria, che operano nel settore agroalimentare.
L’intera opera di riforma trova, dunque, il suo culmine nell’inserimento dell’art. 517-octies, comma quarto, c.p. nel catalogo dei reati presupposto.
Tale soluzione normativa contiene la sintesi dello sforzo del Legislatore, considerando che solo le frodi alimentari più gravi e realizzate con ingente dispiego di mezzi potranno far scattare la responsabilità degli enti.
Ne consegue, dunque, un regime di compliance differenziato tra i soggetti imprenditoriali di dimensioni più contenute, e che strutturalmente non potranno mai vedersi contestare atti di agropirateria, e quelli di maggiori dimensioni.
Mentre, infatti, poco cambia per il piccolo imprenditore agricolo, tutti i grandi operatori del settore agroalimentare sono ora chiamati a dotarsi di strumenti organizzativi che prevengano non solo la vendita di prodotti contraffatti o non genuini, ma che ne impediscano addirittura l’acquisto, la movimentazione e lo stoccaggio.
10. CONCLUSIONI
In attesa che la prassi metta alla prova gli sforzi del Legislatore è possibile trarre alcune conclusioni
L’intervento legislativo risulta in gran parte coerente con gli obbiettivi dichiarati e appare innervato da una apprezzabile continenza nell’uso dello strumento penalistico.
Le sanzioni più afflittive sono, infatti, riservate alle ipotesi oggettivamente più gravi e gli oneri organizzativi per prevenire tali eventi risultano allocati sui soggetti più attrezzati per sostenerli.
Ciò posto, l’introduzione di norme incriminatrici complesse e che, a ben vedere, si distinguono dal plesso sanzionatorio di natura amministrativa quasi solo in punto di elemento soggettivo, presenta rischi intrinsechi.
Certamente l’implementazione e l’aggiornamento di robusti presidi organizzativi risulta oggi più che mai necessario per evitare di esporsi a rischi significativi.
Enrico Di Fiorino tra i docenti del Master in diritto penale tributario di IPSOA
Fornari e Associati partecipa con il proprio Partner Enrico Di Fiorino al Master “Diritto penale tributario – La gestione del rischio penale nelle violazioni tributarie”, organizzato da IPSOA Scuola di formazione.
Il nostro partner Enrico Di Fiorino dedicherà la sua lezione ai reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, con un particolare approfondimento sulle ipotesi di esterovestizione, fenomeno sempre più rilevante nella prassi e al centro dell’attenzione dell’amministrazione finanziaria e della giurisprudenza.
L’intervento si inserisce all’interno del Master “Diritto penale tributario – La gestione del rischio penale nelle violazioni tributarie”, un percorso strutturato che affronta, con taglio applicativo, i principali profili di responsabilità penale in ambito fiscale, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per la gestione del rischio e per l’adozione di adeguati presidi di compliance.
Il Master vede il contributo di un corpo docente altamente qualificato, composto dal direttore scientifico Alberto Marcheselli, Professore ordinario di Diritto tributario e di Giustizia tributaria e diritti fondamentali, Università di Genova e dai docenti Federico Consulich, Professore ordinario di Diritto penale, Università di Torino; Alain Maria Dell’Osso, Ricercatore in Diritto penale, Università Cattolica del Sacro Cuore; Stefano Dorigo, Professore associato di Diritto tributario, Università di Firenze, Partner Dorigo e Associati; Massimiliano Lanzi, Avvocato penalista in Milano; Ricercatore in Diritto penale, Università LUM Giuseppe Degennaro; Andrea Perini, Professore associato di Diritto penale commerciale, Università di Torino; Stefano Ronco, Ricercatore in Diritto tributario; Avvocato Francesca Solari, Avvocato e cultore della materia in Diritto finanziario; Lorenzo Ugolini, Partner LCA Studio Legale; Giancarlo Vona, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Genova.
L’IA tra regolazione europea e disciplina nazionale: i profili penali
1. PREMESSA
Nel mondo contemporaneo, l’intelligenza artificiale costituisce uno dei più preziosi strumenti che l’evoluzione tecnologica ci consegna.
Come ogni processo innovativo, ha bisogno di tempi di “sviluppo”, di “maturazione” ma anche di “gestione”. In altri termini, la sua capacità incisiva si promana in maniera così profonda da richiedere uno sforzo di adeguamento da parte di tutti.
Per quello che qui interessa, il diritto penale si trova innanzi nuove sfide.
In che modo si può intervenire per porre dei limiti idonei a mitigare l’impatto dirompente di questi nuovi strumenti? E come si può irrogare sanzioni laddove a commettere il reato sia un algoritmo, perdipiù in continua evoluzione?
La risposta a questi interrogativi presuppone una preliminare, ulteriore, domanda: può l’IA progredire sino al punto di qualificarsi soggetto attivo del reato? E se sì, come può questo coordinarsi coi principi cardine del nostro ordinamento: colpevolezza e personalità della responsabilità penale?
Sotto altro profilo, parallelamente a tale evoluzione tecnologica emergono preoccupazioni relative alla diffusione dei dati, alla tutela della salute e della incolumità personale, e, più in generale, di diritti umani riconosciuti a livello sovranazionale.
La tecnologia nasce come strumento, ma oggi sembra assumere un ruolo più ampio: un sistema capace di mettere in discussione categorie giuridiche consolidate e di incidere sulle risposte punitive dello Stato.
L’impatto dell’intelligenza artificiale è evidente: offre enormi potenzialità, ma se utilizzata in modo inappropriato comporta rischi altrettanto significativi.
È in questo contesto che si comprende l’esigenza di una regolamentazione che detti canoni e principi valevoli in ogni Stato. La funzione di armonizzazione, rimessa al legislatore europeo, si giustifica proprio laddove ci si trovi a fronteggiare fenomeni che assumono caratteri “transfrontalieri”.
L’Unione Europea nel 2024 ha adottato il Regolamento (EU) 2024/1689 (cosiddetto “AI act”), che costituisce il quadro di riferimento regolatorio.
Il nostro legislatore, con legge 23 settembre 2025 n. 132, entrata in vigore il 10 ottobre 2025, ha introdotto una disciplina nazionale intitolata “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, impegnandosi nel cercare di regolare un fenomeno nuovo e complesso da classificare.
Obiettivo comune è cercare un punto di equilibrio tra le potenzialità di questi strumenti offrono e i profili di rischio che comportano.
2. PROFILI PENALI DI RILIEVO
Preliminarmente, appare opportuno rappresentare le difficoltà operative con cui i legislatori (europei e nazionali) si sono dovuti confrontare, al fine di meglio comprendere la ratio che ispira questa regolamentazione.
Gli effetti dell’utilizzo di sistemi di IA possono sollevare numerose questioni di grande importanza:
- da un lato, problemi legati alla sempre crescente – e più rischiosa – capacità di adattamento dei sistemi di IA. In particolare, si pongono temi laddove si sfruttano intelligenze che si sviluppano e migliorano in base agli “input” di chi li utilizza.
Esse, classificate come strumenti basati sull’apprendimento (“machine learning”), non rispondono ad un “algoritmo” pre-individuato, bensì a uno che si evolve sulla scorta delle circostanze esterne, con la conseguenza che sono caratterizzati da una piuttosto estesa imprevedibilità.
In altri termini, vi è il concreto rischio che chi li ha programmati ne perda il controllo. L’essere “autonomi”, la perdita di una qualsivoglia sorveglianza umana sull’attività dell’algoritmo crea una frattura tra chi lo ha progettato e l’eventuale reato “commesso” dall’algoritmo medesimo.
A ciò si affiancano valutazioni di più ampio respiro: può mai una macchina commettere un reato? Si può attribuire la responsabilità della condotta della macchina – per come si è sviluppata nel tempo – a carico di chi lo aveva, inizialmente, impostato diversamente da come poi si è evoluto?
A ben vedere, in tali casi non c’è un nesso di correlazione tra fatto e autore del fatto, al più si può ravvisare un, seppur debole, nesso di derivazione causale.
A tali quesiti ancora non vi è una risposta legislativa univoca; il tema, infatti, sarà oggetto di trattazione nell’ambito della delega effettuata al Governo tramite la legge 132 del 2025.
- dall’altro lato, si paventano rischi a carattere “quantitativo”. La macchina come strumento in grado di facilitare la commissione del reato, potenziando le capacità delinquenziali dell’agente.
A tali questioni di sistema sull’utilizzo dell’IA, se ne aggiungono di ulteriori: come si definisce un sistema di Intelligenza artificiale? Che cosa è e come si caratterizza?
La norma penale deve essere connotata da tassatività, determinatezza e precisione e ciò impone una risposta puntuale a queste domande.
Analizzeremo di seguito come la normativa europea e quella nazionale hanno provato e provano a rispondere a questi interrogativi, nel tentativo di delineare una disciplina organica.
3. IL REGOLAMENTO EUROPEO 2024/1689
Il Regolamento adotta un approccio basato sul rischio “qualificato” (risk-based approach). Segnatamente, perché la normativa possa dirsi efficace, è necessario individuare la tipologia di IA a cui si fa ricorso, valutando criticamente i rischi che comporta.
Nella visione europea, al fine di garantire una corretta gestione, i sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero essere interamente supervisionati da persone e non da automi. Il fattore umano assume così un ruolo di garante rispetto ai rischi potenziali.
Chiaramente, più elevati sono i rischi di compromissione dei diritti, più stringente sarà la regolamentazione, fino a tradursi in limiti invalicabili quando la qualificazione dello stesso appare “inaccettabile”.
Nella disciplina, il tema della trasparenza assume un rilievo centrale, come richiamato nel primo articolo del Regolamento. Essa si sostanzia in esigenze di tracciabilità e spiegabilità dei sistemi di AI si dà renderne l’utilizzo sicuro.
Per completezza, appare utile precisare che questo regolamento va ad integrarsi a quello relativo alla protezione dei dati – di cui, quindi, rappresenta un completamento, e non invece una eccezione alla regolamentazione ivi prevista.
Considerati congiuntamente, essi costituiscono il trait d’union per la tutela dei dati personali, oggi elemento centrale nella salvaguardia dei diritti di ogni individuo.
Il Regolamento, alla Premessa 12 e successivamente all’articolo 3 paragrafo 1, cerca di affrontare il complesso tema definitorio.
L’IA, come già anticipato, si presenta in forme eterogenee e in costante evoluzione, e ciò reca con sé una difficoltà non di poco conto sulla qualificazione normativa: da un lato, adottare una definizione troppo stringente rischia di “invecchiare” rapidamente, intervenendo quando ormai è troppo tardi; dall’altro, una definizione più ampia comporta il pericolo di includere fattispecie che non costituiscono vere e proprie forme di intelligenza artificiale e, al contempo, di ostacolare eccessivamente l’innovazione.
Il punto di equilibrio nella qualificazione di “sistema di IA” si è trovato basandosi sulle caratteristiche che la qualificano. In particolare, si considera intelligenza artificiale quel sistema dotato di:
- capacità inferenziale: la possibilità di, a fronte di input, ottenere degli output, cioè dei contenuti;
- autonomia: un certo grado di indipendenza, variabile per ciascuno;
- adattabilità: la capacità di apprendimento che consente di modificare il comportamento durante l’utilizzo in base agli stimoli esterni.
4. LA NORMATIVA NAZIONALE
In questo contesto si inserisce la normativa nazionale, rappresentata dalla legge 132 del 2025, che definisce i principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e utilizzo dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale, promuovendone un impiego corretto, trasparente e responsabile.
La legge in materia di IA interviene sull’intero ordinamento giuridico, compreso il comparto penale.
In essa si prevedono, da un lato, un insieme di misure applicabili a partire dal 10 ottobre 2025, data di entrata in vigore della normativa; dall’altro, si conferisce una delega al Governo affinché, entro dodici mesi dall’entrata in vigore, vengano adottati uno o più decreti legislativi volti a adeguare e specificare la disciplina relativa ai casi di realizzazione e utilizzo illecito di sistemi di intelligenza artificiale.
Sulla scia della regolamentazione europea, viene posto al centro, quale pilastro fondamentale per lo sviluppo dei sistemi di IA, l’essere umano.
Proprio al fine di garantire la tutela dei diritti fondamentali di ciascun individuo, si sottolinea l’esigenza di prevedere un controllo e un intervento della persona, capace di sorvegliare, comprendere e, se necessario, intervenire sul funzionamento dei sistemi.
La legge opera un rinvio integrale alla qualificazione di sistema IA designata dal legislatore europeo. Ciò, se da un lato assicura una perfetta coerenza tra quadro normativo nazionale e quello europeo, eliminando i rischi di conflitti tra le normative, dall’altro non limita la – ampia – qualificazione sovranazionale. Come anticipato, giungere ad una qualificazione è stato compito particolarmente complesso, per cui il punto di equilibrio individuato e adottato a livello europeo è stato integralmente richiamato a livello nazionale.
Ciò si traduce in una applicazione piuttosto estesa delle nuove regole, comprese le novità, qui di maggiore interesse, in materia penale.
In particolare, la legge sull’IA, sul piano della struttura, è così organizzata:
– nel Capo I (artt. 1-6) vi sono i principi, finalità e definizioni;
– nel Capo II (artt. 7-18) è prevista la normativa di settori (es. sanità o Pubblica amministrazione) che si confrontano con l’utilizzo dell’IA;
– nel Capo III (artt. 19-24) vi è la delega al governo per i casi di realizzazione dell’impiego illecito di sistemi di intelligenza artificiale; in essa si prevedono anche due Agenzie nazionali per l’intelligenza artificiale con la finalità di controllo e gestione dei relativi rischi. In particolare, si prevede:
1. l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) che assume un ruolo primario nella promozione e sviluppo dell’IA;
2. l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (ACN) che, invece, si concentra più sugli aspetti di sicurezza e vigilanza dei sistemi di intelligenza artificiale. Ad essa spettano compiti ispettivi e di irrogazione di sanzioni, promozione della intelligenza artificiale in coordinamento coi profili sulla cybersicurezza nonché l’attività di referente e coordinamento tra la disciplina nazionale e quella europea;
– nel Capo IV (art. 25) vi è la regolamentazione in tema di tutela del diritto di autore;
– nel Capo V (art. 26) vi sono le disposizioni penali;
– nel Capo VI, infine, (artt. 27-28) vi sono le disposizioni finali che attengono ai poteri privatistici riconosciuti in ambito contrattuale all’ACN.
4.1 I PROFILI PENALI DI INTERESSE
Come anticipato, il Capo V detta le modifiche normative in materia penale che prevendono:
– l’introduzione della nuova fattispecie incriminatrice di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente;
– una nuova incriminazione che guarda alla violazione del diritto di autore;
– una circostanza aggravante comune;
– diverse circostanze aggravanti speciali.
4.1.1 L’ILLECITA DIFFUSIONE DI CONTENUTI GENERATI O MANIPOLATI ARTIFICIALMENTE (ART. 612 QUATER C.P.)
Si punisce “[c]hiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”.
La norma sanziona le condotte di cessione, pubblicazione o diffusione non consensuale dei cosiddetti “deepfake”, ossia di contenuti generati o manipolati mediante sistemi di IA che appaiono realistici, qualora ne derivi un danno ingiusto.
Si punisce la diffusione di contenuti idonei a trarre in inganno, arrecando un pregiudizio all’onore e alla dignità della vittima e incidendo negativamente sulla sua autodeterminazione personale, in particolare nella sfera sessuale.
La norma sembra voler tutelare anzitutto la vittima dalla diffusione dei “deepfakes porn”, contenuti manipolati che violano la stretta intimità di ciascuno.
Tale ratio si comprende anche dalla collocazione topografica della norma, ossia nel Capo dedicato ai delitti contro la libertà morale, nonché subito dopo l’articolo 612 ter c.p. che punisce la “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, norma nel cui ambito applicativo non pare potersi includere i deepfake porn.
L’obiettivo è quindi garantire una tutela rafforzata delle vittime di violenze, in linea con la crescente attenzione al tema, che trova le sue radici nella Convenzione di Istanbul del 2011, sulle misure di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, nonché nella Direttiva Europea de 2024/1385 che impone obblighi di criminalizzazione per condotte di tal fatta.
Il danno arrecato dalla fattispecie in analisi non va inteso nella sua stretta accezione patrimoniale, bensì in una prospettiva più ampia.
Quanto all’elemento soggettivo, esso è individuabile nel dolo generico: è sufficiente la consapevolezza della diffusione, in assenza di consenso, di immagini manipolate. In questa ottica, si comprende la ragione per la quale il reato è perseguibile a querela dell’offeso.
Infine, si osserva che, sebbene la fattispecie appaia principalmente orientata alla tutela della libertà sessuale individuale, essa può trovare applicazione anche in ipotesi di deepfake riferite ad altri ambiti, idonee a ledere l’onore e la dignità della persona.
4.1.2 LE MODIFICHE ALLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE
La normativa in tema di diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), come specificata dall’articolo 25 della l. 132 del 2025, trova applicazione alle opere di intelligenza “umana”, anche quando sono il frutto di un lavoro congiunto dell’impegno umano e dell’intelligenza artificiale.
In questo contesto, appare di particolare rilievo la fattispecie incriminatrice che viene aggiunta dalla legge sull’IA, che modifica l’articolo 171, comma 1 della legge sul diritto di autore, introducendo una nuova lettera a-ter): si punisce chiunque estrae o riproduce, anche attraverso sistemi di IA, materiali da opere protette dal diritto di autore.
Chiaramente, tale condotta non è vietata in assoluto: l’articolo 70 ter e 70 quater della stessa legge prevedono delle eccezioni, giustificate da specifiche ragioni, come la ricerca scientifica, previa autorizzazione, o la mancanza di espressa riserva da parte del titolare dei contenuti. La nuova fattispecie punisce dunque esclusivamente le condotte che esulano da queste ipotesi.
4.1.3. LE NUOVE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
A) L’AGGRAVANTE COMUNE
L’aggravante comune prevista dalla legge 132 del 2025 si va ad aggiungere all’elenco previsto nell’articolo 61 al numero 11-decies c.p.
In particolare, essa punisce più gravemente il reato quando commesso “mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato”.
Tale inasprimento del trattamento sanzionatorio si giustifica in ragione dello sfruttamento illecito di strumenti di IA che rendono più semplice la commissione del reato.
Con ogni evidenza, ai fini della configurabilità dell’aggravante, l’utilizzo di tali strumenti deve fornire un quid pluris di offensività.
L’aggravante richiede che il mezzo sia insidioso, di ostacolo alla difesa e che il suo utilizzo abbia comportato un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Essendo una circostanza aggravante comune è applicabile a qualunque reato, salvo che la legge non disponga altrimenti.
B) LE AGGRAVANTI SPECIALI
Si prevede, infine, per reati specifici, l’introduzione di aggravanti speciali quando il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di IA.
A differenza dell’aggravante comune, quelle speciali non richiedono che l’impiego dell’intelligenza artificiale apporti un quid pluris: ai fini della loro configurabilità, è sufficiente il mero utilizzo dello strumento.
In particolare, le fattispecie interessate dall’aggravamento sono:
– le fattispecie di attentato contro i delitti politici del cittadino (art. 294 c.p.);
– l’aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
– la fattispecie di manipolazione del mercato (art. 185 TUF).
5. CONCLUSIONI
Alla luce di quanto esposto, emerge con chiarezza come l’intelligenza artificiale rappresenti una sfida di portata sistemica per l’intero ordinamento giuridico.
Il legislatore, tanto europeo quanto nazionale, ha avviato un percorso di regolamentazione volto a individuare un punto di equilibrio tra le potenzialità offerte da tali strumenti e i rischi che ne derivano.
In questo contesto, il diritto penale è chiamato a confrontarsi con fenomeni nuovi, che mettono in discussione categorie tradizionali e impongono un adattamento delle risposte sanzionatorie. Le innovazioni introdotte – in particolare le nuove fattispecie incriminatrici e le circostanze aggravanti legate all’impiego di sistemi di IA – testimoniano il tentativo di adeguare l’ordinamento a modalità di commissione del reato sempre più sofisticate, le cui previsioni future sono del tutto sconosciute.
Resta, tuttavia, aperta la questione relativa alla piena riconduzione delle condotte poste in essere mediante sistemi autonomi ai tradizionali criteri di imputazione penale, tema che sarà oggetto di ulteriore sviluppo nell’ambito della delega al Governo.
In definitiva, il quadro normativo delineato rappresenta un primo, significativo passo verso una disciplina organica della materia, destinata inevitabilmente a evolversi insieme al progresso tecnologico, nella costante esigenza di garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali.
Fornari e Associati al ciclo di lezioni CNF/SSA sulla responsabilità amministrativa degli enti
Enrico di Fiorino, partner di Fornari e Associati, partecipa al ciclo di lezioni sulla responsabilità amministrativa degli enti organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura. L’iniziativa si inserisce in un percorso di approfondimento dedicato all’evoluzione del D.Lgs. 231/2001, a venticinque anni dalla sua introduzione, con l’obiettivo di analizzare criticità applicative, sviluppi interpretativi e prospettive di riforma.
La seconda lezione, in programma il 7 aprile 2026, sarà dedicata al tema “Organismo di Vigilanza tra autonomia e responsabilità: sfide e prospettive applicative” e vedrà il contributo di autorevoli esponenti del mondo istituzionale, accademico e professionale sulle implicazioni applicative per i modelli di governance e per l’attività degli Organismi di Vigilanza, con un focus sugli ambiti di responsabilità civile degli amministratori e la regola di solidarietà.
Il ciclo di incontri rappresenta un’importante occasione di confronto interdisciplinare su temi centrali per la compliance e la gestione del rischio, confermando il ruolo crescente del diritto penale dell’economia nel supporto strategico alle imprese.
Il ciclo di lezioni vede inoltre la partecipazione di autorevoli esponenti della magistratura, del mondo accademico e dell’avvocatura tra cui tra cui Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense e della Scuola Superiore dell’Avvocatura; Giampaolo Brienza, Consigliere CNF, Vice Presidente della Scuola Superiore Avvocatura; Demetrio RIVELLINO, Consigliere CNF e Segretario della Scuola Superiore dell’Avvocatura; Nicola Selvaggi, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Ministero della Giustizia; Manuel Sarno, Avvocato dell’Ordine degli Avvocati di Milano; Nadia Germanà Tascona, Consigliera CNF; Eugenio Fusco, Procuratore aggiunto presso la Procura di Milano; Massimo Ceresa Gastaldo, Università Luigi Bocconi di Milano; Michela Vecchi, Avvocato dell’Ordine degli Avvocati di Rimini; Leonardo Arnau, Consigliere CNF e Coordinatore della Commissione diritti umani del CNF; Giulio Garuti, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Maurizio Bellacosa, Università LUISS Guido Carli di Roma e Giorgio Fidelbo, Presidente della Sesta sezione della Corte di Cassazione.
Fornari e Associati avvia una partnership con Antonio Padula
L’avvio di questa collaborazione si inserisce nel percorso di sviluppo avviato da Fornari e Associati, volto ad affiancare al consolidato presidio nel penale dell’economia competenze complementari, in grado di rispondere in modo sempre più integrato alle esigenze delle imprese, in particolare sui fronti della crescita, dell’organizzazione aziendale, delle operazioni straordinarie e dell’internazionalizzazione. L’obiettivo è accompagnare le aziende in un’ottica non solo reattiva, ma anche preventiva e strategica, mantenendo al contempo la piena autonomia e specificità delle rispettive attività professionali.
Economista e consulente strategico, Antonio Padula, laureato in Economia Industriale all’Università Bocconi di Milano, ha maturato una lunga esperienza professionale che unisce ricerca economico-industriale, gestione aziendale e advisory strategico-finanziaria. Nel corso della sua carriera è stato, tra l’altro, Direttore Generale e membro del Consiglio di Amministrazione in aziende operanti nel settore della moda, con responsabilità diretta sui processi operativi, sulla pianificazione strategica e sulla finanza straordinaria. In precedenza ha operato come ricercatore ed economista industriale per poi occuparsi di consulenza rivolta a imprese, investitori privati, banche, istituzioni finanziarie e fondi di private equity, con particolare focus su pianificazione strategica, sviluppo industriale, investimenti e operazioni di M&A.
Con questa collaborazione, Fornari e Associati rafforza ulteriormente la propria capacità di affiancare imprenditori, manager e aziende in contesti complessi, nei quali le questioni legali si intrecciano sempre più frequentemente con i temi dell’assetto organizzativo, della crescita per linee esterne, del rapporto con gli investitori e dello sviluppo internazionale.
“L’avvio della collaborazione con Antonio Padula rappresenta un passaggio importante nel percorso di sviluppo dello Studio”, commenta Giuseppe Fornari, Founding Partner di Fornari e Associati. “Il nostro obiettivo resta quello di essere un punto di riferimento nel diritto penale d’impresa. Allo stesso tempo, l’esperienza ci mostra come le imprese richiedano sempre più spesso un supporto anche in una prospettiva preventiva, di compliance e strategica. In questo contesto, la partnership con Antonio Padula consente di rafforzare ulteriormente tale dimensione, integrando competenze economiche e strategiche a supporto dei percorsi di crescita, organizzazione e gestione del rischio, così da rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni trasversali dei nostri clienti.
Antonio Padula aggiunge: “Questa collaborazione nasce da una sintonia professionale e personale molto forte. Ho trovato in Fornari e Associati una realtà di grande qualità tecnica, con una visione moderna della professione e una particolare attenzione alla relazione fiduciaria con il cliente. Mettere a fattor comune competenze diverse, ma complementari, significa oggi offrire alle imprese un supporto più completo nei momenti in cui devono affrontare scelte strategiche, percorsi di crescita, operazioni straordinarie o processi di innovazione”.
Enrico Di Fiorino tra i docenti del webinar su misure restrittive UE e sanctions compliance
Il nostro Partner Enrico Di Fiorino ha prtecipato in qualità di docente al webinar “Violazione di misure restrittive UE e sanctions compliance”, organizzato da Dirittobancario Formazione.
L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento del nuovo quadro normativo introdotto dalla Direttiva (UE) 2024/1226 e dal D. Lgs. 211/2025, che ridefinisce i profili di responsabilità penale per gli operatori bancari ed estende il perimetro della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Nel corso della sessione sono stati esaminati i principali rischi connessi alla violazione delle misure restrittive europee, le nuove fattispecie di reato e le relative implicazioni operative per banche e intermediari. Particolare attenzione è stata dedicata ai presidi di governance e ai modelli di sanctions compliance, anche alla luce delle più recenti linee guida EBA.
Il confronto tra accademici e professionisti ha evidenziato la crescente centralità di un approccio integrato tra compliance, organizzazione e gestione del rischio, quale elemento chiave per prevenire l’esposizione a responsabilità penali e amministrative.
Fornari e associati annuncia la nomina di Francesca Procopio a Partner
Fornari e Associati annuncia la nomina di Francesca Procopio a Partner dello Studio, a conferma di un percorso professionale interamente sviluppato al suo interno e di una strategia orientata alla valorizzazione dei talenti e al rafforzamento della struttura.
Entrata nel team nel 2015, Francesca Procopio ha costruito nel tempo una solida esperienza nel diritto penale dell’economia, con particolare focus su reati contro la Pubblica Amministrazione, reati tributari e fallimentari, nonché in materia di diffamazione e diritto penale dell’informazione. Alla consolidata attività giudiziale ha affiancato una crescente esperienza nella consulenza in ambito di compliance aziendale.
“Questa promozione rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione”, commenta Giuseppe Fornari. “Francesca è cresciuta professionalmente all’interno dello Studio e ha dimostrato nel tempo competenza, dedizione e capacità di affrontare con equilibrio e rigore questioni complesse”.
Con questo ingresso, Francesca Procopio entra a far parte della partnership insieme a Giuseppe Fornari, Enrico Di Fiorino, Emanuele Angiuli e Lorena Morrone.
La tutela penale delle acque nella recente giurisprudenza di legittimità
È noto come il sistema penale di tutela delle acque nell’ordinamento italiano sia articolato su due livelli normativi: da un lato, le contravvenzioni previste dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006, di seguito anche “TUA”), le quali sanzionano – con funzione preventiva e di controllo amministrativo – le violazioni in materia di scarichi idrici mediante lo schema tipico dell’illecito di trasgressione a pericolo presunto; dall’altro lato, i più gravi delitti ambientali introdotti nel Codice Penale dalla legge sugli ecoreati (L. n. 68/2015), delitti di danno che sanzionano le aggressioni più significative al bene giuridico ambiente.
Questo focus, a seguito di una breve analisi del sistema contravvenzionale predisposto dal TUA, analizza alcuni dei più recenti arresti giurisprudenziali formatosi in punto di inquinamento idrico. Dalle posizioni ormai costantemente assunte dai Giudici di legittimità emerge, invero, una progressiva tensione a rafforzare l’effettività della tutela penale delle risorse idriche.
In tal senso, una recentissima sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito la piena legittimità del ricorso ad elementi indiziari e, financo, a nozioni di comune esperienza, ai fini della prova della consumazione del reato di inquinamento idrico di cui all’art. 137, co. 5, del TUA, da ritenersi dunque integrato pur in assenza di analisi di laboratorio idonee a dimostrare il superamento dei limiti tabellari previsti per l’emissione di sostanze pericolose.
La decisione della Corte, d’altro canto, si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a preservare la coerenza del sistema di controllo preventivo e autorizzatorio, che coniuga la tutela anticipata del bene-ambiente con il rispetto delle garanzie costituzionali e dei principi generali del processo penale.
Nello stesso senso, le più recenti sentenze della Corte di Cassazione si sono soffermate sulle responsabilità dei titolari di attività produttive, sui quali grava un ampio obbligo di prevenzione dell’inquinamento, da adempiersi tramite l’adozione di tutte le misure ed i presidi tecnici necessari a garantire la costante vigilanza di ogni potenziale fonte di emissioni inquinanti.
- Il sistema contravvenzionale a tutela delle risorse idriche
La tutela delle risorse idriche è oggetto della seconda sezione della parte terza del TUA, che ha dato attuazione alla direttiva sulle acque reflue urbane (91/271/CEE) ed alla direttiva sulla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (91/676/CEE).
È, in particolar modo, l’art. 137 del TUA la norma cardine per la repressione penale delle violazioni in materia di scarichi idrici: essa contempla una serie di ipotesi contravvenzionali descritte utilizzando lo schema dell’illecito di trasgressione a pericolo presunto, il quale sanziona determinate condotte in quanto ritenute, nella previsione legislativa, sintomatiche di pericolosità, non essendo necessario appurare la concreta verificazione di un danno quale esito della condotta criminosa.
L’applicazione di questa norma richiede una precisa comprensione di nozioni tecniche e giuridiche, che giova riportare di seguito prima di procedere con l’analisi delle singole fattispecie contravvenzionali.
1.1 La nozione di acque reflue
L’art. 74 del TUA, sulla scorta della legislazione europea, suddivide le acque di scarico in tre macro-categorie:
- acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
Mentre la distinzione tra acque domestiche ed acque industriali – come è evidente – inerisce il luogo di produzione del refluo, la terza categoria comprende acque domestiche ed industriali convogliandole in fognatura.
La distinzione si riflette sulla risposta punitiva: le condotte relative agli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane sono state oggetto di un’ampia depenalizzazione, mentre la sanzione penale residua per le violazioni più gravi, attenenti agli scarichi di refluo industriale.
D’altra parte, la giurisprudenza ha chiarito che in quest’ultima nozione vadano ricompresi tutti i reflui diversi da quelli “civili”, cioè con caratteristiche qualitative diverse da quelle domestiche e, pertanto, non collegati alla presenza umana ed alla convivenza di persone. Conseguentemente, sono state ritenute acque reflue industriali anche quelle provenienti da attività artigianali, da prestazioni di servizi, da autolavaggi, da studio odontoiatrico privato, da bar, da lavanderia industriale.
Vale tuttavia la pena segnalare che l’art. 101, comma 7, del TUA ha altresì introdotto la categoria delle acque reflue assimilate a quelle domestiche, recentemente oggetto di chiarimenti ad opera del D.P.R. n. 227/2011, relativo alle piccole e medie imprese (PMI), il quale individua i criteri di assimilazione in assenza di una disciplina regionale (relativi, tra l’altro, ad attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili, ed a attività di ristorazione).
Ad ogni modo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni chiarito che la prova della assimilazione del refluo ad acque domestiche spetta al soggetto che la invoca (ex multis, Cass. Pen., Sez. III, 17 settembre 2021, n. 34589).
1.2 La nozione di scarico
Altrettanto degna di nota è la definizione di contenuta nell’art. 74, comma 1, lett ff), il quale descrive lo “scarico” rilevante ai sensi del TUA come “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione”.
Non ogni sversamento o rilascio di liquidi, dunque, integra la fattispecie, ma solo quello che avviene attraverso una condotta o un sistema stabile e diretto di scarico. Diversamente, le acque reflue che pervengano nell’ambiente tramite immissione indiretta (ad esempio, tramite autospurgo) sono considerate rifiuti liquidi e dunque assoggettate alla relativa normativa, contenuta nella parte quarta del TUA.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che “la disciplina sugli scarichi trova applicazione soltanto se il collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante un sistema stabile di collettamento. Se presenti, invece, momenti di soluzione di continuità, di qualsiasi genere, si è in presenza di un rifiuto liquido, il cui smaltimento deve essere come tale autorizzato” (ex multis, Cass. Pen. Sez. III, 21 aprile 2015, m. 16623).
2. Scarico non autorizzato di acque reflue
Come dapprima accennato, il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue industriali è presidiato dalla sanzione penale.
Di fatto, l’art. 137, comma 1, del TUA punisce con l’arresto o l’ammenda “chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata“.
In linea con lo schema tipico del reato di pericolo presunto, il reato si perfeziona con la semplice effettuazione dello scarico in assenza del titolo abilitativo. La giurisprudenza ha costantemente affermato che l’autorizzazione costituisce il presupposto indispensabile per la legalità dello scarico, in quanto essa fissa le condizioni specifiche a cui esso è subordinato e funge da parametro per verificarne la regolarità (Cass. Pen., Sez. III, 30 luglio 2020, n. 23182). In tal senso, si è affermato che è irrilevante che l’impianto di depurazione sia funzionante o che lo scarico rispetti di fatto i limiti tabellari.
Anche il mantenimento in funzione di uno scarico dopo la scadenza dell’autorizzazione, qualora non sia stato richiesto tempestivamente il rinnovo, integra il reato.
Infine, è doveroso segnalare che l’art. 137 fa salva l’applicazione delle diverse disposizioni contenute all’art. 29 quaterdiecies, le quali sanzionano specificamente le attività effettuate in assenza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
3. Scarico di acque reflue in violazione di prescrizioni
Il terzo comma dell’art. 137, diversamente dall’ipotesi di reato sopra descritta, sanziona la condotta di colui che – pur titolare di una autorizzazione – effettui lo scarico in violazione delle prescrizioni nella medesima contenute oppure imposte dall’autorità competente.
L’ambito di applicazione della norma in parola è limitato allo scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose, previste nelle tabelle 5 e 3A dell’Allegato 5, parte terza, del TUA. Anche questa norma si applica sussidiariamente rispetto alle ipotesi di reato contemplate dall’art. 29-quaterdecies (violazione delle prescrizioni impartite nell’Autorizzazione Integrata Ambientale) e dal medesimo art. 137, comma 5 (violazione delle prescrizioni inerenti al superamento dei limiti tabellari stabiliti per le sostanze pericolose).
4. Scarico extratabellare di acque reflue
L’art. 137, comma 5, del TUA, sanziona il superamento dei valori limite fissati, per gli scarichi di acque reflue industriali, dalle tabelle allegate al decreto. L’allegato 5, di fatto, indica alcuni valori limite di emissione di acque reflue, differenziati a seconda del tipo di scarico e del suo recapito.
Segnatamente, oggetto della previsione normativa sono gli scarichi industriali che, in relazione alle sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5, parte terza, del TUA (e.g. arsenico, cadmio, mercurio, piombo, idrocarburi), superino:
- i limiti della tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali e fognature;
- i limiti della tabella 4 per gli scarichi sul suolo (qualora ammissibili, posto il divieto generale di scarico sul suolo, previsto dagli artt. 103 e 104 del TUA);
- i limiti più restrittivi fissati dall’Autorità d’ambito, per gli scarichi in fognatura;
- eventuali limiti regionali più restrittivi di quelli fissati nelle tabelle 3 e 5.
4.1. La prova del superamento dei limiti tabellari
L’interpretazione della disposizione in parola è stata al centro di una significativa evoluzione nella recente giurisprudenza di legittimità.
In particolare, quest’ultima si è più volta interrogata sulla prova del superamento dei limiti tabellari, precisando – con orientamento ormai consolidato – come, per l’accertamento del reato, non siano necessarie analisi di laboratorio qualora il superamento dei limiti sia del tutto “evidente”. A titolo meramente esemplificativo, la Corte ha ritenuto “desunto con certezza” il superamento dei limiti in presenza di liquami ed odori mefitici, di acque dal carattere schiumoso e putrido, o, ancora, in presenza di ratti o zanzare.
L’orientamento in parola è stato da ultimo chiarito dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 33651, depositata lo scorso 13 ottobre 2025.
Nella vicenda oggetto di esame da parte della Corte, il procedimento penale – pendente per i reati di cui agli artt. 137 del TUA e 674 c.p. (quest’ultimo in relazione alle molestie olfattive provocate dallo scarico) – era sorta all’esito del rinvenimento di idrocarburi in un fosso sfociante nello specchio acqueo di un porto, il cui tracciato idrico aveva consentito di risalire ad un’area industriale e, in particolar modo, all’impresa di cui l’imputato era amministratore unico.
Il giudice di primo grado, nel ritenere integrato il reato contestato, in assenza campionamenti e analisi chimiche delle sostanze rinvenute, aveva valorizzato un complesso di elementi fattuali quali la natura dell’attività produttiva, le caratteristiche visive e olfattive del refluo, la struttura dell’impianto e l’assenza di eventi meteorici giustificativi.
Nel giudizio instauratosi dinanzi alla Corte di Cassazione, quest’ultima ha rigettato le doglianze in punto di carenza della prova del superamento dei limiti tabellari, statuendo che la contravvenzione di cui all’art. 137, co. 5, del TUA “non esige che il superamento dei limiti tabellari di accettabilità degli scarichi sia raggiunta esclusivamente attraverso i risultati delle analisi, potendo tale superamento essere
dimostrato con ogni mezzo di prova ed anche con l’applicazione di nozioni di comune esperienza. In tale ultimo caso, però, si dovranno riscontrare determinati presupposti, fra i quali quello della natura dello scarico, individuata in base alle sostanze che lo compongono e quello delle modalità di scarico, in quanto non sottoposto a preventiva depurazione ed eseguito in modo incontrollato nell’ambiente”.
Vale la pena evidenziare come – nonostante l’inquinamento sia un fenomeno la cui misurazione richiede, per definizione, l’utilizzo di leggi e strumenti scientifici – l’apertura a mezzi di prova diversi dalla prova scientifica non comporti un automatico abbassamento dello standard probatorio necessario per la consumazione del reato: nella prospettiva del Giudice delle leggi, di fatto, “le prove del reato diverse dalle analisi devono comunque essere tali da garantire un livello di certezza sostanzialmente pari a quello delle analisi stesse, tale cioè da renderne superflua la mancanza, a qualunque causa sia dovuta”.
In tal senso, le posizioni progressivamente assunte dalla giurisprudenza di legittimità in punto di prova della contravvenzione in analisi certamente rafforzano l’effettività della tutela penale delle acque, evitando automatismi assolutorii fondati sulla mera mancanza di campionamenti e analisi chimiche.
La decisione della Corte, d’altro canto, si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a preservare la coerenza del sistema di controllo preventivo e autorizzatorio, che coniuga la tutela anticipata del bene-ambiente con il rispetto delle garanzie costituzionali e dei principi generali del processo penale.
5. I doveri del titolare dell’impianto
Le contravvenzioni previste dal TUA per il contrasto all’inquinamento idrico hanno più volte portato la Corte di Cassazione ha pronunciarsi sulle responsabilità e i doveri del titolare dell’attività di impresa e/o dell’impianto di scarico, sul quale grava “la scelta dei mezzi più idonei per il conseguimento del risultato di conformità dei reflui alla previsione normativa” (Cass. Pen. Sez. III, 19 ottobre 2011, n. 8932).
Più nel dettaglio, la giurisprudenza ha sancito che grava sul titolare dell’insediamento produttivo l’onere di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione dei mezzi, ai presidi tecnici e alla costante vigilanza di tutte le fonti di emissioni inquinanti.
In linea con questo orientamento, è stata costantemente esclusa l’applicabilità della scusante di cui all’art. 45 c.p. – che sancisce la non punibilità dell’agente che abbia commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore – nelle ipotesi di scarichi derivanti da malfunzionamenti o guasti tecnici degli impianti, “trattandosi di accadimenti che, sebbene eccezionali, ben possono essere in concreto previsti ed evitati secondo la stessa ratio ispiratrice delle norme dettate a tutela delle acque dall’inquinamento evincibile dall’art. 73 del d. lgs. 152/2006” (Cass. Pen., Sez. III, 2 novembre 2023, n. 46689). Del pari, è stato da ultimo affermato che non costituisce causa di giustificazione, né di inesigibilità della condotta, l’impossibilità per l’agente di effettuare lavori di realizzazione di depuratori per mancanza delle necessarie risorse finanziarie “dovendo questo destinare le stesse, in via prioritaria, al soddisfacimento delle esigenze connesse alla salute dei cittadini e alla protezione delle risorse naturali” (Cass. Pen., Sez. III, 12 giugno 2025, n. 24718).
Del pari, è stato da ultimo affermato che non costituisce causa di giustificazione, né di inesigibilità della condotta, l’impossibilità per l’agente di effettuare lavori di realizzazione di depuratori per mancanza delle necessarie risorse finanziarie “dovendo questo destinare le stesse, in via prioritaria, al soddisfacimento delle esigenze connesse alla salute dei cittadini e alla protezione delle risorse naturali” (Cass. Pen., Sez. III, 12 giugno 2025, n. 24718).
Webinar: “L’Organismo di Vigilanza: assetto, competenze e strumenti di funzionamento”
Il prossimo 10 marzo 2026, dalle ore 14.30 alle 17.30, il nostro partner Enrico Di Fiorino interverrà come relatore nel terzo appuntamento del ciclo di incontri dedicato alla responsabilità degli enti e ai modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, promosso dalla Commissione Giustizia Penale dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
L’incontro – intitolato “L’Organismo di Vigilanza: assetto, competenze e strumenti di funzionamento” – si terrà in modalità webinar e sarà dedicato all’analisi del ruolo dell’OdV all’interno dei sistemi di compliance aziendale, con un confronto tra accademia e professionisti su funzioni, poteri e strumenti operativi dell’Organismo.
Nel corso del suo intervento, Enrico Di Fiorino approfondirà il tema “La composizione e la nomina dell’OdV: il ruolo del penalista”, offrendo una riflessione sul contributo che l’avvocato penalista può apportare nella definizione e nel funzionamento degli assetti di vigilanza previsti dalla normativa 231.
L’appuntamento si inserisce nel percorso di approfondimento dedicato all’evoluzione della responsabilità degli enti a oltre venticinque anni dall’introduzione del D.Lgs. 231/2001, con particolare attenzione ai profili applicativi e alle prospettive di sviluppo dei sistemi di controllo e prevenzione dei rischi.
Studio Legale dell’Anno 2026 – Ranking Professioni e Corriere della Sera
Lo Studio Fornari e Associati è tra i vincitori del contest “Studio Legale dell’Anno 2026 – Top Ranking”, promosso da Ranking Professioni in collaborazione con il Corriere della Sera.
L’iniziativa, giunta alla terza edizione, seleziona ogni anno gli studi legali che si distinguono per qualità professionale, reputazione e posizionamento nel mercato legale italiano. La classifica è stata pubblicata nelle pagine de L’Economia del Corriere, all’interno di uno speciale dedicato ai 200 studi legali eccellenti individuati dalla redazione.
Tra questi, solo 86 studi legali, tra cui Fornari e Associati, sono rientrati negli elenchi della categoria Top Ranking, che rappresenta la selezione delle realtà professionali più prestigiose. I criteri di valutazione definiti dal comitato scientifico di Ranking Professioni-Corriere della Sera, presieduto dal professore Umberto Frigelli dell’Università Cattolica di Milano, si sono basati su una molteplicità di parametri e su un modello di valutazione multidisciplinare:
“Fatturato, numero di sedi operative, clienti attivi nella propria regione e totale clienti, aumento del trend di fatturato nell’ultimo anno, incremento del numero di soci, dipendenti, collaboratori e associati nell’ultimo anno, numero di citazioni su articoli e riviste specializzate, numero di pubblicazioni libri a firma dei soci, associati o collaboratori dello studio. Un’area molto importante è la valutazione e la valorizzazione delle risorse umane, l’attrazione e le fidelizzazione dei talenti, fattore determinante in un mercato in cui le giovani leve diminuiscono e le law firm fanno a gara per trovare nuovi professionisti di talento. Un altro criterio di giudizio è quello che appartiene alla sfera dell’innovazione: numero di social media in cui è attivo in modo continuativo lo studio, presenza di ruoli e figure professionali part time o full time dedicate alla gestione delle risorse umane, utilizzo dello smart working“. (fonte: Corriere della sera)
Un riconoscimento che testimonia l’impegno, la competenza e la qualità del lavoro svolto quotidianamente da tutto il team di Fornari e Associati. Per leggere l’articolo completo clicca qui
Whistleblowing e Linee guida ANAC: pubblicazione su Diritto Bancario e webinar di approfondimento
Lo Studio è lieto di segnalare la pubblicazione, sulla rivista Diritto Bancario, dell’articolo “Le nuove Linee guida ANAC sui canali interni di whistleblowing”, a firma dell’Avv. Pasquale Grella.
Il contributo analizza le più recenti indicazioni fornite da ANAC in materia di whistleblowing, con particolare attenzione al quadro di riferimento essenziale per gli operatori pubblici e privati chiamati ad attuare la disciplina in modo conforme ed efficace.
L’articolo offre una lettura sistematica del quadro normativo aggiornato, mettendo in luce i principali profili applicativi e le criticità interpretative connesse alla progettazione e alla gestione dei canali interni di segnalazione.
Un approfondimento di sicuro interesse per professionisti, imprese e operatori del settore compliance.
Di seguito il link all’articolo:
I temi affrontati nell’articolo saranno ulteriormente sviluppati nel webinar: Whistleblowing: la gestione del canale interno di segnalazione che si terrà su Zoom il 24 febbraio 2026, dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
Il webinar sarà dedicato all’analisi delle nuove Linee guida ANAC in materia di whistleblowing e approfondirà, in chiave operativa, i profili legati alla progettazione, all’adeguamento e alla gestione efficace del canale interno di segnalazione.
Oltre al nostro Avv. Pasquale Grella, interverranno:
- Rosa Calderazzi – Università degli Studi di Bari
- Josephine Romano – Deloitte Legal
- Cosimo Pacciolla – Q8 Italia
Per informazioni e iscrizioni si rimanda al seguente link
Compliance 231 e sostenibilità: Le nuove sfide per le imprese e il ruolo dell’Organismo di Vigilanza
Il prossimo 6 marzo 2026, alle ore 15.00 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza – Aula Pessina, si terrà il convengo “Compliance 231 e sostenibilità: Le nuove sfide per le imprese e il ruolo dell’Organismo di Vigilanza“.
FornarieAssociati partecipa al convegno promosso da ADVISORA Associazione dedicato all’evoluzione della compliance 231 e al ruolo dell’Organismo di Vigilanza in un contesto normativo in profonda trasformazione.
Nel corso dei lavori, il nostro Partner Enrico Di Fiorino interverrà sul tema “Organismo di Vigilanza tra falsi miti e realtà operative”, offrendo una riflessione sulle criticità applicative emerse nella prassi, sulle responsabilità dell’OdV e sulle prospettive di evoluzione del sistema alla luce delle recenti linee guida e dei progetti di riforma.
L’incontro sarà inoltre occasione di confronto sulle architetture della riforma 231 e di presentazione della seconda edizione del volume “L’organismo di vigilanza nel sistema 231”, curato dal Dott. Ciro Santoriello e dall’Avv. Enrico Di Fiorino.
Dopo i saluti istituzionali della Prof.ssa Carla Masi Doria, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Università Federico II, l’Avv. Marcella Vulcano, Presidente Advisora, l’Avv. Carmine Foreste, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, il Dott. Matteo De Lise, Presidente ODCEC Napoli, l’Avv. Virgilio Marino, Coordinatore Commissione 231 Camera Penale di Napoli e Il Dottore commercialista Luigi Maria Rocca, si aprirà la tavola rotonda.
Modera il Prof. Carlo Longobardo – Professore Ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Napoli Federico II.
Intervengono:
🔹 Dott. Giorgio Fidelbo – Presidente VI Sezione Penale, Corte di Cassazione (in attesa di conferma)
🔹 Avv. Marcella Vulcano – Founder Studio legale Vulcano
🔹 Avv. Ilaria Abbondanza – Componente Organismi di Vigilanza
🔹 Avv. Enrico Di Fiorino – Partner Fornari e Associati
Conclusioni: Dott. Ciro Santoriello – Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Cuneo
Per iscrizioni: www.advisora.it
Governare il rischio nella filiera agroalimentare: profili penali e strumenti di tutela
Introduzione
Il sistema della produzione agroalimentare costituisce un banco di prova tanto stimolante – in prospettiva di studio – quanto complesso – in punto di praxis – per le categorie penalistiche classiche.
Chiamato a riscontrare le istanze di tutela poste dalle attività intrinsecamente pericolose, ma socialmente utili – anzi, essenziali per l’identità culturale italiana: basti pensare al recente riconoscimento della Cucina italiana tra i Patrimoni Culturali Immateriali dell’Umanità UNESCO – che costituiscono la filiera produttiva, il diritto penale alimentare ha invero prepotentemente subìto le pressioni della c.d. società del rischio, che lo ha voluto vocato a logiche preventive o finanche precauzionali.
Ne è derivato un sistema punitivo stratificato che, trovando nel concetto di sicurezza il proprio perno, intercetta interessi tra loro significativamente eterogenei, i.e., con buon grado di semplificazione: salute pubblica, fiducia dei consumatori e lealtà commerciale.
Da tali beni giuridici si irraggiano i tre principali[1] arsenali penalistici in materia agroalimentare:
- la salute pubblica trova presidio nel sistema contravvenzionale delineato dalla l. 30 aprile 1962, n. 283 – Disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande – e nel sistema codicistico dei delitti contro l’incolumità pubblica (Libro II, Titolo VI) di comune pericolo mediante frode (Capo II), segnatamente: avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (art. 439 c.p.); adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.); commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) o nocive (art. 444 c.p.)[2];
- la fiducia dei consumatori costituisce il fulcro della tutela posta dai delitti di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);
- la lealtà commerciale è presidiata dai delitti di frode nell’esercizio in commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
Si tratta, evidentemente, di un sistema esteso e complesso, che non è in questa sede possibile analizzare compiutamente; si procederà pertanto, più utilmente, a una disamina di taluni snodi problematici di rilevante – si ritiene – interesse applicativo.
Il sistema contravvenzionale a tutela della salute pubblica
1. Quali fattispecie di reato compongono il sistema contravvenzionale?
Le contravvenzioni di cui agli artt. 5, 6 e 12 della l. 283/1962 costituiscono un pilastro portante del sistema punitivo in materia agroalimentare[3], in quanto poste ad anticipata tutela di tutte le categorie di sostanze alimentari e di tutte le fasi del ciclo economico, dalla produzione alla distribuzione.
L’art. 5 assoggetta a sanzione penale una pluralità di condotte suscettibili di pregiudicare la genuinità, l’igiene, l’integrità e la sicurezza degli alimenti.
L’art. 6 punisce la produzione, il commercio e la vendita – in assenza di autorizzazione del Ministero della Sanità e di controllo e registrazione quali presidi sanitari – delle sostanze che contengano residui di prodotti tossici per l’uomo usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate. L’art. 12 vieta l’introduzione nel territorio italiano di qualsiasi sostanza destinata all’alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla l. 283/1962. La tutela contravvenzionale scatta, peraltro, solamente laddove la sostanza sia destinata al commercio, in caso contrario dovendosi applicare la sola sanzione amministrativa.
[1] Per ragioni di economia dello scritto non si affronterà invero il – rilevantissimo e complesso – tema della gestione penale dei rischi posti dagli OGM.
[2] Trattasi di fattispecie altresì punite a titolo colposo ex art. 452 c.p.
[3] È peraltro incidentalmente opportuno ricordare il rilevante impatto sul sistema contravvenzionale in materia agro-alimentare dell’intervento di depenalizzazione operato dall’art. 1, co. 1, del d.lgs. 8/2016, a norma del quale, salvo eccezioni previste dal decreto stesso, “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”.
2. Il sistema contravvenzionale contempla esimenti?
Sì. A norma dell’art. 19 l. 283/1962, invero, le sanzioni ivi previste non trovano applicazione se (i) il prodotto è stato distribuito in confezione originale (ii) priva di segni di alterazione; (iii) il mancato rispetto delle prescrizioni poste dalla l. 283/1962 concerne i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti, ovvero le condizioni interne della confezione; (iv) il commerciante non è a conoscenza della violazione.
Si tratta, all’evidenza, di casi in cui appare inesigibile pretendere che il commerciante si avveda delle problematiche relative al prodotto (Cass. pen., sez. III, 01.02.1995 (dep. 09.03.1995), n. 2350; più di recente, Cass. pen., sez. III, 02.02.2011 (dep. 25.03.2011), n. 11998).
È nondimeno opportuno segnalare come, proprio sulla scorta dell’illustrata ratio, la Suprema Corte ha escluso l’applicabilità della disposizione in esame laddove incomba sul soggetto agente un onere di verifica qualificata. Così, si è ad esempio affermato che “tale esimente speciale non opera quando il prodotto alimentare sia stato confezionato all’estero, provenga cioè da un produttore straniero del quale non vi è la certezza che sia obbligato a osservare tutte le prescrizioni imposte dalla legge italiana per prevenire il pericolo di frode o di danno alla salute del consumatore: in tale ipotesi, infatti, colui che commercia il prodotto sul territorio nazionale non può ritenersi legittimato a presumere l’adempimento di obblighi giuridicamente inesistenti a carico del produttore. L’importatore, commerciante all’ingrosso o al dettaglio, che opera sul territorio nazionale è tenuto a verificare, pertanto, la conformità del prodotto o dei componenti di esso alla normativa sanitaria con controlli tali da garantire la qualità del prodotto anche se importato in confezioni originali.” (Cass. pen., sez. III, 04.11.2014 (dep. 19.02.2015), n. 7383).
3. Il sistema contravvenzionale prevede cause estintive?
Sì. Gli artt. 12 ter – 12 novies l. 283/1962, introdotti dalla c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) delineano una procedura estintiva fondata sull’adempimento di prescrizioni impartite dall’organo accertatore, secondo il noto modello ingiunzionale già collaudato nei settori sicurezza sul lavoro e ambiente.
L’accesso all’istituto è subordinato alle seguenti condizioni (art. 12 ter):
- la contravvenzione per la quale si intende adire la procedura deve essere prevista dalla l. 283/1962 o “da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande” e deve essere punita con la pena dell’ammenda, anche se alternativa a quella dell’arresto;
- la contravvenzione non deve concorrere con uno o più delitti;
- il danno o il pericolo causato dalla condotta deve essere “suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie”.
Ricorrendo questi presupposti, il percorso estintivo si delinea – in estrema sintesi[1] – come segue:
- l’organo accertatore o la polizia giudiziaria impartiscono al contravventore un’apposita prescrizione, che – avuto riguardo al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro – può altresì implicare misure volte all’interruzione di situazioni di pericolo per la sicurezza, l’igiene alimentare e la salute pubblica. Si noti, peraltro, che: (i) la procedura è ritenuta applicabile anche alle c.d. “condotte esaurite”, i.e. alle condotte istantanee e/o prive di conseguenze dannose o pericolose, per le quali risulta dunque inutile, o impossibile, impartire prescrizioni al contravventore; (ii) laddove l’organo accertatore ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, così precludendo l’accesso del contravventore alla procedura estintiva, quest’ultimo non potrà far valere tale circostanza quale causa di improcedibilità dell’azione penale (Cass. pen., sez. III, 16.01.2025 (dep. 28.04.2025), n. 16082);
- l’Autorità fissa per la regolarizzazione un termine – prorogabile per una sola volta – non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e non superiore a sei mesi;
- entro trenta giorni dalla scadenza del termine, l’organo che ha impartito le prescrizioni ne verifica l’adempimento;
- laddove la verifica abbia esito positivo, l’organo accertatore (i) ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato[2] e (ii) segnala al Pubblico Ministero l’intervento di adempimento e pagamento;
- il Pubblico Ministero richiede infine l’archiviazione per intervenuta estinzione del reato.
La procedura in esame costituisce, in definitiva, uno strumento con cui il legislatore penale ha inteso dare supporto al faticoso “governo della complessità” agroalimentare, nell’ambito del quale il contenimento dei rischi derivanti dalle attività produttive dovrà muovere, quando possibile e opportuno, dal confronto con i soggetti che ne sono protagonisti.
[1] Si rimanda al testo delle norme per la compiuta illustrazione del funzionamento del meccanismo estintivo, anche con riferimento alle conseguenze derivanti dall’eventuale esito parzialmente o completamente negativo del percorso.
[2] Si noti peraltro che, laddove le condizioni economiche e patrimoniali del contravventore non gli consentano di provvedere al pagamento, l’art. 12 quinquies prevede la possibilità per quest’ultimo di prestare lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento.
Il sistema codicistico a tutela della salute pubblica
4. Qual è il rapporto tra il sistema codicistico e il sistema contravvenzionale?
Il complesso rapporto tra il sistema contravvenzionale e quello codicistico a tutela della salute pubblica è fonte di continuo approfondimento dottrinale e giurisprudenziale.
Il fulcro del dibattito concerne gli incerti confini d’azione delle plurime fattispecie che concorrono a presidiare il medesimo bene giuridico, i.e. – più in particolare – la problematica distinzione tra i tratti del pericolo per la salute sufficientemente presidiato dalla tutela contravvenzionale e quelli del periculum invece meritevole del più severo intervento delle fattispecie delittuose.
Secondo un consolidato indirizzo dottrinale, il ruolo di demarcatore va assegnato alle proporzioni del pericolo in esame: laddove la condotta minacci un numero ristretto di soggetti passivi, dovrà attivarsi il sistema contravvenzionale; laddove invece la condotta ponga in pericolo una moltitudine indeterminata di consumatori, dovrà attivarsi il sistema codicistico[1].
[1] Nella varietà di posizioni sul punto, ci si limita a richiamare D. Castronuovo, Tecniche di tutela e principio di precauzione, in A. Gargani (a cura di), Illeciti punitivi in materia agro-alimentare, in F. Palazzo, C.E. Paliero, M. Pelissero (diretto da), Trattato teorico-pratico di diritto penale, Torino, 2021, pp. 84 ss. e A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica. II Reati di comune pericolo mediante frode, in C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro (diretto da), Trattato di diritto penale, Milano, 2013, pp. 485 ss.
5. Il criterio della proporzione del pericolo è univocamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità?
Volendo cursoriamente – per ragioni di economia dello scritto – verificare il grado di condivisione del criterio dottrinale sopra descritto da parte del formante giurisprudenziale, si deve tuttavia registrare l’assenza di un orientamento consolidato sul punto.
Così, ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto corretta l’applicazione della fattispecie di cui all’art. 439 c.p. anche in casi di circoscritta pericolosità della condotta: “poiché la norma in questione non richiede che l’avvelenamento delle acque o delle sostanze destinate all’alimentazione possa pregiudicare la salute di un numero indeterminato di soggetti, essendo sufficiente anche la possibilità di avvelenamento di un numero limitato di persone” (Cass. pen., sez. I, 26.09.2006 (dep. 23.10.2006), n. 35456).
Per contro e altrettanto esemplificativamente, condotte suscettibili di ledere una moltitudine di consumatori sono state attinte dalla sola sanzione contravvenzionale: si pensi al caso degli amministratori di una società agricola che ha confezionato e posto in vendita al dettaglio 82 kg di salame risultato positivo alla presenza di Lysteria monocytogenes, condannati per la (sola) contravvenzione di cui all’art. 5, co. 1, lett. d), l. 283/1962 (Cass. pen., sez. III, 28.09.2017 (dep. 13.11.2017), n. 51591).
La tutela della fiducia dei consumatori e della lealtà commerciale
6. Quale rapporto esiste tra i reati a tutela della salute pubblica e le fattispecie poste a presidio degli altri interessi tutelati dalla normativa agroalimentare?
Il rapporto tra le fattispecie poste a presidio della salute pubblica e quelle invece volte a tutelare altri interessi in campo agroalimentare è tradizionalmente ricostruito in termini di continenza. Secondo l’insegnamento della migliore dottrina, infatti, “la frode contro la salute comporta anch’essa un inganno sulle caratteristiche essenziali del prodotto […] e quindi implica e contiene una frode economica”, mentre “la frode economica finisce per rilevare come tale solo quando dal punto di vista sanitario possa considerarsi innocua”[1].
Anche all’interno del sottosistema penalistico in materia agroalimentare volto alla tutela di interessi altri rispetto alla salute pubblica, peraltro, i reati a presidio della fiducia del consumatore e quelli a presidio della lealtà commerciale presentano confini applicativi sfumati. Per una corretta delimitazione dell’ambito operativo di tali incriminazioni, risulta pertanto imprescindibile muovere dall’analisi degli interessi giuridici che le stesse intendono proteggere.
[1] PEDRAZZI, Le direttrici della tutela penale in materia alimentare, in Problemi penali in tema di frodi alimentari, Milano, 1971, 73.
7. Che cosa si intende per fiducia dei consumatori e lealtà commerciale?
Nel contesto del diritto punitivo alimentare, la fiducia dei consumatori e la lealtà commerciale rappresentano interessi latu sensu economici riferibili a una pluralità di soggetti coinvolti nella filiera agroalimentare, quali lo Stato, i produttori, i commercianti e gli acquirenti di prodotti alimentari.
È peraltro bene notare come, muovendo da un comune presupposto, tali interessi presentino un contenuto distinto: la fiducia dei consumatori si configura come una proiezione in ambito commerciale della fede pubblica, mentre la lealtà commerciale attiene al rispetto dei principi di buona fede e correttezza che devono informare i rapporti di scambio nel mercato.
8. Quali norme presidiano la fiducia dei consumatori e la lealtà commerciale?
La natura economica degli interessi in esame trova conferma anche nella collocazione topografica delle principali norme incriminatrici poste a tutela degli stessi. Esse risultano, infatti, prevalentemente inserite nel Capo II del Titolo VII, relativo ai “Delitti contro la fede pubblica”, nonché nel Capo II del Titolo VIII del Codice penale, dedicato ai “Delitti contro l’industria e il commercio”.
Con riferimento alla tutela della fiducia dei consumatori, assumono rilievo i delitti di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).
Quanto alla lealtà commerciale, la tutela assume a riferimento l’anello finale della catena alimentare, i.e. la vendita o l’immissione sul mercato dei prodotti alimentari. In questa fase, possono configurarsi scambi aventi ad oggetto sostanze diverse da quelle promesse (art. 515 c.p.), nonché vendite di prodotti non genuini (art. 516 c.p.) o contraddistinti da segni mendaci (art. 517 c.p.). Come peraltro si vedrà, la genericità dei concetti di “non genuinità” e di “segno mendace” rende particolarmente complessa la delimitazione dell’ambito applicativo di tali fattispecie, nonché il loro corretto coordinamento con le altre norme poste a tutela della fiducia dei consumatori.
9. Fiducia dei consumatori: a quali funzioni assolvono i marchi di impresa e le denominazioni protette?
I marchi di impresa e le denominazioni protette – anche conosciute come D.O.P. e I.G.P. (v. infra) – sono accumunati da una fondamentale funzione informativa, in quanto veicolano al consumatore indicazioni, rispettivamente, sull’origine imprenditoriale del prodotto e sulla sua costanza qualitativa, intesa come conformità a determinati standard produttivi.
Entrambi i segni distintivi svolgono altresì una significativa funzione attrattiva, incidendo sulle dinamiche concorrenziali e orientando le scelte di acquisto del pubblico, che tende ad associare il segno a determinate caratteristiche qualitative e reputazionali del prodotto.
Le differenze emergono, invece, con riferimento al tipo di provenienza che ciascun segno è deputato a garantire (ideativo-aziendale nel caso dei marchi di impresa, territoriale nel caso delle denominazioni protette) nonché alla categoria di beni cui essi si riferiscono (prodotti industriali per i primi e prodotti agroalimentari tipici o di nicchia per le seconde).
9.1. Come viene tutelata dal legislatore l’autenticità dei marchi di impresa e delle denominazioni protette?
L’art. 473 c.p. incrimina le condotte di contraffazione e di alterazione dei marchi di fabbrica. Tali segni distintivi assolvono alla funzione essenziale di riconoscibilità dell’origine imprenditoriale del prodotto: essi sono, infatti, deputati a identificare la provenienza del prodotto da un determinato imprenditore e a distinguerlo da quello di altri operatori economici. Si pensi, a titolo esemplificativo, a marchi ampiamente noti nel settore alimentare come Barilla, riconosciuto anche oltre i confini nazionali.
L’art. 517 quater c.p. – introdotto con la l. 99/2009 – sanziona, invece, la contraffazione e alterazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, anche noti come denominazioni di origine protetta (D.O.P.) e indicazioni di provenienza geografica (I.G.P.). La distinzione tra tali categorie risiede nella diversa intensità del legame territoriale richiesto dal processo produttivo. Nel caso della D.O.P., tutte le fasi della produzione devono svolgersi integralmente all’interno della zona geografica di riferimento; nel caso dell’I.G.P., è invece sufficiente che almeno una fase del processo produttivo avvenga in tale area. Ne consegue che, mentre per le D.O.P. le caratteristiche essenziali del prodotto risultano direttamente riconducibili all’ambiente geografico di origine, per le I.G.P. è sufficiente che il collegamento territoriale riguardi anche solo una delle qualità del prodotto.
10. La lealtà commerciale: qual è la differenza tra mendacio qualitativo e contraffazione o alterazione (artt. 517 e 517 quater c.p.)?
L’art. 517 c.p. incrimina la condotta di vendita o immissione nel mercato di prodotti recanti segni mendaci, ossia indicazioni idonee a trarre in inganno il consumatore in ordine alla “origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto”.
La disposizione risulta evidentemente contigua alle diverse fattispecie poste a tutela della fiducia dei consumatori: profili di interferenza si registrano, in particolare, tra le fattispecie di cui agli artt. 517 e 517 quater c.p. laddove il mendacio ricada sulla provenienza geografica del prodotto.
Sul piano teorico, la linea di demarcazione è segnata dalla clausola di riserva di cui all’art. 517 – “se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge” – e da una diversa modulazione della tipicità: l’art. 517 c.p. punisce invero la commercializzazione di prodotti recanti segni distintivi illegittimi – in quanto indebitamente apposti o sostituiti a quelli originariamente spettanti al prodotto – ma genuini, cioè non contraffatti né alterati; l’art. 517 quater c.p., al contrario, dà rilievo proprio alla ricorrenza di contraffazione e alterazione.
Così, esemplificativamente, nelle ipotesi di immissione sul mercato di prodotti realizzati in assenza di violazione del regime di protezione delle D.O.P. e delle I.G.P., ma in difformità dalle prescrizioni del disciplinare di produzione – ossia del documento che definisce le materie prime utilizzabili e le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto – dovrebbe configurarsi la fattispecie di cui all’art. 517 c.p. e non già quella di cui all’art. 517 quater c.p.
10.1. Qual è invece la differenza tra mendacio e non genuinità del prodotto (art. 517 e 516 c.p.)?
Un bene ottenuto violando il disciplinare di vendita può altresì risultare “non genuino” ai sensi dell’art. 516 c.p.
L’elemento distintivo rispetto alla fattispecie di cui all’art. 517 c.p. viene individuato nel diverso disvalore della condotta. Nel reato di vendita di prodotti recanti segni mendaci ex art. 517 c.p., la condotta è connotata da un profilo fraudolento e ingannatorio, poiché l’alimento deve presentare indicazioni fallaci idonee a indurre in errore l’acquirente. Diversamente, nella vendita di sostanze alimentari non genuine ex art. 516 c.p., l’inganno non costituisce un elemento imprescindibile della fattispecie. In quest’ultimo caso, è sufficiente che l’alimento risulti alterato nella sua composizione, in quanto privato delle originarie caratteristiche nutrizionali o biochimiche, ovvero non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi predeterminati, in assenza di indicazioni ingannevoli o di segni mendaci apposti sul prodotto.
Così, esemplificativamente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 516 c.p. in un caso di commercializzazione di ricotta fresca ottenuta mediante l’utilizzo di latte in polvere al posto di ingredienti freschi. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, è necessario tener “conto delle speciali modalità di preparazione della ricotta fresca che esigono l’uso di ingredienti freschi e non in polvere: circostanza che refluisce oltre che sulla ipotesi contravvenzionale che sanziona la condotta di colui il quale impiega nella produzione di alimenti, sostanze private dei propri elementi nutritivi o comunque frammiste a sostanze di qualità inferiore o tali da variarne la composizione naturale, anche sulla più grave fattispecie delittuosa di cui all’art. 516 c.p., che vieta la vendita di sostanze non genuine come genuine”. Invero, “l’affermazione che il concetto di “fresca” riferito al prodotto finito debba avere attinenza con il prodotto ultimo e non con gli ingredienti che lo compongono è certamente fuorviante, in quanto il concetto di freschezza di un alimento non può avere attinenza con dati quali la temperatura o la preparazione al momento, ma con dati intrinseci che ne attestino la genuinità e la bontà della produzione, in quanto la nozione di prodotto alimentare ingloba non solo il prodotto finito, ma anche gli ingredienti adoperati e i cicli di lavorazione che debbono, per l’appunto, assicurare nel loro insieme una genuinità di produzione” (Cass. pen., sez. III, 20.09.2013 (dep. 02.04.2014), n. 15113).
10.2. L’anello conclusivo della catena alimentare: quando lo scambio commerciale nasconde una frode (art. 515 c.p.)?
Nell’esercizio di un’attività commerciale, il venditore potrebbe consegnare all’acquirente un alimento diverso, per origine, provenienza, qualità o quantità, rispetto a quanto pattuito: si tratta, in altre parole, della c.d. vendita aliud pro alio, sanzionata dall’art. 515 c.p. Emblematico, in tal senso, è il caso della vendita, in diversi supermercati, di confezioni di prosciutto affettato recanti le diciture “Branchi di Prosciutto San Daniele” e “Branchi di Prosciutto di Parma” ma contenenti un prodotto diverso da quello indicato in etichetta, in quanto privato dell’ultima fase di lavorazione – i.e. affettamento e incarto – “ritenuta necessaria sia per la tracciabilità, sia per il mantenimento delle caratteristiche di particolare pregio del prosciutto, che deve permanere fino al momento del consumo finale” (Cass. pen., sez. III, 06.11.2013 (dep. 21.01.2014), n. 2617).
La giurisprudenza più recente tende peraltro ad ampliare il perimetro applicativo del delitto di cui all’art. 515 c.p., attraverso un’estensione in via interpretativa delle condotte da ritenersi rilevanti ai fini del tentativo. Così, il reato è ritenuto integrato nella forma tentata anche nell’ipotesi di mera detenzione di prodotti non conformi alle aspettative informative del consumatore, a prescindere dalla ricorrenza di un contatto diretto con la clientela. A titolo esemplificativo, la Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza di una responsabilità per tentata frode in commercio in un caso di detenzione di alimenti accompagnata dall’omessa indicazione, nel menù del ristorante, dello stato di congelamento o surgelazione di alcuni prodotti (Cass. pen., sez. III, 17.05.2017 (dep. 10.08.2017), n. 39082).
Responsabilità amministrativa da reato ex d.lgs. 231/2001
11. Quali soggetti sono attenzionati dalla normativa agroalimentare?
Il settore alimentare ha registrato una progressiva evoluzione verso modelli organizzativi complessi: accanto alle imprese agricole tradizionali si sono nel corso del tempo affermate realtà industriali di grandi dimensioni. Con il passaggio a una produzione industriale, è parallelamente emersa l’esigenza di prevenire i rischi di frode alimentare anche all’interno di strutture organizzative più articolate. Con la l. 99/2009, il legislatore ha così esteso la responsabilità da reato degli enti di cui al d.lgs. 231/2001 ai delitti contro l’industria e il commercio, mediante l’introduzione dell’art. 25-bis.1. Nell’elenco dei reati-presupposto sono state inserite – tra l’altro – le illustrate fattispecie di cui agli artt. 515, 516, 517 e 517 quater c.p.
12. Quali sono i presidi che l’ente può adottare per non incorrere in una responsabilità amministrativa da reato ex art. 25-bis.1 d. Lgs. 231/2001?
Esistono diverse contromisure che l’ente può adottare per minimizzare il rischio che, all’interno della sua organizzazione, vengano commessi reati da cui possa scaturire una responsabilità ai sensi dell’art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001.
Con riferimento alla prevenzione delle condotte di imitazione delle denominazioni protette sanzionate dall’art. 517 quater c.p., risulta fondamentale (i) svolgere accurate ricerche nelle banche dati ufficiali al fine di individuare segni anteriori confondibili, nonché (ii) implementare sistemi di monitoraggio delle procedure di deposito e registrazione dei contrassegni.
Quanto al rischio di mendacio qualitativo e di non genuinità dei prodotti di cui agli artt. 516 e 517 c.p., l’ente deve dotarsi di un solido sistema di verifica e controllo delle caratteristiche intrinseche dei beni commercializzati. In tale ambito assumo rilievo centrale:
- la procedura di accreditamento dei fornitori, mediante la creazione di albi dedicati e corrispondenti black lists, con previsione di ispezioni in loco, analisi biochimiche, anche a campione, e verifica dei presidi adottati per garantire la costanza qualitativa dei prodotti;
- un sistema strutturato di gestione del processo produttivo, volto a presidiare le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di lavoro e delle attrezzature, nonché a garantire la formazione continua del personale;
- il monitoraggio delle modalità di conservazione e di trasporto degli alimenti.
Infine, con riferimento al rischio di vendita aliud pro alio, sanzionata dall’art. 515 c.p., occorre presidiare, con particolare attenzione, l’anello finale della catena alimentare. Le misure di prevenzione e controllo, oltre a dover riguardare le fasi di approvvigionamento e produzione, devono estendersi anche alle attività di etichettatura e vendita al consumatore finale.
- In materia di labelling, è essenziale predisporre listini e menù contenenti informazioni chiare, corrette e veritiere circa la provenienza e la qualità degli alimenti;
- Quanto alla fase di vendita, risulta indispensabile implementare specifici programmi di formazione, nonché procedure di direzione e controllo del personale addetto all’attività commerciale.
Master Executive in Corporate Governance e Operazioni Straordinarie della 24ORE Business School
Anche quest’anno Fornari e Associati ha partecipato al Master Executive in Corporate Governance e Operazioni Straordinarie della 24ORE Business School, con un focus sul valore preventivo dell’organizzazione e sui rischi connessi alle operazioni di M&A.
Il nostro Enrico Di Fiorino, tra i docenti della faculty, ha dedicato il suo intervento al ruolo dell’organo gestorio nella predisposizione di un adeguato assetto organizzativo, capace di gestire il rischio penale. Dall’adozione di un Modello Organizzativo alla creazione di un sistema di deleghe, il vertice aziendale dispone di plurimi strumenti per allocare le responsabilità e prevenire gli illeciti.
Ha inoltre approfondito l’impatto del Codice degli Appalti sulle operazioni di M&A, analizzandone l’evoluzione e le implicazioni per gli operatori economici nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Un tema che incide direttamente sulle trattative tra privati, influenzando le strategie negoziali. L’intervento ha toccato aspetti cruciali come le cause di esclusione dalle procedure di gara, sia automatiche che discrezionali, e il ruolo delle misure di self-cleaning, fondamentali per consentire alle imprese di preservare l’accesso ai bandi pubblici.
Il Master ha visto anche il prezioso contributo di Cosimo Pacciolla, Head of Legal Risk Management & Integrated Compliance di Kuwait Petroleum Italia SpA.
Partendo dall’analisi delle operazioni straordinarie più significative della storia industriale italiana, l’Avv. Pacciolla ha sottolineato l’importanza – anzi, la necessità – di pianificare con lungimiranza il post-deal di ogni strategia industriale. Ha inoltre approfondito il ruolo cruciale della due diligence documentale e della due diligence on site, passaggi preliminari imprescindibili per valutare i profili ambientali di ogni operazione di M&A. Un focus particolare è stato dedicato alle clausole ambientali, strumenti essenziali per ripartire in via preventiva tra i contraenti le conseguenze giuridiche ed economiche derivanti da eventuali passività ambientali.
Infine, la nostra associate Viola Molteni ha approfondito il tema dell’allocazione del rischio penale nel contesto delle operazioni di M&A, questione da considerare a pieno titolo tra i rischi d’impresa e, come tale, da gestire e governare in modo strategico. È stata sottolineata la necessità imprescindibile di una due diligence, strumento fondamentale per tutelare la società e il suo top management, da condurre preliminarmente al perfezionamento di qualsiasi operazione societaria, straordinaria, finanziaria o persino commerciale.
D’altronde, nelle operazioni di M&A non è raro che emergano contenziosi penali, spesso a causa della mancata individuazione di criticità – talvolta intenzionalmente occultate. Allo stesso modo, aspetti di rilevanza penale non adeguatamente valutati o gestiti possono trasformarsi in veri e propri deal-breaker, compromettendo il successo di una trattativa.
Webinar: Nuove Linee guida ANAC 2025
Il 29 gennaio 2026, alle ore 12:00, Fornari e Associati parteciperà al webinar “Nuove Linee guida ANAC 2025: cosa cambia e come adeguarsi”, promosso da AIGI – Associazione Italiana Giuristi d’Impresa, AITRA – Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione, Osservatorio Italiano Whistleblowing e My Governance – Zucchetti.
L’incontro vedrà la partecipazione del nostro partner Enrico Di Fiorino, insieme a Paolo Giacomazzo, Consigliere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, a Cosimo Pacciolla, Head of Legal Risk Management & Integrated Compliance di Q8 Italia e Presidente dell’Osservatorio Italiano Whistleblowing, a Maurizio Rubini, membro del Consiglio Direttivo di AITRA, e a Elisabetta Arrabito, componente interno dell’Organismo di Vigilanza di SOGIN.
Un momento di confronto qualificato per analizzare contenuti, impatti e criticità applicative di un documento che mira a garantire un’attuazione uniforme ed efficace della normativa, con particolare attenzione alla gestione delle segnalazioni, alla tutela dei segnalanti e ai processi di istruttoria.
MAG – Legalcommunity.it
13 gennaio 2026
Il nostro founding partner Giuseppe Fornari è stato intervistato da MAG – Legalcommunity.it sul tema dell’evoluzione del ruolo del penalista d’impresa e sulla nuova fase di sviluppo intrapresa dallo Studio.
Nel corso dell’intervista, viene evidenziato come la figura dell’avvocato penalista sia oggi una presenza fisiologica nella vita delle imprese, chiamata non solo a gestire le crisi, ma sempre più spesso a prevenirle e ad affiancare il management nelle scelte strategiche. Un cambiamento culturale che affonda le sue radici nell’introduzione del D.Lgs. 231/2001 e nelle esigenze del mondo imprenditoriale.
In questo contesto si inserisce il percorso di crescita di Fornari e Associati, già avviato negli anni scorsi con la promozione a partner di Enrico Di Fiorino, Emanuele Angiuli e Lorena Morrone, e destinato a proseguire con l’ingresso di nuovi soci provenienti dall’attuale team dello studio.
Accanto all’attività giudiziale, che rimane il fulcro della professione, lo Studio ha progressivamente rafforzato le competenze in materia di compliance, modelli organizzativi, sicurezza sul lavoro, prevenzione dei reati ambientali e gestione dei rischi penali e reputazionali, anche nelle operazioni straordinarie.
Da questa evoluzione nasce il progetto di affiancare allo Studio una rete strutturata di of counsel in settori chiave quali M&A, diritto ambientale e diritto tributario, con l’obiettivo di offrire ai clienti un’assistenza realmente integrata e multidisciplinare.
Nel dialogo con MAG, trova spazio anche una riflessione sulle sfide poste dall’espansione dell’intelligenza artificiale: uno strumento destinato a incidere profondamente sulla professione legale, ma che non potrà sostituire il ruolo centrale del fattore umano nel rapporto fiduciario con l’assistito.
TESTO INTERVISTA:
FORNARI E ASSOCIATI, IN CANTIERE UNA RETE DI OF COUNSEL
Obiettivo? Ampliare l’offerta dello studio e integrare il core business del white collar crime. Giuseppe Fornari racconta a MAG l’evoluzione del penale societario, sempre meno reattivo e sempre più integrato nella vita dell’impresa. Compliance, prevenzione dei rischi e supporto alle scelte strategiche diventano centrali
Nel diritto penale d’impresa il tempo della difesa esclusivamente reattiva è finito da un pezzo. Oggi il penalista è sempre più una figura centrale e fisiologica nella vita delle aziende «nonostante il nostro ruolo principale sarà sempre nelle aule di giustizia, il penalista è ormai chiamato non solo a gestire le crisi ma a prevenirle e, spesso, a orientare le scelte strategiche». È da questa consapevolezza che nasce la nuova fase di sviluppo di Fornari e Associati, una delle boutique più importanti del Paese, fondata dall’avvocato Giuseppe Fornari, che guarda al futuro con l’idea di affiancare allo studio una rete strutturata di professionisti of counsel.
Lo studio, oggi composto da circa venti persone e quattro soci, è il risultato di una scelta precisa fatta fin dall’inizio. «Ho deciso di far crescere giovani fin dalla pratica, responsabilizzandoli e facendoli diventare soci per meriti sul campo, non per apporto di clientela o di fatturato. È una delle cose di cui vado più orgoglioso, dopo mio figlio Gianmarco», racconta Fornari. Una crescita interna che ha portato Enrico Di Fiorino, Lorena Morrone ed Emanuele Angiulli a diventare partner, ciascuno con una propria identità professionale, e che potrà portare, in futuro, altri componenti del team a diventare soci dello studio. Fornari, avvocato saldamente tra i leader del mercato del penale dell’economia, si definisce un penalista “tradizionalista che guarda al futuro”, innamorato dell’aula e del confronto processuale, ma insieme ai propri partner ha avviato un percorso finalizzato ad affiancare all’attività giudiziale i temi della divulgazione e della compliance, oggi sempre più centrali per le imprese.
La svolta culturale spiega il fondatore di Fornari e Associati, affonda inevitabilmente le radici nel 2001, con l’introduzione del D.Lgs. 231. «Il modello organizzativo ha cambiato pelle al diritto penale. Oggi il penalista non è più percepito come uno spauracchio, ma come una presenza fisiologica nella vita dell’impresa». Compliance, modelli etici, sistemi anticorruzione, deleghe di funzione, sicurezza sul lavoro e prevenzione dei reati ambientali sono diventati elementi strutturali, con ricadute anche sul rating di legalità e sulla capacità di fare business.
Questo ruolo si estende ormai anche alle operazioni straordinarie. «Sempre più spesso veniamo coinvolti nelle acquisizioni: non si tratta solo di verificare numeri e contratti, ma di capire quali rischi penali e reputazionali quella società si porta dietro. Nessuno vuole comprare una scatola che dentro ha un virus», osserva Fornari. Una consapevolezza che sta maturando soprattutto tra gli amministratori, sempre più attenti alle conseguenze personali e aziendali delle scelte strategiche.
L’avvocato penalista, oggi, ha dunque una duplice anima: «la consulenza a manager e imprese è ormai un’attività quotidiana, che si affianca a quella che è – e rimarrà – la nostra dimensione naturale, all’interno del processo, anche in ragione della tendenza del Legislatore a creare fattispecie di reato sempre nuove». Fornari non nasconde una critica netta a quello che definisce il “pan-penalismo”. «In Italia si pensa di risolvere tutto con nuovi reati e con l’inasprimento delle pene. Ma non è così che diminuiscono i reati». La vera prevenzione, secondo l’avvocato, passa da misure concrete: sicurezza reale nei cantieri, politiche intelligenti, educazione, incentivi mirati alle imprese virtuose. «Accendere un lampione in più in un quartiere buio è spesso più efficace che aumentare le pene».
Accanto alla dimensione tecnica, resta centrale il rapporto umano. «La fiducia che si crea con l’amministratore durante un processo penale è paragonabile solo a quella medico-paziente», dice Fornari. Un rapporto che porta i clienti a chiedere consiglio anche oltre il perimetro strettamente penalistico, riconoscendo nel penalista una figura autorevole e di riferimento. È anche da qui che nasce l’idea di fare un passo in più rispetto alle tradizionali collaborazioni esterne: «Il penalista ormai collabora sempre più a stretto contatto con altri professionisti d’impresa e questo porta inevitabilmente a guardare al futuro con la possibilità di pensare a forme di collaborazione sempre nuove e più strutturate».
Il progetto per i prossimi anni è chiaro: affiancare allo studio, che rimarrà una boutique penalistica, alcune figure of counsel integrate in modo stabile. «Non voglio rinunciare alle relazioni con le importanti realtà professionali con cui da anni collaboriamo che già funzionano, ma dare una prima risposta più strutturata ai clienti», spiega Fornari. Le aree individuate sono quelle in cui le richieste sono più frequenti: M&A, diritto amministrativo e ambientale, diritto tributario, con l’ipotesi di includere anche competenze non strettamente giuridiche, come un economista d’impresa o un aziendalista. L’obiettivo è accompagnare l’impresa a 360 gradi, in un’ottica preventiva e strategica. Le prime integrazioni potrebbero arrivare già tra il 2026 e il 2027.
Si tratta di un modello diverso rispetto ai tentativi, rimasti sulla carta, di fusioni o aggregazioni più invasive. Qui l’autonomia dei professionisti resta intatta, ma inserita in una cornice comune di valori, stile ed etica. «La qualità tecnica è fondamentale, ma lo è anche il modo di intendere la professione», sottolinea Fornari.
Il tutto si inserisce in una visione più ampia della professione, maturata in oltre trent’anni di carriera, iniziata nei primi anni Novanta, in piena Tangentopoli, e proseguita con l’apertura del primo studio a poco più di trent’anni. Oggi Fornari e Associati è anche un punto di riferimento per i giovani, grazie a un’intensa attività di mentorship e a collaborazioni con associazioni studentesche, in particolare con l’Università Bocconi.
Sul futuro pesa anche la sfida dell’intelligenza artificiale, che Fornari definisce «una rivoluzione storica». Ma il messaggio è chiaro: tecnologia e umanità devono convivere. «Più aumenta la tecnologia, più bisogna coltivare un nuovo umanesimo. Chi pensa di affidarsi solo all’Ai, trascurando il rapporto umano, la formazione e la sensibilità, è destinato a fallire». Nel penale d’impresa, dove sono in gioco libertà personali e reputazione, il fattore umano resta insostituibile: «nell’epoca digitale, la vicinanza al proprio assistito è essenziale; anche per questo abbiamo aperto le sedi di Roma e di Bari, in modo da poter garantire ai clienti un punto di riferimento su tutto il territorio nazionale». E proprio su questo equilibrio tra innovazione e valori si gioca la scommessa futura della boutique.