2026 (21)
2025 (29)
2024 (24)
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2021 (51)
2020 (59)
2019 (29)
2018 (37)
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2014 (1)

TopLegal Directory

2019

Da oggi Fornari e Associati è nella TopLegal Directory
https://directory.toplegal.it/directory/fornari-e-associati/

Global Law Experts 2019

2019

Agli Annual Awards “Global Law Experts 2019” lo studio Fornari e Associati si è aggiudicato il premio come “White Collar Crime Law Firm of the Year” per l’Italia, confermando il successo dell’anno precedente.

Per la rivista, Fornari e Associati “is able to guarantee its clients an integrated legal service also internationally, thanks to a widespread and consolidated network of collaborations, which includes the most prestigious international law firms”.

Giuseppe Fornari “has developed his experience and expertise mainly in the corporate criminal law, a subject for which he is a professional at the highest national level”.

Intervento alla Business School de Il Sole 24 Ore

2019

In data 13 dicembre il nostro partner Enrico Di Fiorino interviene al Master Executive della Business School de Il Sole 24 Ore, in una lezione dedicata alle operazioni di finanza straordinaria per la salvaguardia e lo sviluppo dell’impresa.

Le operazioni straordinarie – come l’acquisizione di partecipazioni, le fusioni ed i conferimenti d’azienda – possono presentare seri rischi di natura penale.
Nel suo intervento, l’Avv. Di Fiorino illustrerà come – attraverso una due diligence – si possa offrire tutela agli organi societari, dal rischio di coinvolgimento in procedimenti penali, e alla società, con riferimento alla possibilità di sanzioni pecuniarie ed interdittive, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Forum Antiriciclaggio tra IV e V direttiva – Synergia

2019

Il nostro partner Enrico Di Fiorino ha partecipato al Forum Antiriciclaggio tra IV e V Direttiva, con un intervento sul tema “Il riciclaggio e l’autoriciclaggio: il MOG e la responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/01”.

Tra gli altri relatori dell’evento presso Centro Congressi Palazzo delle Stelline, il Dott. Massimo Baldelli, Amministratore Delegato di Eddystone S.r.l., il Dott. Giovanni Barbato, AML/231 Compliance Specialist Chief Internal Audit, il Gen. Div. Michele Carbone, Comandante Guardia di Finanza della Regione Lazio, il Prof. Avv. Emanuele Fisicaro, Coordinatore del Tavolo Tecnico per la Riforma del Quadro Sanzionatorio del Decreto Antiriciclaggio presso il Ministero delle Finanze e Docente di Diritto Penale Commerciale presso l’Università di Bari, il Dott. Gianmarco Maffioli, Partner di CONSILIA Regulatory e l’Avv. Giulia Mentasti, Associate di Loconte & Partners.

Qui il programma.

Workshop Keiron

2019

Un piacere poter ospitare i ragazzi di Keiron, l’associazione studentesca dell’Università commerciale Luigi Bocconi nata per promuovere l’approfondimento e lo studio del diritto penale.
Nel corso del workshop, sono stati analizzati alcuni casi di difesa degli istituti di credito nel processo penale, un tema sempre di grande interesse per lo Studio, impegnato negli ultimi anni in alcuni dei procedimenti penali di maggior risalto mediatico.

Lezione all’Università degli Studi di Torino

2019

In data 19 novembre il nostro partner Enrico Di Fiorino ha tenuto una lezione in tema di statute of limitations nell’ambito del corso internazionale di Principles of Criminal Law presso l’Università degli Studi di Torino.

Attaverso un’analisi comparatistica tra i paesi di common law e di civil law, agli studenti sono state illustrate le ragioni della previsione dell’istituto della prescizione, e sono stati ipotizzate e discusse le drammatiche conseguenze – sui diritti e le garanzie per i cittadini – di un ordinamento che non prevedesse un termine entro il quale un reato può essere validamente perseguito dalla legge.

TopLegal Awards 2019

2019

Questa sera agli East End Studios di Milano si terrà la XIII edizione dei TopLegal Awards, la competizione legale che premia l’eccellenza ed il merito in Italia.
Anche quest’anno il nostro studio è finalista per le categorie Penale Ambientale, Penale d’Impresa e Penale Tributario.
Giuseppe Fornari, il nostro managing partner vincitore nella passata edizione del premio come miglior professionista per il Penale Societario, è finalista per le categorie Penale Ambientale, Penale d’Impresa e Penale Pubblica Amministrazione.
Enrico Di Fiorino è tra i finalisti come professionista emergente dell’anno.

La (nuova) funzione del principio di immutabilità del giudice alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. [Cass. Pen., SS.UU., 10 ottobre 2019 (ud. 30 maggio 2019), sent. n. 41736, Pres. Carcano, Rel. Beltrani]

2019

In data 10 ottobre 2019, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata ad esprimersi sul principio di immutabilità del giudice a seguito dell’ordinanza remittente della sesta sezione della Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. VI, 15 gennaio 2019, n. 2977, pres. Paolini, rel. Aprile), ha depositato le (tanto) attese motivazioni. Tale decisione si colloca nel solco interpretativo già tracciato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 29 maggio 2019, sent. n.132, rel. Viganò) che, invocando i postulati della ragionevole durata del processo e della gestione efficiente della giustizia penale, aveva esortato ad un ripensamento dell’intera disciplina, che tenesse in considerazione tanto i suddetti principi, quanto il diritto di difesa degli imputati. Sicché, ad avviso del Giudice delle Leggi, “il diritto della parte alla nuova audizione dei testimoni di fronte al nuovo giudice o al mutato collegio non è assoluto, ma modulabile (entro i limiti di ragionevolezza) dal legislatore, restando ferma – in particolare – la possibilità per il legislatore di introdurre presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio del diritto in questione”.

È in questo contesto, pertanto, che vanno letti i tre principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione:
1. “Il principio di immutabilità del giudice, previsto dall’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati”;
2. “L’avverbio mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa”;
3. “il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile”.

Consapevoli della portata dirimente dei suddetti enunciati, occorre analizzare più da vicino la parte motiva del provvedimento, così da comprendere l’impalcatura argomentativa che ha condotto i giudici di legittimità a sostenere siffatte conclusioni esegetiche.

I fatti oggetto della sentenza in commento attengono ad un procedimento penale riguardante i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e di estorsione, in virtù dei quali il Tribunale di Chieti aveva condannato l’imputato. La Corte di Appello di L’Aquila, poi, rilevando una violazione dell’art. 525, secondo comma, c.p.p., aveva dichiarato la nullità della sentenza emessa dal giudice di prime cure. In particolare, a sostegno della decisione, i giudici di appello avevano evidenziato che le prove richieste delle parti erano state ammesse da un collegio diverso da quello che aveva poi proceduto all’assunzione delle stesse e, dunque, a pronunciare la sentenza.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L’Aquila. Il ricorrente, deducendo un unico motivo a dimostrazione dell’erronea applicazione dell’art. 525 c.p.p., sosteneva, ai fini della disciplina de qua, la rilevanza del comportamento tenuto dalle parti. Nel caso di specie, la difesa dell’imputato non si era opposta alla rinnovazione dell’istruttoria, così prestando (seppur implicitamente) il consenso all’utilizzazione delle prove assunte sotto un diverso organo giudicante.

Con riferimento alla prima questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite – relativa all’identità del giudice in punto di ammissione e assunzione delle prove – la Corte in adunanza plenaria ha dapprima richiamato il contrasto giurisprudenziale sussistente sul tema. Secondo un primo orientamento, che si fonda su una concezione restrittiva di dibattimento, l’identità deve riscontrarsi avuto riguardo al giudice decidente e a quello che ha condotto la fase istruttoria e che, dunque, ha assunto le prove (ex multis Cass. Pen., Sez. V, 4 ottobre 2011, sent. n. 1759). In questo senso, non potrà parlarsi di nullità della sentenza ex art. 525, secondo comma, c.p.p. qualora non vi sia coincidenza tra chi ordina l’ammissione delle prove, ai sensi dell’art. 495 c.p.p., e colui il quale delibera. Ad avviso di altro indirizzo, invece, per dibattimento deve intendersi tutta la fase che segue la declaratoria di apertura dello stesso ex art. 492 c.p.p. e, pertanto, dovrà riscontrarsi una nullità di ordine assoluto laddove il giudice che ammette le prove sia diverso da quello che prende la decisone all’esito dell’istruttoria (ex plurimis Cass. Pen., Sez. IV, 15 luglio 2016, sent. n. 48765).
A tal riguardo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite prende posizione in favore del secondo orientamento summenzionato, così sposando una nozione di dibattimento conforme alla collocazione delle disposizioni all’interno del codice di procedure penale (sarebbe di ardua condivisione, in effetti, l’assunto per il quale l’ammissione delle prove, seppur ordinata soltanto dopo l’apertura del dibattimento, non rientri nell’ambito della fase dibattimentale).
I giudici di legittimità, però, vanno oltre. La vera spinta innovativa, infatti, si coglie laddove viene affermata la non necessità di rinnovare formalmente le attività sancite dagli artt. 492, 493 e (per quel che qui interessa) 495 c.p.p. Ciò perché – sostiene la Corte di Cassazione – tali provvedimenti, se non modificati, conservano la loro piena efficacia. Occorre bilanciare, da un lato, l’interesse alla speditezza del processo, che non deve essere inficiato da reiterate e sovrabbondanti richieste perlopiù formali, e, dall’altro lato, l’interesse delle parti a poter esercitare nuovamente, a seguito del mutamento del giudice, la facoltà di richiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova. Pertanto, a voler concludere la trattazione di questa prima tematica, i giudici di legittimità ritengono che l’ordinanza ex art. 495 c.p.p., se condivisa dal nuovo giudice, non deve essere formalmente rinnovata, restando ferma la facoltà per le parti di presentare nuove richieste di prova.

Con riferimento alla seconda questione (che presenta con ogni probabilità i profili di maggior interesse) – concernente la valutazione sul consenso prestato dalle parti per la lettura dei verbali delle dichiarazioni assunte dinanzi al giudice originario – la Corte di Cassazione a Sezioni Unite esordisce con l’enunciazione dei due orientamenti giurisprudenziali che, nel corso degli anni, si sono formati sul punto. Ad avviso di un primo indirizzo, al fine di poter disporre l’acquisizione delle dichiarazioni rese dinanzi al primo giudice, sarebbe sufficiente il mero silenzio in ordine alla volontà di richiedere la ripetizione dell’istruttoria, così dovendosi intendere che le parti abbiano prestato una sorta di consenso implicito o di acquiescenza alla rinnovazione (sul punto, i giudici di legittimità rimandano a Cass. Pen., Sez. V, 30 settembre 2013, sent. n. 5581). Secondo un diverso (e minoritario) orientamento, invece, sarebbe necessario un quid pluris rispetto al mero silenzio, elemento quest’ultimo che si atteggia in maniera neutrale rispetto alla volontà delle parti di non opporsi alla rinnovazione dell’istruttoria. Deve apparire in maniera univoca e incontrovertibile – dicono i sostenitori di questa opinione – che le parti vogliano acconsentire all’utilizzo delle prove assunte in precedenza (così da ultimo, Cass. Pen., Sez. VI, 21 novembre 2017, sent. n. 17982).

A tal riguardo, la Corte, prima di giungere al cuore del problema, si sofferma su altre due questioni preliminari, relative, una, alla valutazione se la ripetizione dei precedenti esami testimoniali possa essere disposta dal nuovo giudice soltanto su richiesta delle parti e, un’altra, alla considerazione su quale sia la parte legittimata a (ri)formulare la suddetta richiesta. Con riferimento alla prima questione, i giudici di legittimità affermano chiaramente che la reiterazione degli esami testimoniali debba essere necessariamente formulata dalle parti. Ciò perché – ad avviso della Corte – l’ammissione di una qualsiasi prova (dunque anche la rinnovazione della stessa) segue le formalità sancite dall’art. 493 c.p.p. Quanto alla seconda tematica, poi, la Suprema Corte, valorizzando la portata dell’art. 468 c.p.p., assegna la facoltà di domandare la rinnovazione dell’istruttoria esclusivamente alla parte che aveva espressamente indicato, già in lista testi, il nominativo del soggetto per il quale si chiede la ripetizione dell’esame (con ciò escludendo chi, ad esempio, avrebbe avuto diritto al controesame).

Chiariti questi aspetti, i giudici di legittimità giungono al fulcro della problematica, consistente nel comprendere se la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria formulata dalla difesa debba necessariamente essere accolta o sia soggetta al libero apprezzamento del nuovo giudice. Sul punto, la Corte di Cassazione propende per la seconda prospettiva, che si concretizza nella necessaria valutazione, da parte del (nuovo) giudice, in ordine alla non manifesta superfluità delle prove di cui si richiede la ripetizione. Le argomentazioni a riguardo sono principalmente due.

La prima si risolve nella considerazione per la quale al giudice competerebbe una valutazione sull’eventuale superfluità della rinnovazione degli esami, in virtù del fatto che tale facoltà è concessa anche alle parti, la cui volontà, manifestatasi ad esempio nelle forme del consenso prestato all’acquisizione dei verbali delle dichiarazioni, potrebbe anche risolversi in un’implicita ammissione sulla superfluità della reiterazione dell’esame. In altre parole – sostiene la Suprema Corte – se una valutazione di questo genere è concessa alle parti, non si vede il motivo per il quale dovrebbe essere preclusa al (nuovo) giudice.
La seconda argomentazione si sostanzia in un richiamo alla disciplina dell’art. 238, quinto comma, c.p.p., a mente del quale, nell’ambito di dichiarazioni rese in altri procedimenti, alle parti è riconosciuto il diritto a richiedere l’esame delle persone che le hanno rese, ferma restando, per espressa menzione della disposizione, l’applicazione dell’art. 190 c.p.p. relativo alla valutazione sulla non manifesta superfluità delle prove. E dunque, afferma la Corte, “non si riuscirebbe francamente a comprendere la ragione per la quale dovrebbe essere preclusa al giudice la possibilità di operare analoga valutazione di non manifesta superfluità ai fini dell’ammissione della richiesta di reiterazione di esami già svolti in dibattimento nell’ambito del medesimo processo”.

In definitiva, la Suprema Corte approda ad una conclusione (per così dire) bifasica: (1) è onere della difesa richiedere la rinnovazione degli esami testimoniali, nonché di indicare espressamente le circostanze ritenute decisive in ordine alla necessità di ripetere le audizioni; (2) è facoltà del giudice non concedere la rinnovazione dell’istruttoria in assenza della richiesta di parte o qualora quest’ultima sia priva dell’indicazione delle circostanze (decisive) o, ancora, nel caso in cui vengano ritenute prive di una concreta rilevanza e, dunque, manifestatamente superflue.

***
È di tutta evidenza che le conclusioni cui giunge la decisione in commento hanno una portata dirompente sul funzionamento dell’intero processo penale, che, alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dovrebbe essere ripensato sin dalle sue fondamenta.

Sarà ovviamente opportuno attendere la reazione della giurisprudenza (specie quella di merito) prima di offrire una compiuta riflessione sul tema, cionondimeno occorre sin d’ora meditare su alcuni aspetti. Nell’ambito della disciplina de qua, vengono in rilievo plurimi interessi da salvaguardare: v’è, da un lato, l’interesse, tutelato dall’art. 111 Cost., alla speditezza e alla ragionevole durata del processo, e, dall’altro lato, quello del diritto alla prova e all’immutabilità del giudice, cristallizzato nei commi tre e quattro dell’art. 111 Cost. Interessi, quest’ultimi, che devono essere accuratamente bilanciati per perseguire il fine ultimo cui tende ontologicamente la giustizia penale, ovverosia l’accertamento della verità.

È in questo contesto, dunque, che si colloca la tematica rimessa all’apprezzamento della Corte di Cassazione in adunanza plenaria. Deve comprendersi, calandosi nella realtà dei fatti, quale dei suddetti interessi, tutti costituzionalmente tutelati, sia più meritevole di compressione, tenendo bene a mente, quale faro-guida della complessa operazione di bilanciamento, che l’obiettivo del processo è quello di accertare la verità.

A voler assecondare gli approdi esegetici cui sono pervenuti i giudici di legittimità, non può farsi a meno di esplicitare, seppur in ottica evidentemente preliminare, un sentimento di parziale non condivisione con le conclusioni prospettate.
Da un punto di vista rigorosamente processuale, conta soffermarsi sul principio enunciato dall’art. 511, secondo comma, c.p.p., in ragione del quale la lettura dei verbali delle dichiarazioni può essere disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese (a meno che l’esame non si faccia). Non si coglie appieno, in verità, il motivo per il quale – come ritenuto dalla Suprema Corte – dovrebbe potersi derogare, in caso di mutamento del giudice, alla suddetta regola processuale. Se questa vale dinanzi al giudice originario, allora dovrebbe potersi applicare anche in presenza di quello nuovo. Ragionamento, quest’ultimo, che è la stessa Corte di Cassazione a sposare in relazione all’art. 493 c.p.p., laddove si afferma che l’istanza di ammissione delle prove deve essere presentata dalla parte che vi ha interesse, tanto in caso di prima richiesta, quanto in caso di rinnovazione dell’istruttoria. E allora, se ciò è vero in relazione all’art. 493 c.p.p., dovrebbe esserlo anche con riguardo all’art. 511 c.p.p., sicché, anche qualora vi sia il mutamento della composizione del giudice (monocratico o collegiale), potrà disporsi la lettura dei verbali soltanto dopo l’audizione del testimone (purché, ovviamente, richiesta dalle parti).

Tale considerazione assume rilievo anche da altra prospettiva. L’ammissione che il nuovo giudice possa accontentarsi di leggere i verbali delle dichiarazioni, senza invero ascoltare personalmente le persone che le hanno rese, rischierebbe di determinare una pericolosa frattura nel rapporto diretto che deve esservi tra giudice e prova. L’organo giudicante, a voler richiamare le parole impiegate dalla Corte Costituzionale, deve avere “una percezione diretta della prova nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, particolarmente prodotti dal metodo dialettico dell’esame e del controesame; connotati che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità del risultato probatorio, così da poterne poi dare compiutamente conto nella motivazione” (così Corte Cost., 10 giugno 2010, sent. n. 205, rel. Frigo). Applicando invero alla lettera il principio di diritto enunciato nella decisione in commento, si rischia di infrangere irreversibilmente tale impostazione del processo penale, così comprimendo indebitamente il diritto alla prova dell’imputato e, specialmente, il diritto di quest’ultimo a ricevere un giusto processo.

La qualificazione di giusto processo – inteso come quel procedimento finalizzato ad accertare la verità – oltre che per ragioni di speditezza e celerità, passa per la tutela anche di altri interessi. Un processo rapido, specie quando si registra il mutamento del giudice, non è necessariamente sinonimo di giusto. Al contrario, il cambiamento della persona giudicante, spesso dovuto a ragioni puramente organizzative dei Tribunali, determina già di per sé una deviazione dai binari dell’accertamento della verità, posto che il nuovo giudice non ha assistito di persona alla formazione della prova. Si pensi all’esempio limite in cui il giudice cambi quasi all’esito della fase istruttoria. In tal caso, tutte le prove, e con esse il sostrato di percezione soggettiva che le accompagna, sarebbero state assunte da una persona diversa rispetto a quella che andrà ad emettere la sentenza. Ecco dunque, che se l’intento del processo è quello di accertare la verità, qualora si verifichi una situazione patologica qual è quella del mutamento del giudice, non può intervenirsi con la compressione del diritto alla rinnovazione della prova spettante all’imputato, pena la conclusione (non soddisfacente) di voler trattare una circostanza eccezionale come se fosse la regola di tutti i giorni

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2019

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La Cassazione torna sul rapporto tra sequestro penale e vizio formale della cartella di pagamento.

2019

Enrico Di Fiorino e Caterina Peroni commentano su Diritto Bancario una recente sentenza della Corte della Cassazione.
La pronuncia, che interviene in una vicenda cautelare per il reato di omesso versamento di IVA, segna un passaggio – sul piano applicativo – di sicuro interesse sul tema dei profili di interferenza tra il procedimento penale e quello tributario.
La sentenza rappresenta un’occasione per trattare le ripercussioni che un provvedimento, anche non definitivo, emesso dal giudice tributario può determinare sulle decisioni assunte nel procedimento penale.

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Premessa – La pronuncia in esame, che interviene in una vicenda cautelare avente ad oggetto un caso di sequestro preventivo nei confronti di un soggetto indagato per il reato di omesso versamento di IVA, segna un passaggio – sul piano applicativo – di sicuro interesse sul tema (tanto rilevante quanto delicato) dei profili di interferenza tra il procedimento penale e quello tributario. Nello specifico, la sentenza rappresenta un’occasione per tornare a trattare delle ripercussioni che un provvedimento, anche non definitivo, emesso dal giudice tributario può determinare sulle decisioni assunte nel procedimento penale. Si tratta di una tematica che, come noto, ha posto numerosi interrogativi, e le cui soluzioni sono state lasciate perlopiù alla giurisprudenza.

La sentenza qui in commento è coerente con il quadro già delineato dalla Suprema Corte, dal quale emerge – sempre più frequentemente – come il procedimento penale e quello tributario, che accertino in due sedi differenti le medesime circostanze, ben possano approdare ad esiti difformi e persino confliggenti.
 
Sentenza – La pronuncia della Suprema Corte attiene alla fase cautelare di un procedimento penale nell’ambito del quale il legale rappresentante di una società è sottoposto ad indagini per il reato di omesso versamento di IVA ai sensi dell’art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000. In particolare, nella vicenda in commento, il Giudice del Riesame del Tribunale di Messina non accoglieva l’appello proposto dall’indagato avverso l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari, con la quale il magistrato aveva rigettato la richiesta di revoca – totale o parziale – del sequestro preventivo per equivalente in precedenza disposto fino a concorrenza dell’importo di euro 383.246,00.

Conseguentemente, l’indagato presentava ricorso per Cassazione lamentando il vizio di violazione di legge e di motivazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e) c.p.p. Nello specifico, con un unico motivo di impugnazione, il ricorrente censurava la valutazione effettuata da parte del Tribunale di Messina in merito al mantenimento del sequestro preventivo nei confronti del proprio patrimonio.

Segnatamente, ad avviso del Giudice del Riesame, a dispetto dell’annullamento della cartella esattoriale in ragione di un vizio formale accertato nell’ambito del giudizio tributario, la pretesa creditoria vantata dall’Amministrazione Finanziaria non era venuta meno.

Il ricorrente osservava invece come, a seguito del menzionato annullamento, fosse invero assente il presupposto giuridico del sequestro, ossia la possibilità di confisca del profitto del reato. Ad avviso dell’indagato, ai fini dell’applicazione della richiamata misura cautelare reale, è necessario che il delitto tributario per cui si procede abbia determinato un profitto o, in altre parole, la condotta incriminata dalla fattispecie penale contestata abbia portato il soggetto agente a conseguire un vantaggio economico. 

Sotto tale profilo la Suprema Corte, attraverso il richiamo ad un condivisibile precedente in materia di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.lgs. n. 74/2000), afferma come effettivamente il profitto del sequestro, individuato in quel caso sulla base del valore dei beni che potevano costituire una garanzia patrimoniale, non sia riscontrabile in un caso di annullamento della cartella di pagamento e correlato “sgravio” del debito tributario disposto dall’Amministrazione finanziaria procedente.  

Nel richiamato precedente, la Suprema Corte aveva infatti dichiarato fondato il ricorso, rilevando come si rendesse «privo di qualsiasi giustificazione “allo stato” (secondo la peculiare natura del giudizio cautelare, necessariamente rebus sic stantibus) il mantenimento del sequestro in assenza di qualsivoglia “attuale” pretesa erariale, sembrando non esservi infatti nell’attualità nulla da salvaguardare a seguito non solo dell’annullamento degli avvisi di accertamento ma anche del conseguente provvedimento di “sgravio” del debito tributario, ciò che manifesterebbe l’assenza, appunto, attuale, di pretese erariali, rendendo quindi illegittimo il sequestro funzionale alla confisca per equivalente di un profitto, in atto, inesistente». Alla luce di tale ragionamento, la Suprema Corte aveva quindi annullato il provvedimento, con rinvio al Giudice del Riesame, affinché accertasse la possibilità o meno di mantenere il sequestro sui beni del ricorrente o, in altre parole, individuasse «se esistente, il profitto confiscabile, imprescindibile presupposto del mantenimento del vincolo» (Cass. Pen., sez. III, n. 39187/2015).

Tornando alla pronuncia de qua, la Corte correttamente si serve del citato precedente al fine di statuire la differenza che intercorre tra il mero annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria e il provvedimento di sgravio fiscale. Nello specifico, solo il secondo strumento prende le mosse dall’iniziativa dell’ente impositore stesso, il quale, in questo modo, afferma il venir meno della pretesa erariale.

In tal senso, la sentenza in commento, dopo aver brevemente ripercorso le differenze tra i due sopracitati istituti, richiama puntualmente un’ulteriore pronuncia della giurisprudenza di legittimità, con la quale si era affermato che il provvedimento di “sgravio” ha «natura di atto pubblico fidefacente, ed è costitutivo dell’effetto di estinzione del debito erariale» (Cass. Pen., sez. III, n. 34912/2016).

In conclusione, a fronte dell’assenza di tale provvedimento di formale cancellazione della pretesa fiscale e stante la natura non sostanziale del vizio che aveva portato la Commissione tributaria provinciale alla cancellazione della cartella di pagamento, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l’impugnazione.
 
Considerazioni – I vizi dai quali la cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate potrebbe essere affetta possono essere fra loro differenti. A tal proposito, si suole distinguere tra vizi di carattere formale e sostanziale.

In primo luogo, dalla sentenza in commento è possibile desumere che nei casi in cui la competente Commissione tributaria provveda all’annullamento della cartella relativa all’omesso versamento di IVA in ragione di vizi meramente formali, non viene meno la pretesa erariale e sotto tale profilo la decisione non sarebbe in grado di assumere rilevanza in sede penale.

Secondariamente, può darsi il caso in cui venga emesso dall’Agenzia delle Entrate un provvedimento di sgravio fiscale. In tale circostanza, la Corte ha chiarito, come nella sentenza in commento, che l’adozione dello “sgravio” costituisce un’ipotesi di mutamento delle esigenze cautelari e pertanto non sarebbe giustificabile – rebus sic stantibus – il mantenimento della misura cautelare. Come noto, il procedimento cautelare presenta per sua natura una portata sicuramente diversa dal giudizio di cognizione e impone un accertamento solo allo stato degli atti.

Fermi restando i principi dell’autonomia e del parallelismo, che regolano i rapporti tra procedimento penale e tributario, la Corte ha infatti osservato – in modo condivisibile – come il Tribunale del Riesame avesse errato poiché si era «limitato a statuire l’autonomia del giudizio penale rispetto a quello tributario, senza alcuna considerazione (sia pure critica) nei confronti del merito della decisione tributaria, anche ai fini del fumus e dell’elemento soggettivo» (Cass. Pen., sez. III, n. 26450/2016).

È poi, da ultimo, ipotizzabile un ulteriore scenario, nel quale la Commissione tributaria competente abbia optato per l’annullamento della cartella di pagamento in ragione di un vizio di natura sostanziale e non meramente formale, senza un contestuale provvedimento di sgravio da parte dell’Amministrazione finanziaria (diversamente quindi dal caso qui in commento, dove entrambi i provvedimenti a favore del contribuente erano stati emessi).

La Suprema Corte si è in passato espressa anche su questa ipotesi, attribuendo alla sentenza di merito emessa dal giudice tributario la stessa valenza del provvedimento di sgravio fiscale proveniente dall’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, la Corte ha statuito che «in tema di reati tributari, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e nell’ipotesi di sospensione della esecutività dell’atto impugnato da parte della Commissione Tributaria, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 47, i presupposti per il sequestro preventivo funzionale alla confisca non vengono ridimensionati, in considerazione della cognizione sommaria e limitata nel tempo della sospensione; solo lo sgravio da parte dell’Agenzia delle entrate o la sentenza di merito anche non definitiva – della Commissione Tributaria fanno venire meno il profitto del reato ai fini del sequestro» (Cass. Pen., sez. III, n. 1994/2016).

Per concludere, il motivo di impugnazione proposto dal ricorrente nel caso in commento parte dall’affermazione corretta per cui il venir meno del debito fiscale non può che determinare l’assenza del profitto del reato tributario, donde l’impossibilità di mantenere il sequestro. Nondimeno, il ragionamento non appare condivisibile agli occhi della Corte nella parte in cui si afferma sic et simpliciter che l’annullamento della cartella esattoriale per un vizio formale avrebbe determinato un’automatica esclusione della pretesa fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Sotto tale profilo, dalle citate pronunce discende un quadro dei rapporti tra i due procedimenti conforme alla scelta di separazione voluta dal legislatore. Tuttavia, affermare un’autonomia dei procedimenti non può condurre ad escludere che le risultanze della procedura amministrativa e del contenzioso tributario possano assumere una qualche valenza nel processo penale, pur dovendo comunque queste essere apprezzate dal giudice secondo i principi di valutazione della prova previsti dal codice di procedura.

Certamente tali provvedimenti non potranno assumere carattere vincolante per il giudice penale, il quale perverrà ad una decisione sulla base del proprio libero convincimento, pur permanendo – tuttavia – un obbligo di specifica e congrua motivazione in capo al magistrato laddove adotti un provvedimento di segno contrario a quanto statuito in sede fiscale.

Qui l’articolo su Diritto Bancario.

La Cassazione torna sulla responsabilità concorsuale del socio nel reato dichiarativo commesso dagli amministratori

2019

Enrico Di Fiorino e Lorena Morrone intervengono su Nuovo Diritto delle Società, con una nota in tema di concorso del socio nel reato dichiarativo commesso dagli amministratori.
La Corte di Cassazione riconosce la possibilità che il socio possa concorrere nel reato altrui pur non ricoprendo alcuna carica amministrativa (nemmeno di fatto), ma richiede che il suo contributo si manifesti sotto forma di impulso psicologico alla condotta materialmente ascrivibile ad altri soggetti.
La pronuncia supera così un precedente (preoccupante) arresto della Suprema Corte, dove si pretendeva di attribuire rilevanza, ai fini del concorso, alla mera qualifica di socio.

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Corte di Cassazione, sezione IV penale, 6 maggio 2019, n. 18827

1. Nonostante l’utilizzo del pronome “chiunque”, non vi sono dubbi circa la natura di reato proprio delle fattispecie incriminatrici tributarie in materia di dichiarazione, le quali possono essere contestate solo a chi riveste la qualifica di contribuente[1]. Tale circostanza non esclude che, ai sensi dell’art. 110 c.p. (“Concorso di persone”), anche altri soggetti (diversi dal firmatario della dichiarazione o da chi è obbligato alla presentazione della stessa) possano concorrere nella condotta commissiva od omissiva dell’autore del reato, laddove abbiano effettivamente fornito un contributo di ordine materiale o morale.

La giurisprudenza, proprio facendo ricorso alla figura del concorso di persone, è arrivata così ad estendere la punibilità di tali reati ad altri soggetti, quali l’amministratore di fatto, il componente del consiglio di amministrazione non firmatario della dichiarazione o il consulente della società[2]. La sentenza in commento riguarda invece un’ipotesi differente, ossia quella della possibile punibilità, per un reato tributario, del socio unico di società di capitali, chiamato a rispondere a titolo concorsuale unitamente al rappresentate legale ed ai soggetti ritenuti gestori di fatto della società.

2. La pronuncia interviene in una vicenda cautelare in cui l’indagata veniva incolpata – per quanto qui di interesse – dei reati di dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 74/2000, perché – al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto – effettuava la commercializzazione di prodotti petroliferi acquistati con false dichiarazioni d’intento, da depositi fiscali, attraverso società create ad hoc, accreditate come operanti in regime di cessione all’esportazione e, quindi, solo formalmente autorizzate ad acquistare in regime di esenzione di IVA. A seguito della conferma del decreto di sequestro preventivo da parte del Tribunale del Riesame, la Corte di Cassazione annullava l’ordinanza, impugnata dal difensore dell’indagata, con rinvio al tribunale per un nuovo vaglio.

In particolare, la Suprema Corte, dopo aver ricostruito il delitto ex art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 in termini di reato proprio omissivo[3], riteneva la motivazione del tribunale viziata in diritto, in quanto ricollegava alla sola qualità di socia dell’indagata “l’obbligo di presentazione della dichiarazione, senza alcun riferimento in ordine all’eventuale sussistenza del concorso di persone del reato” (Cass. pen., sez. III, n. 40329/2018).

In ragione di una seconda conferma da parte del Tribunale del Riesame, nuovamente il legale dell’indagata presentava ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge ed un vizio motivazionale (art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.). Più nel dettaglio, il ricorrente – richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza Dolce & Gabbana (Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 2014, n. 43809) – evidenziava come l’unica ipotesi di concorso ipotizzabile nel reato di omessa dichiarazione fosse quello di natura c.d. morale, e che oggetto del concorso dovesse necessariamente essere la specifica omissione, e non le diverse condotte che l’hanno preceduta. Nella vicenda oggetto di gravame, invece, secondo il ricorrente, la condotta cui si riferisce il Tribunale per sostenere il ruolo di concorrente della socia avrebbe potuto al più rilevare come prova in ordine ai (diversi) reati commessi in violazione del Testo Unico delle Accise.

3. Con la sentenza de qua, la Corte di Cassazione si premura di evidenziare le ragioni di fatto per le quali il percorso motivazione seguito nella seconda pronuncia del Tribunale risulta condivisibile, in quanto colma anche la lacuna che, in punto di concorso di persone nel reato, viziava la precedente ordinanza. Seppur soggetto distinto rispetto al rappresentante legale e all’amministratore di fatto, il socio unico della società avrebbe stretto con i primi due un accordo funzionale all’evasione fiscale, attraverso un collaudato sistema di illecite operazioni di acquisto e di commercializzazione di prodotto petrolifero in esenzione IVA, il quale prevedeva l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale. Secondo il Tribunale, in tal senso deporrebbero alcune conversazioni intercettate, dalla quali emergerebbe chiaramente il ruolo dell’indagata (alla quale – peraltro – veniva pure contestato il reato di natura associativa, avendo la stessa fornito la base logistica per l’appoggio e lo smaltimento del prodotto petrolifero). Tale circostanza, ad avviso del giudicante, priverebbe di rilievo la tesi difensiva per la quale il mero mancato possesso della qualifica di rappresentate legale escluderebbe la sussistenza del dolo d’evasione.

Sotto il profilo giuridico, la Corte ritiene opportuno – in primo luogo – richiamare anch’essa i principi statuiti nella nota vicenda processuale che ha interessato gli stilisti Dolce e Gabbana, al fine di evidenziare come – salve le ipotesi di costringimento fisico e di errore determinato dall’altrui inganno – il concorso sia effettivamente ipotizzabile solo in forma morale, “quando cioè chi vi è obbligato ha omesso di presentare la dichiarazione perché istigato o rafforzato nelle sue intenzioni o in attuazione di un accordo intercorso con altri soggetti”. Ipotesi che, secondo il Tribunale del Riesame, ricorrerebbe nel caso de quo. La Suprema Corte, secondariamente, evidenzia come l’oggetto dell’istigazione e dell’accordo debba essere specificatamente “la violazione dell’obbligo così che l’omissione, una volta perfezionata dall’unico autore materiale possibile, possa essere soggettivamente attribuibile all’azione di ciascuno dei correi che l’abbia prevista e voluta”; mentre – al contrario – non potrà avere alcun rilievo, ai fini dell’estensione della punibilità del reato in materia fiscale, il concorso afferente alle sole condotte precedenti. Sul punto, la Corte osserva, tuttavia, come nella vicenda oggetto di giudizio le condotte anticipatorie rispetto all’omessa dichiarazione rilevino – ed in tal senso conclude anche il Tribunale del Riesame – in quanto da esse sarebbe possibile “desumere, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova dell’accordo criminoso”.

I motivi proposti dal ricorrente venivano quindi ritenuti infondati ed il ricorso rigettato.

4. La sentenza si lascia apprezzare nella misura in cui, facendo una corretta applicazione dei principi in materia di concorso di persone nel reato, ha ritenuto censurabile la precedente decisione del Tribunale del Riesame, la quale ricollegava alla sola qualità di socio la responsabilità per il reato di omessa dichiarazione, mentre ha reputato esente da vizio la seconda ordinanza, che, invero, avrebbe puntualmente accertato i requisiti strutturali del concorso di persone nel reato ai sensi dell’art. 110 c.p.: nell’ordine i) la pluralità di agenti, ii) la realizzazione della fattispecie oggettiva, iii) il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato e iv) l’elemento soggettivo.

La Corte di Cassazione riconosce, dunque, la possibilità che il socio, pur non ricoprendo alcuna carica amministrativa e senza che sia necessario valorizzare l’“effettività” della stessa attraverso la figura dell’amministratore di fatto, possa concorrere nel reato altrui, laddove il suo contributo si manifesti sotto forma di impulso psicologico al reato materialmente ascrivibile ad altri soggetti. Nell’ambito di tale forma di compartecipazione – di concorso morale o partecipazione psichica – dovrà essere tuttavia accertato l’effettivo contributo quale determinatore (nel senso di far sorgere in altri un proposito criminoso prima inesistente) o istigatore (di colui che si limiti a rafforzare in altri un proposito già maturato).

Sotto il profilo soggettivo, ciascuna condotta di compartecipazione dovrà essere sorretta dal corrispondente requisito psicologico, costituito da due componenti: la coscienza e volontà del fatto criminoso e – quale quid pluris rispetto al reato monosoggettivo – la volontà di concorrere con altri alla commissione del delitto tributario[4].

5. Appare, dunque, opportuno evidenziare il diverso grado di indagine richiesto per l’accertamento del concorso del terzo nel reato tributario, rispetto all’ipotesi di responsabilità dell’amministratore di fatto.

Con riferimento a quest’ultimo, invero, la giurisprudenza costante[5] – anche in materia civile e tributaria[6] – ha riconosciuto l’applicazione del principio funzionalistico, secondo cui nella gestione sociale deve prevalere la qualifica di fatto rispetto a quella formale.

Tale equiparazione tra amministratori di fatto e di diritto, alla luce dell’effettivo ruolo del primo, è stata recepita – come noto – anche dal legislatore nel 2002, con l’introduzione dell’art. 2639 c.c. (nonché con la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative di cui al d.lgs. n. 6/2003).

Sebbene la novella sia intervenuta con riferimento alla sola materia penale societaria, si è più volte affermato che il principio possa essere applicato anche con riferimento a reati di altra natura. In particolare, si è sostenuto che l’art. 2639 c.c. costituisca “la codificazione di un principio generale applicabile ad altri settori penali dell’ordinamento”[7].  Secondo la Suprema Corte di Cassazione, invero, “diversamente opinando si porrebbero a carico dell’amministratore di diritto, anche ove fosse un mero prestanome, tutte le omissioni civilmente e penalmente rilevanti, mentre verrebbe esclusa ogni responsabilità in capo a colui che effettivamente gestisce la società”.

Una tale impostazione, d’altronde, è coerente con quanto disposto in materia tributaria sia dall’art. 1 del d.P.R. n. 322/1998, il quale, al comma 4, prevede espressamente che “la dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale”; sia dall’art. 62 d.P.R. 600/1973, che riconosce la rappresentanza dell’ente alle persone che di fatto lo amministrano.

Nel caso in cui sia un amministratore di fatto a svolgere effettivamente le funzioni gestorie proprie dell’amministratore della società, e l’amministratore di diritto sia solo un prestanome, inoltre, la giurisprudenza è arrivata a sostenere che solo il primo sarà chiamato a rispondere penalmente del reato proprio di cui all’art. 5 d. lgs. 74/2000. L’amministratore di diritto, invece, sarà punibile a titolo di concorrente ex art. 40, comma 2, c.p., ove non abbia impedito l’evento, ed ove sussista comunque l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie delittuosa (anche nella forma del dolo eventuale)[8].   

Con riferimento, invece, al terzo (concorrente ma non amministratore di fatto), ciò che rileva è il solo contributo fattivo della sua azione, senza che debba essere accertata un’effettiva ingerenza nell’attività di amministrazione. Non viene richiesta, dunque, la presenza dei requisiti previsti dall’art. 2639 c.c., ossia che venga svolta la stessa funzione, diversamente qualificata, dell’amministratore di diritto, ovvero che vengano esercitati in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione dello stesso. 

6. La sentenza in commento appare, quindi, da segnalare, in quanto rappresenta un superamento di un precedente (ed invero preoccupante) arresto della Suprema Corte, il quale – in analogia a quanto statuito nella prima ordinanza del Tribunale del Riesame nel caso commentato – pretendeva di attribuire rilevanza, ai fini del concorso, alla mera qualifica di socio.

In particolare, si era affermato che, con riferimento al reato di omessa dichiarazione, al rappresentante legale della persona giuridica quale “intraneus possano concorrere uno ovvero più extranei”. Tra questi ultimi, potevano addirittura essere ricompresi i soci, seppur usciti dalla compagine della società contribuente nell’anno d’imposta oggetto dell’accusa, “dato che comunque per il pro rata essi risultano beneficiari dell’omissione contributiva derivante dall’omissione dichiarativa fiscale e quindi ragionevolmente ipotizzati “concorrenti morali” nel reato stesso”[9].

Così come appare conforme al dato normativo individuare come soggetto attivo del reato ex art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 il contribuente che ha l’obbligo di presentare la dichiarazione – obbligo da estendersi anche all’eventuale amministratore di fatto, in toto equiparato a quello di diritto[10]  – allo stesso modo rappresenta una corretta applicazione dei principi in tema di concorso di persone ipotizzare la punibilità dell’extraneus, laddove ricorrano i requisiti imposti dall’art. 110 c.p.

Al contrario, destava preoccupazione l’orientamento, qui superato, che, prescindendo da un qualsiasi accertamento circa la condotta effettivamente tenuta, fondava la relativa pronuncia su una generica considerazione circa il fatto che i soci sono fra i principali beneficiari dell’evasione di imposta attribuibile alla società e che, quindi, sarebbe ben ipotizzabile una loro responsabilità quali concorrenti morali nella scelta del legale rappresentante di non procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con ogni evidenza, una ricostruzione contraria al principio del carattere personale della responsabilità penale, di cui all’art. 27, comma 1, Cost.: non solo una forma di responsabilità per fatto altrui, ma anche un’ipotesi di punibilità per fatto incolpevole, in tutti i casi in cui il socio, non più parte della compagine societaria, non sarebbe dotato di alcun potere impeditivo in relazione al reato dell’amministratore.


[1] Si veda, ad esempio, A. Traversi, La difesa del contribuente nel processo penale tributario, Milano, 2014, p. 6. Con riferimento al reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 di nostro interesse, E. Musco, F. Ardito, Diritto penale tributario, Terza edizione, Torino, 2016, p. 229; S. Putinati, La riforma dei reati tributari – Le novità del d. lgs. n. 158/2015 (a cura di C. Nocerino e S. Putinati), Torino, 2015, p. 107; V. Napoleoni, I fondamenti del nuovo diritto penale tributario, Milano, 2000, p. 137.
[2] Sulla responsabilità del consulente, si veda ex multis Cass. pen., sez. III, 14 novembre 2017, n. 1999, secondo cui “in tema di reati tributari, il consulente fiscale è responsabile, a titolo di concorso, per la violazione tributaria commessa dal cliente, quando, in modo seriale, ossia abituale e ripetitivo, attraverso l’elaborazione e commercializzazione di modelli di evasione, sia stato il consapevole e cosciente ispiratore della frode, anche se di questa ne abbia beneficiato il solo cliente”. A. Martini, Reati in materia di finanza e tributi, in G.F Grosso. – T. Padovani – A. Pagliaro (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, XVII, Milano, 2010, p. 141, ritiene di poter attribuire al consulente il ruolo di intraneus ove, mediante specifico atto negoziale, lo stesso abbia accettato di assumersi il dovere di adempimento degli obblighi del contribuente, realizzando poi autonomamente, in forza di questo potere, la condotta penalmente rilevante. Parte della giurisprudenza esclude peraltro la responsabilità del contribuente intraneus in tutti quei casi in cui il consulente abbia agito di propria iniziativa. Sul punto si vedano Cass. pen., sez. II, 23 gennaio 1995, n. 4842 e Trib. Verona, Sez. dist. Soave, 12 giugno 2007.
Circa la responsabilità dell’amministratore di fatto, si rimanda a Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2015, n. 38780, secondo cui “del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o i.v.a., l’amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta, mentre l’amministrazione di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento (art. 40, comma 2, c.p. e 2932 c.c.), a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice”.
[3] A. Traversi, cit,, p. 282.
[4] Con particolare riferimento all’elemento psicologico del concorrente esterno, si afferma che possa riscontrarsi una sua responsabilità “anche a titolo di dolo eventuale, quindi con mera accettazione del rischio, ma non a titolo di colpa”, A. Keller, La dichiarazione infedele, in A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna (diretto da), Diritto penale dell’economia, Milano, 2017, p. 756. La giurisprudenza richiede la consapevolezza della qualifica ricoperta dall’intraneo, sul punto si vedano Cass. pen., sez. I, 23 settembre 2008, n. 39292; Cass. pen., sez. V, 22 aprile 2004, n. 23675; Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 2014, n. 43809.
[5] In senso conforme si vedano Cass. Pen., sez. III, 28 aprile 2011, n. 23425; Cass. pen., sez. V, 11 gennaio 2008, n. 7203.
[6] In questo senso si richiamano Cass. civ., sez. I, 5 dicembre 2008, n. 28819; Cass. civ., sez. un., 18 ottobre 2005, n. 2013; Cass. Civ, sez. trib., 9 novembre 2005, n. 21757.
[7] Sul punto si veda Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2015, n. 38780 e Cass. pen., sez. V, 20 giugno 2012, n. 39535.
[8] A tal proposito si vedano Cass. pen., sez. V, 18 marzo 2015, n. 38918, Cass. pen., sez. V, 22 ottobre 2014, n. 50348; Cass. pen., sez. III, 6 aprile 2006, n. 22919; Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 2014, n. 50976. In dottrina, si rimanda a E. Amati, M. Belli, Responsabilità dell’amministratore di fatto per il reato di omessa dichiarazione dei redditi, in Arch. Pen., 2012; E. M. Ambrosetti, E. Mezzetti, M. Ronco, Diritto penale dell’impresa, Bologna. In senso contrario, si veda I. Caraccioli, Sul problema della responsabilità degli “amministratori di fatto” nei reati tributari, in Riv. dir. trib., fasc.7-8, 2013, pag. 145.
[9] In questo senso, Cass. pen., sez. III, 21 giugno 2016, n. 35527. Secondo la Suprema Corte, le ragioni di fatto per le quali i ricorrenti dovessero ritenersi concorrenti extranei del reato sarebbero da ricondurre alla “ristretta base azionaria della società contribuente, [ed ai] rapporti di parentela tra i soci e con l’amministratore autore del reato stesso”. Si consideri che, con riferimento al reato di omesso versamento di IVA, di cui all’art. 10ter d. lgs. 74/2000, è stata riconosciuta la responsabilità penale anche dell’amministratore di una società, la cui carica sia cessata prima della scadenza del termine per il pagamento annuale dell’imposta. Tuttavia, al contrario di quanto stabilito in relazione al socio concorrente esterno nel reato proprio, in questo caso la valutazione si fondava sull’accertamento che, nonostante l’intervenuta decadenza, lo stesso avesse conservato i poteri di amministrazione all’interno della società (Cass. pen., sez. III, 7 febbraio 2017, n. 26930). Sempre con riferimento al componente del consiglio di amministrazione, da ultimo il Tribunale di Bergamo è giunto a stabilire che, a prescindere dalle attribuzioni e deleghe specificatamente riconosciute a ciascuno, egli “è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, ivi compreso l’erario, ed indubbiamente fra i doveri minimi che si radicano in capo a lui al momento dell’accettazione della carica rientra – oltre al controllo sull’esistenza, sulla regolare tenuta e sulla pronta reperibilità dei libri sociali – il controllo della correttezza delle dichiarazioni” (Trib. Bergamo, 20 febbraio 2018, n. 16).
[10] Sul punto si rimanda a Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 2015, n. 24650, che opera il richiamo all’art. 1, comma 4, D.P.R. n. 322/1998).

Qui l’articolo su Nuovo Diritto delle Società

Il delitto inquinato. Ancora su sversamento di rifiuti e disastro innominato

2019

Il nostro partner Enrico Di Fiorino, insieme all’Avv. Edoardo Mazzanti, Dottore di Ricerca alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, interviene con un commento in materia di #disastro innominato.
Nella nota gli autori criticano l’atteggiamento di self-restraint assunto dalla Cassazione, che s’inscrive in un processo di riduzione del diritto penale dell’ambiente ad una dimensione meramente casistica: all’oscurità e alla confusione dei testi legislativi, la #giurisprudenza risponde con soluzioni limitate al caso concreto, difficilmente inquadrabili in disegni complessivi ispirati a coerenza.
Un tema di grande interesse per il nostro Studio, impegnato in numerosi procedimenti in materia #penale #ambientale, dove la difesa degli imputati rappresenta spesso anche una battaglia di civiltà a tutela del diritto di autodeterminazione individuale e d’impresa (lesi in caso di oggettiva impossibilità di conoscere il discrimine tra ciò che è #lecito e ciò che è #illecito) e del diritto di difesa dei singoli (compromesso da contestazioni di concorsi “universali” nella causazione dell’evento, ove le singole condotte sono considerate quali espressione di una strategia d’impresa, bypassando la necessità di valutare l’effettivo contributo casuale di ciascun imputato).

TopLegal Corporate Counsel & Finance Awards 2019

2019

Ai TopLegal Corporate Counsel & Finance Awards 2019, Giuseppe Fornari ha premiato Erg S.p.A., che si è aggiudicata il premio nella categoria Energy.
Contenti di aver sponsorizzato la settima edizione degli Awards, nati per celebrare i successi delle direzioni affari legali italiane, e di aver assegnato un riconoscimento ad un operatore sempre più in prima linea nella produzione di energia da fonti rinnovabili e sostenibili.

TopLegal Corporate Counsel & Finance Awards 2019

2019

Domani sera al Palazzo del Ghiaccio di Milano si terrà l’evento di gala dei TopLegal Corporate Counsel & Finance Awards 2019.
La serata, che celebra i successi delle direzioni affari legali italiane, delle squadre tax, dei team di compliance e dei direttori risorse umane, vedrà Fornari e Associati tra gli sponsor del’evento.

Libro d’oro 2019

2019

Nel Libro D’oro 2019 de Le Fonti anche Fornari e Associati tra le eccellenze italiane.
Uno stimolo per continuare a crescere e a migliorarsi.

Anche il socio seppur non amministratore può concorrere nel reato dichiarativo contestato agli amministratori

2019

Un breve commento di Enrico Di Fiorino sulla Rivista di Diritto Tributario in tema di concorso del socio nel reato dichiarativo commesso dagli amministratori.
La sentenza esaminata si lascia apprezzare nella misura in cui, facendo una corretta applicazione dei principi in materia di concorso di persone nel reato, ha ritenuto censurabile la precedente decisione del Tribunale del Riesame, la quale ricollegava alla sola qualità di socio la responsabilità per il reato di omessa dichiarazione. La Corte di Cassazione riconosce, dunque, la possibilità che il socio, pur non ricoprendo alcuna carica amministrativa (nemmeno di fatto), possa concorrere nel reato altrui, ma richiede che il suo contributo si manifesti sotto forma di impulso psicologico al reato materialmente ascrivibile ad altri soggetti.
La sentenza è da segnalare, in quanto rappresenta un superamento di un precedente (ed invero preoccupante) arresto della Suprema Corte, il quale pretendeva di attribuire rilevanza, ai fini del concorso, alla mera qualifica di socio.

Sul tempus commissi delicti del reato di avvelenamento acque

2019

Un breve commento di Enrico Di Fiorino in materia di avvelenamento di acque: un reato riscoperto relativamente di recente, ora impiegato per reprimere macro-fenomeni di durata, ottenuti per accumulo di numerose micro-condotte.

Convegno “Il modello organizzativo e le società calcistiche: la prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e giustizia sportiva

2019

Save the date – In data 14 giugno presso Spazio Chiossetto, Fornari e Associati – insieme a Grassani e Associati e PwC TLS – organizza un pomeriggio di incontro su “Il modello organizzativo e le società calcistiche: la prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e giustizia sportiva”.
Insieme a relatori di spessore del mondo dello sport e del diritto, parleremo dell’efficacia del Modello 231 in sede penale e federale.
Un tema di grande rilevanza, considerata la sempre maggiore attenzione nei confronti del modello organizzativo da parte degli organi federali e all’espresso riconoscimento dell’efficacia esimente da parte del Codice di Giustizia Sportiva.
E di assoluta attualità, vista la recentissima estensione della responsabilità degli enti al reato di frode in competizioni sportive, che ora si aggiunge alle numerose aree già da mappare (dai reati societari e finanziari, al riciclaggio, fino alla materia della salute e sicurezza).
Il calcio è diventato sempre più un’industria, e anche sotto il profilo della prevenzione e della regulatory compliance è ora chiamato ad un salto di qualità, ponendo al centro del proprio sistema di controllo uno strumento fondamentale per la tutela della società calcistica.
I posti sono limitati. Si prega di confermare la presenza all’indirizzo info@fornarieassociati.com

Il canone del “ne bis in idem” nel rapporto tra i reati di truffa e bancarotta fraudolenta distrattiva

2019

Con la pronuncia in commento, la n. 13399/2019 emessa dalla quinta sezione penale, la Corte di Cassazione torna nuovamente ad esprimersi in merito all’applicazione del principio del “ne bis in idem”, che, come noto, vieta che un soggetto venga perseguito più di una volta per un identico fatto.

In particolare, con la sentenza in esame, la Suprema Corte interviene per correggere la pronuncia del Tribunale di Venezia – Sezione del Riesame, fondata su una interpretazione generalizzante ed estensiva del principio del “ne bis in idem”.

Sono ben note le due diverse accezioni che la giurisprudenza ha attribuito nel tempo al concetto di “medesimo fatto”, ovvero quella giuridica (idem legale) o storica (idem factum).

La lettura costituzionalmente conforme offerta dalla Consulta con la sentenza n. 200 del 2016 aderisce all’orientamento interpretativo dell’idem factum, condiviso anche a livello comunitario (ex multis Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia; 23 settembre 2015, Butnaru e Bejan-Piser contro Romania), stabilendo che il fatto vada valutato nella sua accezione naturalistica, comprensiva dei diversi elementi che contribuiscono a costituirlo – ossia la condotta, l’evento ed il loro nesso causale – avendo riguardo alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.
Non si fa riferimento, pertanto, alla qualificazione giuridica dei fatti, né all’eventuale possibilità di riconoscere il concorso formale tra le fattispecie da esaminare, ma si tiene presente la modificazione della realtà che origina dal comportamento del soggetto agente.

Con la sentenza in oggetto, quindi, la Corte di Cassazione affronta la questione concernente l’operatività del precitato canone di ne bis in idem nel rapporto tra il delitto di truffa e quello di bancarotta per distrazione, discostandosi da quanto stabilito dalla precedente pronuncia avente ad oggetto, invece, il rapporto tra lo stesso reato fallimentare e quello di appropriazione indebita (Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2018, n. 25651).

Nel caso di specie, il delitto di truffa veniva perpetrato dall’amministratore di fatto di alcune società attraverso la falsificazione delle condizioni patrimoniali e finanziarie delle stesse, al fine di ottenere l’erogazione di finanziamenti in danno ad istituti bancari.

Una volta acquisite illecitamente le somme, l’indagato le sottraeva dal patrimonio sociale, così ledendo l’interesse dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale.

Alla luce di tale ricostruzione fattuale, la Suprema Corte stabilisce che la contestazione relativa ai fatti di truffa – che, secondo il giudice cautelare, avrebbe assorbito quella fallimentare – non impedisce, in ragione del divieto di bis in idem, di giudicare l’imputato per il delitto di bancarotta per distrazione, contestato nel medesimo procedimento, in quanto la condotta complessivamente dolosa si compone di fatti illeciti tra di loro naturalisticamente differenziati.

Mentre con la sentenza n. 25651/2018 sopra citata la stessa Corte aveva stabilito come il giudizio irrevocabile di assoluzione per il delitto di appropriazione indebita di beni aziendali determinasse l’impossibilità di sottoporre l’imputato ad ulteriore processo per il delitto di bancarotta per distrazione, in quanto concernente la stessa condotta ed i medesimi beni già oggetto di accertamento nell’ambito del primo giudizio; il ragionamento non è ugualmente applicabile al caso di specie, e, dunque, nel rapporto tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di truffa, la cui condotta risulta logicamente e temporalmente distinta da quella distrattiva.

Se nel caso analizzato con la sentenza n. 25651/2018 i fatti naturalisticamente intesi di appropriazione indebita e bancarotta distrattiva risultavano coincidere, non essendo la dichiarazione di fallimento idonea a differenziarli, in quanto inquadrabile come attività indipendente dalla volontà dell’agente (poiché determinata dall’iniziativa dei creditori o del Pubblico Ministero e sottoposta alla valutazione del Tribunale Fallimentare), non ostativa quindi all’instaurazione di due procedimenti penali differenti; al contrario, le condotte riferibili al caso di specie – consistite nell’utilizzo di documentazione mendace per l’ottenimento di finanziamenti bancari e nella successiva distrazione delle somme così ottenute per fini extrasociali – non sono unitariamente riconducibili al medesimo factum, collocandosi su piani cronologicamente progressivi e logicamente consequenziali, dove l’evento di una costituisce il prius logico e antecedente dell’altra.

Malgrado l’apparente unicità dell’oggetto materiale della condotta, dal momento che il profitto generato dalle condotte frodatorie risulta esattamente corrispondente a quanto sottratto dal patrimonio sociale attraverso le condotte distrattive, a questa non corrisponde l’unicità del fatto.

Come correttamente fa notare la Corte di Cassazione, il giudice cautelare ha, inoltre, omesso di considerare come nella sentenza n. 25651 fosse stata riconosciuta la preclusione di un secondo giudizio (a seguito dell’emissione della dichiarazione di fallimento), in considerazione di una sentenza già emessa per la stessa condotta distrattiva, qualificata però come appropriazione indebita; nel caso che ci occupa, invece, i due fatti di reato vengono contestati nel medesimo procedimento penale, attraverso un’imputazione provvisoria che già ne evidenzia la progressione logica e consequenziale.

Si conclude, quindi, chiarendo che il rapporto strutturale della bancarotta per distrazione con il reato di appropriazione indebita si costruisce diversamente rispetto al rapporto tra il reato ex art. 216 R.d. n. 267/1942 e quello di truffa ex art. 640 c.p. e, pertanto, diverse debbono essere anche le conseguenze processuali che derivano da tale raffronto: solo nel primo caso, infatti, ci si trova dinanzi ad una identità del fatto (composto da condotta, nesso di causalità ed evento) che comporta l’applicazione del divieto di “bis in idem” finalizzato ad evitare una ingiustificata persecuzione.

Global Law Experts 2019

2019

Sull’edizione 2019 di Global Law Experts, Fornari e Associati è indicato, per l’Italia, come “White Collar Crime Law Firm of the Year”.
Un importante riconoscimento per lo studio e tutti i suoi professionisti.

Workshop Keiron

2019

Un ringraziamento agli studenti dell’Università commerciale Luigi Bocconi di Keiron – Casa dei Penalisti, che ieri hanno partecipato con grande entusiasmo al nostro Workshop “Il disastro ambientale tra criticità applicative e prospettive future. Analisi di casi pratici”.
I nostri auguri ai ragazzi per un grande avvenire.

Sole 24 ore – Studio legale dell’anno 2019

2019

Sul Sole 24 Ore, nel Dossier dedicato agli studi legali dell’anno, Fornari e Associati è stato segnalato tra gli studi legali dell’anno 2019 nel settore “Diritto Penale”.
Leggi l’intera ricerca su https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-05-10/studi-legali-dell-anno-2019-ricerca-sole-24-ore-statista-120602.shtml?uuid=AB442yuB&refresh_ce=1
Un ringraziamento ai colleghi e alla società che ci hanno segnalato.

Le Fonti Awards 2019

2019

Una grande conferma per Fornari e Associati, che ha ricevuto il premio come Studio dell’Anno nel campo del Diritto Penale Ambientale “per aver assistito con successo manager e gruppi industriali italiani in procedimenti di primo piano nell’ambito del penale ambientale, della PA, del lavoro e della sicurezza, tra i più importanti mandati in assoluto degli ultimi mesi”.

TopLegal Industry Awards 2019

2019

Grande soddisfazione per il nostro founding partner Giuseppe Fornari, che è stato selezionato tra i finalisti come professionista dell’anno nel settore Banche.
La serata celebrativa si terrà giovedì 16 maggio a Milano, presso Palazzo Mezzanotte.

Accesso abusivo ad un sistema informatico: la rilevanza penale dell’eccesso di potere del pubblico ufficiale

2019

CASS. PEN., SEZ. V, 9 NOVEMBRE 2018, DEP. 27 FEBBRAIO 2019, n. 8541.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, nell’ambito di una vicenda concernente il reato di accesso abusivo a sistema informatico di cui all’art. 615-ter c.p., si è soffermata sull’interpretazione del concetto di abusività, elemento espressamente tipizzato dalla norma, in assenza del quale non potrebbe configurarsi l’illecito penale.

In particolare, i giudici di legittimità hanno analizzato la configurabilità del delitto in relazione al c.d. sviamento di potere, da intendersi come quella condotta posta in essere dal pubblico ufficiale che persegua, in luogo dell’interesse pubblico, un suo interesse privato.

La pronuncia in oggetto si inserisce nel recente solco esegetico tracciato dalle Sezioni Unite, che, in un caso dai contorni fattuali analoghi, avevano affermato il seguente principio di diritto: “(…) integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1 c.p. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico (…) acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita” (così Cass. Pen., SS.UU., 18 maggio 2017, n. 41210).

Già la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, superando un precedente orientamento, sempre delle Sezioni Unite (c.d. sentenza Casani del 2011), aveva dunque ampliato il perimetro applicativo del concetto di abusività, dando rilevanza alle finalità perseguite dal pubblico ufficiale che accede o permane nel sistema informatico.

Venendo al caso trattato dalla sentenza qui in commento, l’imputato, in qualità di pubblico ufficiale, era stato condannato dalla Corte di Appello di Ancona per essersi abusivamente introdotto in un sistema informatico, al fine di acquisire informazioni sulla situazione reddituale della moglie, con la quale aveva in corso una causa di separazione.

Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta condanna, articolando tre diversi motivi. In particolare, con il terzo motivo il difensore lamentava l’erroneità della sentenza in punto di accertamento della responsabilità, laddove, secondo le sue considerazioni, non si sarebbe raggiunta la prova che ad aver commesso il fatto illecito fosse il suo assistito e che, in particolare, l’accesso al sistema informatico fosse effettivamente abusivo.

Nella decisione, i giudici di legittimità si sono dunque profusi nell’argomentare in merito al tema dell’ingresso abusivo, concetto quest’ultimo che segna il discrimine, in punto di elemento oggettivo, tra ciò che può essere penalmente rilevante e ciò che non può esserlo.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, sposando l’orientamento tracciato dalle Sezioni Unite del 2017, ha affermato la rilevanza penale del perseguimento di finalità ontologicamente diverse da quelle per cui il titolare del sistema informatico ha conferito formale autorizzazione di accesso al pubblico ufficiale. In ciò si coglie la declinazione, in chiave penalistica, dell’eccesso o sviamento di potere, che, secondo tale dettato giurisprudenziale, si configura ogniqualvolta il soggetto agente, in qualità di pubblico ufficiale, ecceda il perimetro dei poteri individuato dal conferimento dell’autorizzazione.

In conclusione, con la pronuncia in oggetto i giudici di legittimità hanno ampliato l’ambito applicativo della norma in questione, slegandone l’operatività dalla rigorosa interpretazione letterale della locuzione “abusivamente”.

Avvelenamento di acque o sostanze destinate all’alimentazione: tra scientificità della prova e cedimenti precauzionali

2019

Enrico Di Fiorino commenta su Rifiuti, la rivista diretta da Paola Ficco, una recente sentenza dalla Corte di Cassazione in materia di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.).

La necessità di colmare le lacune della legislazione penale, nell’ambito di un fenomeno di accentuato “interventismo giudiziario” a difesa della salute della collettività, ha portato ad una valorizzazione politico-criminale dei delitti conto l’incolumità pubblica.

Da una parte, il provvedimento riafferma l’interpretazione del delitto de quo alla stregua di reato istantaneo a effetti permanenti, facendo coincidere il momento ultimo di possibile consumazione con la data dal sequestro del sito inquinante.

Dall’altra, la sentenza, dopo una condivisibile ricostruzione dei principi in materia di prova c.d. scientifica (come declinati dalla nota sentenza Cozzini in materia di esposizione a sostanza tossiche), dilata oltremodo il delitto di avvelenamento e, dietro il paravento della scientificità, finisce per plasmare il pericolo penale secondo pericolose logiche precauzionali, non condivisibili neppure in ragione delle innegabili esigenze di tutela collettiva.

In tema di concorso del sindaco nel fatto di bancarotta dell’amministratore: la Cassazione precisa il contenuto dell’attività di vigilanza dell’organo di controllo

2019

Cass. Pen., Sez. V, 11 maggio 2018 (dep. 4 ottobre 2018), n. 44107.

Nel maggio 2018, con sentenza depositata il successivo 4 ottobre, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della responsabilità dei sindaci di una società di capitali per fatti di bancarotta fraudolenta impropria posti in essere dagli amministratori, puniti dell’art. 223, R.D. 16 marzo 1942, n.267 (c.d. legge fallimentare) (1).

La norma, secondo l’opinione assolutamente prevalente in Dottrina e Giurisprudenza, si differenzia dalla bancarotta fraudolenta propria sotto almeno due diversi punti di vista: i soggetti attivi e l’oggetto materiale della condotta; quest’ultimo, infatti, è costituito non più dai beni dell’imprenditore ma, diversamente, da quelli della società, su cui l’agente esercita – o quantomeno dovrebbe esercitare – poteri di amministrazione o controllo.

La Sentenza in commento origina da un ricorso, avanzato dal sindaco di una s.r.l., condannato per aver concorso, con la propria condotta omissiva, ad integrare “fatti di bancarotta fraudolenta” posti in essere dagli amministratori, poiché “omettendo i dovuti controlli sull’operato degli amministratori – doverosi nella sua qualità di sindaco della società – aveva favorito i propositi distrattivi di questi ultimi”. Il ricorrente, in particolare, lamentava l’erronea applicazione dell’art. 40 cpv. c.p. (2) e due differenti vizi di motivazione (3).

Per questo motivo, nelle motivazioni della Sentenza, i Giudici della Suprema Corte hanno affrontato, partitamente, due diverse questioni giuridiche: in primis, l’estensione dei doveri-poteri previsti dalla legge in capo ai sindaci, nonché la sussistenza della correlazione eziologica tra omissione dell’Organo di controllo ed evento; in secondo luogo, i criteri di accertamento dell’elemento psicologico del reato omissivo.

La Suprema Corte – prima di affrontare il tema dei doveri-poteri spettanti ai sindaci, analizza la funzione assegnata dalla legge all’organo di controllo. Norma di riferimento, sul punto, non può che essere l’art. 2403 del Codice Civile: questo, invero, statuisce espressamente che “il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento”. Obbligo, quest’ultimo, che si deve ritenere funzionale, tra l’altro, alla preservazione del patrimonio sociale rispetto a comportamenti distrattivi e dissipativi degli amministratori.

A tale stregua, sui sindaci graverebbe un quid pluris rispetto ad un mero onere di controllo, ovverosia un vero e proprio dovere di vigilanza che, come tale, si estenderebbe ben oltre gli aspetti formali o contabili, arrivando ad abbracciare anche il contenuto della gestione, atteso che la previsione di cui all’art. 2403 comma primo c.c., va letta in combinato disposto con l’art. 2403 bis, nella parte in cui conferisce al Collegio Sindacale – o al singolo sindaco – il dovere-potere di chiedere agli amministratori notizie in merito al generale andamento della gestione, così come con riferimento ad affari puntualmente identificati.

Per adempiere efficacemente al compito assegnato loro, i sindaci dispongono pertanto di diverse tipologie di poteri, sinteticamente riassumibili in poteri strumentali, reattivi, propositivi nonché sostitutivi. Tra questi, la Corte richiama:

• in primo luogo – qualora si venga a conoscenza di operazioni che destino perplessità nel merito o nella dinamica esecutiva – il potere di procedere in qualsivoglia momento ad atti di ispezione e controllo;
• in secondo luogo, il potere di chiedere agli amministratori informazioni sull’andamento della gestione ovvero su determinati affari (previsti espressamente dall’art. 2403 bis c.c.);
• in terzo luogo, il potere di convocare l’assemblea societaria quando ravvisi fatti pregiudizievoli per la compagine sociale (art. 2406 c.c.);
• infine, la Cassazione – sulla base di un’interpretazione analogica dell’art. 2477 c.c., e nonostante alcune pronunce a contenuto contrario (Cass. Civ., sez. I, sentenza del 13 gennaio 2010, n. 403) – ritiene che il Collegio Sindacale di una s.r.l. disponga altresì del potere di denunciare al Tribunale le gravi irregolarità riscontrate nella gestione (art. 2409 c.c.).

Sulla base di quanto rappresentato, quindi, i Giudici hanno confermato la ricostruzione del Giudice territoriale, il quale – valutando la condotta del sindaco alla luce delle particolarità del caso concreto – aveva ritenuto sussistente il collegamento eziologico tra condotta del sindaco e fatto di bancarotta, poiché, a prescindere dal fatto che la composizione della proprietà della società, nella vicenda de qua, corrispondesse a quella dell’Organo gestorio, “la semplice segnalazione delle irregolarità all’assemblea avrebbe – secondo ogni logica – messo in moto un circuito informativo idoneo a influenzare le scelte dell’amministratore e costringerlo a comportamenti più rispettosi degli interessi della società e dei creditori, evidenziando scorrettezze e illiceità suscettibili di determinare responsabilità civili e penali”, lasciando “ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l’ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quantomeno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria”.

Trattato nello specifico questo primo aspetto, la Corte affronta quindi il tema dell’elemento soggettivo proprio dell’agente. Sul punto, la Sentenza individua la necessità di un quid pluris rispetto alla grave negligenza o imperizia, stante la punibilità delle condotte sussunte nel reato di bancarotta fraudolenta solo a titolo doloso.

Muovendo da questo assunto, e ritenendo altresì non necessaria la sussistenza di un previo accordo collusivo tra controllore e controllato (4), la Suprema Corte ha statuito che “per affermarsi la responsabilità penale del sindaco […] occorre la prova – che può essere data, come di regola, anche in via indiziaria – del fatto che la sua condotta abbia determinato o favorito, consapevolmente, la commissione dei fatti di bancarotta da parte dell’amministratore”. Pertanto, è assolutamente indispensabile provare – anche mediante un ragionamento induttivo, basato su massime di esperienza – un contributo rilevante – cosciente e volontario – del sindaco nella condotta deviante dell’amministratore.

Calando queste argomentazioni nella vicenda in commento, detti indici sono stati ravvisati, dalla Suprema Corte, nella durata, nel numero e nella gravità delle omissioni del Collegio Sindacale, nonché nella pervicacia delle condotte manipolative, appropriative e distrattive degli amministratori che – calate nel contesto “caratterizzato da diffusa e profonda illegalità” in cui la società operava – non avrebbero potuto che ingenerare nel sindaco la consapevolezza dell’agire fraudolento dell’amministratore, e – conseguentemente – avrebbero dovuto spingerlo a reagire a tale devianza, per evitare ogni addebito di responsabilità a titolo di omessa vigilanza.


(1) Preme precisare che la citata norma, dal 15 agosto 2020, verrà trasfusa nell’art. 329, D. Lgs. 14/2019.
(2) Infatti, secondo la ricostruzione operata dal ricorrente, la Corte territoriale aveva omesso di fornire la prova secondo cui, in caso di attivazione da parte dell’Organo di controllo, le condotte distrattive non si sarebbero sicuramente realizzate.
(3) In primo luogo, il Giudice di merito non avrebbe individuato – in concreto – i reali poteri impeditivi sussistenti in capo ai sindaci; altresì, non avrebbe tenuto conto, con riferimento all’elemento psicologico del singolo ricorrente, delle particolari condizioni personali e familiari di quest’ultimo nel periodo compendiato nei capi d’accusa, nonché avrebbe errato nell’equiparare il conoscibile al conosciuto.
(4) Giacché, come statuito dagli Ermellini, “l’inerzia è sinonimo di omissione e questa, così come può essere l’effetto di una negligenza, può anche essere animata dal dolo”.

Il contrasto alle forme di accattonaggio nel Decreto Sicurezza: una prima analisi

2019

Enrico Di Fiorino, commenta su Giurisprudenza Penale le nuove forme di contrasto all’accattonaggio molesto o effettuato attraverso minori.

Limiti all’utilizzo del PVC in sede penale: la Cassazione conferma la necessità di rispettare le garanzie difensive

2019

Enrico Di Fiorino, insieme ad Angelo Loiacono, commenta su Diritto Bancario un’interessante pronuncia della Cassazione sulla possibilità di utilizzo del processo verbale di constatazione nel procedimento penale.

Secondo la Corte, l’emersione di indizi di reato segna il passaggio dall’attività amministrativa a quella penale e, sotto il profilo soggettivo, l’assunzione da parte del contribuente della qualifica di indagato, con la conseguente necessità di rispettare le formalità e le garanzie previste. Per tale motivo, “la parte di documento, compilata prima dell’insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito”.

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