Global Awards CorporateLiveWire
Ai Global Awards CorporateLiveWire 2018 Enrico Di Fiorino ha ricevuto il premio come “Criminal Lawyer of the Year”, per l’Italia.
I penalisti si strutturano: verso una stagione di cambiamenti
Su Legalcommunity gli avvocati Massimo Dinoia, Giuseppe Iannaccone e Giuseppe Fornari parlano del futuro della professione e pensano a nuove forme di collaborazione.
Tutela del patrimonio e trasferimento dei capitali all’estero
In data 13 dicembre 2018, presso il Centro Congressi Palazzo Stelline, dalle ore 9:00 si terrà il convegno sulla tematica del trasferimento di capitali all’estero. Sarà un’occasione di confronto per approfondire la questione delle tecniche di protezione dei capitali privati.
Nel pomeriggio, l’avv. Giuseppe Fornari parteciperà alla tavola rotonda con il dott. Carlo Manzato, Head of Advisory & Sales di Credit Suisse e con il dott. Nicola Benini di IFA Consulting, approfondendo i profili di interesse penalistico nell’ambito di trasferimenti di capitali oltre confine.
http://www.dirittobancario.it/convegni-formazione/tutela-del-patrimonio-e-trasferimento-dei-capitali-all-estero-capital-flight
Top Legal Awards 2018
Giuseppe Fornari ha ricevuto il premio come miglior Professionista dell’anno Penale Societario ai Top Legal Awards 2018.
TopLegal Awards 2018
Anche quest’anno Giuseppe Fornari, founding partner dello Studio, è tra i finalisti nella XII edizione dei TopLegal Awards come miglior professionista nelle categorie “Penale Finanziario”, “Penale Societario” e “Penale Pubblica Amministrazione”.
Lo Studio Fornari e Associati è tra i finalisti nella categoria “Penale Ambientale”.
Le premiazioni si terranno il prossimo 19 novembre a Milano, presso gli East End Studios.
Global Law Experts 2018
Agli Annual Awards “Global Law Experts 2018” lo studio Fornari e Associati si è aggiudicato il premio come “White Collar Crime Law Firm of the Year” per l’Italia.
Bancarotta fraudolenta patrimoniale: è distrattiva la condotta dell’amministratore che attinga dalle casse della società fallita per liquidare la propria retribuzione
CASS. PEN. SEZ. V, 5 GIUGNO 2018 (DEP. 4 LUGLIO 2018), SENT. N. 30105
Con la sentenza in commento, la quinta sezione della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tuttora dibattuto tema della natura della condotta dell’amministratore di una società fallita che abbia prelevato del denaro dalle casse sociali per pagare un proprio credito vantato nei confronti dell’ente.
Come è noto, il panorama giurisprudenziale è frazionato in due diversi orientamenti. Secondo un primo filone interpretativo, l’azione dell’amministratore integra i connotati fraudolenti della condotta distrattiva. Tale impostazione si fonda sulla preminenza del ruolo di amministratore rispetto a quello di creditore della società e, dunque, sulla prevalenza degli obblighi di fedeltà che legano il gestore all’ente, a scapito del diritto di credito vantato dal soggetto agente.
Il secondo orientamento, invece, individua nell’amministratore il ruolo di creditore e, in quanto tale, la natura preferenziale della sua condotta illecita. Il bene giuridico offeso, difatti, non sarebbe tanto la garanzia patrimoniale dei creditori, bensì quello della par condicio creditorum, dato che, al soddisfacimento del credito dell’amministratore, corrisponde la relativa eliminazione di un debito della società fallita, il cui patrimonio, da preservare in funzione delle pretese creditizie, rimarrebbe nella sostanza inalterato.
Nella vicenda che ci occupa, come si dirà meglio nel seguito, i Giudici di Legittimità hanno sostenuto il primo dei due orientamenti. Prima di scendere nel merito delle argomentazioni in punto di diritto, è opportuno effettuare una breve ricognizione fattuale del caso in questione.
L’amministratore della società fallita era stato condannato dalla Corte di Appello per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale. Avverso tale provvedimento, i difensori dell’imputato proponevano ricorso in Cassazione.
Meritano di essere qui rappresentati due dei quattro motivi proposti dal ricorrente. Con il primo, veniva eccepita la non configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, poiché l’amministratore si sarebbe appropriato delle somme della società per pagare il compenso previsto dalla statuto in suo favore. Con il secondo motivo, poi, il ricorrente lamentava il mancato accertamento del nesso di causalità tra le condotte distrattive e il dissesto della fallita.
Entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati e, pertanto, sono stati rigettati dalla Corte di Cassazione.
Quanto al primo motivo, i Giudici di Legittimità, stante l’assenza di una specifica delibera assembleare finalizzata ad individuare il quantum della retribuzione, hanno sostenuto la natura illiquida del credito vantato dall’amministratore e, dunque, l’impossibilità per quest’ultimo di disporre il pagamento in suo favore. Più precisamente, la Corte di Cassazione, facendo appello all’art. 2389 c.c., ha affermato che “la retribuzione dell’amministratore deve essere certa non solo nell’an, ma altresì nel quantum, mentre la liquidazione della sua entità non è rimessa allo stesso precettore, bensì, per l’appunto, o allo statuto o all’organo assembleare”.
A nulla può valere quanto sostenuto dal ricorrente neppure per la qualificazione del fatto storico come bancarotta preferenziale, anziché bancarotta fraudolenta distrattiva. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, “l’amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società (…) commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale”.
Nella vicenda de quo, poi, la prevalenza della natura distrattiva della bancarotta è oltretutto avvalorata dalle modalità della condotta dell’amministratore, che ha liquidato il proprio compenso in maniera astratta ed arbitraria, senza riferimento alcuno a canoni valutativi predeterminati (per riprendere le partole della Corte “ (…) quali ad esempio gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti”).
Con riferimento al secondo motivo di gravame, è solo il caso di evidenziare, infine, che la Corte di Cassazione ha richiamato un pressoché inalterato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui non v’è necessità del nesso causale tra i fatti di distrazione e il dissesto dell’impresa, “ (…) in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi (…) ”.
La nuova mafia tra corruzione ed illeciti tributari: cause culturali e sociali e strumenti di contrasto al tempo della crisi economica
Il prossimo 14 Settembre si terrà presso il Salone della Camera di Commercio di Siracusa un dibattito su “La nuova mafia tra corruzione ed illeciti tributari: cause culturali e sociali e strumenti di contrasto al tempo della crisi economica”.
La prima sessione sarà presieduta e moderata da Giuseppe Fornari.
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: la Cassazione impone un rigoroso accertamento della natura fraudolenta degli atti
Su Diritto Bancario è stato pubblicato un commento, a cura di Enrico Di Fiorino e Francesca Procopio, ad una recente sentenza della Corte di Cassazione.
L’articolo ha ad oggetto il delitto di cui all’art. 11 D. lgs. n. 74/2000 e i problemi interpretativi ed applicativi che lo stesso pone, con riferimento all’accertamento dell’elemento oggettivo del reato.
In particolare, la sentenza commentata interviene sul concetto di “atti fraudolenti”, nozione generica che rischia di lasciare il campo a potenziali interpretazioni tali da porre più di un dubbio di compatibilità della norma con i principi di tassatività e determinatezza.
I rapporti tra processo tributario e processo penale
Il prossimo 14 settembre si terrà presso la Camera di Commercio di Siracusa un convegno su “I rapporti tra processo tributario e processo penale”, organizzato dall’Associazione Italiana Professionisti della Giustizia Tributaria.
Tra gli speakers, ci saranno Giuseppe Fornari, con una relazione in tema di “Rilevanza del giudicato penale nel processo tributario”, ed Enrico Di Fiorino, con una relazione sulla “Utilizzabilità degli atti raccolti in ambito tributario nel processo penale”.
Disastro ambientale: anche l’evento di offesa alla pubblica incolumità presuppone un’incidenza sull’ambiente
Su Giurisprudenza penale è stato pubblicato un commento, a cura di Giuseppe Fornari ed Enrico Di Fiorino, ad una recente sentenza della Corte di Cassazione.
Con la pronuncia in commento, che interviene a chiusura di una vicenda cautelare reale riguardante il sequestro preventivo di un immobile abusivo e ad elevato rischio di crollo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di delineare il perimetro applicativo della nuova fattispecie di disastro ambientale prevista all’art. 452 quater c.p., chiarendo – almeno in parte – i rapporti con il delitto di disastro innominato previsto dall’art. 434 c.p., oggetto della clausola di riserva del reato di nuova introduzione.
Mentre sul delitto di inquinamento ambientale di cui all’art. 452 bis c.p. la Suprema Corte ha avuto più occasioni di pronunciarsi, colmando in via interpretativa la scarsa determinatezza che caratterizza tale fattispecie, non si registrano pronunce – precedenti a quella in commento – che abbiano realizzato la medesima opera di definizione e delimitazione sulla fattispecie di disastro ambientale. Al più, fin dalla prima pronuncia emessa a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 68/2015, la Corte di Cassazione si era limitata a rilevare come un’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante non potesse assumer alcun rilievo nell’escludere l’illiceità penale della condotta, ravvisando piuttosto in tale circostanza un elemento di differenziazione tra il delitto di inquinamento e quello, più severamente punito, di disastro ambientale.
Corporate Report 2018
Sul report Corporate 2018 di Legalcommunity, è stata pubblicata una ricerca che ha determinato il ranking degli studi e dei singoli avvocati, come individuati dai maggiori esponenti dei mercati aziendali.
Tra questi lo studio Fornari e Associati che ha ricevuto un rating A
Concorso in (auto)riciclaggio: per la Corte di Cassazione l’extraneus risponde del reato più grave
La sentenza in commento offre interessanti spunti per soffermarsi ad analizzare il perimetro della fattispecie di autoriciclaggio, con particolare riferimento alla sua applicabilità al concorrente che non sia in possesso della qualifica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice.
Con la pronuncia n. 17235 del 17 gennaio 2018, le cui motivazioni sono state depositate lo scorso 18 aprile, la seconda sezione della Corte di Cassazione è infatti stata chiamata a decidere sulla qualificazione giuridica attribuibile alla condotta di colui il quale, non avendo concorso nella realizzazione del delitto presupposto, abbia realizzato un fatto di riciclaggio nell’interesse dell’autore del medesimo e, in particolare, se potesse trovare applicazione la disciplina, più mite, introdotta dall’art. 648 ter 1 c.p.
Nello specifico, la ricorrente era accusata di essersi adoperata, attraverso lo strumento dello “scudo fiscale”, per far rientrare in Italia ingenti capitali – frutto di una precedente condotta illecita – detenuti all’estero da un soggetto terzo al quale, attraverso plurime ed articolate operazioni di investimento, aveva infine trasferito la proprietà del complesso immobiliare acquistato con i fondi rimpatriati.
La Corte di Cassazione, ritenendo di non dover devolvere la questione alle Sezioni Unite stante l’assenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione sottopostale, si è soffermata ad analizzare gli orientamenti dottrinali espressi sul punto.
Secondo un primo filone interpretativo, richiamato dalla sentenza in commento, il soggetto che non abbia realizzato, o contribuito a realizzare, il reato presupposto e tenga una condotta causalmente orientata alla commissione del delitto di autoriciclaggio, dovrebbe essere chiamato a rispondere di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sulla base di un’articolata argomentazione, che si riassume brevemente.
Facendo leva sui principi ermeneutici chiamati a dirimere i casi di interferenza tra fattispecie astratte, i sostenitori di questo primo orientamento rilevano, anzitutto, che le condotte contemplate dal reato di autoriciclaggio si inscrivono nell’insieme dei comportamenti enucleati dal combinato disposto degli artt. 648 bis e 648 ter c.p. Viceversa, l’elemento specializzante sarebbe costituito dalla qualificazione soggettiva dell’autore del reato che, nel caso dell’autoriciclaggio, coincide con l’autore del reato presupposto, mentre in quello di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita la punibilità dell’autore del reato presupposto è esclusa ab origine dalle stesse fattispecie. In considerazione, dunque, del reciproco atteggiarsi nelle norme incriminatrici richiamate, gli autori concludono che “la condotta di colui che, non avendo concorso alla commissione del delitto-presupposto, fornisce un contributo causale all’autoriciclatore non integrerà una fattispecie di concorso ex art. 117 c.p. dando bensì luogo – sussistendone i requisiti – a un’ipotesi di riciclaggio (ovvero di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita)”.
Il secondo orientamento preso in esame dalla Corte di Cassazione ritiene, invece, che la fattispecie di autoriciclaggio sia inquadrabile nella categoria dei “reati di mano propria”, il cui elemento caratterizzante è costituito dalla materiale esecuzione della condotta tipica da parte dell’intraneus, circostanza che determina un minor disvalore della fattispecie astratta. Per tale ragione, colui il quale realizzi un fatto di riciclaggio o reimpiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, messigli a disposizione dall’autore o dal concorrente nel reato presupposto, non potrà essere chiamato a rispondere del meno grave reato di autoriciclaggio, ma dei delitti di cui agli artt. 648 bis o 648 ter c.p.
Inoltre, la sentenza in commento richiama un ulteriore filone interpretativo, qualificato come minoritario e che perviene alle medesime conclusioni di cui a quello precedente, che ammette il concorso dell’extraneus nel reato di autoriciclaggio ai sensi dell’articolo 110 o 117 c.p., rispettivamente nel caso in cui abbia o non abbia consapevolezza della qualifica soggettiva posseduta dall’intraneus.
In ultimo, gli ermellini prendono in considerazione un orientamento dottrinale che affronta il tema facendo ricorso alle disposizioni in tema di concorso apparente di norme. Difatti, nell’ipotesi in cui la condotta integri, in astratto, entrambe le fattispecie di riciclaggio e di autoriciclaggio, fornendo un contributo causale alla realizzazione del reato di cui all’art. 648 ter 1 c.p. ad opera dell’autore del delitto presupposto, nonostante l’assenza di un rapporto di specialità e di clausole di sussidiarietà che regolino l’interferenza tra le norme, si ritiene che il reato di riciclaggio, in quanto fattispecie più grave, incorpori la fattispecie di autoriciclaggio e ne assorba così il disvalore sul versante del terzo extraneus. Per quanto concerne, invece, l’autore del reato presupposto, poiché la sua condotta non potrebbe in ogni caso integrare il delitto di riciclaggio, sarà chiamato a rispondere di autoriciclaggio indipendentemente dal fatto che abbia realizzato una condotta tipica ovvero si sia limitato a fornire un contributo atipico alla realizzazione del reato di riciclaggio ad opera dell’extraneus.
Così conclusa la ricostruzione dei contributi dottrinali intervenuti sul tema, e richiamata la ratio che ha ispirato l’introduzione del reato di autoriciclaggio, rinvenibile non solo nella necessità di adeguarsi agli obblighi di fonte pattizia gravanti sull’Italia ma, principalmente, nell’esigenza di colmare una lacuna del sistema, la Corte di Cassazione rileva come la fattispecie di recente conio non potrebbe, in ogni caso, determinare un trattamento sanzionatorio più mite nei confronti nel soggetto che non ha realizzato, o concorso a realizzare, il reato presupposto, poiché tale interpretazione si risolverebbe in una sostanziale abrogazione del reato di riciclaggio. La sentenza in commento prosegue affermando che, data l’assenza di clausole di sussidiarietà ed in ragione della mancanza di un rapporto di specialità tra le fattispecie in gioco, la questione non può essere affrontata facendo ricorso alle disposizioni in materia di concorso apparente tra norme.
Ammettendo, inoltre, la possibilità di diversificare il titolo di reato in relazione alla differente qualifica soggettiva ricoperta dai concorrenti, così come avviene per altre fattispecie, la Cassazione conclude nel senso di ritenere che, mentre l’autore del reato presupposto che realizzi una condotta causalmente orientata ad ostacolare la provenienza delittuosa di somme di denaro o altri beni debba essere chiamato a rispondere del reato di autoriciclaggio, la speculare condotta tenuta dal terzo che non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto integrerà il più grave delitto di riciclaggio (ovvero di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
Responsabilità amministrativa dell’ente e reati tributari: tra soluzioni interne e pressioni eurounitarie
Enrico Di Fiorino e Francesca Procopio hanno pubblicato su Diritto Bancario l’articolo dal titolo “Responsabilità amministrativa dell’ente e reati tributari: tra soluzioni interne e pressioni eurounitarie”.
Il contributo esamina i rapporti tra reati tributari e responsabilità degli enti collettivi, soffermandosi su alcune fattispecie di reato per il tramite delle quali la giurisprudenza ha tradizionalmente affermato la responsabilità dell’ente – soprattutto a fini cautelari reali e, dunque, di ablazione del profitto – per i reati fiscali.
In considerazione delle previsioni della cd. Direttiva PIF sul tema, gli autori analizzano poi l’impatto che il recepimento della Direttiva potrà avere sull’ordinamento interno.
Nella specie, nell’ottica di dare attuazione alle disposizioni di matrice euro-unitaria, entro il 6 luglio 2019 il legislatore nazionale dovrà attivarsi per introdurre le frodi IVA – e, ragionevolmente, gli altri illeciti penal-tributari – nel catalogo dei reati-presupposto che determinano la responsabilità da reato degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
Un intervento legislativo di questa natura, oltre a porre fine al lungo dibattito sull’opportunità di includere i reati tributari nel catalogo ex d.lgs. n. 231/2001, avrebbe certamente il pregio di porre un freno ai tentativi della giurisprudenza di veicolare la responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio per il tramite di altre fattispecie comprese nel novero dei reati-presupposto, secondo un meccanismo di affermazione della responsabilità che stride senz’altro con il principio di legalità.
Nessuna confisca urbanistica in assenza di condanna. La Corte EDU ribadisce il proprio orientamento
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la tanto attesa sentenza G.I.E.M. S.r.l. ed altri c. Italia (ricorsi nn. 1828/06, 34163/07 e 19029/11) depositata il 28 giugno 2018, ha confermato l’orientamento già espresso nella sentenza Varvara c. Italia (ricorso n. 17475/09), del 29 ottobre 2013, ossia che la confisca urbanistica obbligatoria non può trovare applicazione in assenza di previa condanna dei titolari del bene.
Con la nuova pronuncia della Grande Camera in tema di abusivismo edilizio, concernente Punta Perotti (Bari), Golfo Aranci (Olbia), Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro (Reggio Calabria), si riapre dunque il dibattito in materia di confisca obbligatoria che aveva trovato una prima composizione, nel diritto interno, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 14 gennaio 2015, con cui la Consulta aveva confermato l’orientamento – di senso opposto – del diritto nazionale che consentiva la confisca anche in assenza di condanna dei titolari del bene, in ragione della ritenuta natura amministrativa della stessa.
Secondo la Grande Camera, invece, la confisca urbanistica ex art. 44, co. 2 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di edilizia) è assimilabile ad una sanzione penale e, in ragione di ciò, essa è da considerarsi necessariamente subordinata al rispetto delle garanzie proprie delle sanzioni di questa natura, prima fra tutte quella della loro illegittimità in assenza di un giudizio di colpevolezza.
Nel caso di specie, la Corte EDU ha ravvisato la violazione del principio di legalità (art. 7 CEDU) e del diritto al rispetto della proprietà privata (art. 1 del Protocollo addizionale CEDU), con riferimento alle posizioni delle quattro società ricorrenti, mai imputate in alcun processo sulla vicenda in questione; mentre, con riferimento alla posizione della persona fisica, la cui responsabilità era stata sostanzialmente affermata dalla Corte di Cassazione, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato, è stata ravvisata la violazione non già dell’art. 7 CEDU bensì del diritto alla presunzione d’innocenza sancito dall’art. 6 § 2 CEDU, oltre, ovviamente, alla violazione del diritto di proprietà, ravvisata anche in danno di quest’ultima.
Infine la Corte EDU, oltre a ritenere “sproporzionata” la misura della confisca, ne contesta la relativa automatica applicazione prevista dall’ordinamento interno nei casi che in questa sede interessano, giudicandola “chiaramente inadatta” per il fatto di non consentire al giudice alcuna valutazione nel caso concreto in merito all’applicazione della stessa.
I giudici di Strasburgo si sono riservati di decidere in un successivo momento sull’ammontare del risarcimento, dando così la possibilità al Governo italiano e ai ricorrenti di raggiungere un accordo prima di quel momento.
La vicenda sembra destinata a tornare, in tempi brevi, all’attenzione della Corte Costituzionale italiana, verosimilmente già al momento in cui il giudice dell’esecuzione sarà chiamato dai proprietari a decidere sulla restituzione dei beni; questa volta, però, il Giudice delle Leggi dovrà confrontarsi con il mutato quadro giurisprudenziale di matrice europea che, alla luce di quest’ultima pronuncia, sembrerebbe essersi consolidato sull’orientamento già espresso con la sentenza Varvara.
Legalcommunity Corporate Awards 2018 – Avvocato dell’Anno
Giuseppe Fornari ha ricevuto il premio Legalcommunity Corporate Awards 2018 nella categoria Avvocato dell’Anno – Penale Societario: “E’ una boutique di riferimento nel settore. Sono una vera eccellenza nella scena del foro italiano e profondi conoscitori delle tematiche penali e processuali aziendali”.
Ne bis in idem: la Cassazione sul rapporto tra i reati di appropriazione indebita e di bancarotta fraudolenta per distrazione
All’indomani della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, la giurisprudenza si trova ancora alle prese con l’indagine sull’effettiva portata del principio del ne bis in idem di cui art. 649 c.p.p.
Con un recente sentenza, la n. 25651 del 2018, la Corte di Cassazione è intervenuta in modo esemplare a fare ordine in un panorama giurisprudenziale ancora caotico, talvolta incerto nel fare buon uso del principio in parola, come arricchito nel suo significato dagli insegnamenti del Giudice delle Leggi e dalla giurisprudenza europea.
In particolare, il caso sottoposto all’attenzione dei supremi giudici afferisce la legittimità di un procedimento penale per il reato di bancarotta a carico di un medesimo soggetto già giudicato (e assolto) per il reato di appropriazione indebita.
A tal riguardo, si ritiene opportuna una breve premessa sul tema del ne bis in idem per poter meglio seguire i passaggi argomentativi della sentenza in commento.
E’, oramai, noto ai più l’annoso dibattito che ha lungamente interessato gli interpreti in ordine alla seguente questione: se il “medesimo fatto”, per cui l’art. 649 c.p.p. preclude la possibilità dell’instaurarsi di un secondo procedimento a carico dello stesso soggetto, vada inteso come idem legale, e quindi stesso fatto giuridico, ovvero idem factum, ossia stesso fatto storico.
Sul punto è bene evidenziare che l’adesione all’una o all’altra interpretazione reca con se conseguenze giuridiche ben precise. Invero, ritenere che il medesimo fatto sia l’idem legale consente di celebrare un ulteriore giudizio per il medesimo fatto storico, che sia, tuttavia, diversamente qualificato da un punto di vista giuridico. Viceversa, la seconda lettura, sicuramente, più garantista, impone, di superare le categorie giuridiche e di guardare al mero fatto inteso nel senso naturalistico, impedendo, dunque, l’instaurarsi di un medesimo procedimento per un fatto che, seppur diversamente qualificato, risulta identico in tutte le sue componenti a quello che è già stato oggetto di un precedente procedimento.
Ebbene, quella dell’idem factum è l’opzione ermeneutica a cui la giurisprudenza costituzionale, confortata da quella europea, ha scelto di aderire. La Consulta, invero, con la su menzionata sentenza n. 200 del 2016, ha stabilito che per “medesimezza del fatto” va inteso il reato nella sua dimensione naturalistica, comprensiva di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, quali la condotta, il nesso causale e l’evento naturalistico.
Proprio alla luce di tale assunto, la Corte di Cassazione ha risolto la questione sottopostale con la sentenza n. 25651 del 2018, il cui caso riguardava quello di un imprenditore, già giudicato per il reato di appropriazione indebita di beni societari per € 35.000, nei cui confronti era stato celebrato un secondo procedimento penale per il reato di bancarotta commessa con distrazione degli stessi beni.
La Suprema Corte, prima di arrivare al cuore della questione, ripercorre quelli che sono gli orientamenti delineatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità proprio in ordine alla mancata operatività del limite del ne bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. nel rapporto tra giudizi aventi ad oggetto i reati di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. e di bancarotta per distrazione di cui all’art. 216 l.f..
Due in particolare sono gli indirizzi annoverati nella sentenza.
Il primo considera che, poiché è ben possibile che da una sola azione od omissione scaturiscano una pluralità di eventi giuridici, come accade nel concorso formale di reati, il formarsi del giudicato su uno di tali eventi non può impedire l’esercizio dell’azione penale in relazione ad un altro evento scaturito dalla medesima condotta. Sicché, ritenuto astrattamente configurabile un concorso formale tra il reato di appropriazione indebita e il reato di bancarotta, il giudicato formatosi con riguardo ad uno di tali eventi, non impedisce l’esercizio dell’azione penale in relazione ad un altro evento, inteso in senso giuridico.
Il secondo, invece, si sofferma sull’aspetto strutturale delle due fattispecie e, mettendole a confronto, afferma che l’appropriazione indebita e la bancarotta per distrazione sono in rapporto di contenuto a contenitore, costituendo il secondo un’ipotesi di reato complesso ai sensi dell’art. 84 c.p. che racchiude, oltre alla condotta appropriativa, l’ulteriore elemento del fallimento. Di talché, secondo tale orientamento, solo l’avvio del procedimento per il reato di cui all’art. 216 l.f. osta alla possibilità di un secondo giudizio per il reato di cui all’art. 646 c.p., e non viceversa.
Ebbene, i giudici di Cassazione, nella pronuncia in commento, arrivano a confutare entrambi gli assunti evidenziandone l’erroneità.
Quanto al primo, viene rilevato come l’argomento del concorso formale dei reati, automaticamente, non regga di fronte al principio sancito dalla Corte Costituzionale per cui il “medesimo fatto” va inteso come fatto naturalistico e non giuridico. Pertanto, l’insussistenza di un diverso evento storico, seppure sia al contempo ravvisabile un diverso evento giuridico, impedisce l’instaurazione di un secondo giudizio per un fatto che quindi, dal punto di vista storico, è il medesimo.
Con riguardo al secondo orientamento, invece, osservano i giudici che, riconoscere nel fallimento un elemento strutturale del reato di bancarotta – ulteriore rispetto a quello di appropriazione indebita – significa pretendere che lo stesso fallimento, in quanto elemento costitutivo, sia conseguenza causale della condotta dell’autore del reato e in quanto tale sia anche attinto da un rimprovero di colpevolezza. Una simile conclusione, tuttavia, si pone, affermano i giudici, in aperto contrasto sia con la giurisprudenza costante, che qualifica il fallimento come un elemento del reato che sfugge agli ordinari criteri di accertamento della responsabilità penale, sia con la dottrina, che considera il fallimento una condizione obiettiva di punibilità, anch’essa, in quanto tale, estranea alla logica della causalità e della colpevolezza. Sulla scorta, allora, dell’opinione generale, essendo la dichiarazione di fallimento indipendente dalla volontà dell’agente, essa va esclusa senz’altro dagli elementi che concorrono ad identificare il fatto di reato e, come tale, è inidonea rappresentare un elemento ulteriore.
Pertanto, nella bancarotta per distrazione, concludono i giudici, si deve ritenere che la condotta si perfezioni con l’appropriazione, mentre il fallimento diviene rilevante solo ai fini della punibilità. In questo senso essendo le condotte coincidenti, nel caso in cui l’autore del reato sia già stato giudicato per appropriazione indebita, egli non potrà subire un giudizio per la bancarotta distrattiva.
In definitiva, la Suprema Corte, facendo propri i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza più volte citata, giunge alla conclusione, rompendo i tradizionali orientamenti sul punto, che non vi sono ragioni per ritenere la bancarotta distrattiva un fatto diverso dal reato di appropriazione indebita. Pertanto, la celebrazione di un secondo giudizio per il reato di cui all’art. 216 l.f., comporterebbe una violazione dell’art. 649 c.p.p., secondo i confini tracciati dalla giurisprudenza costituzionale, quando l’autore del reato sia già stato giudicato per il fatto di cui all’art. 646 c.p..
Alle Sezioni Unite la questione dell’individuazione del tempus commissi delicti nei reati ad evento differito
Con l’ordinanza in commento, la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: “se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta, ovvero quello vigente al momento dell’evento”.
Trattasi di una questione di primaria importanza, poiché implicante lo scioglimento del nodo esegetico inerente alla corretta definizione di tempus commissi delicti ai fini delle disposizioni di cui all’art. 2 c. 1 e 4 c.p., le quali, in ossequio alle garanzie costituzionali (art. 25 c. 2 Cost.) e sovranazionali (art. 7 C.e.d.u.), sanciscono il principio di irretroattività della legge penale di sfavore, declinandolo rispettivamente nei seguenti termini: da un lato, “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”; dall’altro lato, “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.
Necessario chiedersi, ai fini dell’applicazione delle predette norme, che cosa s’intenda per “tempo in cui fu commesso il reato”; proprio sul punto, tuttavia, la Suprema Corte ravvisa il contrasto giurisprudenziale la cui composizione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
Secondo un primo orientamento – maggioritario – il tempus commissi delicti coinciderebbe con l’istante il cui reato giunge a consumazione, ossia, con l’istante in cui tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risultano integrati, nonché con l’istante in cui la portata offensiva dell’illecito nei confronti del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice raggiunge la massima estensione; ciò a dire che – in un caso di omicidio, come quello sottoposto all’esame delle Sezioni Unite – il reato risulterebbe commesso al momento dell’evento morte della persona offesa, non al momento della condotta posta in relazione eziologica con tale evento.
Alla stregua del c.d. criterio dell’evento, quindi, la legge applicabile ratione temporis ad un omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale coinciderebbe con l’art. 589-bis c.p., entrato in vigore in data 25 marzo 2016, non con la più favorevole disposizione di cui al parzialmente soppresso art. 589 c. 2 c.p., quantomeno ogniqualvolta il decesso della persona offesa si collochi a valle di tale data.
Un secondo orientamento – minoritario, ma avallato da unanime dottrina – individua invece il criterio per l’individuazione della legge penale applicabile ratione temporis nella condotta materiale del reato, non nell’evento dello stesso; solo l’applicazione del c.d. criterio della condotta sarebbe invero in grado di condurre l’art. 2 commi 1 e 4 c.p. ad unità con i principi costituzionali che ispirano la materia penalistica – quali la garanzia della libertà di autodeterminazione dell’individuo (artt. 25 c. 2 e 27 c. 1 Cost., così come interpretati dalla celeberrima Corte Cost. Sent. n. 364/1988) e l’inerente funzione general-preventiva della pena – nonché, in ultima analisi, con la stessa matrice gius-utilitarista da cui il diritto penale trae ispirazione.
Tutto ciò, tra l’altro, è tanto più vero in relazione ad un reato come quello contestato nel caso di specie, ossia, un reato a forma libera e causalmente orientato, nell’ambito del quale, esaurita la condotta materiale, a quest’ultima ben potrebbe accedere un evento cronologicamente differito; uno scarto temporale, quest’ultimo, del tutto imprevedibile da parte del reo e perciò avulso dall’elemento psicologico di fattispecie, eppure in grado, secondo l’orientamento tradizionale della Suprema Corte, di porre il consociato alla mercé di una serie di interventi normativi peggiorativi, idonei ad incidere sul trattamento sanzionatorio del fatto-reato a quest’ultimo addebitato.
È sulla scorta di tale considerazione, dunque, che l’ordinanza in commento rimette alle Sezioni Unite il quesito già più sopra riportato, ritenendo evidentemente opportuna la riaffermazione del principio per cui il tempus commissi delicti debba essere individuato nell’istante dell’esaurimento della condotta materiale del reato, non della realizzazione dell’evento di fattispecie, quantomeno in relazione a reati a condotta svincolata e sorretti dall’elemento psicologico di matrice colposa.
Le Fonti Awards 2018 – Studio dell’Anno
Nella serata di gala di Palazzo Mezzanotte, lo studio ha ricevuto il premio Le Fonti Awards 2018 nella categoria Studio Legale dell’Anno – Diritto Penale Finanziario “Per la consolidata esperienza nell’assistenza di istituti di credito, nazionali ed esteri, e di società quotate sulle tematiche del diritto penale bancario e dei mercati finanziari.
Per aver difeso i clienti in alcuni dei procedimenti penali di maggiore rilevanza mediatica in Italia, ottenendo importanti risultati.”
Le Fonti Awards 2018 – Avvocato dell’Anno
Giuseppe Fornari ha ricevuto il premio Le Fonti Awards 2018 come Avvocato dell’Anno – Diritto Penale Ambientale: “Per essere un professionista carismatico in grado di rappresentare società, e sue figure apicali, nei principali procedimenti penali collegati alla normativa sull’inquinamento, anche su scala internazionale.
Per l’importante contributo alla cultura legale italiana in tale materia grazie a convegni dedicati di alto valore aggiunto.”
La responsabilità concorsuale del professionista nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale
Sulla rivista Diritto Penale Contemporaneo è stato pubblicato un commento, a cura di Davide Attanasio, ad una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass., Sez. III, sent. 14 novembre 2017 (dep. 18 gennaio 2018) n. 1999, Pres. Rosi, Rel. Scarcella, imp. Addonizio). La Suprema Corte si è pronunciata sulla nuova circostanza ex art. 13-bis, terzo comma, d.lgs. n. 74/00, relativa alla responsabilità del consulente fiscale quale concorrente nel reato commesso dal contribuente.
Sul punto, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità dell’aggravante nel caso in cui il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale (d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13 bis, comma 3), è richiesta una particolare modalità della condotta, ovverosia la serialità che, se pur non prevista espressamente nell’articolo, è desumibile dalla locuzione …elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione..., rappresentativa di una certa abitualità e ripetitività della condotta incriminata”.
Confisca ex art. 187 sexies, la questione è ancora aperta
È la Corte di Cassazione Civile questa volta, con la sentenza n. 8590 del 12 gennaio 2018, a confrontarsi con il dibattuto tema della confisca ex art. 187 sexies del d.lgs. n. 58/1998 (anche “tuf”), giungendo ad una pronuncia rilevante anche sul versante penalistico, atteso che l’art. 187 tuf prescrive una disciplina in buona sostanza equivalente al suo corrispondente in ambito amministrativo.
Secondo il dettato normativo “L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie […] importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo”.
Con la sentenza in commento, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione respingeva il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, la quale a sua volta rigettava l’opposizione alla delibera Consob n. 17118 del 30 dicembre 2009 che ingiungeva a Mario Scanferlin e a Cofito (Compagnia Finanziaria Torinese) il pagamento di una sanzione pari ad euro 1.800.000,00 e confiscava titoli sequestrati per un controvalore di euro 20.723.328,41.
La condanna della Consob – come detto confermata in appello – si riferiva ad un’operazione di acquisto di azioni di Mediobanca da parte di Cofito S.p.A. (società controllante Banca Intermobiliare) per mezzo di un suo consigliere di amministrazione, Mario Scanferlin, che nel compiere tale operazione utilizzava informazioni privilegiate, ottenute grazie alla sua posizione di vice presidente del consiglio di amministrazione di Banca Intermobiliare.
I ricorrenti lamentavano una errata applicazione della confisca ex art. 187 sexies tuf, nella misura in cui la stessa era stata disposta per un controvalore equivalente non al solo profitto del reato, ma all’intero valore dei titoli acquistati.
La Suprema Corte, nel rigettare le doglianze, afferma che i “titoli utilizzati per realizzare l’illecito accertato non costituiscono semplicemente lo strumento operativo utilizzato dal trasgressore per commettere l’illecito”, ma, diventando oggetto della condotta, si trasformano nel profitto stesso dell’illecito “senza che sia più possibile distinguere il loro valore legittimo iniziale da quello artificioso finale per effetto dell’illecita negoziazione”.
Nel caso di specie, inoltre, i titoli negoziati sono quotati in un mercato regolamentato e per ciò stesso il loro valore è dato istantaneamente dal valore di quotazione, sicché non sarebbe possibile distinguere un valore iniziale, precedente all’illecito, ed un valore finale successivo, consistente nella somma fra il valore iniziale ed il profitto ottenuto con l’operazione.
Pertanto “il prodotto della condotta illecita si identifica proprio con lo strumento stesso che, per effetto della violazione, ha mutato artificialmente il proprio valore, divenendo non già solo un profitto, ma proprio il prodotto dell’illecito commesso”.
Vale sicuramente evidenziare che, quasi contestualmente, la II Sezione di Cassazione Civile assumeva una posizione di senso totalmente opposto a quella assunta dalla sentenza in commento con l’ordinanza n. 3831 del 24 gennaio 2018, con la quale sollevava una questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 187 sexies tuf “nella parte in cui esso assoggetta a confisca per equivalente non soltanto il profitto dell’illecito ma anche i mezzi impiegati per commetterlo, ossia l’intero prodotto dell’illecito”.
Non resterà che attendere la pronuncia della Consulta, a meno che, in alternativa, non si ottenga prima del 21 maggio p.v. l’attuazione della legge n. 163/2017 (legge di delegazione europea 2016/2017), che pure potrebbe sciogliere questo nodo, grazie alle innovative indicazioni legislative sul tema. L’art. 8 comma 3, lett. g) ed h), invero, delega il Governo a rivedere la disciplina prevista dall’art. 187 sexies tuf, al fine di renderla in linea con la legge UE.
Prescrizione delle frodi IVA. La Cassazione sui confini di operatività dei principi enunciati dalla sentenza Taricco bis
Ancora una volta, la nota sentenza Taricco torna a far parlare di sé e riporta l’attenzione sul costante dialogo tra diritto nazionale e diritto europeo.
Nel caso in commento, la Corte di Cassazione si è nuovamente trovata a confrontarsi con l’effettiva portata del principio sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, relativo alla disapplicazione delle norme interne in tema di prescrizione breve delle frodi IVA.
Un breve resoconto è opportuno.
Nell’ottobre 2015, con la sentenza Taricco, la Corte lussemburghese, offrendo una interpretazione dell’art 325 TFUE volta a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione Europea, ha imposto al Giudice italiano l’obbligo di disapplicare le norme del codice penale che, pur in presenza di atti interruttivi, fissano un limite massimo all’aumento del termine di prescrizione (pari di regola al termine prescrizionale ordinario più un quarto), qualora ciò impedisca l’effettiva repressione di tali reati fiscali.
Tale principio, recepito dai giudici nazionali, impone dunque la condanna dell’autore delle frodi in materia di IVA, pur quando sia spirato il termine di prescrizione del reato.
La statuizione della Corte europea e gli effetti da essa derivanti hanno, fin da subito, suscitato dubbi e critiche, in considerazione del contrasto con il principio di determinatezza e prevedibilità della legge penale.
Dette perplessità hanno ben presto condotto la Corte Costituzionale a chiedere una nuova pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, affinché questa precisasse i termini di applicazione del principio precedentemente stabilito. Sul punto, con la sentenza del 15 dicembre 2017, la Corte lussemburghese ha precisato che la propria interpretazione dell’art 325 del TFUE non può comportare la violazione del principio di legalità dei reati e delle pene e che, pertanto, la disapplicazione delle disposizioni italiane in tema di prescrizione del reato non possono estendersi ai fatti commessi anteriormente alla sentenza Taricco, ossia all’8 ottobre 2015.
Su questo quadro giurisprudenziale si è innestata la pronuncia in commento, nella quale, la Corte di Cassazione, ha trattato due temi specifici: il primo, relativo all’operatività del principio espresso nella sentenza Taricco, in relazione a fatti di frode fiscale commessi i tra il 2006 e il 2008, alla luce della recente pronuncia della CGUE; il secondo, attinente alla resistenza del giudicato di fronte a tale mutamento interpretativo.
Su quella che è la prima delle questioni trattate nella sentenza in oggetto, la Corte ha preso atto dello stato dell’arte sotto il profilo della giurisprudenza costituzionale ed europea, precisando che la disapplicazione delle norme interne non deve operarsi né con riferimento ai reati commessi prima dell’8 settembre 2015, prescritti prima di tale data, sia per quelli commessi antecedentemente, ma non ancora prescritti.
Di primario rilievo è, poi, la decisione dei giudici di legittimità in ordine alla resistenza del giudicato progressivo (ossia già intervenuto sull’accertamento della responsabilità, con pendenza dei soli profili attinenti alla determinazione della pena) dinanzi al sopravvenuto orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Sul punto, la Cassazione ha ribadito gli arresti giurisprudenziali secondo cui le sentenze della Corte di Lussemburgo, da un lato, hanno una efficacia vincolante ultra partes nei procedimenti davanti alle autorità giurisdizionali degli stati membri (Cass. Sez III, n. 13810/2008) e, dall’altro lato, sono assimilate ad una forma di abolitio criminis (Giustizia delle Comunità Europee dell’8 novembre 2007 in causa Schwibert).
Prendendo le mosse da tali principi, la Suprema Corte ha, dunque, concluso per il travolgimento del giudicato.
In particolare, la Cassazione ha statuito che il recente dictum della Corte europea non può che riverberare i propri effetti anche su statuizioni sulle quali sta formandosi un giudicato progressivo ex art. 627 c.p.p., “non dissimilmente da quanto avverrebbe nel caso di pronunzia della stessa Corte di Lussemburgo che si presentasse incompatibile con una norma incriminatrice nazionale”.
Secondo la sentenza in commento, dunque, ci si trova dinnanzi ad una particolare forma di ius superveniens, in relazione al quale il giudice italiano deve constatare, anche d’ufficio, ex articolo 609, comma 2, c.p.p., l’incompatibilità delle preesistenti statuizioni della giurisprudenza interna che avevano disapplicato le disposizioni del Codice penale in materia di prescrizione dei reati di frode fiscale commessi prima dell’8 settembre 2015.
Il Falso in bilancio. Dottrina e Giurisprudenza a confronto
In data 18 aprile 2018 alle ore 18, presso l’università Bocconi, aula 21 si terrà il seminario, organizzato dall’associazione studentesca Keiron, “Il falso in bilancio. Dottrina e Giurisprudenza a confronto“.
Relatori dell’incontro saranno il Prof. Francesco Mucciarelli, dell’Università Bocconi, il Dott. Gaetano Ruta, Pubblico Ministero presso la Procura di Milano e l’Avv. Giuseppe Fornari di Fornari e Associati, con una relazione su “Il dibattito della giurisprudenza, i problemi applicativi dal punto di vista della difesa“.
Una pronuncia della Corte di Cassazione sulla bancarotta impropria ex art. 223, secondo comma, l.fall.: alcune precisazioni sulla responsabilità degli amministratori
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha annullato con rinvio alla Corte di Appello di Milano la sentenza impugnata dai ricorrenti, relativamente al reato di bancarotta per operazioni dolose ex art. 223, secondo comma, n. 2), l.fall..
In particolare, con riferimento ad una prima tematica, i giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di fallimento di società di capitali derivato anche da operazioni dolose, protrattesi nel tempo, in danno di soggetto diverso da una pubblica amministrazione ovvero di un ente pubblico, determinanti nel breve periodo un arricchimento del patrimonio sociale, il delitto di bancarotta fraudolenta impropria è configurabile, sotto il profilo soggettivo, quando il dissesto della società come effetto di tali condotte illecite divenga astrattamente prevedibile da parte degli amministratori per effetto della loro concreta previsione dell’accertamento delle pregresse attività illecite da parte del soggetto immediatamente danneggiato da tali attività”.
La Suprema Corte, conformemente ad una consolidata interpretazione della norma incriminatrice, ha dunque ribadito la sussistenza di un necessario rapporto causale tra dissesto della società e condotte illecite poste in essere dagli amministratori, senza omettere che, per dirsi integrato l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta impropria, deve esserci in concreto un’astratta prevedibilità dell’evento del reato.
In secondo luogo, con riguardo alla responsabilità concorrente degli amministratori privi di deleghe, la Corte di Cassazione ha enunciato un secondo principio di diritto: “Ai fini della affermazione della responsabilità, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, cod. pen., degli amministratori senza deleghe gestorie a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione commesso dal presidente del consiglio di amministrazione delegato è necessaria, previa specifica ricostruzione delle relazioni tra fatti distrattivi e concreto funzionamento del consiglio di amministrazione della società, alla luce delle clausole di organizzazione delle funzioni gestorie rispettivamente recate dallo statuto sociale (…) la prova: che gli stessi amministratori siano stati informati delle distrazioni ovvero che delle stesse abbiano avuto conoscenza; oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari di distrazione aventi carattere di anormalità di questi sintomi per tali amministratori”.
Significativo, sul punto, il riferimento all’organizzazione della struttura societaria, poiché proprio quest’ultima potrebbe rappresentare il discrimine della responsabilità tra amministratori esecutivi e non esecutivi. L’articolo 2392, primo comma, c.c., infatti, prescrive la responsabilità solidale degli amministratori verso la società, salvo che si tratti di attribuzioni proprie di un comitato esecutivo o di uno specifico amministratore. Più genericamente, dunque, gli amministratori devono adempiere agli obblighi stabiliti per legge e dallo statuto societario con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e con riguardo alle loro specifiche competenze, con ciò rinviando al canone della diligenza professionale sancito dall’art. 1176, secondo comma, c.c..
Ad ogni modo – e qui si giunge al principio di diritto esplicitato in sentenza – la medesima norma, al secondo comma, sancisce la responsabilità per tutti quegli amministratori che, pur a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto nulla per impedirne il compimento o per attenuarne le conseguenze dannose. In altre parole, anche gli amministratori privi di deleghe, sulla base della posizione di garanzia da loro ricoperta, possono essere ritenuti responsabili, in concorso con l’amministratore delegato, per una condotta omissiva ai sensi dell’art. 40, secondo comma, c.p..
Soltanto dalla conoscenza o dalla concreta conoscibilità dei c.d. segnali di allarme potrebbe discendere un profilo di responsabilità per quegli amministratori che, seppur a conoscenza dei predetti segnali, non hanno fatto nulla per evitarne la loro traduzione in evento lesivo per la società.
In tale contesto, il c.d. segnale di allarme altro non è che l’indicazione di un pericolo, di un segnale “perspicuo e peculiare” che dovrebbe far sorgere in capo a ciascun amministratore diligente (secondo i canoni dell’art. 1176 c.c.) il sospetto che possa profilarsi un potenziale pregiudizio per la società e, dunque, dovrebbe indurlo ad intervenire.
Ne consegue un vivido legame intercorrente tra i segnali di allarme, i flussi informativi societari e le competenze specifiche di ciascun amministratore. Soltanto un diligente esercizio dei poteri-doveri dell’amministratore, secondo i canoni sanciti dal combinato disposto degli artt. 2381, sesto comma, c.c. e 2392, primo comma e, al contempo, un efficiente funzionamento delle strutture organizzative dedite all’informazione societaria potranno garantire la percezione degli elementi di pericolo.
Reati tributari e applicazione del sequestro preventivo: irrilevanza del giudicato tributario e onere di specifica motivazione
Sulla rivista Diritto Bancario è stato pubblicato un commento, a cura di Enrico Di Fiorino e Francesca Procopio, ad una recente sentenza della Corte di Cassazione.
A fronte di un provvedimento di sequestro preventivo per un’ipotesi di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) connessa all’esistenza di una stabile organizzazione occulta, il ricorrente contestava il mancato superamento della soglia di punibilità, individuata in euro 50.000, in quanto la stessa Agenzia delle Entrate avrebbe emesso un avviso di accertamento, determinando la maggiore imposta IRES in euro 16.701, e dunque ben al di sotto della predetta soglia. Il ricorrente osservava che è facoltà del giudice penale discostarsi dalla determinazione dell’imposta evasa operata dall’Erario, ma soltanto a fronte dell’assolvimento dell’onere di adeguata motivazione, che difetterebbe nel caso di specie.
La sentenza commentata, pur partendo correttamente dall’affermazione del principio di autonomia ed indipendenza tra procedimento penale e procedimento tributario, non è condivisibile nella parte in cui reputa sottratta ad un obbligo di specifica e congrua motivazione la decisione del Giudice del riesame che ritenga di non accogliere la quantificazione – con riferimento alla soglia di punibilità – dell’ufficio tributario, recependo acriticamente i dati prospettatigli dal Pubblico Ministero. Considerato che, nelle fattispecie incriminatrici di natura tributaria, le soglie di punibilità rappresentano elementi del fatto tipico, non sembra potersi omettere una verifica di quei (seppur non gravi, ma comunque) precisi indizi di reato in ordine al concreto superamento delle soglie, al fine di scongiurare il rischio che la misura reale possa trasformarsi in abuso.
L’emerso contrasto tra l’accertamento tributario e la prospettazione della Pubblica Accusa rappresenta certamente un dato con cui anche il giudice della cautela deve confrontarsi, chiarendo il percorso logico che lo ha condotto a ritenere più corretta l’una o l’altra risultanza. In caso contrario, verrebbe meno la verifica della sussistenza dei “precisi indizi di reato”, con l’effetto di rendere il controllo giurisdizionale non già una garanzia per il diritto di difesa, bensì la sua manifesta mortificazione, nella misura in cui gli elementi addotti dalla parte privata – quali, in questo caso, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – appaiono soccombere a priori di fronte alla ricostruzione accusatoria.
Emissioni nocive dalla centrale di Porto Tolle: la Cassazione mette la parola fine
Sulla rivista Giurisprudenza Penale, è stato pubblicato un commento, a cura di Giuseppe Fornari ed Enrico Di Fiorino, alla sentenza con cui la Corte di Cassazione ha posto fine alla vicenda della centrale termoelettrica Enel S.p.A. di Porto Tolle (Rovigo).
Con tale provvedimento, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia, convalidando l’esito della sentenza di secondo grado. L’epilogo processuale del caso della centrale termoelettrica di Porto Tolle rappresenta il frutto del ricorso disinvolto ai delitti contro l’incolumità pubblica, recentemente riscoperti come strumento – improprio e assolutamente inefficace – per fronteggiare i fenomeni di inquinamento lungo-latente.
Certamente pregevole appare la scelta di considerare singolarmente le posizioni dei vari imputati:, asseverando il principio di responsabilità personale nella sua primigenia declinazione di ‘responsabilità per fatto proprio’.
Allo stesso modo, appare condivisibile la conclusione in base alla quale l’aumento delle patologie respiratorie fra i pazienti d’età pediatrica – aumento, peraltro, calcolato sulla base di dati limitati e incerti – non può integrare l’evento disastroso di cui all’art. 434 co. 2 c.p., rimanendo le eventuali, ulteriori conseguenze lesive estranee all’ambito di fattispecie.
Al contrario, certamente non accogliibile la riconduzione della protratta dispersione di polveri tossiche entro lo spettro del ‘disastro innominato’, neanche nella forma base di cui al comma 1: il disastro lungo-latente (ambientale o sanitario), a ben guardare, presenta caratteristiche incompatibili con l’‘altro disastro’ così come concepito nel codice; la sua inclusione nell’art. 434 c.p., originariamente dettata dall’esigenza di fronteggiare le macroscopiche lacune di tutela dell’ambiente pre-2015, finisce dunque per comportare, al contempo, una vistosa lacerazione del principio di tassatività e un’inaccettabile strumentalizzazione processuale.
Obblighi di consegna delle scritture contabili al curatore: l’amministratore cessato in epoca antecedente alla declaratoria di insolvenza ed il liquidatore
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito a due diverse tematiche, entrambe afferenti alla mancata consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare ed alla conseguente eventuale integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
In primo luogo, il Collegio si è interrogato circa la possibilità di ritenere sussistente l’obbligo di consegna delle scritture contabili in capo ad un amministratore delegato che non ricoprisse tale carica al momento della dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie, in particolare, la Pubblica Accusa contestava il reato di bancarotta fraudolenta documentale ad un amministratore delegato cessato dall’incarico ben un anno prima della declaratoria di insolvenza.
In linea con la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Pen. n. 21818/2017), il Tribunale ha sottolineato come debba ritenersi rilevante la violazione dell’obbligo in parola solamente in relazione a colui che ricopre la carica al momento della dichiarazione di fallimento. Invero, “non è ravvisabile alcun obbligo di consegna al curatore delle scritture contabili in capo all’ex amministratore della società”, a meno che, si noti, non sia “contestato e provato che lo stesso fosse anche amministratore di fatto nell’ultima fase di vita della società, o che abbia concorso in qualità di extraneus, nel fatto dell’intraneus (amministratore della società al momento del fallimento) con la consapevolezza di determinare un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori”.
In secondo luogo, il Tribunale ha compiuto un passo ulteriore, specificando che per l’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, è richiesto non solo che al tempo della dichiarazione di fallimento il soggetto avesse poteri di rappresentanza e amministrazione, ma altresì che avesse agito con lo specifico intento di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, o di recare un pregiudizio ai creditori. In altre parole, dal punto di vista soggettivo è necessario che sussista il dolo specifico.
È sulla base di tale principio che i giudici milanesi, a fronte della mancata dimostrazione dello specifico scopo dell’agente di avvantaggiare sé o altri o di recare pregiudizio a creditori, non hanno ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, l. fall. da parte del liquidatore della società che, pur avendone la disponibilità, non abbia consegnato le scritture contabili.
Nel caso in esame, pertanto, alla luce della mancata prova del dolo specifico, il Tribunale milanese ha assolto il liquidatore perché il fatto non costituisce reato. In particolare, da un lato non risultava che lo stesso avesse mai intrattenuto rapporti con la società fallita o con i suoi soci, dall’altro era stato provato che egli fosse intervenuto in qualità di liquidatore ad operazioni liquidatorie sostanzialmente completate.
Non può che desumersi, concludendo, che la mancata consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare può integrare la fattispecie prevista dall’art. 216, comma 1, n. 2, l. fall. solamente quando tale obbligo sia disatteso da un soggetto, gravato di poteri di amministrazione e rappresentanza al momento della dichiarazione di fallimento, che abbia agito con lo specifico intento di procurare a sé od altri un profitto ingiusto, o di recare un pregiudizio ai creditori.
Le Sezioni Unite sull’art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000: il modello 770 non prova le certificazioni
Con l’informazione provvisoria n. 6/2018, la Suprema Corte ha reso noto che, alla pubblica udienza del 22 marzo 2018, le Sezioni Unite hanno risolto in senso negativo la controversa questione relativa alla sufficienza della allegazione del cd. modello 770 ai fini della prova dell’avvenuta certificazione delle ritenute effettuate dal sostituto d’imposta, rilevante per l’integrazione del reato di omesso versamento delle ritenute certificate previsto dall’art. 10 bis, d.lgs. n. 74/2000 (per i fatti commessi sotto la vigenza del testo precedente alla riforma intervenuta con il d.lgs. n. 158/2015).
Il quesito era stato rimesso alle Sezioni Unite dalla Sezione Terza Penale, con ordinanza n. 55486/2017, con la quale la Corte prendeva atto del contrasto insorto in seno alle Sezioni Semplici e della conseguente necessità di fare chiarezza sul contenuto dell’onere probatorio gravante sulla Pubblica Accusa ai fini dell’accertamento del reato di cui all’art. 10 bis, nel testo anteriore alla riforma del 2015.
Come noto, la citata riforma ha modificato la fattispecie incriminatrice rideterminandone l’ambito di applicabilità, in particolare estendendo la rilevanza penale alle ritenute “dovute” sulla base della dichiarazione, oltre che a quelle “certificate”. È dunque pacifico che, per gli illeciti commessi dopo l’entrata in vigore della novella, la produzione del solo modello 770 sia sufficiente a provare l’integrazione del fatto di reato.
Analoghe considerazioni non possono invece valere per i fatti cui trovi applicazione il testo previgente: la soluzione adottata dalle Sezioni Unite, in linea con il più recente orientamento della giurisprudenza in materia, è infatti di segno negativo.
La tesi interpretativa condivisa dalle Sezioni Unite assume che la produzione del solo modello 770 non possa valere quale piena prova dell’elemento materiale della fattispecie, essendo necessaria l’allegazione delle certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti, attestanti l’ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate. Come condivisibilmente osservato in precedenza dalla Suprema Corte, “la prova dell’elemento costitutivo rappresentato dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti, il cui onere incombe sull’accusa, non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro”, che ha una valenza meramente indiziaria, a pena di ammettere che tutto quanto oggetto di dichiarazione sia, per ciò solo, necessariamente anche oggetto di certificazione – presunzione evidentemente errata, atteso che il modello 770 non contiene anche la dichiarazione di avere tempestivamente emesso le certificazioni (Cass. pen., sez. III, n. 7884/2016; conformi, ex multis, Cass. pen. sez. III, n. 1439/2017; Cass. pen., sez. III, n. 10104/2016).
L’indirizzo giurisprudenziale contrapposto, e disatteso dalle Sezioni Unite, postulava invece la sufficienza dell’allegazione del modello 770 ai fini della piena prova dell’avvenuta certificazione e, dunque, dell’elemento materiale del reato (in tal senso, Cass. pen., sez. III, n. 33187/2013; Cass. pen., sez. III, n. 19454/2014; Cass. pen., sez. III, n. 27479/2014).
Non resta che attendere le motivazioni delle Sezioni Unite, la cui decisione, lo si può affermare fin d’ora, si mostra senz’altro maggiormente rispettosa del dato normativo.
Finance Report 2018
Sul report Finance 2018 di Legalcommunity, è stata pubblicata una ricerca che ha determinato il ranking degli studi e dei singoli avvocati, come individuati dai maggiori esponenti del mercato finanziario.
Tra questi lo studio Fornari e Associati che ha ricevuto un rating A.